Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2004
Visto il D.P.R. 28 aprile
1998, n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento
recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione
dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola,
a norma dell'art. 20 comma 8 della legge 15 marzo
1997 n. 59;
Visto l'art. 1 - comma 2 - di tale regolamento il
quale prevede che il Ministro dell'Istruzione stabilisce, con proprio decreto,
il termine entro il quale, annualmente, il personale del comparto Scuola
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare
la domanda di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di
servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio;
Considerato che, in base al comma 4 del citato art.
1, per le domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'art.
509, commi 2, 3 e 5, del Testo Unico approvato con decreto legislativo
del 16 aprile 1994 n. 297 e per le domande di cessazione dal servizio
presentate dal personale che abbia ottenuto la permanenza in servizio al
compimento del 65° anno di età, occorre fissare lo stesso termine
finale stabilito per le istanze di dimissioni volontarie dal servizio e
di collocamento a riposo per raggiungimento del 40° anno di servizio
utile al pensionamento;
Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo
art. 1, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario
della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;
Considerata l'esigenza di individuare i termini
che, per la loro connessione con le altre operazioni riguardanti la rilevazione
delle disponibilità di posti e la mobilità del personale,
siano coerenti con le cadenze operative finalizzate alla tempestiva assegnazione
del personale alle singole scuole e classi;
Visto il C.C.N.L. sottoscritto
il 1° marzo 2002, nel quale, per il personale dell'Area V della
dirigenza scolastica sono state convenute norme e procedure particolari
per la cessazione dal servizio del personale incluso in detta Area;
Art. 1
Per il personale, docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario della scuola, nonché per i dirigenti scolastici,
limitatamente a quanto non previsto dal C.C.N.L.
1/3/2002 citato in premessa, è fissato al 10 gennaio 2004
il termine per la presentazione delle domande di collocamento a riposo
per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal
servizio, di trattenimento in servizio, a qualsiasi titolo, oltre il raggiungimento
del 65° anno di età, a valere, per gli effetti, dal 1° settembre
2004, nonché per l'eventuale revoca di tali domande.
Lo stesso termine del 10 gennaio 2004 si applica
anche al personale che intenda cessare anticipatamente, rispetto alla data
finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio, e da quello
che intenda chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo
parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai
sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del
Ministro per la Funzione Pubblica.
Art. 2
L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico
da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro le
scadenze che saranno previste per l'acquisizione al sistema informatico
delle domande di cessazione. Tali scadenze dovranno tener conto anche dei
tempi necessari per la comunicazione dell'eventuale mancata maturazione
del diritto a pensione al personale dimissionario, personale che potrà
ritirare la domanda entro cinque giorni.
Art. 3
L'accettazione delle domande di collocamento a riposo
per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal
servizio e di trattenimento in servizio si intende avvenuta alla scadenza
del termine di cui all'art. 1, senza l'emissione del provvedimento formale.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui
all'art. 1, l'Amministrazione comunica l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento
della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.
Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie
dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare
in corso, l'accettazione delle domande stesse è disposta con effetto
dalla data di emissione del relativo provvedimento.
Art. 4
I dirigenti scolastici, per quanto da loro richiesto,
provvederanno ad inoltrare le relative istanze direttamente alle Direzioni
scolastiche regionali.
Roma, lì 30 ottobre 2003
IL MINISTRO
Letizia Moratti
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