Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio per l'anno scolastico 2004/2005, nonchè in materia di esami di Stato e di Università
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 88 del 15/4/2004)
Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione;
Visto il Testo Unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 1999,
n. 124;
Visto il disegno di legge recante "Disposizioni
in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola
e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento", nel testo
approvato dalla 7ª Commissione Permanente del Senato della Repubblica
(A.S. 2529/A);
Considerato che con decreto
del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2003 è
stato determinato, in misura non superiore a quindicimila unità,
il contingente di personale della scuola da assumere con contratto a tempo
indeterminato per l'anno scolastico 2004/2005;
Considerato che il disegno
di legge sopraindicato prevede la rideterminazione, sulla base della
tabella di valutazione dei titoli ad essa allegata, a decorrere dall'anno
scolastico 2004/2005, delle graduatorie permanenti di cui all'articolo
401 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297 e successive modificazioni;
Considerato che le predette graduatorie permanenti
da rideterminare sulla base della nuova tabella di valutazione dei titoli,
devono essere approntate in tempo utile per consentire le assunzioni per
l'anno scolastico 2004/2005 autorizzate dal decreto
del Presidente della Repubblica 19/11/2003, e comunque non oltre
il 31 maggio 2004 e che, diversamente, dovrebbe farsi ricorso, per le predette
assunzioni, alle graduatorie preesistenti, predisposte ed aggiornate sulla
base di criteri previgenti definiti con provvedimenti amministrativi e
che hanno determinato una mole di contenzioso tra le diverse categorie
di personale inserito nelle graduatorie e, di conseguenza, grande incertezza
sulla collocazione definitiva nelle graduatorie stesse;
Considerato che i tempi presumibili di esame parlamentare
e di approvazione definitiva del citato disegno di legge non consentono
di assicurare con certezza l'operatività delle nuove norme in tempi
tali da consentire all'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione
delle graduatorie nel termine predetto del 31 maggio 2004;
Visto l'ordine del giorno accolto dal Governo nel
corso dell'esame in Commissione del citato disegno
di legge, nella seduta del 2 marzo 2004, con il quale si è
impegnato il Governo a provvedere entro il 31 luglio prossimo alle assunzioni
dal citato decreto del Presidente della Repubblica
per l'anno scolastico 2004/2005, sulla base delle graduatorie rideterminate
secondo i criteri fissati nella nuova tabella di valutazione allegata al
predetto disegno di legge;
Considerata l'esigenza di escludere dal limite disposto
dall'articolo 51, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 i costi
derivanti agli Atenei dagli incrementi stipendiali del personale docente
e non docente nonché di ridurre di un terzo le spese per il personale
convenzionato con il Sistema sanitario nazionale (S.s.n.), sempre ai fini
della citata esclusione;
Considerato, altresì, che i laureati in Medicina
e chirurgia nell'ambito del previgente ordinamento; qualora sostenessero
l'esame di Stato con la disciplina prevista dal decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca 19 ottobre 2001 n. 445, pur avendo
compiuto il tirocinio semestrale previsto dal previgente ordinamento, sarebbero
costretti ad effettuare anche il tirocinio di tre mesi previsto quale prova
pratica continuativa dal predetto decreto ministeriale;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza
di adottare specifiche disposizioni per conseguire gli obiettivi sopra
illustrati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 2 aprile 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con
il Ministro della Funzione Pubblica;
Il seguente decreto legge:
Art. 1 - Disposizioni in materia di graduatorie
permanenti
1. A decorrere dall'anno scolastico 2004/2005 le
graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del
Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,
di seguito denominato "Testo Unico" sono rideterminate, limitatamente all'ultimo
scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base
alla tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo
all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla
predetta tabella.
2. Ai fini di cui al comma 1, e relativamente alla
valutazione dei titoli, non si applica l'articolo
401, comma 3, del Testo Unico.
3. L'abilitazione conseguita presso le Scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis) costituisce titolo
di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie
permanenti di cui al comma 1.
4. A decorrere dall'anno scolastico 2004/2005, gli
aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria
base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale.
All'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole:
"da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun
anno" sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005/2006.
Art. 2 - Disposizioni speciali per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento
1. Nell'anno accademico 2004/2005, e comunque, non
oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo
5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le Università e le istituzioni
di Alta formazione artistica e musicale (Afam) istituiscono, nell'ambito
delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:
a) agli insegnamenti di scuola secondaria in possesso
della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita
ai sensi del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione in data 24
novembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999,
e del decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento
nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di
laurea o del diploma Isef o di Accademia di Belle Arti o di Istituto Superiore
per le Industrie Artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di
concorso di cui al decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni,
pubblicato nel Supplemento ordinari al Bollettino Ufficiale del Ministero
della Pubblica Istruzione, Parte Prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998,
e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni
dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare
in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera
a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano
prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1°
settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) agli insegnanti in possesso della specializzazione
per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità
afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato
decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n.
39 del 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, alle classi di
concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede
con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola
secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione
o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno
per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati
dai Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati, che siano privi
di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni
di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal
1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono ammessi, per l'anno accademico 2004/2005, ad un corso speciale di
durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di Didattica della musica
presso i Conservatori secondo modalità definite con decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Gli oneri
relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle
modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto
dal comma 7.
3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti
per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento
a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente
inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1,
sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, che prevedono anche l'adesione
di un numero di iscritti minimo, in ciascuna Università, per l'attivazione
del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi
in relazione al numero degli iscritti.
4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati
dai Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati, che siano privi
di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni
di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno
accademico 2004/2005, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi
di Didattica della musica coordinati con le relative classi di Strumento
presso i Conservatori secondo modalità definite con decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente
articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato
con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti
a posti di ruolo o a classi di concorso.
6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali
di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari,
le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico
2003/2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli.
L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento
possono essere disciplinati con apposita legge provinciale adattando la
normativa alle specifiche esigenze locali.
7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 2, 4 e 6
sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle Università
e dai Conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e
dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole
Università e dei singoli Conservatori.
Art. 3 - Altre disposizioni urgenti
1. Con specifico Accordo Integrativo del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola il contingente di posti
destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria è rideterminato
in modo da assicurare la massima disponibilità di posti per le assunzioni
a tempo determinato e indeterminato degli iscritti nelle graduatorie dei
concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo
1, comma 1, che non siano già titolari di un contratto a tempo indeterminato.
Art. 4 - Sessione straordinaria di esami di Stato
per l'abilitazione alla professione di Medico chirurgo
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto
del Ministro per la Pubblica Istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica
è indetta, per l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico chirurgo,
riservata ai possessori della laurea in Medicina e chirurgia, conseguita
secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, entro
la seconda sessione ordinaria dell'anno accademico 2002/2003.
2. Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono
secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
19 ottobre 2001, n. 445.
3. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle
sedi individuate con ordinanza ministeriale, tenuto conto del numero degli
interessati.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, si provvede con le maggiori entrate realizzate dalle Università
con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti
a carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio delle Università.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo
gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
Medico chirurgo si svolgono secondo la disciplina prevista dal citato decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.
445 del 2001.
Art. 5 - Spese di personale docente e non docente
universitario
1. In attesa di una riforma organica del sistema
di programmazione, valutazione e finanziamento delle Università,
per l'anno 2004 e fino alla realizzazione della riforma stessa, ai fini
della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto dei costi derivanti
dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle Università
previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e dall'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale
tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.
2. Per l'anno 2004 e fino alla riforma di cui al
comma 1, le spese per il personale universitario, docente e non docente
che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie
previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 6 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 aprile 2004
(Articolo 1, comma 1)
A) TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA
A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma di "Didattica della musica" di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di Conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in Scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:
– per il punteggio minimo richiesto per il superamento
del concorso o esame, fino a 59 punti 4
– per il punteggio da 60 a 65 punti 5
– per il punteggio da 66 a 70 punti 6
– per il punteggio da 71 a 75 punti 7
– per il punteggio da 76 a 80 punti 8
– per il punteggio da 81 a 85 punti 9
– per il punteggio da 86 a 90 punti 10
– per il punteggio da 91 a 95 punti 11
– per il punteggio da 96 a 100 punti 12
A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:
a) si valuta il superamento di un solo concorso o
esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore
abilitante;
b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti
o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore
a 100 sono rapportate a 100;
c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate
per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto
al voto inferiore se inferiori a 0,50;
d) ai candidati che abbiano superato un concorso
ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria
e materna si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella
graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso
in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle
sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;
e) ai candidati che abbiano superato un concorso
ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare
si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria
generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa
di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole,
il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto;
tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;
f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione
all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di
esame, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153
del 15 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57, IV
Serie speciale, del 20 luglio 1999, n. 33 del 7 febbraio
2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25, IV Serie speciale
del 28 marzo 2000 e n. 1 del 2 gennaio 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale n. 15 del 20 febbraio
2001, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi,
relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.
A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno
dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca ai sensi delle direttive comunitarie
89/48 CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51 CEE del Consiglio,
del 18 giugno 1992 sono attribuiti punti 8;
A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le Scuole
di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis) a seguito di un
corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1,
sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio
di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe
di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più
abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero
punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato;
per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per l'abilitazione
conseguita presso le Scuole quadriennali di Didattica della musica in aggiunta
al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30,
di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio
specifico per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione,
a scelta dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti
6.
A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento
di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato
attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta
al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6
B) SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE
B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti:
– per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti
2
– fino ad un massimo per ciascun anno scolastico
di punti 12
B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti:
– per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti
1
– fino ad un massimo per ciascun anno scolastico
di punti 6
B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:
a) è valutabile solo il servizio di insegnamento
prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa
vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto
per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;
b) il servizio prestato contemporaneamente in più
insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una
sola graduatoria a scelta dell'interessato;
c) il servizio svolto nelle attività di sostegno,
se prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione,
è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare,
a scelta dell'interessato;
d) non sono valutabili i servizi di insegnamento
prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione
per l'insegnamento secondario;
e) il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero
è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
f) il servizio prestato nelle scuole militari, che
rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale,
è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari
della scuola statale;
g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000
nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai sensi dell'articolo
2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.
333;
h) il servizio prestato nelle scuole elementari
di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle
isole minori è valutato in misura doppia;
i) per il servizio militare ed i servizi sostitutivi
assimilati per legge sono attribuiti:
– per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni
punti 0,50
– fino ad un massimo per ciascun anno scolastico
di punti 6
Il servizio è valutato per una sola graduatoria permanente a scelta dell'interessato, purché prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.
C) ALTRI TITOLI
C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C
non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore
a 30 punti
C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o
superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto
previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3
C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento
posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi
della lettera A, sono attribuiti punti 1
C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di
cui al punto C.3:
a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti
disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è
attribuito per una sola abilitazione;
b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola
materna, elementare e per gli istituti educativi non sono valutabili per
le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;
c) non sono valutati i titoli di abilitazione e
di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute
nelle citate ordinanze ministeriali n. 153 del 1999,
n. 33 del 2000 e n.
1 del 2001.
C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in
uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca ai sensi delle citate direttive
comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE, e posseduto in aggiunta al titolo
di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti
1
C.6) Per il dottorato di ricerca, al conseguimento
del titolo sono attribuiti punti 12
C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso
ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in
lingue straniere, di cui al decreto del Ministro
della Pubblica Istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, previste per le
classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno
due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto
del Ministro della Pubblica Istruzione 28 giugno 1991, e per la
laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare:
– per ogni titolo sono attribuiti punti 6
C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso
ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in Scienze
della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti
punti 6
C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso
ai ruoli del personale educativo, per la laurea in Scienze della formazione
primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti punti
6
C.10) La valutazione della laurea in Scienze della
formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa
alla valutazione dello stesso titolo ai sensi della lettera A, punto A.5
C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master
universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno
annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce
la graduatoria, sono attribuiti punti 3
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