"Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione nonchè riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53"
Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi
1, 2 e 3, l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) della legge
28 marzo 2003, n. 53;
Visto l'articolo 3, comma
92, lettera d) della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il decreto legislativo
20 luglio 1999, n. 258;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, reso nella seduta del 17 giugno 2004;
Acquisito il parere delle
competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica espresso, rispettivamente, in data 15 settembre 2004 e
in data 3 agosto 2004;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata nella riunione .............;
Sulla proposta del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro della Funzione
Pubblica e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Istituzione del
Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e
di formazione
1. Ai fini del progressivo
miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema educativo
definito a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, è istituito il
Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e
di formazione con l'obiettivo di valutarne l'efficienza e l'efficacia,
inquadrando la valutazione nel contesto internazionale. Per l'istruzione
e formazione professionale tale valutazione concerne esclusivamente i livelli
essenziali di prestazione ed è effettuata tenuto conto degli altri
soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore
della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle
risorse umane.
2. Al conseguimento
degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono l'Istituto nazionale di valutazione
di cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche e formative, nonché
le regioni, le province ed i comuni in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza. L'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2,
le istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni
provvedono al coordinamento delle rispettive attività e servizi
in materia di valutazione dell'offerta formativa attraverso accordi ed
intese volti alla condivisione dei dati e delle conoscenze.
3. Ai fini di cui al
comma 2 l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le istituzioni
scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni attivano le
opportune procedure atte a favorire l'interoperabilità tra i loro
sistemi informativi, in modo da poter scambiare con continuità dati
ed informazioni riguardanti i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione
professionale, riducendo al tempo stesso duplicazioni e disallineamenti
fra i dati stessi, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39 e successive modificazioni.
4. Ferma restando l'autonomia
dell'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2 e dei servizi
di valutazione di competenza regionale, è istituito, presso il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, un comitato tecnico
permanente, cui partecipano i rappresentanti delle Amministrazioni interessate,
con il compito di assicurare l'interoperabilità fra le attività
ed i servizi di valutazione.
Art. 2 - Riordino dell'Istituto
nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione
1. Per i fini di cui all'articolo
1 l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione di cui
al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 è riordinato, secondo
le disposizioni del presente decreto ed assume la denominazione di "Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione
e di formazione" (Invalsi), di seguito denominato "Istituto".
2. L'Istituto è ente
di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia
amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.
3. L'Istituto è soggetto
alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca,
di seguito denominato "Ministero". Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, di seguito denominato "Ministro" individua, con periodicità
almeno triennale, le priorità strategiche delle quali l'Istituto
tiene conto per programmare la propria attività, fermo restando
che la valutazione delle priorità tecnico-scientifiche è
riservata all'Istituto. A tal fine il Ministro provvede:
a) con propria direttiva, relativamente
al sistema dell'istruzione;
b) con apposite linee guida
definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativamente al sistema dell'istruzione
e formazione professionale.
4. Il Ministro emana, altresì, specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.
Art. 3 - Compiti dell'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione
e di formazione
1. L'Istituto:
a) effettua verifiche periodiche
e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla
qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di
istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto
dell'apprendimento permanente. Per la formazione professionale le verifiche
concernono esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono effettuate
tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano
a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali
finalizzate allo sviluppo delle risorse umane;
b) predispone, nell'ambito
delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione,
per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale,
sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione
alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede
alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in attuazione
dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) svolge attività
di ricerca, nell'ambito delle sue finalità istituzionali;
d) studia le cause dell'insuccesso
e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle
tipologie dell'offerta formativa;
e) assume iniziative rivolte
ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea
e internazionale in campo valutativo;
f) svolge attività
di supporto e assistenza tecnica all'Amministrazione scolastica, alle regioni,
agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative
per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione
e autovalutazione;
g) svolge attività
di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa
ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.
2. Gli esiti delle attività
svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro,
che ne dà comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le relazioni riferiscono
sui risultati e possono segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento
della qualità complessiva del sistema. Relativamente al sistema
della formazione professionale tali indicatori sono definiti previa intesa
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente
normativa sulla protezione dei dati personali, assicura idonee forme di
pubblicità e conoscenza.
3. Il Ministro relaziona al
Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione.
4. L'Istituto pubblica ogni
anno un rapporto sull'attività svolta.
Art. 4 - Organi
1. Gli organi dell'Istituto
sono:
a) il presidente;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori
dei conti.
Art. 5 - Presidente
1. Il presidente, scelto tra
persone di alta qualificazione scientifica e con adeguate conoscenze dei
sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia
e all'estero, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro.
L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le stesse modalità,
per un ulteriore triennio.
2. Il presidente ha la rappresentanza
legale dell'Istituto. Il presidente:
a) convoca e presiede le riunioni
del comitato direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;
b) formula, nel rispetto delle
priorità strategiche individuate dalle direttive e dalle linee-guida
di cui all'articolo 2, comma 3, le proposte al comitato direttivo ai fini
dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione
degli indirizzi generali della gestione;
c) sovrintende alle attività
dell'Istituto;
d) formula al comitato direttivo
la proposta per il conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Istituto
e adotta il conseguente provvedimento;
e) presenta al Ministro le
relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
f) in caso di urgenza adotta
provvedimenti di competenza del comitato direttivo, da sottoporre a ratifica
nella prima riunione successiva del comitato stesso.
Art. 6 - Comitato direttivo
1. Il comitato direttivo è
composto dal presidente e da sei membri, scelti tra esperti
nei settori di competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui
uno designato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e due
dal presidente della Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997 n. 281.
2. Il comitato direttivo,
su proposta del presidente:
a) approva, nel rispetto delle
direttive del Ministro e delle linee guida di cui all'articolo 2 comma
3, il programma annuale delle attività dell'Istituto, fissando altresì
linee prioritarie e criteri metodologici, modulabili anche nel tempo, per
lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a);
b) esamina i risultati delle
verifiche periodiche e sistematiche svolte dall'area tecnica di cui all'articolo
9, comma 2, nonché le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
c) determina gli indirizzi
della gestione;
d) delibera il bilancio di
previsione e le relative eventuali variazioni, ed il conto consuntivo;
e) delibera l'affidamento
dell'incarico di Direttore generale dell'Istituto ed il relativo trattamento
economico;
f) valuta i risultati dell'attività
del Direttore generale e la conformità della stessa rispetto agli
indirizzi, adottando le relative determinazioni;
g) delibera i regolamenti
dell'Istituto;
h) delibera in ordine ad ogni
altra materia attribuitagli dai regolamenti dell'Istituto.
3. Ai fini di cui all'articolo
1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, il comitato stabilisce le modalità operative del controllo
strategico e, in base a tale controllo, individua le cause dell'eventuale
mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e delibera i necessari
interventi correttivi.
4. Il comitato direttivo dura
in carica tre anni e può essere confermato per un altro triennio.
In caso di dimissione o comunque di cessazione dalla carica di uno dei
componenti del comitato, il componente subentrante resta in carica fino
alla scadenza della durata in carica del predetto organo.
Art. 7 - Collegio dei revisori
dei conti
1. Il collegio dei revisori
dei conti effettua le verifiche di regolarità amministrativa e contabile
a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il collegio svolge,
altresì, i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice
Civile.
2. Il collegio si compone
di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro,
di cui uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze. I componenti effettivi designano al loro interno, nella
prima riunione del collegio, il presidente. Il collegio dura in carica
quattro anni e può essere confermato per un altro quadriennio.
Art. 8 - Direttore generale
1. Il Direttore generale,
nel rispetto degli indirizzi della gestione determinati dal comitato direttivo,
è responsabile del funzionamento dell'Istituto, dell'attuazione
del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del comitato direttivo,
dell'attuazione dei provvedimenti del presidente e della gestione del personale.
A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto
verso l'esterno. Egli partecipa alle riunioni del comitato direttivo, senza
diritto di voto; tale partecipazione è esclusa quando il comitato
ne valuta l'attività.
2. Il Direttore generale,
tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:
a) predispone, in attuazione
del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione e le relative eventuali
variazioni nonché il conto consuntivo;
b) assicura le condizioni
per il più efficace svolgimento delle attività e per la realizzazione
dei progetti previsti nel programma;
c) adotta gli atti di organizzazione
degli uffici e delle articolazioni strutturali dell'Istituto previste dal
regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 7, assegnando
il relativo personale;
d) stipula i contratti di
prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti
previsti dal programma annuale, sulla base dei criteri fissati nel regolamento
di cui alla lettera c).
3. Il Direttore generale è scelto tra persone di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e gestionale. Il suo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato. Il relativo incarico è conferito dal presidente, previa delibera del comitato direttivo, è di durata non superiore a un triennio, è rinnovabile ed in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi 90 giorni dalla scadenza dell'incarico del presidente.
Art. 9 - Regolamenti e princìpi
di organizzazione
1. L'Istituto si dota dei
seguenti regolamenti:
a) regolamento di organizzazione
e funzionamento;
b) regolamento di amministrazione,
contabilità e finanza.
2. Il regolamento di cui al
comma 1 lettera a) definisce l'organizzazione dell'Istituto sulla base
del principio di separazione tra compiti e responsabilità di indirizzo
e programmazione e compiti e responsabilità di gestione, prevedendo
un'area dei servizi amministrativi ed informatici ed un'area tecnica della
valutazione che, in attuazione del programma di attività approvato
dal comitato direttivo dell'Istituto e secondo i criteri metodologici definiti,
svolge le verifiche periodiche e ne comunica gli esiti al comitato stesso;
lo stesso regolamento provvede in particolare alla ripartizione dei posti
della dotazione organica del personale, di cui alla tabella A, tra le aree,
i livelli ed i profili professionali, a disciplinare il reclutamento del
medesimo personale attraverso procedure concorsuali pubbliche, nel rispetto
delle norme in materia di reclutamento del personale delle Pubbliche Amministrazioni,
nonché a definire la disciplina relativa alle selezioni per i comandi
di cui all'articolo 11.
3. Il regolamento di cui al
comma 1, lettera b), elaborato nel rispetto dei princìpi contenuti
nella legge 3 aprile 1997, n. 94 e successive modificazioni, disciplina
i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili
e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare
la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa ed il rispetto
dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina, altresì,
le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza
e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione
del patrimonio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
contabilità generale dello Stato.
4. Per lo svolgimento dei
compiti attribuiti all'area tecnica della valutazione l'Istituto si avvale
anche delle specifiche accertate professionalità del personale ispettivo
tecnico dipendente dal Ministero, assegnato all'Istituto medesimo su richiesta
dello stesso e con il trattamento economico a carico del Ministero, in
numero non superiore a venti unità.
5. I regolamenti sono trasmessi,
entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministro per l'approvazione,
nei successivi sessanta giorni, previo parere favorevole del Ministro dell'Economia
e delle Finanze e del Ministro della Funzione Pubblica.
Art. 10 - Personale
1. La dotazione organica del
personale dell'Istituto è definita nella tabella A allegata al presente
decreto, da articolare in aree, profili e livelli professionali con il
regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
Art. 11 - Personale comandato
1. L'Istituto può avvalersi,
con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità
di bilancio, e in numero comunque non superiore a dieci unità, di
personale amministrativo, tecnico e di ricerca, in posizione di comando,
proveniente dall'Amministrazione dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, dalle istituzioni scolastiche o da altre Amministrazioni
dello Stato, dalle Università, da enti pubblici compresi nel comparto
della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.
2. I comandi del personale
proveniente dalle istituzioni scolastiche non possono protrarsi per più
di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo
di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.
3. I comandi sono disposti
attraverso apposite selezioni degli aspiranti, secondo la disciplina definita
con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 2.
4. Il servizio prestato in
posizione di comando è valido a tutti gli effetti come servizio
di istituto.
Art. 12 - Incarichi ad esperti
1. Nell'esercizio delle ordinarie
attività istituzionali, l'Istituto può avvalersi, nei limiti
consentiti dalle disponibilità di bilancio, e in relazione a particolari
e motivate esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio,
e in numero comunque non superiore a dieci unità, dell'apporto di
esperti di alta qualificazione, previo conferimento di appositi incarichi.
2. L'Istituto assicura adeguate
forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, nonché
congrui termini per la presentazione delle domande.
Art. 13 - Patrimonio e risorse
finanziarie
1. L'Istituto provvede ai
propri compiti con:
a) redditi del patrimonio;
b) contributo ordinario dello
Stato;
c) eventuali altri contributi,
dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
d) eventuali contributi ed
assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani
e stranieri;
e) eventuali altre entrate,
anche derivanti dall'esercizio di attività negoziali e contrattuali
coerenti con le finalità dell'Istituto.
Art. 14 - Disposizioni particolari
per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento
e di Bolzano
1. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
valutazioni di loro competenza ai sensi dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del
Titolo V della Parte II della Costituzione e dell'articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 15 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del presente provvedimento, quantificati in complessivi euro 7.306.000
per l'anno 2004 e in euro 10.360.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede
mediante l'utilizzazione di quota parte dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Restano confermati,
per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione
e formazione (Invalsi) come ordinato dal presente decreto, i finanziamenti
previsti dalla normativa vigente già destinati all'Istituto nazionale
per la valutazione del sistema dell'istruzione, di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.
Art. 16 - Disposizioni transitorie
e finali
1. Il presidente dell'Istituto
ed i componenti degli organi di cui agli articoli, rispettivamente, 6 e
7 sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2. Gli organi dell'Istituto
previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 2000, n. 313 restano in carica, nell'attuale composizione, fino
alla nomina degli organi di cui al comma 1. Il comitato direttivo adotta
i regolamenti di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dal suo insediamento.
3. Fino alla data di approvazione
del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, continuano
ad applicarsi le norme di amministrazione e contabilità adottate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000,
n. 313. Sono consentite le variazioni di bilancio eventualmente necessarie
nel periodo transitorio.
4. Il personale in posizione
di comando o utilizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai sensi degli articoli 10 e 15, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, presso l'Istituto nazionale per la
valutazione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è
confermato, a domanda, fino alla copertura dei posti a seguito dei concorsi
per il reclutamento del personale di cui all'articolo 9, comma 2, da indire
entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
2, secondo periodo del presente articolo.
5. Alla data di insediamento
dei nuovi organi è abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo
20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto
le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data è,
altresì, abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 2000, n. 313.
6. Il compenso da corrispondere
al presidente ed ai componenti del comitato direttivo e del collegio dei
revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
7. All'Istituto sono trasferiti
i rapporti attivi e passivi in capo all'Istituto nazionale di valutazione
del sistema dell'istruzione (Invalsi) di cui al decreto legislativo 20
luglio 1999, n. 258.
TABELLA A
(articolo 10, comma 1)
a) Dirigenti amministrativi:
due unità
b) Personale di ricerca: ventiquattro
unità
c) Personale dei servizi amministrativi
ed informatici: ventidue unità
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