Disciplina della qualifica dirigenziale dei Capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome a norma dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste la risoluzione Doc. XXIV, n. 6 della Commissione
Istruzione del Senato della Repubblica e le risoluzioni n. 7/00433 e n.
7/00437 della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei
Deputati, approvate il 26 febbraio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;
Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione
di concerto don il Ministro per la Funzione Pubblica e gli Affari Regionali;
Art. 1
1. Dopo l'art. 25 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni sono inseriti i seguenti
articoli:
« Art. 25/bis - Dirigenti delle istituzioni
scolastiche
1. Nell'ambito dell'Amministrazione scolastica
periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i Capi d'istituto
preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è
stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati
in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo
20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità
delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di
valutazione istituito presso l'Amministrazione scolastica regionale, presieduto
da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'Amministrazione
stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione
unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati
del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,
spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento
e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente scolastico
organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e
di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al
comma 2 il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare
la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse
culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio
della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà
di ricerca e innovazione metodologico-didattica, per l'esercizio della
libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del
diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti
di gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative
e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati,
ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato
dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa,
nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati,
ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica,
coordinando il relativo personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al Consiglio
di circolo o al Consiglio d'istituto motivata relazione sulla direzione
e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa
al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo
per l'esercizio delle competenze degli organi dell'istituzione scolastica.
· Art. 25/ter - Inquadramento nei ruoli
regionali dei dirigenti scolastici dei Capi d'istituto in servizio
1. I Capi d'istituto con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, ivi compresi i Rettori e i Vicerettori dei convitti
nazionali, le Direttrici e Vicedirettrici degli Educandati, assumono la
qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione,
all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia
e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità
della sede di servizio.
2. Il Ministro della Pubblica Istruzione, con
proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della
formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli
formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione
e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli
organi dell'Amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione
e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce
le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad
Università, agenzie specializzate ed Enti pubblici e privati anche
tra loro associati o consorziati.
3. La direzione dei Conservatori di musica, delle
Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche
e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata
alla dirigenza dei Capi d'istituto. Con decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento
e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali Direttori
di ruolo.
4. Contestualmente all'attribuzione della qualifica
dirigenziale ai Vicerettori dei Convitti nazionali e alle Vicedirettrici
degli Educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
5. I Capi d'istituto che rivestano l'incarico
di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per
mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati,
comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo
di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della
formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui
all'art. 28/bis. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici
dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 1 ed ai fini
economici dalla data di assegnazione ad un'istituzione scolastica autonoma».
2. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente articolo:
«· Art. 28/bis - Reclutamento dei
dirigenti scolastici
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si
realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto con
decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, svolto in sede regionale
con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di
moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la
scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso
è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali
che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente
prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori
formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede
regionale rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato
sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo
alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui
all'articolo 25/ter, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente
concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo
per collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati della percentuale
media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore
percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla
mobilità.
3. Il corso concorso, si articola in una selezione
per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e
in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano
la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso e, limitatamente
al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per
almeno un triennio la funzione di Preside incaricato. Sono ammessi al periodo
di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso
di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a norma
del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci
per cento.
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore
a quello previsto dal decreto di cui all'articolo 25/ter, comma 2, comprende
periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il numero
dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e le
modalità di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro
della Pubblica Istruzione, d'intesa col Ministro per la Funzione Pubblica,
che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con
lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione
al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio
prestato.
5. In esito all'esame finale sono dichiarati
vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non superiore ai posti
messi a concorso, rispettivamente per la scuola elementare e media, per
la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo
corso concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di
cui all'articolo 25/ter il 40% dei posti messi a concorso è riservato
al personale in possesso dei requisiti di servizio come Preside incaricato
indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti
annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive.
In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione
della sede è disposta sulla base dei princìpi del presente
decreto legislativo, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali.
I vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attività
docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione
dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo
alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti
incarichi di presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica
sono ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede di contrattazione
collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale
tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda è subordinato
all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto
col Ministro per la Funzione Pubblica sono definiti i criteri per la composizione
delle Commissioni esaminatrici».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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