Decreto Ministeriale n. 200 del 10 agosto 2000

Disposizioni concernenti le dotazioni organiche provinciali del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado - anno scolastico 2000/2001 -

VISTI l'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e l'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 recante disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola;
VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9 concernente l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
VISTO il decreto ministeriale n. 3 giugno 1999, n.141, concernente la formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;
VISTO il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, relativo alle disposizioni inerenti le dotazioni organiche provinciali e i criteri per la determinazione degli organici del personale della scuola per l'anno scolastico 1999/2000;
PRESO ATTO di quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso decreto con il quale, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000, sono state definite, in via permanente, le modalità per la determinazione degli organici del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 ed, in particolare l'articolo 11, comma 9, con il quale è stato previsto, tra l'altro, la riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale della scuola media in misura corrispondente a quelli autorizzati e funzionanti nell'anno scolastico 1998/1999;
VISTO il decreto ministeriale 3 aprile 2000, n. 104 relativo alla determinazione, a livello provinciale, della dotazione organica dei posti di insegnamento di strumento musicale (classe di concorso A077) nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo grado;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la legge-quadro 10 febbraio 2000, n.30, concernente il riordino dei cicli dell'istruzione
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 18 giugno 1998, n.233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e la determinazioni degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 59/97;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
RILEVATA la necessità di definire, per l'anno scolastico 1999/2000, le dotazioni organiche dell'istruzione secondaria di secondo grado in conseguenza degli effetti derivanti dall'elevamento dell'obbligo di istruzione, nonché, per l'anno scolastico 2000/2001 quelle di tutti i gradi di istruzione anche in riferimento alle vigenti disposizioni di contenimento della spesa pubblica per il personale; 
INFORMATE le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati espressi, entrambi, nelle sedute del 27 luglio 2000;
RITENUTO di dover recepire le osservazioni formulate dagli organismi parlamentari, nel contesto dei pareri favorevoli espressi, relativamente a:
- la necessità di consentire maggiori opportunità di ricorrere a quanto disciplinato dall'articolo 3 del decreto, concernente la dotazione perequativa, nonché l'esigenza di prevedere, anche nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, i necessari adeguamenti delle dotazioni organiche dell'istruzione secondaria superiore a seguito dell'eventuale incremento degli alunni, non solo di quelli soggetti all'obbligo di istruzione nell'anno scolastico 2000/2001, ma anche di coloro i quali, iscrittisi nell'anno scolastico precedente, per effetto della relativa legge, intendono proseguire i corsi di studio;
- l'esigenza di estendere, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002, l'adozione dell'organico funzionale di istituto a tutte le istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria;
- l'opportunità di disciplinare con maggiore flessibilità rispetto ai criteri generali, la gestione di specifiche situazioni, mediante il rinvio alla valutazione locale, delle peculiarità rilevate nei vari contesti provinciali;
RILEVATO inoltre che:
- la condizione posta in merito alla necessità di riconsiderare la situazione delle realtà provinciali medio-piccole, per le quali viene prospettata la maggiore difficoltà a sopportare riduzioni rispetto a province di maggiori dimensioni, così come l'osservazione relativa alla necessità che pur in presenza del calo demografico nella scuola elementare non vi sia un indiscriminato e generalizzato decremento delle relative dotazioni anche nelle province nelle quali, in controtendenza, si sia registrato un incremento degli alunni, sono disciplinate mediante l'applicazione congiunta di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto, nonché dalle ulteriori modifiche apportate allo stesso decreto, a seguito delle osservazioni formulate dalle Commissioni Parlamentari competenti;
- la costituzione di classi con alunni in situazione di handicap risulta già disciplinata dal decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141 con il quale sono stati previsti criteri e parametri che consentono, previa valutazione dei competenti organi a livello di Istituto e di Ufficio scolastico provinciale, l'istituzione di classi con numero di alunni adeguato alle peculiarità delle situazioni rilevate;
- l'osservazione di prevedere, nell'istruzione secondaria superiore, la costituzione di classi categoricamente non eccedenti i venticinque alunni può essere accolta compatibilmente con le risorse assegnate a ciascuna provincia;

DECRETA

articolo 1
(consistenza dotazioni provinciali)


1.1 Con le allegate tabelle A, B, C, D, è stabilita la consistenza degli organici provinciali del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado prevista per l'anno scolastico 2000/2001, tenuto conto delle prevedibili cessazione dal servizio, in conformità ai criteri e parametri di riferimento per il dimensionamento della rete scolastica e per la costituzione delle classi nelle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado definiti con i decreti ministeriali emanati in attuazione delle leggi finanziarie enunciate in preambolo.

articolo 2
(organico sede)


2.1 Entro il limite dell'organico complessivo previsto dalle tabelle di cui all'articolo 1, i Provveditori agli studi determinano le dotazioni organiche del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla necessità di personale corrispondente al numero delle classi previste in ciascuna scuola e alla loro ripartizione per tipologia organizzativo-didattica, con particolare riguardo all'attività formativa, per anno di corso e indirizzo di studi e nel rispetto delle disposizioni relative alla definizione degli organici funzionali della scuola materna e dell'istruzione elementare contenute, rispettivamente, negli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200 e negli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 15 marzo 1997, n. 178. Per l'istruzione secondaria restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31 e 32 dello stesso decreto 178/97, nonché le modalità contemplate dal decreto ministeriale 3 aprile 2000, n.105 con il quale, nella prospettiva dell'estensione a tutti gli istituti di istruzione secondaria, viene disciplinata la definizione dell'organico funzionale nelle istituzioni scolastiche di cui all'elenco allegato alla circolare ministeriale 6 aprile 2000, n.154. 2.2 Con apposito decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sarà disciplinata, con effetto dall'anno scolastico 2001/2002, l'adozione dell'organico funzionale nelle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado; 

articolo 3
(dotazione perequativa)


3.1 Gli organici provinciali previsti dalle tabelle allegate comprendono, per ciascun grado di scuola, oltre al personale necessario per le esigenze indicate all'articolo 2, una dotazione organica determinata a livello provinciale, anche sulla base degli indici di disagio economico, socio-culturale e scolastico, da utilizzare per le seguenti finalità:
a) diffusione di processi di innovazione didattica e di arricchimento ed integrazione delle strutture curriculari secondo quanto previsto nel piano dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, ivi compreso il necessario supporto didattico nelle sezioni di scuola materna con orario di funzionamento superiore alle quaranta ore settimanali;
b) realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;
c) supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione nei processi formativi, con riguardo anche alle specifiche esigenze di coordinamento e progettazione organizzativo-didattica degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, nonché delle scuole unificate negli istituti di istruzione secondaria, di cui all'articolo 2 - commi 3 e 6 - del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1998, n. 233. 

articolo 4
(dotazione organica di sostegno)


4.1 La consistenza delle dotazioni organiche dei posti di sostegno per l'integrazione degli alunni portatori di handicap è confermata, per l'anno scolastico 2000/2001, nei limiti delle dotazioni provinciali indicate, per lo stesso anno, nella tabella "D2/99", allegata al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.200. I Provveditori agli studi determinano la dotazione di ciascun grado di istruzione in relazione agli organici provinciali previsti. 

articolo 5
(compensazioni delle dotazioni organiche)


5.1 I Provveditori agli studi, con propri decreti e nel limite dell'organico complessivo, possono incrementare le dotazioni organiche di uno o più gradi di scuole con la contestuale riduzione compensativa delle dotazioni previste per gli altri gradi, in relazione alle rispettive esigenze accertate nell'ambito della provincia, con particolare riguardo al carattere prioritario delle finalità indicate alla lettera b) dell'articolo 3.
5.2 Nell'ipotesi in cui non si realizzino le condizioni contemplate al comma 1 e limitatamente alle esigenze connesse alle necessità di garantire il tempo scuola conseguente all'entità della popolazione scolastica effettivamente rilevata, i provveditori agli studi possono, con proprio decreto motivato, procedere alla istituzione, in organico di diritto, di ulteriori posti rispetto alle dotazioni provinciali indicate nelle tabelle allegate al presente decreto. 

articolo 6
(gestione della situazione di fatto)


6.1 Ad integrazione di quanto disciplinato dall'articolo 5.2 e particolarmente in riferimento all'istruzione secondaria superiore per quel che concerne gli effetti diretti e conseguenti all'elevamento dell'obbligo di istruzione, i Provveditori agli studi dispongono i necessari incrementi di organico nella fase dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, in conseguenza alle esigenze accertate.
6.2 In presenza di particolari situazioni, caratterizzate da specifiche esigenze organizzative e didattiche, al fine della istituzione di ulteriori posti, ritenuti strettamente necessari, possono essere adottati criteri di maggiore flessibilità rispetto ai principi generali contenuti nel presente provvedimento ed ai criteri e parametri per la costituzione delle classi di cui al richiamato decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331.
6.3 Qualora non previste nella definizione dell'organico di diritto, l'istituzione di ulteriori classi dell'istruzione secondaria con non più di venticinque alunni può essere prevista a condizione che ciò non comporti l'attivazione di posti in eccedenza rispetto alle risorse assegnate a ciascuna provincia.
6.4 Nella fase contemplata dal presente articolo i Provveditori agli studi possono disporre l'eventuale istituzione di un numero limitato di attività di cui all'articolo 3, esclusivamente a fronte dell'esistenza di condizioni che ne rendano indifferibile l'attivazione e facendo prioritariamente ricorso, ove possibile, alla utilizzazione di docenti appartenenti a classi di concorso in esubero.

articolo 7
(scuole di lingua slovena)


7.1 Con propri decreti i Provveditori agli studi di Gorizia e Trieste definiscono le dotazioni organiche degli istituti e scuole di lingua slovena, compresi i circoli didattici funzionanti nelle province di rispettiva competenza, nei limiti delle corrispondenti dotazioni organiche provinciali separatamente previste dalle allegate tabelle.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.
 


Il Ministro
Tullio De Mauro


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