Disposizioni sulla programmazione
delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale
direttivo, docente, educativo e a.t.a.
Anno scolastico 1999/2000
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione
approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante
"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", in particolare
l'art. 39 che stabilisce la programmazione triennale delle assunzioni da
parte delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto interministeriale del 24 luglio
1998, n. 330;
Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1998,
n. 331;
Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448, recante
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", in particolare
l'art. 22, comma 3 bis, che estende la disciplina autorizzatoria di cui
al citato art. 39, comma 3, della legge 449/97 alla generalità delle
amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124.
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del Comparto Scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999;
Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 1999,
n. 200 con cui sono ridefiniti gli organici del personale della scuola
per l'anno scolastico 1999/2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 agosto 1999 con il quale vengono stabiliti i criteri generali
per le assunzioni a tempo indeterminato del personale della scuola per
l'anno scolastico 1999-2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 agosto 1999 che, su proposta del Ministro
del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica e del Ministro per la Funzione
Pubblica autorizza le assunzioni a tempo indeterminato del personale della
scuola, per l'anno scolastico 1999/2000 nel numero complessivo di ventiquattromilacinquecento.
Art. 2
2.1 La distribuzione tra gradi di scuola e ruoli,
per il personale docente ed educativo, è definita con riferimento
alle aliquote percentuali delle assunzioni realizzate nel decorso anno
scolastico rispetto alle disponibilità di posti, rapportata al numero
di assunzioni autorizzate per il corrente anno. I Provveditori agli studi,
ferma restando la consistenza complessiva del numero di posti assegnato,
potranno, ove se ne ravvisi la necessità, operare compensazioni
tra i diversi ruoli, gradi e classi di concorso.
2.2 Nell'ambito di tale consistenza complessiva,
le assunzioni avranno luogo, prioritariamente, per i docenti destinatari
dell'art. 12 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (vincitori dei concorsi
per esami e titoli, le cui graduatorie, approvate in data successiva al
31 agosto 1992, hanno conservato validità ai fini del recupero delle
cattedre e posti accantonati al 1° settembre 1992, fino alla concorrenza
del numero dei posti accantonati), che saranno assunti, anche in soprannumero,
sulla propria classe di concorso.
2.3 Dopo il conferimento delle nomine in ruolo al
personale di cui al precedente comma, le assunzioni avverranno sui posti
che risultano disponibili per l'intero anno scolastico dopo la conclusione
di tutte le operazioni di utilizzazione previste dal relativo Contratto
Collettivo Decentrato Nazionale nell'ordine da esso stabilito.
2.4 Il numero dei posti su cui possono essere disposte
le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le
graduatorie del concorso per esami e titoli - la cui vigenza è stata
prorogata dalla legge 124/99 fino all'entrata in vigore della graduatoria
del successivo, corrispondente concorso - e le graduatorie permanenti,
nelle quali la medesima legge ha trasformato le graduatorie dei concorsi
per soli titoli.
2.5 Nel numero dei posti da destinare alle graduatorie
permanenti, le assunzioni avverranno prioritariamente per i docenti di
educazione fisica ed educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi
degli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, e successivamente
per quelli inclusi nella graduatoria nazionale di cui all'art. 8 bis della
legge 6 ottobre 1988, n. 426.
Al personale assunto a tempo indeterminato viene
assegnata una sede provvisoria. Il predetto personale non può chiedere
trasferimento in altra provincia prima di tre anni scolastici.
Art. 3
3.1 Il contingente provinciale di posti su cui possono
essere disposte le assunzioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
è contenuto nella consistenza numerica complessiva provinciale,
nella misura indicata nell'allegata tabella, salvo l'accantonamento di
posti destinati a concorsi riservati al personale dell'area professionale
inferiore già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3.2 Nel limite del numero attribuito al suddetto
personale, le assunzioni verranno effettuate solo sui posti che risultino
disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione
previste dal relativo Contratto Collettivo Decentrato Nazionale.
3.3 Per quanto riguarda il profilo professionale
di "responsabile amministrativo" le assunzioni verranno ripartite al 50%
tra la graduatoria del concorso per titoli ed esami, vigente a norma delle
disposizioni sopra richiamate, e la graduatoria permanente (risultante
dalla vigente graduatoria del concorso per soli titoli ai sensi della sopra
citata legge n. 124/99).
3.4 Per gli altri profili professionali le assunzioni
saranno effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti
scaturenti dalle precedenti graduatorie del concorso per soli titoli.
Al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con decorrenza 1° settembre 1999 va assegnata una sede
provvisoria. Le condizioni per la mobilità a domanda negli anni
scolastici successivi saranno definite in sede di contrattazione collettiva
nazionale decentrata.
Personale docente ed educativo
A.1 Come indicato nel decreto ministeriale 6 agosto
1999, n. 207, le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato
per l'anno scolastico 1999/2000 sono quelle relative ai concorsi per esami
e titoli per ogni grado di scuola già vigenti nello scorso anno
scolastico, la cui validità è stata riconosciuta, dalla legge
n.124/99, fino alla entrata in vigore della graduatoria del successivo
concorso corrispondente, e quelle vigenti del concorso per soli titoli
trasformate, dalla medesima norma, in graduatorie permanenti.
A.2 La consistenza complessiva delle assunzioni
realizzabili a livello provinciale viene fissata, in modo tassativo, direttamente
dal Ministero della pubblica istruzione che la comunica, tramite il Sistema
Informativo, ai Provveditori agli studi.
Lo stesso Sistema Informativo provvede a distribuire
tale consistenza tra i diversi gradi di scuola nonché a fornire
ai Provveditori un'ipotesi di suddivisione tra le diverse classi di concorso
del contingente riferito alla scuola secondaria di I e II grado.
I Provveditori potranno operare le compensazioni
tra i diversi ruoli, gradi e classi di concorso, ove se ne ravvisi la necessità,
sempre nel limite della consistenza complessiva assegnata.
A.3 Sempre nel rispetto del numero tassativo di
posti assegnato i Provveditori agli studi procederanno all'assunzione dei
docenti destinatari del disposto di cui all'art. 10 della legge 124/99
nei limiti dei posti per gli stessi accantonati e di tutti i docenti beneficiari
del disposto di cui all'art. 12 della citata legge 124/99, questi ultimi
anche in soprannumero, sulla classe di concorso di appartenenza.
A.4 Dopo il conferimento delle nomine in ruolo al
personale di cui al precedente comma, i Provveditori agli studi daranno
luogo a tutte le operazioni di utilizzazione previste dal Contratto Collettivo
Decentrato Nazionale. Successivamente, avendo provveduto alle eventuali
compensazioni, potranno procedere alle nuove assunzioni.
A.5 Il numero dei posti che risulterà disponibile
al termine delle succitate operazioni e che possono essere conferiti per
le assunzioni, verrà ripartito a metà tra il concorso per
esami e titoli e le graduatorie permanenti.
A.6 Sul numero dei posti da destinare alle
graduatorie permanenti, le assunzioni avverranno, prioritariamente per
i docenti di educazione fisica ed educazione musicale mantenuti in servizio
ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, e successivamente
per quelli inclusi nella graduatoria nazionale di cui all'art. 8 bis legge
6 ottobre 1988, n. 426. Si procede allo scorrimento della graduatoria permanente
solo dopo esaurimento delle suindicate graduatorie. Ad ogni buon fine si
rinvia per la successione delle operazioni da adottare alle disposizioni
già impartite in materia con C.M. n. 205 del 9 agosto 1999, prot.
11583 della Direzione Generale istruzione secondaria di primo grado - Div.III
A.7 Ove il numero di posti, di cui ai commi
precedenti risulti dispari, troverà applicazione il principio dell'alternanza,
nel senso che l'arrotondamento per eccesso riguarderà la tipologia
di aspiranti che nell'ultimo anno scolastico in cui si è verificata
analoga situazione, ha conseguito un arrotondamento per difetto.
A norma dell'art. 461 del Decreto Legislativo 16
aprile 1994 n. 297, non si dà luogo a spostamenti di personale docente
dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, pertanto, dopo
tale data, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che
venisse individuato come destinatario di nuovo contratto di lavoro in altra
provincia, in altro ruolo o in altra classe di concorso non potrà
spostarsi, relativamente all'anno in corso ma solo dall'anno scolastico
successivo. Lo stesso principio si applica anche al personale docente,
già in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata
annuale o fino al termine delle attività didattiche. Il personale
docente appartenente a tale seconda categoria raggiungerà la sede
indicata nel contratto a tempo indeterminato il 1° luglio 2000.
A.8 Per quanto non previsto nel presente allegato
si rinvia alle disposizioni impartite con la C.M. n. 240 del 4 agosto 1993,
anche per quanto concerne l'assegnazione sui posti di sostegno della scuola
secondaria di II grado.
Per il personale docente, destinatario di nomina
su posto di sostegno rimane l'obbligo di permanenza quinquennale su tale
tipologia di posto.
A.9 I Provveditori agli studi consentiranno a tutti
i docenti inseriti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli la
presentazione immediata e, comunque, in tempo utile rispetto alle assunzioni
a tempo indeterminato da disporre per l'anno scolastico 1999/2000, dei
diplomi di specializzazione, o della relativa autocertificazione secondo
le vigenti disposizioni in materia, richiesti per la nomina sui posti di
tipologia speciale delle scuole materne ed elementari e sui posti di sostegno
delle scuole di ogni ordine e grado acquisiti dopo la scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi, .
Per l'aggiornamento, o nel caso della scuola elementare,
la costituzione, ex novo, degli elenchi già formati a seguito delle
disposizioni dettate con O.M. n. 230/92, prorogate con O.M. n. 258/93,
così come per le modalità di utilizzazione degli stessi,
si richiamano, per quanto compatibili, le analoghe disposizioni diramate
con O.M. n. 347 del 18 luglio 1996 per il concorso a cattedre per soli
titoli.
B.8. responsabili amministrativi
I posti di responsabile amministrativo destinati
ai concorsi riservati e accantonati fino all'a.s. 1998/99 sono assegnati
in base allo scorrimento delle graduatorie dell'ultima sessione di concorsi
riservati, indetta ai sensi dell'O.M. 6 aprile 1995, n. 117; tali graduatorie
sono divenute permanenti a seguito del disposto dell'art.6, commi 9 e 10
della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Dal numero dei posti disponibili per l'a.s. 1999/2000,
determinato come specificato dai precedenti commi, i Provveditori agli
studi detraggono la percentuale del 30% da attribuire per lo scorrimento
delle graduatorie di cui al primo capoverso.
Il rimanente 70% verrà a sua volta ripartito
nella misura del 50% tra i concorsi per esami e titoli e concorsi per soli
titoli secondo le disposizioni di cui all'art. 551 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 così come modificato dall'art.6 della legge
n.124/99.
B.9. Assistenti amministrativi ed equiparati
I posti di assistente amministrativo e dei profili
equiparati, destinati ai concorsi riservati e accantonati fino all'a.s.
1998/99 sono assegnati in base allo scorrimento delle graduatoriedell'ultima
sessione di concorsi (indetta ai sensi dell'O.M. 6/4/1995, n. 117), divenute
permanenti a seguito del disposto dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge
3/5/1999, n. 124.
Dal numero dei posti disponibili per l'a.s. 1999/2000,
determinato come specificato dai precedenti commi, i Provveditori agli
studi detraggono la percentuale del 40% da assegnare in base allo scorrimento
delle graduatorie di cui al primo capoverso; per gli assistenti tecnici,
l'assegnazione avviene con riferimento alle diverse aree professionali
individuate all'atto dell'indizione dell'ultimo concorso.
Sul rimanente 60%, i Provveditori effettuano le
assunzioni a tempo indeterminato, secondo l'ordine della graduatoria permanente
formulata ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo n. 297/94, dopo
aver calcolato il numero dei posti da destinare all'assunzione dei beneficiari
della leggi n. 482/68 e n. 958/86,secondo le disposizioni di cui all'art.
556 del decreto legislativo n. 297/94; in mancanza dei suddetti beneficiari
i posti, come sopra calcolati, sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria
soprarichiamata.
B.10. Collaboratori scolastici ed equiparati
Sulle disponibilità di posti di collaboratore
scolastico e di profili equiparati, determinati come specificato dai precedenti
commi, i Provveditori agli studi effettuano le assunzioni a tempo indeterminato
secondo l'ordine della graduatoria permanente relativa al rispettivo profilo
professionale vigente all'atto dell'effettuazione dell'assunzione dopo
aver accolto le domande di assunzione nel profilo di collaboratore scolastico
presentate da modelli viventi, ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge
n. 124/99, e dopo aver detratto il numero dei posti da destinare all'assunzione
dei beneficiari delle leggi 482/68 e 958/86; in mancanza dei suddetti beneficiari
i posti vengono assegnati secondo l'ordine della graduatoria permanente
soprarichiamata.
Negli istituti di educazione che accolgono soltanto
semiconvittori e/o semiconvittrici, non si considerano disponibili, ai
fini delle assunzioni a tempo indeterminato, i posti (custodi, guardarobieri,
aiutanti cuochi), ancorché previsti dalla corrispondente dotazione
organica (D.M.n. 200 del 6 agosto 1999), relativi ad attività da
svolgere in orario serale e notturno o a funzioni connesse alla presenza
di convittori e convittrici.
B.11. Ordine delle operazioni
I Assegnazione della sede di titolarità
Sulle disponibilità, fatti salvi gli accantonamenti
disposti per le procedure concorsuali riservate non ancora concluse al
31 agosto 1999, si procede, prima delle utilizzazioni del personale in
soprannumero, all'assegnazione della sede di titolarità al seguente
personale nell'ordine di seguito indicato:
a) personale appartenente ai ruoli della provincia
assunto con decorrenza anteriore al 1° settembre 1998 e ancora in attesa
della sede definitiva;
b) personale assunto nell'anno scolastico 1998/99,
che non abbia ottenuto il trasferimento finalizzato all'acquisizione della
scuola di titolarità; l'assegnazione di sede va effettuata nell'ordine
della graduatoria del concorso che ha dato luogo all'assunzione in ruolo;
c) personale trasferito per compensazione da altra
provincia nell'anno scolastico precedente, il quale non abbia presentato
domanda di trasferimento o, avendola presentata, non abbia ottenuto una
delle sedi richieste.
II Assegnazione della sede provvisoria
La sede provvisoria è assegnata prioritariamente
al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dagli
artt. 21 e 33 della legge 104/1992 e successivamente a:
a) vincitori dei concorsi riservati (art. 557 D.Lgs.
297/94);
b) candidati utilmente collocati nella graduatoria
del concorso per titoli ed esami a posti di responsabile amministrativo;
c) candidati utilmente collocati nelle graduatorie
provinciali permanenti aggiornate ed integrate a seguito dell'espletamento
del concorso indetto con il citato D.M. 8 maggio 1997;
d) candidati utilmente collocati nelle graduatorie
provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994;
e) modelli viventi nominati nel profilo dei collaboratori
scolastici;
f) personale assunto ai sensi delle leggi relative
alle categorie protette;
g) personale riammesso in servizio ai sensi dell'art.
132 del T.U. n. 3/57;
h) personale transitato da altri ruoli della stessa
amministrazione nei profili professionali del personale A.T.A. (art. 200
del T.U. n. 3/57).
Contingente massimo provinciale e regionale di nomine a disporre per l'anno scolastico 1999/2000
Province | Totale contingente |
Alessandria | 184 |
Asti | 66 |
Biella | 162 |
Cuneo | 338 |
Novara | 203 |
Torino | 1001 |
Verbano Cusio Ossola | 74 |
Vercelli | 89 |
Totale Piemonte | 2117 |
Bergamo | 622 |
Brescia | 637 |
Como | 292 |
Cremona | 130 |
Lecco | 140 |
Lodi | 86 |
Mantova | 106 |
Milano | 1716 |
Pavia | 170 |
Sondrio | 86 |
Varese | 348 |
Totale Lombardia | 4333 |
Belluno | 91 |
Padova | 336 |
Rovigo | 80 |
Treviso | 367 |
Venezia | 225 |
Verona | 325 |
Vicenza | 579 |
Totale Veneto | 2003 |
Gorizia | 88 |
Pordenone | 142 |
Trieste | 171 |
Udine | 212 |
Totale Friuli | 613 |
Genova | 385 |
Imperia | 106 |
La Spezia | 67 |
Savona | 82 |
Totale Liguria | 640 |
Bologna | 412 |
Ferrara | 120 |
Forlì | 124 |
Modena | 471 |
Parma | 185 |
Piacenza | 133 |
Ravenna | 175 |
Reggio Emilia | 223 |
Rimini | 137 |
Totale Emilia Romagna | 1980 |
Arezzo | 133 |
Firenze | 355 |
Grosseto | 66 |
Livorno | 74 |
Lucca | 102 |
Massa Carrara | 90 |
Pisa | 88 |
Pistoia | 127 |
Prato | 149 |
Siena | 131 |
Totale Toscana | 1315 |
Perugia | 158 |
Terni | 53 |
Totale Umbria | 211 |
Ancona | 114 |
Ascoli Piceno | 177 |
Macerata | 130 |
Pesaro e Urbino | 133 |
Totale Marche | 554 |
Frosinone | 164 |
Latina | 255 |
Rieti | 63 |
Roma | 1686 |
Viterbo | 91 |
Totale Lazio | 2259 |
Chieti | 158 |
L'Aquila | 131 |
Pescara | 125 |
Teramo | 96 |
Totale Abruzzo | 510 |
Campobasso | 146 |
Isernia | 28 |
Totale Molise | 174 |
Avellino | 98 |
Benevento | 56 |
Caserta | 272 |
Napoli | 1543 |
Salerno | 272 |
Totale Campania | 2241 |
Bari | 958 |
Brindisi | 230 |
Foggia | 369 |
Lecce | 193 |
Taranto | 278 |
Totale Puglia | 2028 |
Matera | 91 |
Potenza | 149 |
Totale Basilicata | 240 |
Catanzaro | 66 |
Cosenza | 131 |
Crotone | 46 |
Reggio Calabria | 164 |
Vibo Valentia | 58 |
Totale Calabria | 475 |
Agrigento | 53 |
Caltanissetta | 125 |
Catania | 572 |
Enna | 88 |
Messina | 118 |
Palermo | 567 |
Ragusa | 183 |
Siracusa | 153 |
Trapani | 128 |
Totale Sicilia | 1987 |
Cagliari | 402 |
Nuoro | 147 |
Oristano | 51 |
Sassari | 220 |
Totale Sardegna | 820 |
Totale complessivo | 24500 |
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