DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO,
IL MINISTRO DEL TESORO, BILANCIO E
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Decreto Ministeriale
n. 184
VISTO l'art. 8 della legge 3
maggio 1999, n. 124 che dispone il trasferimento del personale ATA di ruolo
degli Enti Locali allo Stato con i relativi oneri:
VISTO l'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59 concernente l'attribuzione dell'autonomia didattica
ed organizzativa alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresi
gli istituti educativi e tenuto conto che tale conferimento comporta, nella
generalità delle situazioni, la uniforme attribuzione alle istituzioni
scolastiche di carichi di lavoro amministrativi e gestionali;
VISTO il testo unico delle
leggi in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 ed, in particolare, l'art. 548, nonché la tabella
n. 3, costituente parte integrante dello stesso decreto;
VISTE le ordinanze ministeriali
22 luglio 1996 n. 354 e 22 luglio 1997 n. 447 concernenti la determinazioni
degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare il titolo IV, capo III, concernente
il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed Enti locali;
CONSIDERATO, in particolare,
che l'articolo 8 sopra citato, al comma 4, prevede che il trasferimento
del personale in questione, in servizio nelle istituzioni scolastiche alla
data di entrata in vigore della legge (25/5/99), avviene secondo modalità
e tempi da stabilire con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione,
di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione
Economica e per la funzione pubblica, sentita l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani (A.N.C.I.),l' Unione Province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione
Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (U.N.C.E.M.)
CONSIDERATO che il trasferimento
avviene nei ruoli dei personale ATA statale, con inquadramento nelle qualifiche
funzionali e nei profili corrispondenti per lo svolgimento dei compiti
propri dei predetti profili;
CONSIDERATO che il comma 2
dell'art.8 citato consente al personale in possesso di qualifiche e profili
che non trovano corrispondenza in quelli dei ruoli del personale ATA statale
di optare per la permanenza nell'ente locale di appartenenza, comunque
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 124/99;
RITENUTO opportuno fornire
gli elementi utili per la individuazione della corrispondenza fra le qualifiche
e profili, posseduti dal personale da trasferire, con quelle previste dal
CCNL per il personale ATA statale;
CONSIDERATO che, per effetto
del combinato disposto dei commi I, IV e V dell'art.8 della legge 3/5/1999,
n.124 citata, sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura
di personale ATA da parte degli Enti Locali e che lo Stato dovrà
assumere le funzioni in precedenza assicurate dagli Enti medesimi;
CONSIDERATO, in particolare,
che, al fine di assicurare la copertura finanziaria occorrente alla applicazione
della norma in parola, si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti
statali a favore degli Enti Locali in misura pari alle spese comunque sostenute
dagli stessi Enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo
trasferimento del personale;
CONSIDERATO, conseguentemente,
che personale di ruolo avente titolo al trasferimento di cui al II comma
del medesimo art.8 non può che essere "personale-funzione", da intendersi
correlato alla presenza di personale ATA a prescindere dalla individuazione
nominativa;
CONSIDERATO, altresì,
che l'Ente locale provvedeva al reclutamento di personale a tempo determinato
(supplenti) che, pur non transitando nel ruoli statali, costituisce uno
degli elementi necessari ad assicurare il servizio, il cui onere va assunto
dallo Stato per effetto del citato articolo 8 della legge 124/99;
CONSIDERATO, altresì,
che in alcune realtà l'Ente locale ha assunto l'onere di fornitura
di personale ATA alle scuole mediante la stipula di contratti di appalto;
CONSIDERATO, conseguentemente,
che lo Stato al fine di assicurare il servizio nelle scuole deve subentrare
nelle tre funzioni precedentemente indicate (posti coperti da personale
di ruolo, supplenti e contratti);
INFORMATE le organizzazioni
sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale dei comparti
Scuola ed Enti Locali;
ACQUISITO il concerto dei Ministri
dell'Interno, dei Tesoro, Bilancio Programmazione Economica e per la Funzione
Pubblica;
SENTITI l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani (ANCI), l'Unione Province Italiane (UPI) nonché
l'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani (UNCEM);
VISTO il parere della Conferenza
Stato città e Autonomie Locali, pronunciato nella seduta dei 22
luglio 1999;
DECRETA
Art. 1
Il personale ATA di ruolo dipendente
dagli Enti Locali e in servizio, alla data del 25 maggio 1999, nelle istituzioni
scolastiche statali, per lo svolgimento di funzioni e compiti demandati
per legge agli Enti Locali, in sostituzione dello Stato, è trasferito
nei ruoli del personale ATA statale.
Art. 2
Il trasferimento dagli Enti Locali
allo Stato delle funzioni e del personale ATA, di cui al precedente art.
1, è disciplinato nei termini e con le modalità di cui agli
articoli seguenti.
Art. 3
Gli Enti Locali provvederanno, fino
al termine dell'esercizio finanziario 1999, alla retribuzione e alla applicazione
del CCNL del comparto e Regioni e Autonomie locali , del personale di ruolo
che passa allo Stato per effetto dell'art. 8 della legge 3.5.1999, n. 124.
Con successivi decreti, anche collettivi, dei Provveditori agli Studi,
sulla base di specifica certificazione rilasciata dagli Enti Locali cedenti,
verrà corrisposta, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1.1.2000
la retribuzione stipendiale in godimento al personale trasferito.
Con successivo decreto del Ministro
della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri dell'Interno, del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e per la Funzione
Pubblica verranno definiti i criteri di inquadramento, nell'ambito del
Comparto Scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi
del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento
alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento
ai fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza sulle rispettive
gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli Enti,
previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre
1999, fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti
Scuola ed Enti Locali, al sensi dell'art. 34 del D.L.vo n. 29/1993 e dell'art.
47 della L. n. 428/1990. Gli inquadramenti individuali verranno realizzati
con decreti disposti dal Provveditori agli Studi.
Art. 4
Per l'a.s. 1999-2000 gli incarichi
a tempo determinato sui posti di dotazione organica già degli Enti
locali, sono conferiti, dagli Enti stessi per la durata necessaria. Gli
Enti provvederanno alla relativa retribuzione fino al 31.12. 1999.
Dal 1 gennaio 2000 gli stessi incarichi,
ove se ne evidenzi la necessità della prosecuzione, saranno confermati,
con oneri a carico dello Stato, dai Provveditori agli Studi che, anche
ai fini retributivi degli interessati, adotteranno i conseguenti provvedimenti
formali di prosecuzione, fino alla scadenza.
Dal 1.1.2000 eventuali ulteriori nomine
a tempo determinato verranno conferite dai competenti capi d'istituto.
A tal fine, limitatamente alle figure professionali già degli Enti
Locali, le graduatorie di istituto degli aspiranti alla nomina a tempo
determinato saranno costituite tenendo conto della inclusione degli interessati
nelle graduatorie, ove esistenti, formulate dagli Enti medesimi entro il
31.8.1999.
Nella disciplina del conferimento
delle nomine a tempo determinato si provvederà alla equiparazione
del servizio reso quale supplente ATA Enti Locali all'analogo servizio
reso alle dipendenze dello Stato.
Art. 5
A decorrere dal 1 gennaio 2000, Il
personale di ruolo alla data del 25.5.1999 presso gli Enti locali, in servizio
presso scuole statali e trasferito nel ruoli dello Stato è collocato
nelle aree e nei profili corrispondenti a quello di appartenenza, previsti
dal CCNL - Scuola (26 maggio 1999. G.U. Serie Generale n. 109, del 9.6.1999.)
E' parimenti collocato, nelle aree
e funzioni di cui al comma precedente, il personale di ruolo assunto dagli
Enti Locali successivamente alla data predetta entro e non oltre il 31/12/1999,
in sostituzione del personale di cui al comma precedente che abbia lasciato
il servizio, o per la copertura di posti di organico vacanti, a seguito
dell'espletamento di procedure di reclutamento indette prima del 25.5.1999.
Art. 6
In considerazione del fatto che le
categorie dei CCNL - comparto Enti Locali (31 marzo 1999) comprendono,
nella generalità una pluralità di profili - che, comunque,
includono anche funzioni previste nei profili statali - la corrispondenza
è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente
attribuiti, in sede di inquadramento, agli interessati e dagli stessi svolti,
sempreché si ritrovino nei profili professionali statali operanti
nelle istituzioni scolastiche per le quali la competenza a fornire personale
ATA era demandata per legge agli Enti Locali in sostituzione dello Stato.
Per il personale dipendente dagli
Enti Locali, ai fini del trasferimento nei ruoli statali, viene unita la
tabella esemplificativa di corrispondenza fra profili degli Enti Locali
e quelli statali (allegato A) che fa parte integrante del presente decreto.
Il personale degli Enti Locali, in
servizio nelle istituzioni scolastiche al 25 maggio 1999, data di entrata
in vigore della legge n. 124/99, la cui qualifica o profilo di appartenenza
- in base a quanto stabilito nei precedenti commi - non trovino corrispondenza
nel ruolo del personale ATA statale, può optare, per la permanenza
nell'ente locale, entro il termine perentorio del 24 agosto 1999.
Entro 30 giorni dalla presentazione
della domanda di opzione, l'ente locale di appartenenza con atto scritto
accoglie o rifiuta la richiesta di permanenza, sulla base di quanto indicato
nel presente decreto.
Il personale di cui al terzo comma
del presente articolo potrà revocare l'opzione entro 30 giorni dagli
esiti della contrattazione di cui al precedente art. 3.
Art. 7
Il personale che passa dagli Enti
Locali allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche
al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purché
previsti nel profilo statale.
Art. 8
Al personale già dipendente
dagli Enti Locali e trasferito allo Stato, verrà riconosciuto il
diritto alla assegnazione della medesima sede di servizio occupata nell'a.s.
1998-99. In caso di indisponibilità del posto si provvederà,
per l'anno scolastico 2000/2001, alle utilizzazioni secondo i vigenti contratti
decentrati.
Art. 9
Lo Stato subentrerà nei contratti
stipulati dagli Enti Locali alla data del 24.5.1999, ed eventualmente rinnovati
in data successiva, per la parte con la quale sono state assicurate le
funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale
dipendente.
Ai fini predetti, le autorità
scolastiche periferiche e gli Enti Locali competenti stipuleranno, entro
il 31.12.1999, apposite convenzioni che individuino le modalità
di subentro nei contratti i quali, ferma la rispondenza ai requisiti di
cui al comma precedente, potranno essere frazionati in corrispondenza dì
singole istituzioni scolastiche.
Ferma restando la prosecuzione delle
attività da parte di soggetti esterni impegnati in progetti LSU
e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrerà
nelle convenzioni stipulate dagli Enti Locali con i soggetti imprenditoriali,
comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori
socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità che erano in atto
nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25.5.1999, anche se rinnovati
successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge
all'Ente Locale in sostituzione dello Stato.
Il subentro da parte dello Stato in
dette convenzioni avviene ad ogni 1° gennaio successivo alla stabilizzazione
dei lavori socialmente utili in imprese, anche cooperative.
Ai lavoratori di cui al III e IV comma
del presente articolo, si applicano le provvidenze previste dall'art.12
del D.L.vo 1/12/1997,n.468 e dall'art. 45, VIII comma, della legge 17/5/1999,n.
144 ai fini delle nomine a tempo indeterminato per posti ATA corrispondenti
alla attività svolta.
Art.10
Gli assistenti di cattedra e insegnanti
tecnico-pratici sono inquadrati in ruolo, per la prosecuzione nelle funzioni
già svolte negli istituti di servizio alla data del 25/5/1999.
Art. 11
Al fine di consentire alle autorità
scolastiche locali l'adozione dei provvedimenti di trasferimento allo Stato
delle funzioni ATA già assicurate dagli Enti Locali, viene effettuata
d'intesa con gli Enti stessi una rilevazione delle posizioni individuali
e convenzionali da acquisire.
La rilevazione riguarderà anche
l'utilizzo di risorse umane in lavori socialmente utili e di pubblica utilità.
Al fine di monitorare le modalità
del trasferimento previsto dal presente decreto, verrà costituita
apposita commissione mista, con i rappresentanti dei Ministeri dell'Interno,
del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, del Lavoro e del Dipartimento
per la Funzione Pubblica, nonché dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM,
coordinata dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
di concerto con:
Il Ministro dell'Interno
Il Ministro del Tesoro, Bilancio e
Programmazione Economica
Il Ministro per la Funzione Pubblica
Tabella esemplificativa dei
profili Stato - ATA Enti Locali
Personale
ATA Scuole
(CCNL 26.5.1999)
Coll. Scolastico |
Personale ATA Enti
Locali
(CCNL 31.3.1999)
(CCNL 1.4.1999)
Qualifiche e profili professionali
delle Categorie A e D per i quali è previsto lo svolgimento di mansioni
corrispondenti quali ad esempio: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico,
Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode,
Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus,
operatore scolastico, operatore tecnico, operatore addetto uffici, Collaboratore
scolastico, Usciere, Custode, Marinaio, Operatore servizi scolastici, Operatore
inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari,
Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia. |
Assistente
Amm.vo |
Qualifiche e profili professionali
della Categoria B per i quali è previsto lo svolgimento di mansioni
corrispondenti quali ad esempio: Collaboratore professionale, Collaboratore
di segreteria, Collaboratore amm.vo terminalista, Collaboratore professionale
informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o
EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo,
Addetto amministrativo, Esecutore amm.vo, Esecutore amm.vo contabile, Applicato,
Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo. Qualifiche e profili
professionali della categoria C, per i quali è previsto lo svolgimento
di mansioni corrispondenti quali ad esempio: Segretario, Istruttore scolastico,
Istruttore Amni.vo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico,
Assistente di segreteria, Collaboratore amministrativo, Aggiunto amministrativo,
Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente
di biblioteca, Collaboratore di biblioteca. |
Assistente
tecnico |
Qualifiche e profili professionali
della categoria B per i quali è previsto svolgimento di mansioni
corrispondenti, quali ad esempio: Assistente tecnico, Aiutante tecnico,
Collaboratore professionale nautico, Collaboratore professionale nostromo,
Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico
scolastico, Capo bidello, Magazziniere, Aiutante di laboratorio |
Responsabile
amministrativo
(fino al 31.8.2000) |
Qualifiche e profili professionali
della categoria D, per i quali è previsto svolgimento di mansioni
corrispondenti quali, ad esempio: Segretario ragioniere economo, Segretario
scolastico, Direttore scuole, Funzionario servizi scolastici, Funzionario
amministrativo, Funzionario contabile, Funzionario ammi.vo contabile, istruttore
direttivo ammi.vo, Istruttore direttivo contabile, Istruttore direttivo
ammi.vo contabile |
Direttore dei
servizi generali e amm.vi (profilo istituito con decorrenza 1.9.2000, nel
quale confluiranno, dalla medesima data i responsabili amministrativi). |
|
Personale
A.T.A. scuole
Insegnanti tecnici pratici |
Personale ATA enti
locali
Qualifiche e profili di VI caratterizzati
dallo svolgimento in modo prevalente di mansioni corrispondenti (ad es.
Insegnanti tecnici pratici, ass. di cattedra) |
|