Decreto Ministeriale n. 200 del 10 agosto 2000
Disposizioni concernenti le dotazioni organiche provinciali del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado - anno scolastico 2000/2001 -
VISTI l'articolo 21, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n.488, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e l'articolo 40, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica;
VISTO il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il decreto ministeriale
24 luglio 1998, n. 331 recante disposizioni concernenti la riorganizzazione
della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli
organici del personale della scuola;
VISTA la legge 20 gennaio 1999,
n. 9 concernente l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
VISTO il decreto ministeriale
n. 3 giugno 1999, n.141, concernente la formazione delle classi con alunni
in situazione di handicap;
VISTO il decreto ministeriale
6 agosto 1999, n. 200, relativo alle disposizioni inerenti le dotazioni
organiche provinciali e i criteri per la determinazione degli organici
del personale della scuola per l'anno scolastico 1999/2000;
PRESO ATTO di quanto disposto
dall'articolo 5 dello stesso decreto con il quale, a decorrere dall'anno
scolastico 1999/2000, sono state definite, in via permanente, le modalità
per la determinazione degli organici del personale educativo dei convitti
nazionali e degli educandati femminili dello Stato, nonché delle
istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali;
VISTA la legge 3 maggio 1999,
n. 124 ed, in particolare l'articolo 11, comma 9, con il quale è
stato previsto, tra l'altro, la riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali
ad indirizzo musicale della scuola media in misura corrispondente a quelli
autorizzati e funzionanti nell'anno scolastico 1998/1999;
VISTO il decreto ministeriale
3 aprile 2000, n. 104 relativo alla determinazione, a livello provinciale,
della dotazione organica dei posti di insegnamento di strumento musicale
(classe di concorso A077) nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo
grado;
VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato approvato
il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTA la legge-quadro 10 febbraio
2000, n.30, concernente il riordino dei cicli dell'istruzione
VISTO il decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica, 18 giugno 1998, n.233, recante norme per il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche e la determinazioni degli organici
funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 59/97;
VISTO il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo
a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
RILEVATA la necessità
di definire, per l'anno scolastico 1999/2000, le dotazioni organiche dell'istruzione
secondaria di secondo grado in conseguenza degli effetti derivanti dall'elevamento
dell'obbligo di istruzione, nonché, per l'anno scolastico 2000/2001
quelle di tutti i gradi di istruzione anche in riferimento alle vigenti
disposizioni di contenimento della spesa pubblica per il personale;
INFORMATE le organizzazioni
sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale del comparto
scuola;
ACQUISITI i pareri delle competenti
Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati espressi,
entrambi, nelle sedute del 27 luglio 2000;
RITENUTO di dover recepire
le osservazioni formulate dagli organismi parlamentari, nel contesto dei
pareri favorevoli espressi, relativamente a:
- la necessità di consentire
maggiori opportunità di ricorrere a quanto disciplinato dall'articolo
3 del decreto, concernente la dotazione perequativa, nonché l'esigenza
di prevedere, anche nella fase di adeguamento dell'organico di diritto
alla situazione di fatto, i necessari adeguamenti delle dotazioni organiche
dell'istruzione secondaria superiore a seguito dell'eventuale incremento
degli alunni, non solo di quelli soggetti all'obbligo di istruzione nell'anno
scolastico 2000/2001, ma anche di coloro i quali, iscrittisi nell'anno
scolastico precedente, per effetto della relativa legge, intendono proseguire
i corsi di studio;
- l'esigenza di estendere, a decorrere
dall'anno scolastico 2001/2002, l'adozione dell'organico funzionale di
istituto a tutte le istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria;
- l'opportunità di disciplinare
con maggiore flessibilità rispetto ai criteri generali, la gestione
di specifiche situazioni, mediante il rinvio alla valutazione locale, delle
peculiarità rilevate nei vari contesti provinciali;
RILEVATO inoltre che:
- la condizione posta in merito alla
necessità di riconsiderare la situazione delle realtà provinciali
medio-piccole, per le quali viene prospettata la maggiore difficoltà
a sopportare riduzioni rispetto a province di maggiori dimensioni, così
come l'osservazione relativa alla necessità che pur in presenza
del calo demografico nella scuola elementare non vi sia un indiscriminato
e generalizzato decremento delle relative dotazioni anche nelle province
nelle quali, in controtendenza, si sia registrato un incremento degli alunni,
sono disciplinate mediante l'applicazione congiunta di quanto previsto
dall'articolo 5 del decreto, nonché dalle ulteriori modifiche apportate
allo stesso decreto, a seguito delle osservazioni formulate dalle Commissioni
Parlamentari competenti;
- la costituzione di classi con alunni
in situazione di handicap risulta già disciplinata dal decreto ministeriale
3 giugno 1999, n. 141 con il quale sono stati previsti criteri e parametri
che consentono, previa valutazione dei competenti organi a livello di Istituto
e di Ufficio scolastico provinciale, l'istituzione di classi con numero
di alunni adeguato alle peculiarità delle situazioni rilevate;
- l'osservazione di prevedere, nell'istruzione
secondaria superiore, la costituzione di classi categoricamente non eccedenti
i venticinque alunni può essere accolta compatibilmente con le risorse
assegnate a ciascuna provincia;
articolo 1
(consistenza dotazioni provinciali)
1.1 Con le allegate tabelle A, B, C, D, è stabilita la consistenza degli organici provinciali del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado prevista per l'anno scolastico 2000/2001, tenuto conto delle prevedibili cessazione dal servizio, in conformità ai criteri e parametri di riferimento per il dimensionamento della rete scolastica e per la costituzione delle classi nelle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado definiti con i decreti ministeriali emanati in attuazione delle leggi finanziarie enunciate in preambolo.
2.1 Entro il limite dell'organico complessivo previsto dalle tabelle di cui all'articolo 1, i Provveditori agli studi determinano le dotazioni organiche del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla necessità di personale corrispondente al numero delle classi previste in ciascuna scuola e alla loro ripartizione per tipologia organizzativo-didattica, con particolare riguardo all'attività formativa, per anno di corso e indirizzo di studi e nel rispetto delle disposizioni relative alla definizione degli organici funzionali della scuola materna e dell'istruzione elementare contenute, rispettivamente, negli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200 e negli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 15 marzo 1997, n. 178. Per l'istruzione secondaria restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31 e 32 dello stesso decreto 178/97, nonché le modalità contemplate dal decreto ministeriale 3 aprile 2000, n.105 con il quale, nella prospettiva dell'estensione a tutti gli istituti di istruzione secondaria, viene disciplinata la definizione dell'organico funzionale nelle istituzioni scolastiche di cui all'elenco allegato alla circolare ministeriale 6 aprile 2000, n.154. 2.2 Con apposito decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sarà disciplinata, con effetto dall'anno scolastico 2001/2002, l'adozione dell'organico funzionale nelle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado;
3.1 Gli organici provinciali
previsti dalle tabelle allegate comprendono, per ciascun grado di scuola,
oltre al personale necessario per le esigenze indicate all'articolo 2,
una dotazione organica determinata a livello provinciale, anche sulla base
degli indici di disagio economico, socio-culturale e scolastico, da utilizzare
per le seguenti finalità:
a) diffusione di processi di innovazione
didattica e di arricchimento ed integrazione delle strutture curriculari
secondo quanto previsto nel piano dell'offerta formativa delle istituzioni
scolastiche, ivi compreso il necessario supporto didattico nelle sezioni
di scuola materna con orario di funzionamento superiore alle quaranta ore
settimanali;
b) realizzazione di programmi di prevenzione
e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;
c) supporto psico-pedagogico, orientamento
scolastico, progettazione educativa e valutazione nei processi formativi,
con riguardo anche alle specifiche esigenze di coordinamento e progettazione
organizzativo-didattica degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare
e media, nonché delle scuole unificate negli istituti di istruzione
secondaria, di cui all'articolo 2 - commi 3 e 6 - del decreto del Presidente
della Repubblica 16 luglio 1998, n. 233.
4.1 La consistenza delle dotazioni organiche dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni portatori di handicap è confermata, per l'anno scolastico 2000/2001, nei limiti delle dotazioni provinciali indicate, per lo stesso anno, nella tabella "D2/99", allegata al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.200. I Provveditori agli studi determinano la dotazione di ciascun grado di istruzione in relazione agli organici provinciali previsti.
5.1 I Provveditori agli studi,
con propri decreti e nel limite dell'organico complessivo, possono incrementare
le dotazioni organiche di uno o più gradi di scuole con la contestuale
riduzione compensativa delle dotazioni previste per gli altri gradi, in
relazione alle rispettive esigenze accertate nell'ambito della provincia,
con particolare riguardo al carattere prioritario delle finalità
indicate alla lettera b) dell'articolo 3.
5.2 Nell'ipotesi in cui non
si realizzino le condizioni contemplate al comma 1 e limitatamente alle
esigenze connesse alle necessità di garantire il tempo scuola conseguente
all'entità della popolazione scolastica effettivamente rilevata,
i provveditori agli studi possono, con proprio decreto motivato, procedere
alla istituzione, in organico di diritto, di ulteriori posti rispetto alle
dotazioni provinciali indicate nelle tabelle allegate al presente decreto.
6.1 Ad integrazione di quanto
disciplinato dall'articolo 5.2 e particolarmente in riferimento all'istruzione
secondaria superiore per quel che concerne gli effetti diretti e conseguenti
all'elevamento dell'obbligo di istruzione, i Provveditori agli studi dispongono
i necessari incrementi di organico nella fase dell'adeguamento dell'organico
di diritto alla situazione di fatto, in conseguenza alle esigenze accertate.
6.2 In presenza di particolari
situazioni, caratterizzate da specifiche esigenze organizzative e didattiche,
al fine della istituzione di ulteriori posti, ritenuti strettamente necessari,
possono essere adottati criteri di maggiore flessibilità rispetto
ai principi generali contenuti nel presente provvedimento ed ai criteri
e parametri per la costituzione delle classi di cui al richiamato decreto
ministeriale 24 luglio 1998, n. 331.
6.3 Qualora non previste nella
definizione dell'organico di diritto, l'istituzione di ulteriori classi
dell'istruzione secondaria con non più di venticinque alunni può
essere prevista a condizione che ciò non comporti l'attivazione
di posti in eccedenza rispetto alle risorse assegnate a ciascuna provincia.
6.4 Nella fase contemplata
dal presente articolo i Provveditori agli studi possono disporre l'eventuale
istituzione di un numero limitato di attività di cui all'articolo
3, esclusivamente a fronte dell'esistenza di condizioni che ne rendano
indifferibile l'attivazione e facendo prioritariamente ricorso, ove possibile,
alla utilizzazione di docenti appartenenti a classi di concorso in esubero.
7.1 Con propri decreti i Provveditori
agli studi di Gorizia e Trieste definiscono le dotazioni organiche degli
istituti e scuole di lingua slovena, compresi i circoli didattici funzionanti
nelle province di rispettiva competenza, nei limiti delle corrispondenti
dotazioni organiche provinciali separatamente previste dalle allegate tabelle.
Il presente decreto sarà
inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.
Il Ministro
Tullio De Mauro
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