Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53
(Gazzetta Ufficiale. Serie Generale
n.103 del 5 maggio 2005)
Visti gli articoli 76,
87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003,
n. 53, recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale" e, in particolare, l'articolo 4
che prevede l'emanazione di un apposito decreto legislativo per la definizione
delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro;
Vista la legge 10 marzo 2000,
n. 62, recante: "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione";
Vista la legge 14 febbraio
2003, n. 30, recante: "Delega al Governo in materia di occupazione e del
mercato del lavoro";
Visto il decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276;
Visto il decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997,
n. 59 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 21;
Vista la legge 24 giugno 1997,
n. 196, che fissa norme in materia di promozione dell'occupazione;
Visto il decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
Sentite le associazioni maggiormente
rappresentative dei datori di lavoro;
Considerato che, nella seduta
del 14 ottobre 2004, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 ha espresso la mancata intesa;
Ritenuto necessario, al fine
di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003,
n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la successiva deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Acquisiti i pareri espressi,
in data 9 febbraio 2005 dalla 5ª Commissione della Camera dei Deputati
e dalla 5ª Commissione del Senato della Repubblica e, in data 16 febbraio
2005 e 23 febbraio 2005, rispettivamente, dalla 7ª Commissione della
Camera dei Deputati e dalla 7ª Commissione del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Su proposta del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro delle
Attività Produttive, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e con il Ministro
per la Funzione Pubblica;
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina
l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata "alternanza", come modalità
di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei
sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare
ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo
anno di età, salva restando la possibilità di espletamento
del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo
48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare
la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti
delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15
ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio
e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica
o formativa.
2. I percorsi in alternanza
sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità
dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni
con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con
le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli
enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili
ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa,
che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche
e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano
specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in
alternanza scuola-lavoro.
3. Le disposizioni di cui
al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione
e istruzione militare.
Art. 2 - Finalità
dell'alternanza
1. Nell'ambito del sistema
dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale,
la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa
rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani,
persegue le seguenti finalità:
a) attuare modalità
di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
b) arricchire la formazione
acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento
dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico
collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva
dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
e) correlare l'offerta formativa
allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
Art. 3 - Realizzazione dei
percorsi in alternanza
1. Ferme restando le competenze
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia
di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche
o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli importi
allo scopo annualmente assegnati nell'ambito delle risorse di cui all'articolo
9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i soggetti di
cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del
presente articolo.
2. Ai fini dello sviluppo,
nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all'articolo
1 che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo educativo
ed ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'alternanza scuola-lavoro,
nonché ai fini di cui al comma 3, è istituito, a livello
nazionale, un apposito comitato, con decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro delle Attività Produttive,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il comitato è istituito
assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati, delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze
dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la valutazione dei percorsi
il comitato si coordina con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema
dell'istruzione (Invalsi), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286.
3. Con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sulla base delle indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono
definiti:
a) i criteri generali cui le
convenzioni devono fare riferimento;
b) le risorse finanziarie
annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza, e i criteri e
le modalità di ripartizione delle stesse al fine di contenere la
spesa entro i limiti delle risorse disponibili;
c) i requisiti che i soggetti
di cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere per contribuire a realizzare
i percorsi in alternanza, con particolare riferimento all'osservanza delle
norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente
ed all'apporto formativo nei confronti degli studenti ed al livello di
innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;
d) le modalità per
promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze territoriali
e per assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma
2;
e) il modello di certificazione
per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il
riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6.
4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.
Art. 4 - Organizzazione
dei percorsi in alternanza
1. I percorsi in alternanza
hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione
in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che
le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base
delle convenzioni di cui all'articolo 3.
2. I periodi di apprendimento
mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi
personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale
e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici
di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.
3. I periodi di apprendimento
mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità
e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale
e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono
dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi
del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, nonché sulla base delle capacità di accoglienza
dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nell'ambito dell'orario
complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante
esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo
al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi
diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.
5. I periodi di apprendimento
mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili,
in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo
del lavoro.
6. I percorsi in alternanza
sono definiti e programmati all'interno del Piano dell'offerta formativa
e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità
idonei a garantirne la piena fruizione.
Art. 5 - Funzione tutoriale
1. Nei percorsi in alternanza
la funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze
degli studenti e al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa,
il mondo del lavoro e il territorio. La funzione tutoriale personalizzata
per gli studenti in alternanza è svolta dal docente tutor interno
di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.
2. Il docente tutor interno,
designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone
fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge
il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza
e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3,
il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
3. Il tutor formativo esterno,
designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere
gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo,
lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione
scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività
dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei
predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
4. I compiti svolti dal tutor
interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione
della professionalità del personale docente.
5. Ai fini di un costruttivo
raccordo tra l'attività di formazione svolta nella scuola e quella
realizzata in azienda sono previsti interventi di formazione in servizio,
anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor interno ed
al tutor esterno.
Art. 6 - Valutazione, certificazione
e riconoscimento dei crediti
1. I percorsi in alternanza
sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica
o formativa.
2. Fermo restando quanto previsto
all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53 e dalle norme vigenti in
materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni
fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti
in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che costituiscono
crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo
per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali
passaggi tra i sistemi ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi
di apprendistato.
3. La valutazione e la certificazione
delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza
sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo
prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini
dell'occupabilità.
4. Le istituzioni scolastiche
o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta
alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lett. a), della
legge n. 53/2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite
nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.
Art. 7 - Percorsi integrati
1. Le istituzioni scolastiche,
a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, nell'ambito dell'alternanza
scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della
formazione professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione
e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di studio
progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli
operatori di ambedue i sistemi.
Art. 8 - Disposizioni particolari
per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento
e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme
di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.
Art. 9 - Risorse
1. All'onere derivante dall'attuazione
degli interventi del presente decreto nel sistema dell'istruzione, nel
limite massimo di 10 milioni di euro per il 2005 e di 30 milioni di euro
a decorrere dal 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata
dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Nell'ambito delle risorse
di cui al comma 1, per il funzionamento del comitato per il monitoraggio
e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 3, comma
2, è autorizzata la spesa annua di 15.500 euro.
3. Per la realizzazione degli
interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione e formazione
professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione
regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione professionale
a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera
a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni.
Art. 10 - Coordinamento
delle competenze
1. Con appositi accordi in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 si provvede al coordinamento delle rispettive competenze
ed allo svolgimento di attività di interesse comune nella realizzazione
dell'alternanza.
Art. 11 - Disciplina transitoria
1. Fino all'emanazione dei
decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge
28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1 possono
essere realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo
l'ordinamento vigente.
2. Fino all'emanazione dei
decreti legislativi di cui al precedente comma, le regioni e le province
autonome definiscono le modalità per l'attuazione di eventuali sperimentazioni
di percorsi in alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale.
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