Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2003/2004
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli articoli
1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;
Visto il regolamento recante norme sulle modalità
di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli
articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato
con decreto ministeriale n. 123 del 27 marzo 2000, registrato alla Corte
dei Conti il 4 maggio 2000;
Visto in particolare l'art. 14, comma 1 del predetto
regolamento che affida ad un apposito decreto ministeriale la definizione
dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande
di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio
per nuovi titoli acquisiti e di trasferimento in altra provincia;
Visto il regolamento recante norme sulle modalità
di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato
con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, registrato alla Corte dei Conti il 14
luglio 2000;
Visto il decreto direttoriale 12 febbraio 2002,
concernente termini e modalità per la presentazione delle domande
per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il
personale docente ed educativo per l'a.s. 2002/2003;
Considerato che la normativa comunitaria, di cui
alla direttiva 89/48 Cee e 92/51 Cee, prevede il reciproco riconoscimento
delle abilitazioni all'esercizio della professione di docente da parte
di ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea;
Visto il decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito
nella legge 27 ottobre 2000, n. 306 recante disposizioni urgenti per l'avvio
dell'anno scolastico 2000/2001;
Visto il decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito
dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in particolare l'art. 2, secondo cui
l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti avviene con
periodicità annuale;
Visto il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212,
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, in particolare l'art.
6;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
Vista la tabella di valutazione dei titoli approvata
con D.M. n. 40 del 16 aprile 2003;
Art. 1 - Integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo
1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie
permanenti del personale docente ed educativo, già costituite in
ciascuna provincia ai sensi del decreto direttoriale 12 febbraio 2002 e
successive integrazioni, sono disposti secondo le modalità previste
dall'art. 4 del regolamento adottato con decreto ministeriale n. 123 del
27/3/2000 e dal decreto legge 2 luglio, n. 255, convertito nella legge
n. 333 del 20 agosto 2001.
Per l'insegnamento di Strumento musicale nella scuola
media, per l'attività di sostegno agli alunni portatori di handicap
e per l'insegnamento nelle scuole speciali per ciechi e sordomuti, le disposizioni
del presente articolo e del successivo art. 2 sono integrate, rispettivamente,
da quelle specifiche previste dagli articoli 4, 5 e 6.
2. Il personale docente ed educativo, già
inserito nella I, II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite
in ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio con
cui è inserito in graduatoria o presentare domanda di trasferimento
nella corrispondente fascia delle graduatorie permanenti di altra provincia
chiedendo, contestualmente, l'aggiornamento del punteggio.
3. Il personale docente ed educativo già
inserito nelle graduatorie permanenti di due province a seguito della prima
integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere
inserito, per le medesime graduatorie, nelle graduatorie permanenti di
due province. Qualora lo stesso personale, avendone titolo, intenda iscriversi
in altra graduatoria, deve necessariamente chiedere l'iscrizione, in una
delle due province in cui è già inserito, fatta salva la
possibilità di iscriversi nella provincia per la quale viene eventualmente
chiesto il trasferimento. Il personale già inserito in una sola
provincia può chiedere di essere inserito in altre graduatorie permanenti
solo se riferite alla stessa provincia.
4. Il personale non inserito nelle graduatorie permanenti,
in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, può presentare
domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di
una sola provincia.
Art. 2 - Aggiornamento del punteggio per coloro
che sono già inseriti nella graduatoria permanente; eventuale trasferimento
nella graduatoria permanente di altra provincia
1. I docenti ed il personale educativo, già
inseriti nella I, II e III fascia delle graduatorie permanenti costituite
in ogni provincia, possono:
a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui
sono inseriti in graduatoria;
b) presentare domanda di trasferimento da una o
da entrambe le province di precedente inserimento e conseguente istanza
di iscrizione nella corrispondente fascia di graduatoria permanente di
altra provincia, entro il termine e con le modalità indicati dal
successivo art. 10, nonché chiedere, contestualmente, l'aggiornamento
del punteggio. La richiesta di trasferimento da una provincia comporta
automaticamente il trasferimento per tutte le graduatorie in cui l'aspirante
è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie
della provincia da cui chiede di essere trasferito. Nella provincia di
nuova iscrizione, il candidato è incluso, nella fascia di appartenenza,
con il punteggio conseguito nella graduatoria da cui si trasferisce, eventualmente
aggiornato secondo le indicazioni di cui al successivo comma 2;
c) non produrre alcuna domanda, sia d'aggiornamento
che di trasferimento. In tal caso gli interessati mantengono, con il medesimo
punteggio, l'iscrizione nella o nelle graduatorie permanenti in cui risultano
inseriti. Tenuto conto, comunque, che le situazioni soggette a scadenza
(diritto ad usufruire della riserva di posti e della preferenza a parità
di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza)
devono essere annualmente riconfermate, il personale interessato deve presentare
la domanda di aggiornamento, barrando le apposite caselle del relativo
modulo; in caso di mancata presentazione del modulo domanda i titoli di
precedenza o preferenza non verranno riconfermati nelle graduatorie permanenti.
2. Per il personale di cui al precedente comma 1), lett. a) e b), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 21 marzo 2002 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie permanenti indetta ai sensi del decreto direttoriale 12 febbraio 2002 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di aggiornamento, ovvero già posseduti alla data del 21 marzo 2002, ma non presentati in precedenza. La valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella annessa, quale allegato A, per il personale iscritto nella I e nella II fascia, mentre per il personale iscritto nella III fascia, la valutazione avviene sulla base della nuova tabella annessa, quale allegato A/1. Per il personale docente di Strumento musicale, continua ad applicarsi la tabella di cui all'allegato B. A parità di punteggio, e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria; qualora la parità di punteggio riguardi un candidato trasferito da altra provincia e un candidato che si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il candidato trasferito da altra provincia (art. 2, comma 3, decreto legge n. 255/2001, convertito dalla legge n. 333/2001).
Art. 3 - Nuovi inserimenti nella III fascia delle
graduatorie permanenti
1. Possono presentare domanda di inserimento nella
III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia, secondo
i termini e le modalità indicati all'art. 10, gli aspiranti che
alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano in possesso
di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso
o il medesimo posto:
a) idoneità o abilitazione all'insegnamento
conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per
titoli ed esami;
b) idoneità conseguita a seguito del superamento
del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni
educative;
c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso
le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis);
d) idoneità o abilitazione all'insegnamento
riconosciute con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di
riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati
da uno degli Stati dell'Unione Europea, ai sensi delle direttive comunitarie
89/48 Cee e 92/51 Cee, recepite nei decreti legislativi n. 115 del 27/1/1992
e n. 319 del 2/5/1994; e) diploma di didattica della musica avente valore
abilitante (art. 6, decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito
dalla legge 22 novembre 2002, n. 268);
f) laurea in Scienze della formazione primaria avente
valore abilitante (art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53).
2. Dovrà essere disposta iscrizione con riserva
nei confronti di coloro che abbiano pendente ricorso giurisdizionale avverso
l'esclusione da procedura concorsuale per esami e titoli ovvero ai soli
fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità.
3. Gli aspiranti di cui al precedente comma 1 vengono
iscritti nella III fascia delle graduatorie permanenti con il punteggio
loro spettante in base ai titoli posseduti, conseguiti entro la data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, da valutare secondo
la tabella di cui all'allegato A/1. A parità di punteggio, e prima
ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del
D.P.R. n. 487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore
anzianità di iscrizione in graduatoria; qualora la parità
di punteggio riguardi un candidato trasferito da altra provincia e un candidato
che si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente,
precede il candidato trasferito da altra provincia (art. 2, comma 3, decreto
legge n. 255/2001, convertito dalla legge n. 333/2001).
4. Per la scuola secondaria ed artistica le distinte
graduatorie riguarderanno le classi di concorso indicate nelle tabelle
A, C e D annesse al decreto n. 39 del 30 gennaio 1998.
5. L'inserimento può essere chiesto, ai fini
dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche,
per tutte le graduatorie permanenti per le quali il candidato sia in possesso
dei requisiti di ammissione, scegliendo, comunque, una sola provincia.
6. Al fine della graduazione degli aspiranti in
possesso della laurea in Scienze della formazione primaria, la tabella
di valutazione dei titoli sarà integrata con la previsione di un
apposito punteggio da attribuire al voto di laurea a norma dell'art. 5,
comma 3, della legge n. 53 del 28 marzo 2003.
Art. 4 - Strumento musicale nella scuola media
- Aggiornamento e trasferimento
1. L'aggiornamento delle graduatorie provinciali
permanenti di Strumento musicale nella scuola media, già costituite
ai sensi dell'art. 4 del D.D. 12 febbraio 2002, è disposto secondo
le modalità e alle condizioni stabilite dai precedenti articoli
1 e 2. Al punteggio già posseduto dal personale interessato, ivi
compreso il personale che si trasferisce ai sensi del successivo comma
2, si aggiunge quello relativo ai titoli conseguiti successivamente al
21 marzo 2002 - termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla procedura di integrazione delle graduatorie permanenti indetta ai
sensi del D.D. 12 febbraio 2002 - e, comunque entro la data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di aggiornamento. La valutazione
dei titoli viene effettuata sulla base della tabella allegata (All. B).
I titoli artistico-professionali dovranno essere opportunamente documentati
con la relativa certificazione o attestazione.
2. Il trasferimento nella graduatoria di altra provincia
avviene nella fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito nella
graduatoria da cui il candidato si trasferisce; per la graduatoria di I
fascia il trasferimento avviene invece in coda alla stessa. Qualora in
occasione dell'aggiornamento delle graduatorie disposto con il D.D. 12
febbraio 2002 si sia già costituita una graduatoria di coda alla
I fascia, il trasferimento avviene nell'ambito di tale graduatoria di coda.
A parità di punteggio, e prima ancora dell'applicazione dei titoli
di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, precede il candidato
che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria.
3. La valutazione dei titoli e la compilazione delle
graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno Strumento,
sono effettuate dalla commissione di cui all'art. 7 del regolamento delle
graduatorie permanenti.
4. Le graduatorie provinciali permanenti di Strumento
musicale nella scuola media sono utilizzabili per le assunzioni in ruolo
su tutti i posti disponibili per l'anno scolastico 2003/2004. Le predette
graduatorie sono utilizzabili altresì per il conferimento delle
supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.
Art. 5 - Attività didattica di sostegno
1. Gli aspiranti che alla data di scadenza dei termini
per la presentazione delle domande siano forniti dello specifico titolo
di specializzazione di cui all'articolo 325 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile
1994, ovvero previsto dal decreto del Ministro dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto
con il Ministro della Pubblica Istruzione, possono chiedere i correlati
posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell'udito,
per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di
titolo valido per l'insegnamento di materie comuni.
2. Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola
elementare sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati
in fasce.
3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media,
è predisposto un unico elenco relativo al sostegno, articolato in
fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla
migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale
fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media, col punteggio
correlato a tale graduatoria.
4. In relazione alla specificità dei titoli
valutabili per la graduatoria permanente di Strumento musicale nella scuola
media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in
detta graduatoria rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre
graduatorie, il personale interessato viene incluso negli elenchi del sostegno,
sulla base dei medesimi criteri sopra indicati.
5. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di
secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce,
relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista
dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun
elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento,
nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di
scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio
correlato a tale graduatoria.
6. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione
monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l'indicazione della
loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni
portatori del corrispondente handicap.
Art. 6 - Graduatorie permanenti per le istituzioni
scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti
1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie
permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti
e per sordomuti, sono disposti ai sensi del presente articolo, nonché
secondo i precedenti articoli 1 e 2 per quanto compatibili.
2. Ha titolo a chiedere l'inserimento nelle suddette
graduatorie il personale docente ed educativo in possesso dei seguenti
requisiti:
a) per il personale docente: abilitazione
o idoneità all'insegnamento comune, conseguita a seguito del superamento
dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami, corrispondente alle
discipline impartite negli istituti con particolari finalità;
a/1) per il personale educativo: idoneità
a posto di educatore nelle istituzioni educative, conseguita a seguito
di partecipazione a procedura riservata o concorsuale per esami e titoli;
b) per il personale docente ed educativo:
titolo di specializzazione specifico monovalente o polivalente per l'attività
di sostegno agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti,
previsto dall'art. 325 del decreto legislativo n. 297/1994 citato in premessa,
ovvero previsto dal decreto del Ministro dell'Università e della
Ricerca scientifica e Tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con
il Ministro della Pubblica Istruzione.
3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
4. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata direttamente dal Centro per i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia, senza l'intervento del sistema informativo. Analogamente, vengono costituite le graduatorie d'istituto di I fascia nei riguardi di coloro che hanno barrato la specifica casella nel mod. 3 di cui al successivo art. 10.
5. L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell'istituto per almeno 5 anni.
Art. 7 - Utilizzazione delle graduatorie permanenti
1. Le graduatorie permanenti sono utilizzate per
le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili
dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al comma 11
dell'art. 401 del D.L.vo n. 297/1994, sostituito dall'art. 1, comma 5 della
legge n. 124/1999. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate
per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee
sino al termine delle attività didattiche.
2. Con successivo decreto, in caso di eventuale
emanazione del D.P.R. autorizzativo del contingente di assunzioni di personale
scolastico, saranno dettate ulteriori disposizioni sulle procedure di assunzione
a tempo indeterminato e determinato.
Art. 8 - Aspiranti inclusi in graduatoria permanente:
scelta della provincia ai fini del conseguimento di rapporti a tempo determinato.
Graduatorie di circolo e di istituto
1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti
di due province ha titolo a conseguire soltanto in una delle due province
rapporti di impiego a tempo determinato, sia sulla base delle graduatorie
permanenti, sia sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto.
2. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti
di una sola provincia ha titolo a conseguire nella medesima provincia rapporti
di impiego a tempo determinato sulla base delle graduatorie permanenti,
mentre per le supplenze temporanee, da attribuirsi sulla base delle graduatorie
di circolo e di istituto, può scegliere la stessa provincia oppure
una provincia diversa.
3. Ai fini del conferimento delle supplenze temporanee
sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti possono
indicare, secondo le specifiche disposizioni contenute nel Regolamento
emanato con D.M. 20 maggio 2000 n. 201 e nel D.M. 4 giugno 2001, n. 103,
fino ad un massimo di 30 istituzioni scolastiche della provincia a tale
scopo prescelta. L'aspirante a posti di insegnamento di scuola materna
e/o di scuola elementare può indicare fino ad un massimo di dieci
circoli didattici e fino ad un massimo di venti istituti comprensivi, ovvero
fino ad un massimo di trenta istituti comprensivi. Il personale incluso
in graduatoria permanente esprime, definitivamente, le predette indicazioni
di sedi, nei limiti sopra previsti, complessivamente per tutte le graduatorie
di circolo e di istituto, sia di prima che di seconda e terza fascia, in
cui ha titolo a figurare per l'a.s. 2003/2004.
4. Il personale che figuri già incluso nelle
graduatorie permanenti per l'a.s. 2002/2003 - sia che abbia o meno richiesto,
ai fini dell'inclusione in graduatorie permanenti per l'a.s. 2003/2004,
trasferimento di provincia e/o aggiornamento del punteggio - può
nuovamente esercitare in tutto o in parte le opzioni previste dai precedenti
commi 1, 2 e 3, coerentemente con le scelte operate con riguardo all'inclusione
nelle graduatorie permanenti.
5. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5,
comma 5, del D.M. n. 201/2000, per l'a.s. 2003/2004, le graduatorie di
circolo e di istituto di prima fascia sono integralmente riformulate, mentre
permane la validità delle graduatorie di circolo e di istituto di
seconda e terza fascia.
Conseguentemente, l'aspirante già presente
nell'a.s. 2002/2003 in graduatorie permanenti e in graduatorie di circolo
e di istituto, ove indichi per l'a.s. 2003/2004 nuove istituzioni scolastiche
rispetto a quelle di precedente inclusione, per tali scuole figurerà
a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia,
mentre sarà incluso in coda alla rispettiva fascia di pertinenza
delle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza fascia
in cui ha eventuale titolo a figurare per altri insegnamenti, secondo le
disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 5 del D.M. n. 201/2000.
6. Per il personale già incluso in graduatoria
permanente che non produca alcuna domanda per la variazione della provincia
e/o delle istituzioni scolastiche in cui intende conseguire rapporti di
lavoro a tempo determinato, permangono, al riguardo, le medesime opzioni
precedentemente espresse.
Art. 9 - Requisiti generali di ammissione
1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati
ai precedenti articoli 3, 5 e 6, debbono possedere alla data di scadenza
dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea;
2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore
ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
3) godimento dei diritti politici, tenuto anche
conto di quanto disposto dalla legge 18/1/1992, n. 16, recante norme in
materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
4) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto
anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992,
che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria
di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile
per il conferimento dei posti;
5) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo
di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma
4, D.P.R. n. 693/1996).
2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini della Repubblica.
3. Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo
politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da
un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con
preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare
della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni
ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati
o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo
professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati
a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi
nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento,
per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
Art. 10 - Domande, regolarizzazioni, esclusioni
1. Le domande per il trasferimento di graduatoria,
per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nelle graduatorie
dovranno essere presentate al Centro per i servizi amministrativi del capoluogo
della provincia richiesta, con eccezione per le province indicate all'ultimo
comma, utilizzando gli appositi modelli allegati al presente decreto (Mod.
1 e 2), entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno
di emanazione del presente decreto, che sarà pubblicato all'albo
degli Uffici scolastici regionali, sul sito internet del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (www.istruzione.it) e sulla rete
intranet. Entro il medesimo termine deve essere presentato il modello per
l'eventuale scelta delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie
di circolo e d'istituto si chiede l'inclusione (Mod. 3).
2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati,
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oltre al possesso del titolo
di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione
per la documentazione dei titoli artistici che devono essere prodotti dai
candidati di strumento musicale nella scuola media, come indicato al precedente
art. 4. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli
posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua straniera e
di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori di
handicap, il diritto alla riserva dei posti (allegato C) o alla preferenza
(allegato D) nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo
lo schema del modello medesimo.
3. La domanda dovrà essere spedita con R/R
ovvero presentata a mano. Per i candidati che prestano servizio o sono
residenti all'estero le domande dovranno essere presentate tramite la competente
Autorità consolare.
4. E' ammessa la regolarizzazione delle domande
presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente Autorità
assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
5. Non è ammessa:
a) la domanda che sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal precedente comma 1;
b) domanda priva della firma del candidato.
6. Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato
la domanda nei termini previsti coloro che non risultino in possesso dei
requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui agli articoli
1, 2 e 3, concernenti l'obbligo di chiedere il trasferimento o l'iscrizione
nelle graduatorie permanenti di una sola provincia, ivi incluse le province
di Bolzano e Trento e della regione Valle d'Aosta.
7. L'esclusione è disposta sulla base delle
dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della
documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti
dalla competente Autorità scolastica.
8. Per gli aspiranti che intendano produrre domanda
agli Uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e a quello della
regione Valle d'Aosta, vigono le disposizioni adottate dai predetti Uffici
negli specifici ed autonomi provvedimenti in materia.
Art. 11 - Presentazione domande tramite internet
1. Limitatamente ai candidati già iscritti
nelle graduatorie permanenti che chiedono l'aggiornamento dei servizi prestati
nel precedente e nel corrente anno scolastico, e/o l'aggiornamento dei
titoli di preferenza e/o dei titoli di riserva e/o il trasferimento della
propria posizione, nonché di partecipare ai fini delle supplenze
annuali e fino al termine delle attività didattiche, è data
la possibilità di comunicare direttamente al sistema informativo
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i
dati richiesti nel modello di domanda, tramite apposita funzione che è
resa disponibile sul sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it),
alla sezione "graduatorie permanenti on line", secondo le modalità
descritte nell'apposita guida.
2. Analogamente, tutti i candidati già iscritti
in graduatoria permanente possono comunicare direttamente, tramite il medesimo
sistema, la scelta delle sedi scolastiche nelle cui graduatorie di circolo
e d'istituto gli stessi intendono figurare per l'anno scolastico 2003/2004.
3. Al termine dell'operazione effettuata attraverso
la predetta funzione e in caso di esito positivo, il candidato, seguendo
le apposite istruzioni operative, produrrà una stampa che, per la
presentazione del modello 1, riporterà come intestazione "modello
1/S - inserito tramite www.istruzione.it" e, per la presentazione del modello
3, riporterà come intestazione "modello 3 - inserito tramite www.istruzione.it.
4. Il candidato che si avvarrà di tale modalità
di trasmissione, potrà inserire direttamente i dati richiesti nel
modello 1/S e/o quelli richiesti nel modello 3 a partire dal giorno successivo
all'emanazione del presente decreto ed entro i 25 giorni successivi. Il
medesimo dovrà, comunque, come indispensabile convalida dell'operazione,
con le modalità ed i termini di cui al precedente art. 10, spedire
o consegnare a mano il modulo stampato e sottoscritto che attesti l'utilizzo
della presente modalità trasmissiva. In caso di difformità
tra le informazioni registrate dal Sistema informativo e quelle contenute
nel modulo stampato e sottoscritto, valgono queste ultime.
Art. 12 - Pubblicazione graduatorie, reclami e
ricorsi
1. I dirigenti territorialmente competenti pubblicheranno
all'albo dell'Ufficio le graduatorie permanenti provvisorie integrate ed
aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.
Gli interessati saranno graduati con il punteggio
complessivo con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla
riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio. A parità
di punteggio, e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza
di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, precede il candidato che può
vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria; qualora
la parità di punteggio riguardi candidato trasferito da altra provincia
e candidato che si iscrive per la prima volta nella graduatoria provinciale
permanente, precede il candidato trasferito da altra provincia (art. 2,
comma 3, decreto legge n. 255/2001, convertito dalla legge n. 333/2001).
Saranno indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento
della lingua straniera nella scuola elementare, del titolo di specializzazione
all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo indirizzi
didattici differenziati. Ai fini dell'attività su posto di sostegno
agli alunni portatori di handicap, sono predisposti appositi elenchi secondo
i criteri indicati al precedente art. 5. Per l'insegnamento della lingua
straniera nella scuola elementare sono predisposti distinti elenchi, articolati
in fasce, uno per ciascuna lingua straniera (francese, inglese, spagnolo
e tedesco), in cui vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito
in graduatoria permanente, i candidati in possesso della specifica idoneità
all'insegnamento della lingua straniera.
2. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette
graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei
candidati e l'Amministrazione può procedere, anche in autotutela,
alle correzioni necessarie.
3. Ultimate le operazioni di propria competenza,
i dirigenti territorialmente competenti pubblicheranno le graduatorie definitive.
4. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso,
per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tar,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è
esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità
della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure.
5. I concorrenti che abbiano presentato ricorso
avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda
di partecipazione ovvero l'esclusione dalla procedura e i candidati di
cui all'art. 3, comma 4, nelle more della definizione del ricorso stesso,
sono ammessi condizionatamente all'esito della procedura e vengono iscritti
con riserva nella graduatoria.
6. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non
comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto
a tempo indeterminato o determinato.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
1. L'Amministrazione scolastica, con riferimento
alla legge n. 675 del 31/12/1996, e successive integrazioni e modificazioni
recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti si impegna
ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali
e per l'espletamento delle procedure previste dal presente decreto.
Art. 14 - Disposizioni particolari per scuole
ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
1. Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto
legislativo n. 297/1994, il competente Ufficio scolastico regionale del
Friuli-Venezia Giulia provvederà ad emanare tempestivamente apposito
decreto per la definizione dei tempi e modalità per la presentazione
delle domande per il personale interessato delle scuole e istituti statali
con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà
emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente
decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli artt.
425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.
Art. 15 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto
valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124, nel
regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con decreto ministeriale
123 del 27 marzo 2000, nel regolamento recante norme sulle modalità
di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato
con D.M. n. 201 del 25 maggio 2000, e nel decreto legge n. 255 del 3 luglio
2001, convertito dalla legge n. 333 del 20 agosto 2001.
ALLEGATO A
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE
DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E PER IL PERSONALE EDUCATIVO,
AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL'ART. 1
DELLA LEGGE N. 124 DEL 31 MAGGIO 1999
Non sono soggetti a valutazione i titoli
di accesso alla cattedra o posto, cui si riferisce il concorso, né
quelli di grado inferiore.
A) TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA
Si valuta il superamento di un solo concorso
o esame di abilitazione o di idoneità
1) Per il superamento di un concorso, per titoli
ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità,
o il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle Scuole
di specializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis) relativo alla
medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento
nelle graduatorie permanenti, sono attribuiti fino ad un massimo di
punti 36.
Nel predetto limite dei 36 punti vengono attribuiti,
in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso
o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1), i seguenti
punti:
– per il punteggio minimo per l'inclusione fino a
59 punti 12
– per il punteggio da 60 a 65 punti 15
– per il punteggio da 66 a 70 punti 18
– per il punteggio da 71 a 75 punti 21
– per il punteggio da 76 a 80 punti 24
– per il punteggio da 81 a 85 punti 27
– per il punteggio da 86 a 90 punti 30
– per il punteggio da 91 a 95 punti 33
– per il punteggio da 96 a 100 punti 36
Per l'abilitazione conseguita presso le Scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis) sono attribuiti ulteriori
(2) punti 30
2) Per le abilitazioni ed idoneità all'insegnamento
conseguite in uno dei Paesi dell'U.E., riconosciute dal Ministero dell'Istruzione,
ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE e 92/51 CEE sono attribuiti
punti 24
B) SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE
E' valutabile il solo servizio prestato con il
possesso del titolo di studio, prescritto dalla normativa vigente all'epoca
della nomina, e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si
chiede l'inserimento in graduatoria (3).
Sono attribuiti:
1) per il servizio di insegnamento in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps e per il servizio prestato dal personale educativo, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno (4):
– per ogni anno punti 12
– per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti
2
2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno:
– per ogni anno punti 6
– per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti
1
C) ALTRI TITOLI
Sono attribuiti fino ad un massimo di punti
30.
1) Per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso:
– per ogni titolo punti 3
2) Per il superamento di altri concorsi, per esami e titoli, per altri esami ai soli fini abilitativi o di idoneità, relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti (5):
– per ogni titolo punti 3
3) Per le abilitazioni ed idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'U.E., riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE e 92/51 CEE sono attribuiti (6):
– per ogni titolo punti 3
4) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare:
• per le lauree in lingue, di cui al D.M. n. 39/1998
previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento
di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto
ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco),
e
• per la laurea in Scienze della formazione primaria,
indirizzo per la scuola elementare (7)
– per ogni titolo punti 6
5) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna:
• per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna (7)
– per ogni titolo punti 6
6) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo:
• per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare (7)
– per ogni titolo punti 6
NOTE
(1) I concorsi e le abilitazioni diversamente
classificati devono essere rapportati a cento.
Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate
per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
Ai candidati che abbiano superato un concorso
ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento nella scuola secondaria e nella scuola materna, deve essere
valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria
generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espresso in
centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per
le sole prove d'esame (già espresso in ottantesimi), rapportato
a cento.
Ai candidati che abbiano superato un concorso
ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'idoneità
all'insegnamento nella scuola elementare, deve essere valutato il punteggio
complessivo, rapportato a cento, relativo all'inserimento nella graduatoria
generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa
di lingua straniera (già espresso su centodieci) ovvero, se più
favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già
espresso su ottantotto).
Ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione
all'insegnamento a seguito di partecipazione a sessioni riservate di esame,
di cui alle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000,
1/2001,
deve essere valutato il punteggio complessivo in centesimi, relativo all'inserimento
nell'elenco degli abilitati.
(2) Il punteggio aggiuntivo va assegnato solo
alla/e abilitazione/i conseguita/e e certificata/e dalla Ssis e non alle
abilitazioni dichiarate corrispondenti, ai sensi della tabella A/2, allegata
al D.M. n. 39 del 30/1/1998 .
(3) Non si valutano i servizi per i quali non
siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.
(4) Il servizio prestato nelle scuole militari,
che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale,
è valutato per intero, se svolto per insegnamenti curricolari della
scuola statale.
Il servizio prestato nelle scuole non statali,
dichiarate formalmente scuole paritarie (legge
n. 62 del 10 marzo 2000), a decorrere dal 1° settembre 2000,
è valutato per intero.
(5) Le idoneità e abilitazioni per la
scuola materna, elementare e per i convitti non sono valutabili per le
graduatorie nelle scuole secondarie e viceversa.
Non sono valutati i titoli di abilitazione e
di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute
nelle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000 e 1/2001.
(6) La valutazione di cui al punto C-3) è
alternativa alla valutazione dello stesso titolo di cui al punto A-2).
(7) La valutazione di cui ai punti C-4), C-5)
e C-6) è alternativa alla valutazione dello stesso titolo al punto
C-1).
A) TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA
Si valuta il superamento di un solo concorso
o esame di abilitazione o di idoneità.
1) Per il superamento di un concorso, per
titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità,
o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle
Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis) o di abilitazione/titolo
abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per
l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui
si chiede l'inserimento nelle graduatorie permanenti, sono attribuiti fino
ad un massimo di punti 36.
Nel predetto limite dei 36 punti vengono attribuiti,
in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso
o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1), i seguenti
punti:
• per il punteggio minimo per l'inclusione fino a
59 punti 12
• per il punteggio da 60 a 65 punti 15
• per il punteggio da 66 a 70 punti 18
• per il punteggio da 71 a 75 punti 21
• per il punteggio da 76 a 80 punti 24
• per il punteggio da 81 a 85 punti 27
• per il punteggio da 86 a 90 punti 30
• per il punteggio da 91 a 95 punti 33
• per il punteggio da 96 a 100 punti 36
2) Per i titoli professionali conseguiti in
uno dei paesi dell'U.E., riconosciuti dal Miur, ai sensi delle direttive
comunitarie 89/48 Cee e 92/51 Cee sono attribuiti punti 24
3) Per l'abilitazione conseguita presso le Scuole
di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis) a seguito di corsi
di durata biennale
in aggiunta al punteggio di cui al punto 1) sono attribuiti ulteriori (2) punti 30
4) Per le altre abilitazioni/titoli abilitanti
all'insegnamento comunque posseduti e riconosciuti validi per l'ammissione,
o idoneità
in aggiunta al punteggio previsto sono attribuiti ulteriori punti 18
B) SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE
E' valutabile il solo servizio di insegnamento
prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa
vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto
per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria (3).
Sono attribuiti:
1) Per il servizio di insegnamento in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps e per il servizio prestato dal personale educativo
• fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno (4):
– per ogni anno punti 12
– per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti
2
2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate
• fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno:
– per ogni anno punti 6
– per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti
1
C) ALTRI TITOLI
Sono attribuiti, fino ad un massimo di punti
30:
1) Per i titoli di studio, di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso:
– per ogni titolo punti 3
2) Per il superamento di altri concorsi, per esami e titoli, per altri esami ai soli fini abilitativi//titoli abilitanti all'insegnamento comunque posseduti e riconosciuti validi per l'ammissione, o di idoneità, relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti (ai fini dell'esercizio dell'attività di docente o di educatore) (5):
– per ogni titolo punti 3
3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei paesi dell'U.E., riconosciuti dal Miur, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 Cee e 92/51 Cee (6):
– per ogni titolo punti 3
4) Per i dottorati di ricerca con esame finale:
– per ogni anno di durata legale di ciascun corso punti 2
5) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare:
• per le lauree in Lingue straniere, di cui
al D.M. n. 39/1998 previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite
con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste
dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco),
e
• per la laurea in Scienze della formazione primaria,
indirizzo per la scuola elementare (7):
– per ogni titolo punti 6
6) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna:
• per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna (7):
– per ogni titolo punti 6
7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo:
• per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare (7):
– per ogni titolo punti 6
1) I concorsi, le abilitazioni e i titoli riconosciuti
abilitanti, diversamente classificati, devono essere rapportati a cento.
Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate
per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Ai candidati
che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, avente
anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella
scuola secondaria e nella scuola materna, deve essere valutato il punteggio
complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito,
comprensivo anche dei titoli (già espresso in centesimi) ovvero,
se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame
(già espresso in ottantesimi), rapportato a cento.
Ai candidati che abbiano superato un concorso
ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'idoneità
all'insegnamento nella scuola elementare, deve essere valutato il punteggio
complessivo, rapportato a cento, relativo all'inserimento nella graduatoria
generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa
di lingua straniera (già espresso su centodieci) ovvero, se più
favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già
espresso su ottantotto).
Ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione
all'insegnamento a seguito di partecipazione a sessioni riservate di esame,
di cui alle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000, 1/2001, deve essere valutato
il punteggio complessivo in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco
degli abilitati.
Sono titoli abilitanti, ai sensi della legge
n. 168/2002, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A
e 32/A, i diplomi di didattica della musica, di durata quadriennale, conseguiti
con il possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado e del
diploma di conservatorio .
(2) Tale punteggio va assegnato esclusivamente
alle abilitazioni direttamente conseguite presso le Ssis con esclusione
di quelle dichiarate corrispondenti, ai sensi della Tabella A/2 del D.M.
n. 39/1998, alle quali saranno assegnati 18 punti.
Gli abilitati Ssis, in alternativa al bonus di
30 punti, con le limitazioni alla valutazione dei servizi di insegnamento
di cui alla successiva nota 3), integrati dalla valutazione del relativo
punteggio di abilitazione, possono optare, se complessivamente più
favorevole, derivante dall'attribuzione di 18 punti sommati alla valutazione
del servizio prestato durante il periodo di durata convenzionale dei corsi
di specializzazione integrati dalla valutazione del relativo punteggio
di abilitazione.
(3) Non si valutano i servizi per i quali non
siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente.
Non sono, altresì, valutabili i servizi
di insegnamento prestati durante il periodo di durata convenzionale dei
corsi Ssis, limitatamente alla classe di abilitazione alla quale sono stati
attribuiti i 30 punti aggiuntivi.
(4) Il servizio prestato nelle scuole italiane
all'estero è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.
Il servizio prestato nelle scuole militari, che
rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale,
è valutato per intero, se svolto per insegnamenti curricolari della
scuola statale.
Il servizio prestato nelle scuole non statali,
dichiarate formalmente scuole paritarie (legge n. 62 del 10 marzo 2000),
a decorrere dal 1° settembre 2000, è valutato per intero.
(5) I 3 punti sono attribuiti per altra procedura
abilitante. Pertanto, nel caso di abilitazioni plurime, conseguite per
ambito disciplinare o classi affini con un'unica procedura abilitante,
tale punteggio non spetta per le classi di concorso comprese nel medesimo
ambito.
Le idoneità e abilitazioni per la scuola
materna, elementare e per i convitti non sono valutabili per le graduatorie
nelle scuole secondarie e viceversa.
Non sono valutati i titoli di abilitazione e
di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute
nelle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000 e 1/2001.
(6) La valutazione di cui al punto C-3) è
alternativa alla valutazione dello stesso titolo di cui al punto A-2).
(7) La valutazione di cui ai punti C-5), C-6)
e C-7) è alternativa alla valutazione dello stesso titolo
al punto C-1).
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I DOCENTI
DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA
I - TITOLI CULTURALI
a) Diploma di Strumento attinente alla graduatoria
- con votazione fino a 7/10 punti 6
- con votazione fino a 9/10 punti 8
- con votazione fino a 10/10 punti 10
- con votazione di 10/10 e lode punti 12
b) Altro diploma di Strumento, attestato o diploma in Didattica della
musica, rilasciato da Conservatori statali di Musica o da Istituti musicali
pareggiati punti 3
c) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale
di Santa Cecilia relativo allo Strumento cui si riferisce la graduatoria
punti 3
d) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale
di Santa Cecilia per Strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria
o relativo alla Musica da camera punti 1,50
e) Laurea che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento
di Educazione musicale punti 4
f) Laurea diversa da quella che dà accesso all'esame di abilitazione
per l'insegnamento di Educazione musicale punti 2
g) Diploma di istruzione secondaria di II grado punti 1
h) Superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami
nei Conservatori di Musica, relativi allo specifico Strumento cui si riferisce
la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di Educazione musicale o
di Strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado punti 6
i) Superamento delle prove di esame nei concorsi per esami e titoli
e nei Conservatori di Musica per Strumenti diversi da quello cui si riferisce
la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di Educazione musicale nell'istruzione
secondaria di 2° grado punti 3
NOTA ALLA CATEGORIA I
Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta
per ciascuna tipologia.
II - TITOLI DIDATTICI
a) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente
di ruolo o non di ruolo nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola
media per l'insegnamento dello stesso Strumento cui si riferisce la graduatoria
punti 18
- per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 18) punti 3
b) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei Conservatori di Musica o negli Istituti musicali pareggiati per l'insegnamento dello stesso Strumento cui si riferisce la graduatoria punti 9
- per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 9) punti 1,50
c) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di II grado per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria punti 6
- per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6) punti 1
d) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l'insegnamento di Educazione musicale nella scuola media punti 4,5
- per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 4,50) punti 0,75
e) Per il servizio prestato in qualità di docente di Strumento nei corsi di cui all'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 punti 3,50
NOTE ALLA CATEGORIA II
Si valuta come anno intero il periodo di servizio di almeno 180 giorni.
Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti
disposizioni sono considerati come effettivo servizio.
Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce
il punteggio più favorevole.
III - TITOLI ARTISTICI (fino a un massimo di punti 66)
a) Attività concertistica solistica in complessi di Musica da
camera (dal duo in poi) per lo stesso Strumento cui si riferisce la graduatoria
da punti 1 a punti 2
- per Strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria da punti 0,5 a punti 1
b) Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre
lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare da punti 1 a punti 6
c) 1°, 2° o 3° premio in concorsi nazionali od internazionali
(per ciascun esito) da punti 1 a punti 3
d) Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di enti lirici
o orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo
di punti 6) da punti 1 a punti 3
e) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche
di carattere musicale, metodologico o relative alla Didattica strumentale
(per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6) da punti 0,5 a punti
1
f) Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi
relativi allo Strumento cui si riferisce la graduatoria da punti 1 a punti
2
- per Strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria da punti 0,5 a punti 1
g) Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo) da punti 0,2 a punti 1
NOTE ALLA CATEGORIA III
Tutti i titoli della presente categoria debbono essere valutati in
ragione della loro rilevanza.
Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere
fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.
Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni
private, sia pure a stampa.
Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo
dei singoli interessati, non sono valutabili.
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