Approvazione della tabella di valutazione dei titoli denominata A1 per il personale docente ed educativo
Visto il D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002 di approvazione
della tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo
per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, di cui alla legge 3 maggio
1999, n. 124;
Vista la legge n. 168 del 22 novembre 2002 di conversione
del decreto legge n. 212 del 25 settembre 2002 ed in particolare l'art.
6, comma 2, che prevede il valore abilitante del diploma di Didattica della
musica;
Ritenuto di dover, pertanto, includere il citato
diploma tra i titoli di accesso alle graduatorie permanenti;
Sentito il parere reso nella seduta dell'8 aprile
2003 dal Cnpi sulla proposta di integrazioni e modifiche alla tabella,
formulata dall'Amministrazione;
Ritenuto di poter condividere le motivazioni su
cui si basa il citato parere, a cui l'Amministrazione intende uniformarsi;
Ritenuto che l'inclusione di nuovi titoli, in conformità
al parere espresso al riguardo dal Cnpi, debba riguardare solo la terza
fascia degli aspiranti alla nomina, nella quale vengono inseriti annualmente
i nuovi abilitati;
Considerata, la necessità di approvare una
nuova tabella di valutazione, denominata A1, che integra la precedente
tabella A, allegata al D.M. n. 11/2002, e che, in conformità al
suddetto parere del Cnpi, va applicata esclusivamente ai candidati inseriti
nella terza fascia delle graduatorie permanenti, mentre la precedente tabella
A resta confermata e mantiene la sua validità per la prima e la
seconda fascia di candidati inseriti nelle graduatorie medesime;
Ritenuto, infine, di dover confermare, in attesa
delle definizioni dei titoli artistici per l'accesso alle graduatorie di
Strumento musicale nella scuola media, la tabella di valutazione, allegato
B al D.M. 12 maggio 2000, n. 146;
Per i motivi esposti in premessa, viene approvata
l'allegata tabella di valutazione dei titoli denominata A1, da utilizzare
esclusivamente nei confronti del personale docente ed educativo, inserito
nella terza fascia delle graduatorie permanenti, di cui all'art. 1 della
legge n. 124 del 3 maggio 1999.
Roma, 16 aprile 2003
A) TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA
Si valuta il superamento di un solo concorso
o esame di abilitazione o di idoneità.
1) Per il superamento di un concorso, per
titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità,
o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle
Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis) o di abilitazione/titolo
abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per
l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui
si chiede l'inserimento nelle graduatorie permanenti, sono attribuiti fino
ad un massimo di punti 36.
Nel predetto limite dei 36 punti vengono attribuiti,
in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso
o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1), i seguenti
punti:
• per il punteggio minimo per l'inclusione fino a
59 punti 12
• per il punteggio da 60 a 65 punti 15
• per il punteggio da 66 a 70 punti 18
• per il punteggio da 71 a 75 punti 21
• per il punteggio da 76 a 80 punti 24
• per il punteggio da 81 a 85 punti 27
• per il punteggio da 86 a 90 punti 30
• per il punteggio da 91 a 95 punti 33
• per il punteggio da 96 a 100 punti 36
2) Per i titoli professionali conseguiti in
uno dei paesi dell'U.E., riconosciuti dal Miur, ai sensi delle direttive
comunitarie 89/48 Cee e 92/51 Cee sono attribuiti punti 24
3) Per l'abilitazione conseguita presso le Scuole
di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis) a seguito di corsi
di durata biennale
in aggiunta al punteggio di cui al punto 1) sono attribuiti ulteriori (2) punti 30
4) Per le altre abilitazioni/titoli abilitanti
all'insegnamento comunque posseduti e riconosciuti validi per l'ammissione,
o idoneità
in aggiunta al punteggio previsto sono attribuiti ulteriori punti 18
B) SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE
E' valutabile il solo servizio di insegnamento
prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa
vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto
per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria (3).
Sono attribuiti:
1) Per il servizio di insegnamento in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps e per il servizio prestato dal personale educativo
• fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno (4):
– per ogni anno punti 12
– per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti
2
2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate
• fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno:
– per ogni anno punti 6
– per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti
1
C) ALTRI TITOLI
Sono attribuiti, fino ad un massimo di punti
30:
1) Per i titoli di studio, di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso:
– per ogni titolo punti 3
2) Per il superamento di altri concorsi, per esami e titoli, per altri esami ai soli fini abilitativi//titoli abilitanti all'insegnamento comunque posseduti e riconosciuti validi per l'ammissione, o di idoneità, relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti (ai fini dell'esercizio dell'attività di docente o di educatore) (5):
– per ogni titolo punti 3
3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei paesi dell'U.E., riconosciuti dal Miur, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 Cee e 92/51 Cee (6):
– per ogni titolo punti 3
4) Per i dottorati di ricerca con esame finale:
– per ogni anno di durata legale di ciascun corso punti 2
5) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare:
• per le lauree in Lingue straniere, di cui
al D.M. n. 39/1998 previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite
con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste
dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco),
e
• per la laurea in Scienze della formazione primaria,
indirizzo per la scuola elementare (7):
– per ogni titolo punti 6
6) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna:
• per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna (7):
– per ogni titolo punti 6
7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo:
• per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare (7):
– per ogni titolo punti 6
1) I concorsi, le abilitazioni e i titoli riconosciuti
abilitanti, diversamente classificati, devono essere rapportati a cento.
Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate
per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Ai candidati
che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, avente
anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella
scuola secondaria e nella scuola materna, deve essere valutato il punteggio
complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito,
comprensivo anche dei titoli (già espresso in centesimi) ovvero,
se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame
(già espresso in ottantesimi), rapportato a cento.
Ai candidati che abbiano superato un concorso
ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'idoneità
all'insegnamento nella scuola elementare, deve essere valutato il punteggio
complessivo, rapportato a cento, relativo all'inserimento nella graduatoria
generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa
di lingua straniera (già espresso su centodieci) ovvero, se più
favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già
espresso su ottantotto).
Ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione
all'insegnamento a seguito di partecipazione a sessioni riservate di esame,
di cui alle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000, 1/2001, deve essere valutato
il punteggio complessivo in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco
degli abilitati.
Sono titoli abilitanti, ai sensi della legge
n. 168/2002, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A
e 32/A, i diplomi di didattica della musica, di durata quadriennale, conseguiti
con il possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado e del
diploma di conservatorio .
(2) Tale punteggio va assegnato esclusivamente
alle abilitazioni direttamente conseguite presso le Ssis con esclusione
di quelle dichiarate corrispondenti, ai sensi della Tabella A/2 del D.M.
n. 39/1998, alle quali saranno assegnati 18 punti.
Gli abilitati Ssis, in alternativa al bonus di
30 punti, con le limitazioni alla valutazione dei servizi di insegnamento
di cui alla successiva nota 3), integrati dalla valutazione del relativo
punteggio di abilitazione, possono optare, se complessivamente più
favorevole, derivante dall'attribuzione di 18 punti sommati alla valutazione
del servizio prestato durante il periodo di durata convenzionale dei corsi
di specializzazione integrati dalla valutazione del relativo punteggio
di abilitazione.
(3) Non si valutano i servizi per i quali non
siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.
Non sono, altresì, valutabili i servizi
di insegnamento prestati durante il periodo di durata convenzionale dei
corsi Ssis, limitatamente alla classe di abilitazione alla quale sono stati
attribuiti i 30 punti aggiuntivi.
(4) Il servizio prestato nelle scuole italiane
all'estero è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.
Il servizio prestato nelle scuole militari, che
rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale,
è valutato per intero, se svolto per insegnamenti curricolari della
scuola statale.
Il servizio prestato nelle scuole non statali,
dichiarate formalmente scuole paritarie (legge n. 62 del 10 marzo 2000),
a decorrere dal 1° settembre 2000, è valutato per intero.
(5) I 3 punti sono attribuiti per altra procedura
abilitante. Pertanto, nel caso di abilitazioni plurime, conseguite per
ambito disciplinare o classi affini con un'unica procedura abilitante,
tale punteggio non spetta per le classi di concorso comprese nel medesimo
ambito.
Le idoneità e abilitazioni per la scuola
materna, elementare e per i convitti non sono valutabili per le graduatorie
nelle scuole secondarie e viceversa.
Non sono valutati i titoli di abilitazione e
di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute
nelle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000 e 1/2001.
(6) La valutazione di cui al punto C-3) è
alternativa alla valutazione dello stesso titolo di cui al punto A-2).
(7) La valutazione di cui ai punti C-5), C-6)
e C-7) è alternativa alla valutazione dello stesso titolo
al punto C-1).
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