Accreditamento dei soggetti che offrono formazione per il personale della scuola e di riconoscimento delle associazioni professionali e delle associazioni disciplinari collegate a comunitą scientifiche quali soggetti qualificati per attivitą di formazione
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 1998/2001, sottoscritto in data 26 maggio 1999 che delinea una nuova strategia di formazione del personale della scuola;
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola sottoscritto in data 3 agosto 1999 che contiene i criteri di riferimento per il riconoscimento delle associazioni professionali e/o disciplinari e per l'accreditamento di soggetti per la formazione del personale della scuola;
VISTA la Direttiva n.210 del 3 settembre 1999 concernente le azioni di formazione del personale della scuola;
CONSIDERATA la rilevanza della formazione degli insegnanti come leva strategica fondamentale per la riuscita delle riforme in corso della scuola;
CONSIDERATA la necessità di un miglioramento qualitativo del sistema di aggiornamento e di formazione del personale docente della scuola attraverso la selezione, sulla base di criteri qualitativi, dei soggetti che offrono formazione per il personale docente;
SENTITE le organizzazioni sindacali;
ATTESA l'esigenza di dover sostituire con il presente decreto il D.M. n. 88 del 24.3.2000;
DECRETA
Art. 1 -
Campo d'applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti che offrono formazione per il personale della scuola e di riconoscimento delle associazioni professionali e delle associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche quali soggetti qualificati per attività di formazione.
2. Sono considerati soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale della scuola le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, gli IRRSAE e gli Istituti pubblici di ricerca.
Art. 2 -
Accreditamento dei soggetti che offrono formazione
1. I soggetti che offrono formazione, per essere accreditati ai fini della realizzazione di progetti di interesse generale devono farne domanda al Ministero della Pubblica Istruzione.
2. L'accreditamento ha la durata di tre anni e può essere rinnovato su istanza dei singoli interessati.
3. L'accreditamento dei soggetti presuppone la presenza dei seguenti requisiti:
6. L'elenco dei soggetti accreditati è di dominio pubblico ed è disponibile presso gli uffici dell'amministrazione scolastica.
7. La perdita di requisiti, accertata attraverso il sistema di ispezione, di monitoraggio e di valutazione di cui al successivo art. 5, fa venir meno l'accreditamento, con l'adozione di un provvedimento ministeriale di cancellazione dall'elenco.
Art. 3 -
Qualificazione di associazioni professionali e disciplinari
1. Le associazioni professionali del personale della scuola e le associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche possono essere riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione come soggetti qualificati per la formazione.
2. Il riconoscimento di soggetto qualificato ha la durata di tre anni e può essere rinnovato su istanza della singola associazione.
3. Le iniziative formative promosse da associazioni qualificate sono riconosciute dall'amministrazione scolastica.
4. I requisiti per il riconoscimento come soggetti qualificati per la formazione degli insegnanti sono:
7. La perdita di requisiti, accertata attraverso il sistema di ispezione, di monitoraggio e di valutazione di cui al successivo art. 5, fa venir meno la qualificazione, con l'adozione di un provvedimento ministeriale di cancellazione dall'elenco.
Art. 4 -
Informazione e monitoraggio delle attività di formazione
1. I soggetti accreditati, di cui all'art. 2 ed i soggetti riconosciuti come qualificati, di cui all'art.3 si impegnano a fornire al sistema informativo sulla formazione del personale della scuola previsto dall'art. 12, comma 12, del contratto collettivo nazionale integrativo, dati organizzati secondo un modello standard, relativi alle iniziative proposte.
2. Dati relativi alle attività di formazione sono altresì comunicati all'Amministrazione scolastica dai soggetti di per sé qualificati di cui all'art. 1, comma 2.
3. Le attività di formazione sono oggetto di monitoraggio da parte del Comitato Tecnico Nazionale di cui all'art. 5.
Art. 5 -
Comitato Tecnico Nazionale
1. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento e di qualificazione viene costituito, con successivo decreto, un Comitato Tecnico Nazionale con il compito di verificare e di valutare le circostanze che, dichiarate o documentate, sono gli indici di riferimento da utilizzare rispettivamente per l'accreditamento e la qualificazione.
2. Il Comitato Tecnico Nazionale sarà composto di esperti esterni ed interni all'amministrazione della pubblica istruzione, senza oneri per lo Stato, salvo il pagamento, ove dovuto, del trattamento di missione.
3. I componenti del Comitato Tecnico Nazionale non dovranno avere alcun rapporto con i soggetti che parteciperanno alle procedure di accreditamento e di qualificazione.
Art. 6 -
Impugnative
1. Avverso la mancata inclusione nell'elenco provvisorio predisposto dal Comitato Tecnico e avverso il provvedimento di diniego dell'accreditamento o della qualificazione, è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale per il bilancio presso il Ministero della Pubblica Istruzione ed alla Corte dei Conti per i controlli di legge.
Home Page |
---|