Utilizzazione personale della scuola presso le Università (legge 3 agosto 1998, n. 315, art. 1)
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 articoli
3, comma 2, e 4, comma 2, che prevedono la formazione universitaaria degli
insegnanti elementari e degli insegnanti delle scuole secondarie nel corso
di laurea in Scienze della formazione primaria e nelle scuole di specializzazione.
Visto l'articolo 2, comma 4, del decreto 26 maggio
1998 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione
che prevede l'utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola, di personale
docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare
riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo
con altre attività didattiche;
Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto
1998, n. 315 recante disposizioni in materia di "Interventi finanziari
per l'Università e la ricerca", che prevede l'utilizzazione in posizione
di semiesonero presso le Università di personale docente al fine
di svolgere compiti di supervisione del tirocinio di coordinamento del
medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea
in Scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per
l'insegnamento nelle scuole secondarie;
Visto altresì l'articolo 1, comma 5, della
legge 3 agosto 1998, n. 315, che per le finalità di cui al comma
4 del medesimo articolo 1 prevede l'utilizzazione di docenti e dirigenti
scolastici della scuola elementare, da disporsi con le procedure di cui
al precitato comma 4, in numero pari ai posti del contingente di cui all'articolo
456 - comma 13 - del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che si
renderanno disponibili all'inizio degli anni scolastici 2001/2002 e 2002/2003;
Visti i criteri generali determinati - ai sensi
dell'articolo 1 - comma 4 - della legge 3 agosto 1998, n. 315 - dalla commissione
di cui all'articolo 4 - comma 5 - della legge 9 maggio 1989, n. 168, per
la valutazione comparativa degli aspiranti, riportati come allegato al
presente decreto;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme
in materia di accessi ai corsi universitari;
Vista la nota della Direzione Generale dell'Istruzione
Elementare prot. n. 1783 del 27 novembre 2000 con la quale è stata
comunicata la disponibilità di posti di personale dirigente e docente
delle scuole elementari ex lege n. 1213/1967;
Vista la nota prot. n. 880.00 del 7 dicembre 2000
con la quale il presidente della commissione Murst-MPI ha comunicato il
fabbisogno numerico di personale docente da assegnare, per il biennio 2001/2003,
alle predette istituzioni;
Art. 1
Per le finalità di cui alle premesse è
consentita ai sensi dell'articolo 1 - comma 4 - della legge 3 agosto 1998,
n. 315, l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le Università
di un apposito contingente di personale docente in servizio nelle istituzioni
scolastiche e, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare,
di personale educativo nelle istituzioni educative statali. Tale contingente
viene determinato, per il biennio 2001/2003, nella misura di 2000 unità
complessive.
La ripartizione dei posti tra i corsi di laurea
e le scuole di specializzazione è effettuata secondo le indicazioni
contenute nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante
del presente decreto.
Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione
dovrà inviare la domanda all'Università, a norma dello specifico
bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione comparativa, da
effettuarsi sulla base dei criteri generali citati in premessa, le Università
comunicheranno le conseguenti graduatorie ai Provveditorati agli Studi
interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di
lavoro, nonché il numero degli allievi iscritti.
Art. 2
L'utilizzazione di ogni docente ha durata biennale,
rinnovabile a domanda dell'interessato per un ulteriore biennio, salvo
decisione contraria degli organismi preposti, rispettivamente, al corso
di laurea e alla scuola di specializzazione. Tali organismi definiscono
altresì le specifiche attività richieste ai docenti utilizzati,
che rispondono ai consigli dei predetti organismi in merito al proprio
lavoro. Un'ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non
sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.
In relazione alla prevista possibilità di
rinnovo dell'incarico, nei bandi di concorso dovrà essere segnalato
che il contingente di posti messi a concorso sarà assegnato ai partecipanti
alla selezione concorsuale nella misura dei posti non occupati a seguito
dei provvedimenti di rinnovo biennale delle utilizzazioni già in
corso.
Art. 3
Per consentire la disponibilità presso i
corsi di laurea e le scuole di specializzazione, di docenti supervisori
muniti del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori
di handicap, al fine dell'attivazione di specifiche attività aggiuntive
di integrazione scolastica, previste dall'articolo 14 - commi 2 e 3 - della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dagli articoli 3 e 4 del decreto 26 maggio
1998 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione,
il bando di concorso emanato dagli Atenei dovrà contenere la riserva
di un numero di posti non inferiore a due unità, da assegnare ai
docenti muniti del predetto titolo di specializzazione.
Art. 4
Per il corso di laurea in Scienze della formazione
primaria è consentita l'utilizzazione a tempo pieno, presso le Università
degli Studi che hanno attivato i predetti corsi, di docenti e dirigenti
scolastici della scuola elementare sui posti del contingente previsto dall'articolo
456, comma 13, del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, al fine di svolgere compiti di coordinamento e di supervisione
del tirocinio.
Le utilizzazione avranno la durata di un quadriennio
e saranno disposte sui posti che si renderanno disponibili alle date del
1° settembre 2001 e del 1° settembre 2002 secondo quanto indicato
rispettivamente nell'allegata tabella C. Un'ulteriore utilizzazione non
può essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.
I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare
che aspirano a tale utilizzazione dovranno produrre domanda all'Università
degli Studi secondo le norme dello specifico bando di concorso.
Concluse le procedure di valutazione comparativa,
da effettuarsi sulla base dei criteri generali citati in premessa, le Università
comunicheranno le conseguenti graduatorie ai direttori degli Uffici scolastici
regionali interessati e alla Direzione Generale del personale della scuola
e dell'Amministrazione - Ufficio V e Ufficio VII - che disporranno le utilizzazioni
rispettivamente per i dirigenti scolastici e per i docenti sulla base del
numero dei posti previsti nell'allegata tabella C e secondo la data di
decorrenza della disponibilità dei posti medesimi.
I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare,
utilizzati a tempo pieno presso le Università degli Studi per i
corsi di formazione ai sensi dell'articolo 1 - comma 5 - della legge 3
agosto 1998, n. 315, sono tenuti alla prestazione dell'orario stabilito
per il personale amministrativo degli Atenei, nonché a partecipare
alle riunioni degli organismi universitari, fermo restando il limite massimo
complessivo di 36 ore settimanali.
Per i posti del personale docente e dirigente per
il quale è stata disposta l'utilizzazione quadriennale, si provvederà
secondo quanto disciplinato dalla contrattazione collettiva riguardante
la mobilità del corrispondente personale.
Art. 5
Per le procedure di reclutamento, bandite sulla
base del decreto ministeriale del 2 dicembre 1998 ed ancora in corso alla
data del presente decreto, il bando di cui all'articolo 1 può essere
sostituito dall'utilizzazione, per l'intero contingente di cui alle allegate
tabelle, delle graduatorie risultanti.
Per quanto non disciplinato dal presente decreto
si richiamano le disposizioni del decreto ministeriale del 2 dicembre 1998
prot. n. 33733/BL - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 60 del 13 marzo 1999 - che sono integralmente confermate.
REGIONE |
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PIEMONTE | TORINO |
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LOMBARDIA | MILANO - Università Cattolica "Sacro Cuore" |
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MILANO - II Università di Milano |
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VENETO | PADOVA |
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FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA - (Consorzio) |
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LIGURIA | GENOVA |
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EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA |
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TOSCANA | FIRENZE |
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UMBRIA | PERUGIA |
|
MARCHE | MACERATA |
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URBINO |
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LAZIO | ROMA - Terza Università di Roma |
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ROMA - Libera Università "Maria S.S. Assunta" (LUMSA) |
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ABRUZZO | L'AQUILA |
|
MOLISE | CAMPOBASSO |
|
CAMPANIA | NAPOLI - Istituto Orsola Benincasa (Consorzio) |
|
SALERNO |
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PUGLIA | BARI |
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BASILICATA | POTENZA |
|
CALABRIA | COSENZA |
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SICILIA | PALERMO |
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SARDEGNA | CAGLIARI |
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TOTALE |
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N.B. - I contingenti risultanti dalla somma della Tabella A con la Tabella C sono integralmente utilizzabili, da parte di ogni sede, se il numero degli allievi ivi iscritti raggiunge la cifra prevista. Qualora tale numero risulti inferiore sono utilizzabili gli 8 posti che costituiscono la quota fissa, aumentati di un posto per ogni gruppo di 21 allievi o frazione. |
TABELLA B SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
REGIONE |
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PIEMONTE | TORINO (Scuola Interuniversitaria) |
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LOMBARDIA | MILANO - Università Cattolica "Sacro Cuore" |
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PAVIA (Sede amministrativa di consorzio) |
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VENETO | VENEZIA (Scuola Interuniversitaria) |
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FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA (Sede amministrativa di consorzio) |
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LIGURIA | GENOVA Università degli Studi |
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EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA (Sede amministrativa di consorzio) |
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TOSCANA | PISA (Scuola Interuniversitaria) |
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UMBRIA | PERUGIA Università degli Studi |
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MARCHE | MACERATA Università degli Studi |
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LAZIO | ROMA TRE (Scuola Interuniversitaria) |
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ABRUZZO | CHIETI (Scuola Interuniversitaria) |
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MOLISE | CAMPOBASSO Università degli Studi |
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CAMPANIA | NAPOLI Università Federico II (Scuola Interuniversitaria) |
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PUGLIA | BARI (Scuola Interuniversitaria) |
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BASILICATA | POTENZA Università degli Studi |
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CALABRIA | COSENZA Università degli Studi |
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SICILIA | Consorzio Interuniversitario |
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SARDEGNA | Consorzio Interuniversitario |
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TOTALE |
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N.B. - Il contingente è integralmente utilizzabile, da parte di ogni sede, se il numero di allievi ivi iscritti raggiunge la cifra prevista. Qualora tale numero risulti inferiore, sono utilizzabili i 15 posti che costituiscono la quota fissa assegnata ad ogni sede, aumentati di un posto per ogni gruppo di 17 allievi o frazione. |
L. 3/8/1998, n. 315, art. 1 - comma 5
TABELLA C CORSI DI LAUREA
REGIONE |
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PIEMONTE | TORINO |
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LOMBARDIA | MILANO - Università Cattolica "Sacro Cuore" |
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MILANO - II Università di Milano |
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VENETO | PADOVA |
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FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA (Consorzio) |
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LIGURIA | GENOVA |
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EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA |
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TOSCANA | FIRENZE |
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UMBRIA | PERUGIA |
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MARCHE | MACERATA |
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URBINO |
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LAZIO | ROMA - III Università di Roma |
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ROMA - Libera Università S.S. "Maria Assunta" (LUMSA) |
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ABRUZZO | L'AQUILA |
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MOLISE | CAMPOBASSO |
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|
CAMPANIA | NAPOLI - Istituto Suor Orsola Benincasa (Consorzio) |
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SALERNO |
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PUGLIA | BARI |
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BASILICATA | POTENZA |
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CALABRIA | COSENZA |
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|
SICILIA | PALERMO |
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SARDEGNA | CAGLIARI |
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TOTALE |
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N.B. - Le assegnazioni disposte dalla presente Tabella C si aggiungono a quelle attualmente in corso già previste dal decreto del 2 dicembre 1998. |
PREMESSA
Per il corso di laurea, l'Università, ovvero
le Università convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra insegnanti
elementari ed insegnanti di scuola materna del numero di insegnanti assegnato
al corso.
Per la scuola di specializzazione, l'Università,
ovvero le Università convenzionate, stabiliscono la suddivisione
tra gli indirizzi del numero di insegnanti secondari assegnati alla scuola;
nella suddivisione, viene tenuto conto prioritariamente del numero di allievi
previsto per ogni indirizzo. I candidati precisano nella domanda per quale
o quali indirizzi intendono partecipare.
La commissione, unica per ciascun corso di laurea,
e per ciascuna scuola di specializzazione, e di cui fanno parte anche componenti
designati dall'Amministrazione scolastica, si può articolare (per
la scuola) in un massimo di tre sottocommissioni per gruppi di indirizzi.
A) Condizioni di ammissione:
1) almeno 7 anni di permanenza in ruolo nel ruolo
docente, anche in diversi livelli scolastici, di cui almeno 5 di insegnamento
effettivo nella scuola negli ultimi 10 anni scolastici; per i soli concorsi
da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 3 agosto
1998, n. 315 si prescinde dalla condizione che i 5 anni di insegnamento
effettivo siano collocati negli ultimi 10 anni scolastici;
2) avere svolto attività documentata in almeno
due delle seguenti aree:
a) insegnamento e/o conduzione di gruppi di insegnanti
in attività di aggiornamento;
b) aver ricoperto funzioni di "supervisore" in precedenti
anni accademici;
c) svolgimento di funzioni di accoglienza dei tirocinanti
delle scuole e dei corsi di laurea di cui al presente decreto;
d) partecipazione a progetti di sperimentazione
ai sensi degli artt. 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994;
e) partecipazione a gruppi di ricerca didattica
gestiti dall'Università o da enti pubblici di ricerca;
f) incarichi di coordinamento educativo-didattico
o di sovraintendenza a tirocini all'interno della scuola - se non già
considerato in b).
B) Titoli valutabili (30-40 punti su 100)
La commissione attribuirà, per ogni candidato,
una valutazione ai seguenti titoli:
a) attività documentate di cui al punto A2
che precede (*);
b) pubblicazioni di ricerca didattica e di ricerca
sulla formazione (**);
c) pubblicazioni su tematiche trasversali rilevanti
a fini didattici (ad esempio multiculturalità, multimedialità,
cultura di genere, disagio e handicap) (**);
d) titoli culturali aggiuntivi, anche conseguiti
all'estero (per un massimo complessivo di 10 punti): dottorati, scuole
di specializzazione, laurea (per la scuola di specializzazione: laurea
aggiuntiva), corsi di perfezionamento, altri concorsi, ecc.
e) per i soli concorsi da realizzare sui posti di
cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, servizi prestati
presso le Università ai sensi della legge n. 1231/1967 (per un massimo
di 5 punti).
(*) Le attività svolte possono essere documentate
e valutate anche sulla base di dichiarazioni dei responsabili delle attività
svolte (dirigenti scolastici, responsabili di progetto, direttori di ricerca,
ecc.), che diano ulteriori elementi per la valutazione di tali attività.
(**) Pubblicazioni non formalizzate dal punto
di vista della normativa sulla stampa possono essere prese in considerazione
se accreditate da persona esperta e nota o da responsabili di organismi
aventi funzioni riconosciute nel settore.
C) Esame (60-70 punti su 100)
a) Prova scritta su contenuti didattici e su tematiche
di Scienze dell'educazione relative alla formazione degli insegnanti e
all'organizzazione scolastica (30-35 punti);
b) colloquio con intervista strutturata allo scopo
di saggiare capacità di organizzazione e di relazione con i docenti
e con le autorità scolastiche. Il colloquio deve essere rivolto
ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili,
identificati attraverso una graduatoria risultante dalla sommatoria delle
valutazioni per i titoli e per la prova scritta (30-35 punti).
N.B. Sulla base della prima esperienza di utilizzazione, da parte delle Università, dei presenti criteri, la commissione li riesaminerà per valutare le modifiche che possano risultare opportune.
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