Termini e modalità
per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie
permanenti, ai sensi del regolamento adottato con D.M. del 27 marzo 2000
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli articoli
1, 2, 6 e 11, comma 9;
Visto il Regolamento recante norme sulle modalità
di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli
articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato
con decreto ministeriale del 27 marzo 2000, registrato alla Corte dei Conti
il 4 maggio 2000;
Visto in particolare l'art. 14, comma 1 del predetto
Regolamento che affida ad un apposito decreto ministeriale la definizione
dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande
di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio
per nuovi titoli acquisiti e di trasferimento di altra provincia;
Art. 1 - Prima integrazione delle graduatorie
permanenti per il personale docente ed educativo
1. La prima integrazione delle graduatorie permanenti
del personale docente ed educativo di cui alla legge in premessa avviene,
in ciascuna provincia, secondo le modalità previste dall'art. 2
del Regolamento adottato con decreto ministeriale 27/3/2000 di seguito
denominato Regolamento.
Art. 2 - Trasferimento di graduatoria e aggiornamento
del punteggio per coloro che sono già inseriti nella graduatoria
base
1. Nella fase della prima integrazione, i docenti
ed il personale educativo, già inseriti nelle graduatorie dei soppressi
concorsi per soli titoli costituite in ogni provincia e denominate graduatorie
base dal Regolamento, possono presentare domanda di trasferimento da una
o entrambe le province di precedente inserimento entro il termine e con
le modalità indicati dall'art. 9. Nella domanda di trasferimento
deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui l'aspirante intende
concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il trasferimento
d'iscrizione per tutte le graduatorie per le quali l'aspirante ha diritto
ad essere incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie della o delle
province da cui chiede il trasferimento.
2. Entro lo stesso termine il personale incluso
nella graduatoria base può chiedere anche il solo aggiornamento
del punteggio.
3. Per i docenti di cui ai precedenti commi e per
coloro che chiedono soltanto l'aggiornamento del punteggio, i titoli conseguiti
entro la data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande,
sono valutati sulla base della tabella allegata (All. A).
Art. 3 - Nuovi inserimenti - Predisposizione delle
graduatorie permanenti - Ordine di precedenza
1. I nuovi aspiranti, in possesso dei requisiti
specifici di seguito indicati, possono presentare domanda di inserimento
secondo i termini e le modalità indicate all'art. 9 per una sola
provincia.
2. Nella fase della prima integrazione, nei confronti
di coloro che chiedono l'inserimento nelle graduatorie permanenti, l'inclusione
avviene in coda alle graduatorie di base integrate ed aggiornate ai sensi
del precedente articolo. Pertanto le graduatorie saranno articolate in
distinte fasce da utilizzare secondo il seguente ordine di precedenza:
- I Fascia: personale docente e educativo inserito nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli, denominate graduatorie base dall'articolo 2, comma 1 del Regolamento, ivi compresi quelli che hanno chiesto il trasferimento di provincia ai sensi dell'art. 2.
- Il Fascia: (art. 2, comma 4, lettera a1 del Regolamento) personale docente ed educativo che alla data di entrata in vigore della legge (25 maggio 1999) è in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo; 360 giorni di servizio prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data predetta. Per il requisito del servizio si dovrà fare riferimento al periodo intercorrente tra il 1° settembre 1995 ed il 25 maggio 1999.
- III Fascia: (art. 2, comma 4, lettera a2 e comma 5 del Regolamento) personale docente ed educativo che matura i requisiti previsti dalla seconda fascia alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente, ivi compresi coloro che superano le prove della sessione riservata di esame indetta ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999. Per il requisito del servizio si dovrà fare riferimento al periodo intercorrente tra il 1° settembre 1996 ed il termine di scadenza di presentazione della domanda.
- IV Fascia: (art. 2, comma 5, del Regolamento) personale docente ed educativo che non è in possesso del requisito del servizio dei 360 giorni prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente e ha superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e sia inserito, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso di questo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall'art. 7, comma 6 dell'O.M. n. 371 del 29/12/1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi dell'art. 7, comma 7 della medesima O.M. Il requisito dell'iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 31 marzo 1995, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande d'inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, come modificata dall'O.M. n. 66 del 27/2/1995. In questa fascia vengono altresì inseriti coloro che superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 124/1999, privi del requisito dei 360 giorni di servizio prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nelle graduatorie.
3. Possono presentare domanda di inserimento anche
coloro che alla data di scadenza dei termini previsti dall'art. 9 del presente
decreto, pur avendo presentato domanda nei termini ed avendone titolo,
non abbiano ancora frequentato i corsi per il conseguimento dell'abilitazione
e dell'idoneità da attivare ai sensi dell'O.M. n. 33/2000. In tal
caso gli aspiranti dovranno indicare tale circostanza nel modulo di domanda,
dichiarando altresì i titoli valutabili. Resta fermo l'ulteriore
obbligo di inviare, entro 10 giorni, dalla data di pubblicazione degli
esiti dell'esame di idoneità o abilitazione, la dichiarazione sostitutiva
del conseguimento del titolo con il relativo punteggio. L'iscrizione nelle
graduatorie permanenti per la categoria dei docenti di cui trattasi avrà,
pertanto, carattere provvisorio e sarà comunque subordinata all'accertamento
dei requisiti necessari all'ammissione ai corsi e all'effettivo superamento
degli esami finali.
4. Analoga iscrizione con riserva di accertamento
dei requisiti dovrà essere disposta nei confronti di coloro che
hanno pendente ricorso gerarchico o giurisdizionale ovvero abbiano frequentato
il corso per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità
e abbiano superato gli esami finali pur non avendone titolo ai sensi dell'O.M.
n. 153/1999, ma solo ai sensi della successiva O.M. n. 33/2000. In tal
caso Io scioglimento della riserva ed il consequenziale inserimento a pieno
titolo avverrà soltanto al momento in cui saranno concluse le procedure
della sessione riservata indetta con la predetta O.M. n. 33/2000, cui i
candidati avrebbero dovuto partecipare.
5. Gli aspiranti vengono iscritti all'interno delle
singole fasce come sopra indicate con il punteggio loro spettante in base
ai titoli posseduti, da valutare secondo le tabelle di cui all'allegato
A.
6. Per la scuola secondaria ed artistica le distinte
graduatorie riguarderanno le classi di concorso indicate nelle tabelle
A, C e D annesse al decreto n. 39 del 30 gennaio 1998.
7. L'inserimento può essere chiesto, ai fini
dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze per tutte le
graduatorie permanenti per le quali il candidato sia in possesso dei requisiti
di ammissione, scegliendo, comunque, una sola provincia.
Art. 4 - Utilizzazione delle graduatorie permanenti
1. Le graduatorie permanenti sono utilizzate per
le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili
dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al comma 5 dell'art.
401 del D.L.vo n. 297/1994, sostituito dall'art. 1, comma 6 della legge
n. 124/1999. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per
il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino
al termine delle attività didattiche.
2. Con successivo decreto saranno dettate ulteriori
disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e determinato.
Art. 5 - Valutazione dei titoli
1. Tutti gli aspiranti sono inseriti con il punteggio
valutabile secondo la tabella A allegata. Coloro che, essendo già
inseriti nella graduatoria di base, chiedono l'aggiornamento del punteggio
possono altresì chiedere la valutazione di nuovi titoli eventualmente
acquisiti, ovvero di titoli non valutati in precedenza. Coloro che chiedono
l'inserimento possono chiedere la valutazione di tutti i titoli, a prescindere
dalla data di conseguimento, maturati sino alla data di scadenza del termine
di presentazione della domanda.
2. A coloro che vengono inseriti senza aver ancora
maturato il requisito dell'abilitazione ai sensi dell'art. 3, commi 2 e
3, verrà attribuito provvisoriamente il punteggio corrispondente
al voto minimo di abilitazione previsto nella tabella A.
Art. 6 - Docenti di strumento musicale nella scuola
media
1. La compilazione delle graduatorie previste dall'art.
5 del Regolamento è subordinata alla conclusione delle procedure
per l'espletamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento
prevista dall'art. 11 della legge n. 124/1999 e viene effettuata secondo
le disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del Regolamento.
2. L'inserimento nelle graduatorie permanenti può
essere richiesto, nei termini e con le modalità previsti dall'art.
9, per la provincia in cui l'aspirante presta servizio, alla data di presentazione
della domanda, per l'insegnamento di strumento musicale o, in mancanza,
nella provincia in cui sia stato prestato l'ultimo dei servizi d'insegnamento
utile ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento.
3. Per ogni specialità strumentale prevista
nei programmi allegati al decreto n. 201/1999 saranno istituite distinte
graduatorie provinciali permanenti da utilizzare, sino ad esaurimento,
per le assunzioni in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere
dall'anno scolastico 1999/2000. Le predette graduatorie sono utilizzabili
altresì per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine
delle attività didattiche.
4. Possono presentare domanda di inserimento anche
coloro che alla data di scadenza dei termini indicati dall'art. 9 non abbiano,
pur avendo presentato domanda nei termini ed avendone titolo, ancora sostenuto
l'esame finale di abilitazione ai sensi dell'O.M. n. 202 del 6 agosto 1999.
In tal caso gli aspiranti dovranno indicare tale circostanza nel modulo
domanda, dichiarando altresì i titoli valutabili. I titoli artistici
dovranno essere opportunamente documentati con la relativa certificazione
o attestazione. Resta fermo l'ulteriore obbligo di inviare, entro 10 giorni,
dalla data di pubblicazione degli esiti dell'esame di abilitazione, la
dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo con il relativo
punteggio. L'iscrizione nelle graduatorie permanenti per la categoria dei
docenti di cui trattasi avrà, pertanto, carattere provvisorio e
sarà comunque subordinata all'accertamento dei requisiti necessari
per l'ammissione ai corsi e all'effettivo superamento degli esami finali.
5. Gli aspiranti saranno graduati secondo il punteggio
spettante sulla base della tabella di valutazione dei titoli allegata al
regolamento (All. B). Gli aspiranti inclusi negli elenchi compilati ai
sensi del citato decreto ministeriale 13 febbraio 1996 vengono collocati
nelle graduatorie permanenti con il punteggio loro già attribuito,
eventualmente aggiornato con la valutazione dei titoli maturati in data
successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione
delle domande di inclusione negli elenchi stessi.
6. Con successivo decreto saranno stabilite le modalità
per l'istituzione, l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti
di strumento musicale da utilizzare, dopo le graduatorie di cui al precedente
comma 1, per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti annualmente disponibili
e per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee
sino al termine delle attività didattiche.
Art. 7 - Integrazione e utilizzazione delle graduatorie
permanenti
1. La prima integrazione delle graduatorie permanenti
avviene in ciascuna provincia secondo le modalità previste dall'art.
11 del Regolamento.
2. In tale fase il personale già inserito
in ogni provincia nelle graduatorie base (soppresse graduatorie per soli
titoli) entro il termine e con le modalità indicate dall'art. 9,
può presentare domanda di trasferimento da una o entrambe le province
di precedente inserimento ad altra/altre province indicando in ogni caso
la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione
a tempo determinato.
3. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente
il depennamento dalla graduatoria della o delle province da cui chiede
il trasferimento.
4. Per coloro che sono inseriti nella graduatoria
base e chiedono il trasferimento ovvero intendono solo aggiornare il proprio
punteggio, i titoli conseguiti entro la data di scadenza del termine di
presentazione delle relative domande, saranno valutati sulla base della
tabella allegata (All. C).
5. Nella fase di prima integrazione delle graduatorie
base si procede con l'inclusione in coda alle medesime graduatorie del
personale che chiede l'inserimento. I nuovi aspiranti in possesso dei titoli
specifici indicati di seguito possono presentare domanda di inserimento
secondo termini e modalità previsti dall'art. 9. Pertanto le graduatorie
saranno articolate in distinte fasce da utilizzare secondo il seguente
ordine di precedenza:
- I Fascia: Personale inserito nelle graduatorie dell'ex concorso per soli titoli (art. 11, comma 3 del Regolamento).
- Il Fascia: (art. 11, comma 4, lettera a) del Regolamento) coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione sono in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti; 360 giorni di servizio di responsabile amministrativo prestati nel triennio scolastico antecedente, oppure cinque anni di servizio prestati nei ruoli della terza qualifica funzionale della scuola (immediatamente inferiore a quella cui si concorre).
- III Fascia: (art. 11, comma 4, lettera b) del Regolamento) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o d'istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall'art. 12, comma 15 dell'O.M. n. 59 del 21/2/1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi del medesimo articolo della stessa O.M. Il requisito dell'iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 23 aprile 1994, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande d'inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l'ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994.
6. Gli aspiranti sono inseriti nelle singole fasce
con il punteggio spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo
la tabella di cui all'allegato C). Possono essere valutati tutti i titoli
a prescindere dalla data di conseguimento, maturati sino alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda.
7. Le graduatorie permanenti sono utilizzate per
le assunzioni in ruolo, sul 50 per cento dei posti che residuano dopo aver
detratto da tutti i posti annualmente assegnabili il 30% da destinare ai
concorsi riservati per il passaggio dalle qualifiche immediatamente inferiori,
sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 48 del Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo, dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie
di cui all'art. 553, comma 5, del decreto legislativo n. 297/1994, come
sostituito dall'art. 6, comma 3, della legge n. 124/1999. A decorrere dal
1° settembre 2000, le predette graduatorie sono utilizzate, nei limiti
del contingente sopraindicato, per le assunzioni nei ruoli di direttore
dei servizi generali ed amministrativi, previa regolare frequenza di un
apposito corso modulare di formazione con superamento di una prova finale.
Il contenuto e le modalità operative dei predetti corsi sono definiti
attraverso la Contrattazione Integrativa Nazionale.
Art. 8 - Requisiti generali di ammissione
1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati
ai precedenti articoli 3, 6 e 7, debbono possedere alla data di scadenza
dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea;
2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore
ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
3) godimento dei diritti politici, tenuto anche
conto di quanto disposto dalla legge 18/1/1992, n. 16, recante norme in
materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
4) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto
anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992,
che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria
di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile
per il conferimento dei posti;
5) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo
di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma
4, D.P.R. n. 693/1996).
2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini della Repubblica.
3. Non possono partecipare ai concorsi:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo
politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da
un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con
preavviso e licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si trovino in una delle condizioni
ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati
o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo
professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati
a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi
nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento,
per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
4. Tutti i candidati sono ammessi ai concorsi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 9 - Domande, regolarizzazioni, esclusioni
1. Le domande per il trasferimento di graduatoria,
per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nelle graduatorie
dovranno essere presentate utilizzando gli appositi modelli allegati al
presente decreto, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
2. Nel modello di domanda dovranno essere certificati
o dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 403/1998 oltre il possesso del titolo
di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, compreso
il titolo di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori
di handicap e l'eventuale diritto alla riserva dei posti (allegato D) o
alla preferenza (allegato E) nella graduatoria nel caso di parità
di punti, seguendo lo schema del modello medesimo. Nel caso di dichiarazione
sostitutiva del certificato di servizio il candidato dovrà documentare
il possesso di tutti i titoli di servizio al momento della nomina in ruolo.
La domanda dovrà essere spedita con R/R ovvero
presentata a mano. Per i candidati che prestano servizio o sono residenti
all'estero le domande dovranno essere presentate tramite la competente
Autorità consolare.
3. E' ammessa la regolarizzazione delle domande
presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente Autorità
assegna all'aspirante un termine perentorio per la regolarizzazione.
4. Non è ammessa:
a) la domanda che sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal precedente comma 1;
b) la domanda priva della firma del candidato.
5. Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato
la domanda nei termini prescritti coloro che abbiano presentato domanda
di inclusione in graduatoria a più di un Ufficio scolastico provinciale.
6. L'esclusione è disposta sulla base delle
dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della
documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti
dalla competente Autorità scolastica.
Art. 10 - Pubblicazione graduatorie, reclami e
ricorsi
1. Entro il termine del 30 luglio 2000 i Provveditori
agli Studi pubblicheranno all'albo dell'Ufficio le graduatorie permanenti
integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.
Per ogni posto di ruolo o classe di concorso verrà
predisposta una graduatoria che, nel caso del personale docente, educativo
e responsabile amministrativo sarà articolata in distinte fasce,
costituite con gli aspiranti indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 7.
Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo con accanto
le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle
preferenze a parità di punteggio, nonché al possesso del
titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento
secondo indirizzi didattici differenziati.
2. Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle predette
graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei
candidati e l'Amministrazione può procedere, in autotutela alle
correzioni necessarie.
3. Entro la data del 20 agosto 2000 i Provveditori
agli Studi pubblicheranno le graduatorie definitive.
4. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità
della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure è ammesso ricorso
gerarchico al Ministero della Pubblica Istruzione, per il tramite dell'Organo
che ha decretato l'esclusione, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al
TAR, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
Dal predetto Organo il ricorso gerarchico deve essere
inviato al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del
Personale e degli Affari Generali e Amministrativi con la formulazione
delle proprie deduzioni e corredato da tutti gli elementi utili per la
decisione, nonché con la prova deII'avvenuta comunicazione ai controinteressati.
Qualora il ricorrente non vi abbia provveduto, la competente Autorità
scolastica, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1199/1971, cura la comunicazione del ricorso, nelle forme di rito e
per conto del Ministero, agli altri soggetti direttamente interessati ed
individuabili sulla base dell'atto impugnato.
Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione
del ricorso gerarchico senza che l'Amministrazione abbia comunicato la
decisione all'interessato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1199/1971, decorrono i termini di 60 giorni o 120 giorni
per la presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente, al TAR oppure
al Presidente della Repubblica.
I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso
i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero
l'esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del ricorso
stesso, sono iscritti con riserva nella graduatoria.
Avverso la graduatoria, approvata con decreto della
competente Autorità scolastica, trattandosi di atto definitivo,
è ammesso per i soli vizi di legittimità ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale
al TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
1. L'Amministrazione scolastica, con riferimento
alla legge 31/12/1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni
recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti si impegna
ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali
e per l'espletamento delle procedure previste dal presente decreto.
Art. 12 - Trasferimenti di graduatorie negli anni
intermedi ed integrazione successiva alla graduatoria permanente
1. Annualmente entro la data del 30 maggio di ciascun
anno, saranno diramate disposizioni per consentire il trasferimento nelle
corrispondenti graduatorie di altre province secondo le disposizioni contenute
negli articoli 3, 8 e 12 del Regolamento.
2. Le integrazioni delle graduatorie permanenti
successive a quelle previste dal presente D.M. saranno disposte periodicamente
secondo i tempi e le modalità indicate negli articoli 4 e 13 del
Regolamento.
Art. 13 - Disposizioni particolari per scuole
ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
1. Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto
legislativo n. 297/1994, le competenti Autorità scolastiche della
regione Friuli-Venezia Giulia provvederanno ad emanare tempestivamente
apposito decreto per la definizione dei tempi e modalità per la
presentazione delle domande per il personale interessato delle scuole e
istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste
e Gorizia.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà
emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente
decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli artt.
425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.
Art. 14 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto
valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124 e nel
Regolamento.
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