Decreto Ministeriale 22 aprile 1999, n. 111
 

VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per 1'elevamento dell'obb1igo di istruzione, con particolare riferimento all'art. 1, comma 8, che consente la modifica e 1'integrazlone del DM 29 maggio 1998, n. 251 al fine di autorizzare le istituzioni sco1astiche a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa in attesa de11'emaazione dei regolamenti previsti dall'art. 21 della e legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440 che istituisce il fondo per l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi indicando come prima finalità la "piena attuazione dell'autonomia scolastica",

VISTO il DM 29 maggio 1998, n. 251 discip1inante il programma nazionale di sperimentazione volto a consentire alle istituzioni scolastiche, nell'anno scolastico 1998-1999, l'attivazione di iniziative su specifici ambiti dell'organizzazione scolastica;

RITENUTO necessario promuovere l'avvio di una sperimentazione organica dell'autonomia didattica e amministrativa delle istituzioni scolastiche che superi la logica della progettazione per ambiti separati dell'organizzazione scolastica;

CONSIDERATO che a tal fine occorre modificare e integrare il DM 29 maggio 1998, n. 251 sopra citato;

VISTO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione reso nella seduta del 14 aprile 1999;
 
 

DECRETA

- Art.1 -

II comma 1 dell'articolo 1 del DM 29 maggio 1998, n. 251, è sostituito dai seguenti articoli 1, 1 bis, 1 ter e 1 quater. Conseguentemente l'attuale articolo 1, comma 2, assume il numero di articolo 1 quinquies.

"Art. 1

1. La sperimentazione dell'autonomia scolastica, finalizzata a migliorare gli esiti del processo di insegnamento - apprendimento, concerne prioritariamente la ricerca e l'introduzione di metodologie didattiche che, anche con il ricorso alle nuove tecnologie, favoriscano la crescita culturale e formativa degli alunni, ne riconoscano e valorizzino le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno.
A tal fine le istituzioni scolastiche, per l'anno scolastico 1999/2000, sono autorizzate a sperimentare modalità di flessibilità didattica e organizzativa nell'ambito di un organico piano dell'offerta formativa che espliciti la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa di ciascuna di esse.
 
 

Art. 1 bis

1. Ferma restando la vigenza dei presenti ordinamenti degli studi, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare:

a) la riorganizzazione dei percorsi didattici, nell'ambito degli attuali programmi, secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze;

b) la realizzazione di compensazioni tra le discipline e attività previste dagli attuali programmi nell'ambito delle risorse di personale e finanziarie di istituto. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è previsto entro il 15 per cento del relativo monte ore annuale
 
 

Art. 1 ter

1. Le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare, tra l'altro:

a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;

b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione;

c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 1O4

d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o diversi anni di corso;

e) l'uso di metodologie didattiche legate all'introduzione delle nuove tecnologie;

f) iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinate con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati;

g) ogni attività che favorisca la realizzazione delle finalità previste dalla legge 20 gennaio 1999, n 9;

h) adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, nei limiti delle disposizioni previste dalla vigente ordinanza in materia;

i) l'organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline e attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie e quello degli obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi;

j) accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgano, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione e estrarne copia;

k) ampliamenti dell'offerta formativa, anche mediante l'attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi
 
 

Art. 1 quater

1. Ai fini della sperimentazione prevista dal presente decreto, e in particolare della flessibilità dell'orario, il monte ore annuale minimo delle singole discipline e attività e calcolato sulla base di trentatré settimane. Esso pertanto non può essere inferiore al numero di ore settimanali di lezione previsto dal vigente ordinamento per ciascuna disciplina moltiplicato per trentatré, salvi restando gli effetti delle eventuali compensazioni tra le discipline di cui all'art. 1 bis, lettera b), del presente decreto."


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