Decreto ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007
(Gazzetta Ufficiale n. 202
del 31/8/2007)
Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'art. 34 della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione
approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1,
commi 622, 623, 624;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,
articolo 13, comma 3 e articolo 14, comma 2;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
articolo 12, comma 5;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 1/ter;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione
13 giugno 2006, n. 47;
Visto l'Accordo-Quadro in sede di Conferenza unificata
19 giugno 2003;
Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni-province
autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004;
Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento
permanente;
Visto il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione, espresso nell'adunanza del 26 giugno 2007;Ritenuto
necessario ed urgente dare attuazione all'obbligo di istruzione di cui
all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006, a partire dall'anno
scolastico 2007/2008 con la definizione, in via sperimentale, dei saperi
e delle competenze previsti dai curricoli relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore e che le relative Indicazioni,
in prima attuazione si applicano negli aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009;
Considerato quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006,
n. 296, art. 1, comma 624, le Indicazioni relative a tali saperi e competenze
riguardano anche i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale,
di cui all'Accordo-Quadro in sede di Conferenza unificata del 19 giugno
2003;
Considerata la necessità di verificare e valutare
la sperimentazione dei predetti saperi e competenze per una loro definitiva
applicazione attraverso un organico coinvolgimento delle istituzioni scolastiche
nella loro autonomia;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 23 luglio
2007;
Considerato che il testo del provvedimento tiene conto
delle osservazioni formulate nel citato parere del Consiglio di Stato,
ritenendo comunque opportuno, richiamare, in modo coordinato, il quadro
normativo derivante dalle innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre
2006, n. 296, rispetto alle norme previgenti in materia di diritto/dovere
all’istruzione ed alla formazione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 e il relativo nulla-osta del Dipartimento per gli Affari Giuridici
e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data
20 agosto 2007;
ADOTTA
il seguente Regolamento relativo all’obbligo di
istruzione, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622:
Art. 1 - Adempimento dell'obbligo di istruzione
1. L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno
10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'art. 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in prima attuazione, per gli
anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 anche con riferimento ai percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624
del richiamato articolo.
2. L'adempimento dell'obbligo di istruzione è
finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro
il 18° anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve
il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
3. L'obbligo di istruzione di cui al presente articolo
decorre a partire dall'anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno conseguito
il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell'anno scolastico 2006/2007.
4. Ai fini di cui al comma 1, sono fatte salve le particolari
disposizioni previste per la provincia di Bolzano dalla legge 27 dicembre
2006, n. 296, art. 1, comma 623.
Art. 2 - Acquisizione di saperi e competenze
1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, i saperi e
le competenze, articolati in conoscenze e abilità con l'indicazione
degli assi culturali di riferimento, sono descritti nell'allegato documento
tecnico, che fa parte integrante del presente Regolamento e si applicano
secondo le modalità ivi previste.
2. I saperi e le competenze di cui al comma 1 assicurano
l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità
dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli
dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. Per il loro recepimento
nei curricoli dei primi due anni degli istituti di istruzione secondaria
superiore di ordine classico, scientifico, magistrale, tecnico, professionale
e artistico previsti dai vigenti ordinamenti, le istituzioni scolastiche
possono avvalersi degli strumenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con particolare riferimento all'art. 4,
comma 2, nonché dell'utilizzazione della quota di flessibilità
oraria del 20% ai sensi del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione
13 giugno 2006, n. 47.
3. Le modalità di attuazione delle Indicazioni
relative ai saperi e alle competenze di cui al comma 1 nei percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale di cui alla legge 27 dicembre
2006, n. 296, art. 1, comma 624 sono stabilite nell'Intesa in sede di Conferenza
unificata ivi prevista, anche ai fini della ripartizione delle risorse
statali destinate ai predetti percorsi.
Art. 3 - Interventi a sostegno dell'adempimento
dell'obbligo di istruzione
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione
da parte degli alunni diversamente abili, si fa riferimento al Piano educativo
individualizzato nella progettazione delle attività didattiche educative.
2. Per coloro che non hanno conseguito il titolo conclusivo
del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età è
prevista la possibilità di conseguire tale titolo anche nei Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti di cui alla legge 27 dicembre
2006, n. 296, art. 1, comma 632.
3. Per l'anno scolastico 2007/2008 e, comunque, fino
alla completa attuazione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006,
n. 296, art. 1, comma 632, gli interventi di cui al comma 2 possono essere
realizzati presso i Centri territoriali permanenti per l'educazione degli
adulti.
Art. 4 - Certificazione dell'assolvimento dell'obbligo
di istruzione
1. La certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo
di istruzione di cui al presente Regolamento è rilasciata a domanda.
Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è
rilasciata d'ufficio.
2. Nelle Linee guida di cui all'articolo 5 sono contenute
Indicazioni in merito ai criteri generali per la certificazione dei saperi
e delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini dei passaggi
a percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia nonché per il
riconoscimento dei crediti formativi, anche come strumento per facilitare
la permanenza, nei percorsi di istruzione e formazione.
3. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati i modelli di
certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, comma
1, acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Art. 5 - Linee guida
1. Con apposite Linee guida, adottate dal Ministro della
Pubblica Istruzione, sono indicate le misure per l'orientamento dei giovani
e delle loro famiglie, la formazione dei docenti, il sostegno, il monitoraggio,
la valutazione e la certificazione dei percorsi in relazione all'attuazione
sperimentale delle Indicazioni di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Per la realizzazione delle misure di cui al comma
1, il Ministero della Pubblica Istruzione si avvale dell'assistenza dell'Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e dell’Istituto nazionale
per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
e, con riferimento ai percorsi di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
art. 1, comma 624, anche dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, art. 28, comma 2.
Art. 6 - Disposizione finale
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità
ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare. Roma, 22 agosto 2007
IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato
alla Corte dei Conti il 31 agosto 2007.
Ufficio
di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla Persona e dei Beni
culturali, registro n. 6, foglio n. 171.
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