Attribuzione delle supplenze temporanee al personale docente ed educativo
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante
disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare,
l'art. 4;
Visto il Regolamento, recante norme sulle modalità
di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato
con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, registrato alla Corte dei Conti il 14
luglio 2000;
Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto
Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione
dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande
di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto e per la formazione
delle graduatorie medesime;
Art. 1 - Graduatorie di circolo e d'istituto
1. A decorrere dall'anno scolastico 2001/2002, in
relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, in ciascuna istituzione
scolastica sono costituite specifiche graduatorie di circolo e d'istituto
per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale
educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato con D.M.
25 maggio 2000, n. 201, d'ora in poi denominato Regolamento.
2. Le predette graduatorie, suddivise in 3 fasce,
vengono utilizzate in ordine prioritario, secondo le indicazioni dell'art.
5, comma 3, del Regolamento, per l'attribuzione delle supplenze, nei casi
previsti dagli artt. 1 e 7 del Regolamento stesso.
3. Le nuove graduatorie di circolo e d'istituto,
che sostituiscono integralmente quelle funzionanti nell'anno scolastico
2000/2001, conservano validità per i periodi stabiliti dall'art.
5, comma 5 del Regolamento. Resta ferma la possibilità da parte
di ciascuna scuola di acquisire, per gli anni scolastici successivi al
2001/2002, ulteriori domande di supplenze da parte degli aspiranti, che
abbiano titolo ad essere inseriti in una delle tre fasce di cui al comma
2, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 9, 10, 11 e 12, del
Regolamento.
4. L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione
della legge 19 marzo 1999 n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono
riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente
assolto in sede di attribuzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
e a tempo determinato, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi
per esami e titoli e delle graduatorie permanenti. Nello scorrimento delle
graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva
di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.
5. Per la costituzione e gestione delle graduatorie
di circolo e di istituto si applicano le disposizioni del Regolamento,
che si allega al presente provvedimento, integrate dalle disposizioni del
presente decreto.
Art. 2 - Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie
di circolo e di istituto
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento
hanno titolo all'inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo
e d'istituto:
– Prima fascia: gli aspiranti inseriti in
graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di concorso, cui
è riferita la graduatoria di circolo o d'istituto, secondo le modalità
di cui all'art. 5, comma 4, del Regolamento;
– seconda fascia: gli aspiranti, non inseriti
nella corrispondente graduatoria permanente, forniti, relativamente alla
graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione
o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a
procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame
finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione
di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono, altresì,
inseriti in tale fascia, coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale,
ai sensi delle direttive comunitarie n. 89/1948 e n. 92/1951;
– terza fascia: gli aspiranti forniti di
titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:
a) Posti di insegnamento di scuola materna:
– diploma di scuola magistrale;
– diploma di istituto magistrale;
– laurea in Scienze della formazione primaria per
l'indirizzo di insegnanti di scuola materna.
b) Posti di insegnamento di scuola elementare:
– diploma di istituto magistrale;
– laurea in Scienze della formazione primaria per
l'indirizzo di insegnanti di scuola elementare.
c) Cattedre di scuola secondaria di I grado:
– titoli previsti dal D.M. 30/1/1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media si rinvia alle disposizioni di cui al successivo art. 9.
d) Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:
– titoli previsti dal D.M. 30/1/1998 n. 39 e successive modifiche e integrazioni per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado.
e) Posti di personale educativo:
– diploma di istruzione secondaria di secondo grado
che dia accesso a facoltà universitaria;
– laurea in Scienze della formazione primaria per
l'indirizzo di insegnanti di scuola elementare.
2. I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, sia ai fini dell'accesso, sia ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dalla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, solo se siano stati già dichiarati equipollenti al corrispondente titolo italiano, ai sensi degli artt. 170 e 332 del T.U. della legge sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 3 - Requisiti generali di ammissione
1. Gli aspiranti debbono possedere alla data di
scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini
gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore
ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche
conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme
in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto
anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992,
che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria
di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile
per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo
di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).
2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati
di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini della Repubblica;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo
politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da
un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella
sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni
ostative, di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati
o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo
professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati
a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi
nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento,
per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
4. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.
Art. 4 - Presentazione moduli di domande per l'inclusione
nelle graduatorie di circolo e d'istituto
1. La domanda di inclusione nelle graduatorie di
circolo e d'istituto deve essere presentata, utilizzando esclusivamente
l'apposito modello conforme a quello allegato al presente decreto, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve
presentare un solo modulo di domanda complessivamente per tutte le graduatorie
di personale docente ed educativo, in cui ha titolo ad essere incluso;
in tale modulo-domanda possono essere indicate fino ad un massimo di trenta
istituzioni scolastiche, appartenenti ad una sola provincia, col limite
di dieci circoli didattici.
3. L'aspirante a posti di insegnamento di scuola
materna e/o di scuola elementare può indicare fino a un massimo
di dieci circoli didattici e fino a un massimo di venti istituti comprensivi.
4. Le indicazioni relative a codici di istituti
comprensivi valgono, per gli aspiranti che siano in possesso dei relativi
titoli di accesso, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti
di scuola materna ed elementare, sia per le graduatorie costituite per
gli insegnamenti di scuola secondaria di I grado; per gli insegnamenti
di scuola secondaria di II grado, impartiti presso istituti onnicomprensivi,
occorre indicare lo specifico codice meccanografico.
5. Per il personale incluso in graduatorie permanenti
di due province permane, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo
e d'istituto, la scelta della provincia già operata per l'anno scolastico
2000/2001, ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del Regolamento; il personale
in questione ha facoltà di ripresentare l'apposito modello con l'indicazione
complessiva delle scuole, in cui desidera essere incluso in graduatorie
di circolo e d'istituto, con effetto dall'anno scolastico 2001/2002, sia
per gli insegnamenti in cui ha titolo ad essere incluso nella relativa
prima fascia, sia, eventualmente, per gli altri insegnamenti, in cui ha
titolo ad essere incluso in seconda e/o terza fascia. In caso di mancata
compilazione di tale modello valgono le indicazioni delle istituzioni scolastiche,
già prescelte per l'anno scolastico 2000/2001.
6. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti
di una sola provincia, può trasferire la propria posizione in altra
provincia, ai soli fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e
d'istituto, compilando, a tal fine, l'apposito modello.
7. Il modulo di domanda deve essere spedito, con
raccomandata RR ovvero consegnato a mano, all'istituzione scolastica indicata
per prima nel modulo medesimo, cui è affidata la gestione della
domanda stessa.
8. Nel caso di aspiranti all'insegnamento in più
settori scolastici, l'istituzione scolastica indicata per prima, ai fini
di cui al comma precedente, deve appartenere all'ordine scolastico di grado
superiore.
Art. 5 - Dati contenuti nel modulo di domanda
- Validità - Controlli
1. Nel modulo di domanda e nelle relative avvertenze
- che fanno parte integrante del presente provvedimento - sono previste
tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini della
presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative
e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa,
emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
2. E' ammessa, esclusivamente, la dichiarazione
di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso
entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, di
cui al precedente articolo 4. Coloro che sono inseriti con riserva nelle
graduatorie permanenti possono presentare domanda di inserimento nella
seconda o terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in base
al titolo posseduto non gravato da riserva.
3. In deroga al termine di cui al precedente comma
2, gli aspiranti che hanno in corso procedure per il conseguimento dell'abilitazione
o idoneità, anche a seguito del superamento dell'esame finale sostenuto
nelle SSIS, hanno titolo a richiedere, per i corrispondenti insegnamenti,
l'inclusione in graduatorie di circolo e d'istituto di seconda fascia e
tale indicazione sarà ritenuta valida purché, entro il 31
agosto 2001, la relativa procedura sia completata e l'aspirante abbia conseguito
l'abilitazione o idoneità.
A tal fine, entro il predetto termine, gli aspiranti
interessati dovranno inviare apposita comunicazione telegrafica alla scuola
che gestisce la loro domanda, specificando l'avvenuto completamento della
procedura e il punteggio con cui è stata conseguita l'abilitazione
o l'idoneità.
Decorso tale termine senza che la procedura sia
stata completata o che l'abilitazione sia stata conseguita, gli aspiranti
predetti sono inclusi nella terza fascia delle graduatorie di circolo e
d'istituto.
4. Analogamente, gli aspiranti che conseguono il
titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno - conforme alle
disposizioni di cui al D.M. n. 287 del 30 novembre 1999 attuativo del D.I.
n. 460 del 4 novembre 1998 - dopo la data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto ed
entro il 31 agosto 2001, hanno titolo a richiedere l'inclusione nei relativi
elenchi per l'insegnamento di sostegno, secondo le disposizioni di cui
al successivo art. 11.
Decorso tale termine senza che gli aspiranti medesimi
abbiano dato comunicazione telegrafica che il titolo di specializzazione
è stato conseguito, la loro posizione non è utile per l'inclusione
negli elenchi di sostegno.
5. Gli aspiranti inclusi nella terza fascia delle
graduatorie di circolo e di istituto che, nel corso dell'anno scolastico
2001/2002, conseguono l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento
per effetto di procedure dei concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno
1999 per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare
e secondaria che si concludono in data successiva al 31 agosto 2001, hanno
titolo a richiedere l'inclusione in coda alla seconda fascia delle graduatorie
di circolo e di istituto.
A tal fine gli aspiranti interessati dovranno inviare
apposita comunicazione telegrafica alla scuola che gestisce la loro domanda
specificando l'avvenuto completamento della procedura e il punteggio con
cui è stata conseguita l'abilitazione o l'idoneità.
Gli aspiranti medesimi sono graduati tra loro in
coda alla seconda fascia della graduatoria di circolo e di istituto, in
base alla rideterminazione del punteggio loro spettante, esclusivamente
nelle graduatorie in questione, per effetto della valorizzazione, ai sensi
della tabella A annessa al Regolamento, del relativo titolo di abilitazione
o idoneità.
6. I candidati compilano il modulo di domanda senza
produrre alcuna certificazione, fatta eccezione per la documentazione dei
titoli artistici prodotti dai candidati di "strumento musicale nella scuola
media", di cui al successivo articolo 9.
7. Nella fase di costituzione delle graduatorie
in questione l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole
graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione
dei titoli, annessa al Regolamento e la conseguente posizione occupata,
derivano esclusivamente dai dati riportati nel modulo di domanda.
8. Nei casi e con le modalità previste dagli
artt. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sono effettuati i relativi
controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.
9. I predetti controlli sono effettuati, anche se
richiesti da altre scuole interessate, dall'istituzione scolastica che
gestisce la domanda dell'aspirante e devono riguardare il complesso delle
situazioni dichiarate dall'aspirante medesimo, per tutte le graduatorie
richieste in cui è risultato incluso.
10. In caso di effettuazione dei predetti controlli
il dirigente scolastico, che gestisce la domanda dell'aspirante, rilascia
all'interessato apposita certificazione dell'avvenuta verifica e convalida
dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene consegnata,
in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola, con la quale contrae rapporti
di lavoro durante tutto il periodo di validità delle graduatorie
di circolo e di istituto in questione.
11. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente
scolastico provvede alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale
responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 6, ovvero
ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato
nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione
al Sistema Informativo per i necessari adeguamenti.
Art. 6 - Esclusioni
1. Non è ammessa la domanda:
a) presentata oltre il termine indicato al precedente
articolo 4;
b) priva della firma dell'aspirante;
c) dell'aspirante privo dei requisiti generali di
ammissione, di cui al precedente art. 3.
2. Il candidato è escluso dalle graduatorie,
per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo
quanto indicato al precedente articolo 2.
3. E' escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo
della loro vigenza, l'aspirante che abbia presentato domanda in più
istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse.
4. Fatte salve le responsabilità di carattere
penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della
loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione
del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Art. 7 - Pubblicazione graduatorie - Reclami -
Ricorsi
1. I dirigenti scolastici pubblicano, in via provvisoria,
le graduatorie di circolo e di istituto di prima, seconda e di terza fascia.
Avverso le graduatorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo
- secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 13, del Regolamento
- che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante
ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della
domanda medesima secondo quanto detto al precedente articolo 4. Avverso
le graduatorie di prima fascia è ammesso reclamo solo per errori
materiali.
2. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna
provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente
Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni,
fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
3. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione
sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le
graduatorie medesime è esperibile il ricorso al TAR o il ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120
giorni.
4. Avverso l'atto contrattuale di assunzione, ovvero
avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami
vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si verifica
la fattispecie contestata.
Art. 8 - Disposizioni particolari per la valutazione
dei servizi ai sensi della tabella "A", annessa al Regolamento e relative
note in calce
1. I servizi prestati in qualità di "assistente
di lingua", sia da personale italiano in scuole straniere sia da cittadini
stranieri in scuole italiane, sono valutati come servizi di terza fascia.
2. Il servizio militare, valutabile ai sensi della
nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento,
è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione
ai corrispondenti anni scolastici.
3. Il servizio d'insegnamento prestato presso scuole
non statali è valutabile esclusivamente se sia stato assolto l'obbligo
di versamento dei relativi contributi previsti, secondo le disposizioni
normative che disciplinano la tipologia di rapporto di lavoro attivata.
4. Ai fini della valutazione del servizio di insegnamento
nelle scuole italiane all'estero, di cui alla nota n. 2, in calce alla
tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è valutato
come servizio di prima o di seconda fascia - a seconda se specifico o meno
rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione - l'insegnamento
su posti di contingente statale italiano, reso sia in scuole italiane statali,
sia in scuole italiane legalmente riconosciute o con presa d'atto, sia
in scuole straniere. Analoga valutazione si applica al servizio prestato
in scuole italiane legalmente riconosciute anche se per il relativo rapporto
di lavoro non è previsto atto di nomina dell'Amministrazione degli
Affari Esteri.
Art. 9 - Graduatorie di strumento musicale nella
scuola media
1. Le graduatorie di strumento musicale nella scuola
media, per l'a.s. 2001/2002, sono così costituite:
– una prima fascia, comprendente tutti i docenti
inseriti nelle graduatorie permanenti e una terza fascia, comprendente
gli aspiranti in possesso del diploma specifico di Conservatorio;
– la seconda fascia viene costituita solo a seguito
dell'espletamento delle sessioni riservate di abilitazione, indette ai
sensi dell'art. 6 dell'O.M. n. 1 del 2 gennaio 2001. Contestualmente agli
abilitati in tale sessione, potrà essere inserito, a domanda nella
stessa fascia, il personale abilitato in educazione musicale nelle scuole
medie, che abbia prestato servizio di insegnamento di strumento musicale
con il possesso del prescritto titolo di studio per almeno 360 giorni,
ai sensi del citato art. 6.
Ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni
relative all'inclusione in seconda fascia delle graduatorie d'istituto,
saranno impartite successive disposizioni.
2. In via transitoria, per l'anno scolastico 2001/2002,
in attesa dei provvedimenti di definizione dei titoli di accesso e di adozione
della tabella di valutazione dei titoli relativamente alla nuova classe
di concorso 77/A, cui fa rinvio l'art. 6 del Regolamento, gli aspiranti
accedono alle graduatorie d'istituto di terza fascia con possesso del diploma
specifico di Conservatorio con il punteggio loro spettante, in base alla
tabella di valutazione, annessa al D.M. 13 febbraio 1996, riportata come
allegato "B" al Regolamento.
3. Alla valutazione dei titoli artistici provvedono,
secondo autonome modalità disposte da ciascun Ufficio territoriale
competente, le medesime commissioni costituite presso gli Uffici scolastici
provinciali per la compilazione delle graduatorie permanenti.
Art. 10 - Graduatorie di conversazione in lingua
estera
1. Per le graduatorie di conversazione in lingua
estera il titolo di accesso previsto à: "titolo di studio conseguito
nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione,
è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria
di secondo grado, purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali".
2. La corrispondenza del titolo estero al diploma
di istruzione secondaria di secondo grado, si verifica quando il titolo
estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico
del Paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari.
3. Il predetto titolo di studio deve essere congiunto
a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza
in campo didattico, educativo, culturale.
4. Per l'insegnamento di conversazione in lingua
estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari,
sono ammessi aspiranti anche non in possesso della cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, in deroga a quanto previsto dal
precedente articolo 3. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in
graduatoria in posizione subordinata agli eventuali aspiranti, in possesso
del requisito della cittadinanza comunitaria.
Art. 11 - Insegnamento di sostegno
1. Gli aspiranti forniti dello specifico titolo
di specializzazione, di cui all'articolo n. 325 del D.L.vo 16 aprile 1994,
n. 297, in conformità delle disposizioni di cui al D.M. n. 287 del
30 novembre 1999 attuativo del D.I. n. 460 del 4 novembre 1998, possono
chiedere i correlati insegnamenti di sostegno ad alunni portatori di handicaps
psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di
scuole, per i quali siano in possesso di titolo valido per l'insegnamento
di materie comuni.
Le domande per l'insegnamento di sostegno nella
scuola secondaria di secondo grado possono essere presentate, con riferimento
all'area disciplinare per cui si ha titolo, secondo le disposizioni di
cui al successivo comma 4, anche in scuole in cui non si è inclusi
in normali graduatorie di insegnamento.
2. Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola
elementare, in ciascun circolo didattico o istituto comprensivo, sono predisposti
i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce, secondo le disposizioni
di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento.
3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media,
in ciascuna istituzione è predisposto un unico elenco di sostegno,
articolato in fasce secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma
3, del Regolamento; in detto elenco ciascun aspirante è incluso
in base alla migliore collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi
graduatoria di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria.
In relazione alla specificità di valutazione
dei titoli del personale aspirante a supplenze per la classe di concorso
77/A - Strumento musicale nella scuola media, di cui al precedente art.
9 - ed al fine di renderne il punteggio omogeneo a quello degli altri aspiranti,
il predetto personale, che figuri in graduatorie di istituto di prima,
seconda e terza fascia, viene incluso negli elenchi del sostegno, previa
apposita valutazione dei rispettivi titoli posseduti in base a quanto previsto
dalla tabella annessa, come allegato "A", al Regolamento.
4. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di
secondo grado, in ciascuna istituzione sono predisposti elenchi di sostegno,
articolati in fasce secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma
3, del Regolamento, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo
la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti
sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia
in cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo
grado riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.
5. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione
monovalente figurano negli elenchi di sostegno con l'indicazione della
loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni
portatori del corrispondente handicap.
6. Gli insegnamenti di sostegno sono attribuiti,
in ciascuna scuola, ad aspiranti in possesso del titolo di accesso per
l'ordine scolastico cui appartiene la scuola medesima; in caso di esaurimento
dell'elenco di sostegno relativo alla scuola materna viene utilizzato l'elenco
di sostegno relativo alla scuola elementare.
7. Nella scuola secondaria di secondo grado, in
caso di esaurimento dello specifico elenco da utilizzare relativamente
all'area disciplinare interessata, la scuola può utilizzare, in
modo combinato, gli altri elenchi di sostegno relativi alle altre aree
disciplinari, prima di ricorrere all'utilizzazione di elenchi di altre
scuole viciniori.
Art. 12 - Criteri e modalità di interpello
e convocazione degli aspiranti
1. Le scuole interpellano gli aspiranti a supplenze
e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta
di assunzione mediante fonogramma o telegramma.
2. L'uso del mezzo telefonico deve assumere la forma
del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l'indicazione
del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo di chi l'effettua
e della persona che abbia dato risposta o l'annotazione della mancata risposta.
3. Per le supplenze che si preannunciano di durata
non inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata,
comunque, per telegramma.
4. La comunicazione concernente la proposta di assunzione
deve contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè,
la data di inizio, la durata, l'orario di prestazione settimanale e nel
caso sia diretta a più aspiranti, deve indicare, il giorno e l'ora
della convocazione nonché l'ordine di graduatoria in cui ciascuno
si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati.
5. Nei casi di supplenze superiori a trenta giorni,
la proposta di assunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a più
aspiranti, con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data di
convocazione, può essere positivamente riscontrata, oltre che con
la presenza dell'aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l'accettazione
telegrafica che pervenga entro i medesimi termini; in quest'ultimo caso
l'aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente che risulta destinatario
della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da
quest'ultima comunicazione.
Art. 13 - Disposizioni particolari
1. In relazione all'art. 1, comma 5, della legge
3 maggio 1999, n. 124 gli aspiranti che risultino tuttora inclusi:
a) nelle graduatorie nazionali di cui all'art. 8/bis
della legge 6 ottobre 1988, n. 426;
b) nelle graduatorie provinciali di cui agli artt.
43 (docenti di educazione fisica) e 44 (docenti di educazione musicale)
della legge 20 maggio 1982, n. 270;
hanno precedenza assoluta nell'attribuzione delle
supplenze relative ai corrispondenti insegnamenti rispetto al personale
incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto.
2. Il diritto alla precedenza assoluta si esercita,
comunque, nell'ambito delle disposizioni di cui al precedente art. 4, comma
2, per una sola provincia che, per gli aspiranti di cui al comma 1, punto
b), coincide con quella in cui figurano nella relativa graduatoria provinciale
e per un massimo di trenta istituzioni scolastiche.
Roma, 4 giugno 2001
Home Page |
---|