Regolamento recante modalità e criteri
per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap,
ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 115 del 19/05/2006)
Visto l'articolo 35, comma
7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede la definizione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di modalità e
criteri per l'individuazione, da parte delle Aziende sanitarie locali,
dell'alunno come soggetto portatore di handicap;
Vista la legge 5 febbraio
1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
Visti, in particolare, gli
articoli 3, 12 e 13 della suddetta legge;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica del 24 febbraio 1994, concernente l'atto di indirizzo
e coordinamento relativo ai compiti delle Unità sanitarie locali
in materia di alunni portatori di handicap;
Visto il decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333;
Vista la legge 8 novembre
2000, n. 328, concernente la legge-quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali;
Visto l'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Acquisita l'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sancita nella seduta del 16 giugno 2005 ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 29 agosto 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi
da entrambe le Commissioni nelle rispettive sedute del 9 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro
della Salute;
Art. 1 - Finalità
1. Il presente decreto stabilisce
le modalità e i criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione
di handicap, a norma di quanto previsto dall'articolo 35, comma 7, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 2 - Modalità
e criteri
1. Ai fini dell'individuazione
dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende sanitarie
dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la
potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti
collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Gli accertamenti di cui
al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno
scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta,
sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione
dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo
3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione
della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle
classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare
gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal
comma 3 del predetto articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli
interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale
termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato.
3. Gli accertamenti di cui
ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale
dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare, prevista dall'articolo
3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994,
anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute
previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il verbale di
accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento
relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti
la potestà parentale o la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione
scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione
dei provvedimenti conseguenti.
Art. 3 - Attivazione delle
forme di integrazione e di sostegno
1. Alle attività di
cui ai commi 1 e 3 del precedente articolo 2 fa seguito la redazione del
profilo dinamico funzionale e del Piano educativo individualizzato previsti
dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da definire
entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333.
2. I soggetti di cui all'articolo
5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994,
in sede di formulazione del Piano educativo individualizzato, elaborano
proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa
l'indicazione del numero delle ore di sostegno.
3. Gli enti locali, gli Uffici
scolastici regionali e le Direzioni sanitarie delle Aziende sanitarie,
nel quadro delle finalità della legislazione nazionale e regionale
vigente in materia adottano accordi finalizzati al coordinamento degli
interventi di rispettiva competenza per garantire il rispetto dei tempi
previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al funzionamento
delle classi, ai sensi del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Gli accordi sono
finalizzati anche all'organizzazione di sistematiche verifiche in ordine
agli interventi realizzati ed all'influenza esercitata dall'ambiente scolastico
sull'alunno in situazione di handicap, a norma dell'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.
Art. 4 - Situazione di handicap
di particolare gravità ed autorizzazione al funzionamento dei posti
di sostegno in deroga
1. L'autorizzazione all'attivazione
di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell'articolo
35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è disposta dal
dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale sulla base della certificazione
attestante la particolare gravità di cui all'articolo 2, comma 2
del presente decreto.
Art. 5 - Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano agli accertamenti da effettuarsi successivamente alla
sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 23 febbraio 2006
Registrato alla Corte
dei Conti il 4 maggio 2006.
Ufficio di controllo preventivo
sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n.
2, foglio n. 36.
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