Decreto Ministeriale 7 giugno 2001, n. 106

Vista la legge 10 febbraio 2000, n.30 in materia di riordino dei cicli dell’istruzione, che prevede espressamente la cooperazione tra genitori e scuola;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, che prevede l’audizione delle associazioni, anche di fatto, dei genitori nei processi di formazione del POF, nonché nella definizione e realizzazione dei curriculum;

visto il Capo I del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, che assegna ai genitori un’espressa e determinata presenza negli organi collegiali della scuola;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sulla riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, che prevede la presenza dei genitori nei consigli scolastici locali;

vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, che prevede espressamente azioni di partenariato con i genitori per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza;

visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche, e il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 105, regolamento recante ulteriori modifiche e integrazioni al citato decreto 567/96 e, in particolare, l’articolo 6 che prevede l’istituzione del Forum nazionale delle associazioni genitori;

viste le direttive del Ministro della pubblica istruzione 26 novembre 1998, n. 463 e 3 dicembre 1999, n. 292, che disciplinano lo svolgimento del Programma famiglia;

vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l’istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa;

vista la direttiva del Ministro della pubblica istruzione 21 marzo 2001, n. 51, riguardante l’individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione, per l’anno finanziario 2001, delle somme provenienti dal fondo d’istituto con la sopracitata legge 440/97, e la successiva integrazione 4 maggio 2001, prot. n. 10676/DM;

ritenuto di valorizzare la componente genitori attraverso il riconoscimento e la consultazione regolare e continuativa delle associazioni che li esprimono e li rappresentano;

ritenuto pertanto necessario procedere alla costituzione di un organismo che, senza oneri e vincoli oltre a quelli indicati nel presente decreto, costituisca un’occasione di rappresentanza e di consultazione delle associazioni dei genitori presenti nella scuola;

in accordo con le rappresentanze delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale;

DECRETA

Art. 1
Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative

1. E’ istituito il Forum delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, con le finalità e le funzioni di cui all’articolo 2. Esso è composto dai rappresentanti delle associazioni dei genitori non legate statutariamente ad alcun partito politico od organizzazione sindacale, in possesso di uno statuto o di un atto o documento costitutivo che le qualifichi come associazioni improntate al metodo democratico.

Art. 2
Funzioni

1. Il Forum delle associazioni dei genitori ha le seguenti funzioni:

a. favorire il confronto tra il Ministero della pubblica istruzione e le realtà associative dei genitori;

b. rappresentare le esigenze e le proposte della componente genitori della scuola, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si impegna a dare risposta per iscritto, con adeguata motivazione, nel più breve tempo possibile;

c. esprimere pareri sugli atti e sulle iniziative che il Ministro intende sottoporgli;

d. essere sede di consultazione delle famiglie sulle problematiche scolastiche e studentesche.

Art. 3
Composizione

1. Il Forum è composto da un massimo di due rappresentanti di ciascuna delle associazioni dei genitori riconosciute ai sensi dell’articolo 4, designati dalle medesime.

2. Il Ministro della pubblica istruzione e il Sottosegretario di Stato delegato alla materia: rapporti scuola-famiglia, possono partecipare alle riunioni del Forum, qualora lo ritengano opportuno.

3. Il Forum elegge tra i propri membri un coordinatore.

4. La Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie del Dipartimento per i servizi nel territorio, cura i rapporti con il Forum e assicura il supporto organizzativo e di segreteria necessario per le attività previste dal presente decreto.

5. Il Forum si dota di un regolamento interno di organizzazione, nel rispetto delle competenze definite dalla normativa vigente.

6. Il Forum si riunisce almeno tre volte l’anno. Può comunque essere ulteriormente convocato su richiesta del Ministro, del coordinatore o di almeno due associazioni.

Art. 4
Requisiti per l’accreditamento

1. In prima applicazione sono riconosciute e ammesse al Forum le associazioni dei genitori di cui alla circolare ministeriale 19 agosto 1991, n. 255.

2. Possono essere altresì accreditate le associazioni che hanno i seguenti requisiti:

a. presenza sul territorio nazionale (minimo otto regioni);

b. costituzione da almeno due anni alla data della domanda di ammissione;

c. numero di iscritti/aderenti superiori a cinquemila genitori;

d. adesione all’EPA – Associazione europea dei genitori;

3. E’ indispensabile possedere almeno tre requisiti sui quattro previsti. Il punto b) è condizione inderogabile per l’accettazione della domanda.
Art. 5
Procedure per l’accreditamento
1. Le associazioni di cui all’art. 4 – comma 2 – presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie.

2. I requisiti di rappresentatività descritti nell’articolo 4 possono essere comprovati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, anche con dichiarazione sostitutiva resa da un responsabile nazionale dell’associazione o dell’associazione affiliata a una federazione di associazioni. L’Amministrazione, in questo caso, si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione.

3. La Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle documentazioni prodotte, comunica al Forum le proposte di accreditamento accolte.

4. La verifica della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum avviene ogni tre anni ed è svolta da una commissione paritetica, formata da rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e da rappresentanti delle associazioni presenti nel Forum.

Art. 6
Pubblicizzazione dell’attività del Forum

1. L’attività, le discussioni e i pronunciamenti del forum sono adeguatamente pubblicizzati dal Ministero della pubblica istruzione a mezzo stampa e sul proprio sito Internet, esplicitando tutte le posizioni emerse e la relativa rappresentatività.

Art. 7
Copertura finanziaria

1. Ai partecipanti al Forum sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno connesse all’esercizio delle loro funzioni. Il Dipartimento per i servizi nel territorio adotta i necessari provvedimenti per l’utilizzazione delle risorse finanziarie previste per le iniziative a favore degli studenti e delle famiglie provenienti dalla legge 440/97 e ripartite per l’anno finanziario 2001 con la direttiva 51/2001, citate nelle premesse.


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