Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera
c), della legge 28 marzo 2003, n. 53
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n.103 del 05/05/2005)
Visti gli articoli 33,
34, 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003,
n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale" e, in particolare, l'articolo 1
commi 1, 2 e 3, lettera i), l'articolo 2, comma 1 e l'articolo 7, comma
1;
Vista la legge 27 dicembre
2004, n. 306, ed in particolare l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi
il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del
2003;
Visto il decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59;
Vista la legge 14 febbraio
2003, n. 30;
Visto il decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276;
Vista la legge 24 dicembre
2003, n. 350, in particolare l'articolo 3, comma 92, lettera b);
Visto il decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Vista la legge 10 marzo 2000,
n. 62;
Vista la legge 15 marzo 1997,
n. 59 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sugli articoli 1, 2, 3, 6 comma 2, 7, 8, 9 e 10 nella seduta
del 14 ottobre 2004;
Considerato che, nella seduta
del 14 ottobre 2004, la predetta Conferenza unificata ha espresso la mancata
intesa sugli articoli 4, 5 e 6 comma 1;
Ritenuto necessario, al fine
di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003,
n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la successiva deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Acquisiti i pareri espressi
in data 19 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005, rispettivamente delle Commissioni
V e VII della Camera dei Deputati e in data 26 gennaio 2005 e 2 febbraio
2005, rispettivamente, delle Commissioni V e VII del Senato della Repubblica;Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
.................;
Su proposta del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze, con il Ministro per la Funzione Pubblica e con il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Art. 1 - Diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione
1. La Repubblica promuove
l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità
di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità
e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche,
coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni
locali, nazionale ed europea.
2. L'obbligo scolastico di
cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo,
introdotto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 68 e successive
modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal
presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo
dovere.
3. La Repubblica assicura
a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici
anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza
nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e
dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo
48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole
paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo
livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione.
4. I genitori, o chi ne fa
le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione
dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare
di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione
anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni
controlli.
5. Nelle istituzioni scolastiche
statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta
a tasse di iscrizione e di frequenza.
6. La fruizione dell'offerta
di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce
per tutti ivi compresi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato,
oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo
4, secondo comma della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo
5 del presente decreto.
7. La Repubblica garantisce,
attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di
istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
8. L'attuazione del diritto
e del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le
gradualità e modalità previste dall'articolo 6.
Art. 2 - Realizzazione del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
1. Il diritto-dovere ha inizio
con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta salva la
possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia di cui al medesimo
decreto legislativo.
2. Le scuole secondarie di
primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo
di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali,
iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi educativi
del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati
e documentati.
3. I giovani che hanno conseguito
il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema
dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui
all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di
un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro
il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità
delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 nonché quello derivante dalla contrazione
di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle Forze armate, compresa
l'Arma dei carabinieri.
4. Ai fini di cui al comma
3, l'iscrizione è effettuata presso le istituzioni del sistema dei
licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale
che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono
titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto
il territorio nazionale e spendibili nell'Unione Europea, se rispondenti
ai livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e secondo le norme
regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge medesima.
5. All'attuazione del diritto-dovere
concorrono gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative,
nonché i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato,
di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
ed il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo,
condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona
umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno
e finalizzati al pieno successo formativo.
Art. 3 - Sistema nazionale
delle anagrafi degli studenti
1. Ai fini di cui agli articoli
1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca opera il trattamento dei dati sui
percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti
a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni
umane e strumentali del medesimo Ministero.
2. Le anagrafi regionali per
l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'articolo 68 della
legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, sono trasformate
in anagrafi regionali degli studenti che contengono i dati sui percorsi
scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire
dal primo anno della scuola primaria.
3. Le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali
degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione
a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonché
il coordinamento con le funzioni svolte dalle province attraverso i servizi
per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.
4. Con apposito accordo tra
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in sede di Conferenza unificata di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è assicurata
l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale
delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:
a) definire gli standard tecnici
per lo scambio dei flussi informativi;
b) assicurare l'interoperabilità
delle anagrafi;
c) definire l'insieme delle
informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici
e formativi dei singoli studenti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4 - Azioni per il successo
formativo e la prevenzione degli abbandoni
1. Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza
unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, Linee
guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la
prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena
realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nel
rispetto delle competenze attribuite alla regione e agli enti locali per
tali attività e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi.
2. Nell'ambito della programmazione
regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le
scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le
istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo
ciclo ed i servizi territoriali previste dalle regioni stesse, iniziative
di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del
titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione
con altri sistemi.
Art. 5 - Vigilanza sull'assolvimento
del diritto-dovere e sanzioni
1. Responsabili dell'adempimento
del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro
che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli
alle istituzioni scolastiche o formative.
2. Alla vigilanza sull'adempimento
del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti
dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto
dal presente decreto, provvedono:
a) il comune, ove hanno la
residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
b) il dirigente dell'istituzione
scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale
sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti
tenuti ad assolvere al predetto dovere;
c) la provincia, attraverso
i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a
livello territoriale;
d) i soggetti che assumono,
con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, nonché il tutore aziendale di
cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo e i soggetti competenti
allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale
e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.
Art. 6 - Gradualità
dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
1. In attesa dell'emanazione
dei decreti legislativi inerenti il secondo ciclo di istruzione e di istruzione
e formazione professionale, dall'anno scolastico 2005/2006, l'iscrizione
e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i
primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo
in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.
2. Alla completa attuazione
del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto dall'articolo
1, si provvede attraverso i decreti attuativi dell'articolo 2, comma 1,
lettere g), h) e i), della legge 28 marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi
dell'articolo 1 della stessa legge, nel rispetto delle modalità
di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta
legge.
3. Fino alla completa attuazione
del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo
68, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni,
che si intende riferito all'obbligo formativo come ridefinito dall'articolo
1 del presente decreto.
4. Al fine di sostenere l'attuazione
del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei percorsi sperimentali
di cui al comma 1, le risorse statali destinate annualmente a tale scopo
sono attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata,
tenendo anche conto dell'incremento delle iscrizioni ai predetti percorsi,
da computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.
5. In attesa della definizione
dei livelli essenziali di prestazione, di cui all'articolo 1, comma 3,
le strutture sedi dei percorsi di istruzione e formazione professionale
di cui al comma 1 sono accreditate dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 maggio 2001, n. 166, pubblicato
nel Supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 162 del 14 luglio 2001.
Art. 7 - Monitoraggio
1. Il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, avvalendosi dell'Istituto per lo Sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (Isfol), dell'Istituto nazionale di documentazione
per l'innovazione e la ricerca educativa (Indire) e dell'Istituto nazionale
per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
(Invalsi) effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione
del presente decreto e, a partire dall'anno successivo a quello della sua
entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. A norma dell'articolo 7,
comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53, anche con riferimento ai risultati
del monitoraggio di cui al comma 1 il Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema
educativo di istruzione e formazione professionale.
Art. 8 - Disposizioni particolari
per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme
di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.
Art. 9 - Norma di copertura
finanziaria
1. All'onere derivante dall'articolo
6, comma 1 del presente decreto, pari a 11.888.000 euro per l'anno 2005
e a 15.815.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte
della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 130, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
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