Decreto ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2005

Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento art. 2, comma 3 bis legge n. 143/2004

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA


Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive integrazioni, concernente il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 4 giugno 2004, n. 143;
Visto in particolare l'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), c/ter) e comma 1/bis, concernente i corsi speciali universitari, di durata annuale, riservati ai docenti in possesso di 360 giorni di servizio, ai fini del conseguimento dell'abilitazione, idoneità all'insegnamento, o del diploma di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Ritenuta l'esigenza di definire tempi e modalità di attuazione dei corsi speciali sopracitati, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 3/bis della citata legge n. 143/2004;
Sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Scuola;

DECRETA


Art. 1 - Attivazione dei corsi speciali abilitanti, riservati al personale in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che abbia prestato 360 giorni di servizio su posto di sostegno
1. Le Università degli Studi e le Accademie di Belle Arti istituiscono, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), della legge 4 giugno 2004, n. 143, nell'anno accademico 2004/2005, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento, rispettivamente, dell'abilitazione all'insegnamento e dell'idoneità all'insegnamento, riservati alle categorie di docenti indicate nel successivo comma 2, in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno ad alunni disabili, conseguito a seguito di corsi di durata biennale, di cui al D.I. n. 460 del 24 novembre 1998 e al D.P.R. n. 970 del 31 ottobre 1975 e di 360 giorni di servizio su posti di sostegno prestati nella scuola statale, paritaria o legalmente riconosciuta, con il prescritto titolo di studio dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004, data di entrata in vigore della sopracitata legge n. 143/2004.
2. Possono partecipare ad uno solo dei corsi speciali ai fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità di cui al precedente comma 1:

a) insegnanti di scuola secondaria in possesso del diploma di laurea, del diploma di Accademia di Belle Arti o del diploma Isef, che consentono l'accesso all'insegnamento per il quale si chiede l'ammissione al corso abilitante ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 e del D.M. 10 agosto 1998, n. 354, privi della specifica abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria da conseguire con il corso speciale;
b) insegnanti di scuola dell'infanzia e della scuola primaria in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale e i diplomati di scuola magistrale, privi della specifica abilitazione o idoneità all'insegnamento da conseguire con il corso speciale;
c) insegnanti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, di durata quinquennale, che consente l'accesso alle classi di concorso di cui alle tabelle C e D annesse al D.M. n. 39/1998, nonché i docenti in possesso dei diplomi di scuola secondaria superiore che danno accesso alle classi di concorso 75/A e 76/A, di cui alla tabella A annessa al citato D.M. n. 39/1998, purché privi della specifica abilitazione o idoneità all'insegnamento da conseguire con il corso speciale.

3. I corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità nella scuola secondaria saranno svolti:

– per ciascuna delle classi di concorso, di cui alla tabella A, allegata al D.M. n. 39/1998, non comprese in ambiti disciplinari, indicate nell'unito elenco (allegato 1);
– per ciascuna delle classi di concorso, di cui alla tabella C, allegata al D.M. n. 39/1998, non comprese in ambiti disciplinari, indicate nell'unito elenco (allegato 2);
– per gli ambiti disciplinari 1, 2, 4, 5 e 6 e per gli ambiti dal 10 al 20, di cui al D.M. n. 354/1998, indicati nell'unito elenco (allegato 3);
– per ciascuna delle classi di concorso di cui alla tabella D del D.M. n. 39/1998, indicate nell'unito elenco (allegato 4).

4. Gli interessati possono partecipare al corso speciale per il conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione, con riferimento al posto di insegnamento o all'area disciplinare nella quale hanno ottenuto la nomina su posto di sostegno. In caso di più contratti a tempo determinato, stipulati per ordini o gradi diversi di scuola, il docente potrà scegliere il corso tra quelli corrispondenti ad uno dei servizi prestati.

Art. 2 - Attivazione corsi speciali abilitanti, riservati agli insegnanti tecnico-pratici che abbiano prestato 360 giorni di servizio
1. Le Università istituiscono, altresì, ai sensi dell'art. 2, comma c/ter, della citata legge n. 143/2004, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento, riservati ai:

– docenti tecnico pratici, privi della specifica abilitazione o idoneità all'insegnamento da conseguire con il corso speciale, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, di durata quinquennale, che consente l'accesso alle classi di concorso di cui alla tabella C annessa al D.M. n. 39/1998, e di 360 giorni di servizio, prestati nella scuola statale o paritaria o legalmente riconosciuta, dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004, con il prescritto titolo di studio, per insegnamenti corrispondenti a classi di concorso.

2. I corsi speciali per il conseguimento dell'idoneità nella scuola secondaria saranno svolti secondo i medesimi criteri di cui al precedente articolo 1, comma 3.

Art. 3 - Attivazione corsi speciali riservati, per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno
1. Le Università istituiscono, inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 1/bis, corsi speciali di durata annuale per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno ad alunni disabili riservato a:

– docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, già in possesso dell'abilitazione o di idoneità all'insegnamento, conseguita nei concorsi pubblici, indetti prima dell'emanazione della legge n. 124 del 3 maggio 1999, compresi quelli indetti nell'anno 1999, purché abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004 nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Art. 4 - Attivazione corsi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. c/bis) e comma 1/ter
1. I corsi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. c/bis e comma 1/ter, della legge n. 143/2004 saranno attivati, con successivo decreto ministeriale, entro il 31 dicembre 2005. Al momento dell'effettiva attivazione dei corsi, i docenti sono iscritti con riserva nelle relative graduatorie permanenti.

Art. 5 - Partecipazione ai corsi - Compatibilità
1. E' consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali previsti dall'art. 2 della legge n. 143/2004.
2. L'iscrizione ai corsi speciali abilitanti, fermo restando i limiti di assenza consentiti previsti dal successivo art. 7, comma 5 è compatibile con l'iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca, master universitari. La stessa disposizione si applica ai corsi istituiti con D.M. n. 100 dell'8 novembre 2004.

Art. 6 - Condizioni e limitazioni particolari per l'ammissione ai corsi
1.- Possono partecipare ai corsi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, purché in possesso degli specifici requisiti richiesti, i docenti delle scuole di ogni ordine e grado iscritti con riserva nelle graduatorie permanenti, che non beneficiano dello scioglimento della riserva stessa previsto dall'art. 2, comma 7/bis della citata legge n. 143/2004, in quanto non hanno maturato il requisito dei 360 giorni di servizio nel periodo compreso tra il 27 aprile 2000 e il 28 ottobre 2000.
In tal caso, le competenti strutture didattiche, possono valutare la possibilità di concedere uno specifico credito per il percorso formativo già effettuato dal corsista esclusivamente nel caso in cui l'abilitazione o l'idoneità conseguita con riserva sia la stessa da conseguire con il corso speciale annuale.
2. Non possono partecipare ai corsi speciali di cui agli articoli 1, 2 e 3 docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ogni ordine e grado di scuola.

Art. 7 - Svolgimento dei corsi - Prove d'esame
1. I corsi si svolgeranno nell'anno accademico 2004/2005, secondo il calendario che sarà fissato dalle competenti Università e Accademie nelle sedi che saranno individuate sulla base di una apposita intesa tra il rettore dell'Università o del direttore dell'Accademia interessata col competente direttore dell'Ufficio scolastico regionale.
In linea di massima, le lezioni si terranno due giorni a settimana, nelle ore pomeridiane e nell'intera giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata dalle Università e Accademie in relazione a specifiche esigenze dei corsisti e l'organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche.
2. Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati sarà possibile l'organizzazione dei corsi a livello provinciale, regionale ed in ultima analisi interregionale, attraverso specifiche intese tra i Direttori regionali e le strutture didattiche universitarie e accademiche interessate.
3. Il contingente dei posti e il numero massimo di candidati da ammettere ai corsi sarà determinato da ciascuna Università o Accademia, d'intesa con il Direttore regionale, tenuto conto della disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non docente e delle dotazioni didattico-strumentali.
Di norma, non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10. Deroghe in diminuzione sono consentite, previe intese tra Università, Accademie e Direttori regionali interessati, qualora si renda possibile la partecipazione dei corsisti ad attività didattiche comuni e trasversali ai più corsi, anche a distanza.
4. Le discipline dei percorsi formativi e i relativi crediti sono indicati negli allegati A, B, C, D, che fanno parte integrante del presente decreto e che riguardano, rispettivamente, gli aspiranti di cui al precedente art. 1, lettere a), b), c) e art. 2.
Limitatamente ai corsi speciali per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria, è prevista una prova iniziale di idoneità linguistica per accedere al modulo sui fondamenti e la didattica della lingua inglese.
5. La durata dei corsi è di 700 ore per i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e di 500 ore per i docenti della scuola secondaria.
La frequenza dei corsi è obbligatoria. E' consentito un massimo di assenze non superiore al 30% delle ore complessive del corso. Non è previsto alcun tipo di esonero dagli obblighi di servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, da concedere, previa riapertura dei termini di presentazione della domanda e, ove necessario e possibile, anche in esubero rispetto al contingente già fissato, sulla base di criteri stabiliti dal competente Direttore regionale.
E' possibile una riduzione della durata del corso, rispetto a quella prevista, entro il limite del 20% del totale delle ore, per competenze disciplinari certificate da titoli accademici o da attestati di frequenza a corsi di perfezionamento.
I Direttori regionali, le Università e le Accademie possono stipulare appositi accordi-quadro che disciplinino aspetti particolari riguardanti lo svolgimento dei corsi, ed in particolare, le attività di tirocinio nelle istituzioni scolastiche, da assolvere ove possibile nello svolgimento del servizio scolastico, ovvero la partecipazione a specifiche attività didattiche o tecnico-pratiche non disponibili nelle Università o nelle Accademie.
6. I corsi, di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2, si concludono con un esame finale, avente valore di esame di Stato. Coloro che superano l'esame finale conseguono l'abilitazione o idoneità all'insegnamento su posto o classe di concorso o ambito disciplinare per il quale hanno partecipato. I docenti della scuola primaria conseguono, con il superamento dello specifico esame finale, anche l'idoneità all'insegnamento della lingua inglese.
Al termine dei corsi, di cui al precedente art. 3, che si concludono con un esame finale, si consegue il diploma di specializzazione per il sostegno.
7. Il voto complessivo di abilitazione o di idoneità o di specializzazione nonché le modalità di svolgimento delle prove d'esame e i criteri di valutazione, sono definiti secondo quanto previsto nei citati allegati A, B, C, D del presente decreto.
8. L'iscrizione a tutti i corsi di specializzazione o abilitanti, ivi compresi quelli istituiti ai sensi del D.M. n. 100 dell'8 novembre 2004, dà diritto all'inclusione, con riserva, a decorrere dall'a.s. 2005/2006, rispettivamente, negli elenchi di sostegno o nelle graduatorie permanenti, ai sensi dell'art. 3/ter della citata legge n. 143/2004.
All'atto del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento o del diploma di specializzazione per l'attività di sostegno ad alunni disabili verrà sciolta la riserva ed effettuata l'iscrizione a pieno titolo nelle predette graduatorie ed elenchi.
9. I docenti di cui al precedente art. 1, lettere a), b) e c) e art. 3, ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità, su posti di sostegno.

Art. 8 - Domande di ammissione - Esclusioni
1. Le domande di ammissione ai corsi, redatte in carta semplice, secondo i modelli allegati (allegati 5 e 6), sono indirizzate all'Ufficio scolastico regionale, Centro servizi amministrativi del capoluogo di regione competente per territorio, ove è ubicata la sede di servizio dei candidati. Le domande debbono essere inviate entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'emanazione del presente decreto, che sarà affisso all'albo degli Uffici scolastici regionali e pubblicato sul sito internet del Miur www.istruzione.it, e sulla rete intranet.
Coloro che non sono in servizio al momento della presentazione della domanda o prestano servizio all'estero possono scegliere a quale Centro servizi amministrativi di capoluogo di regione indirizzare la domanda.
2. I Direttori regionali, d'intesa con le Università ed Accademie, provvedono ad assegnare i candidati alle varie sedi individuate, nelle rispettive regioni, per l'attivazione dei corsi.
3. Sulla base delle autocertificazioni, contenute nelle domande di ammissione, gli Uffici scolastici regionali provvedono all'accertamento del possesso dei requisiti per accedere ai corsi speciali.
Oltre al difetto dei requisiti, è motivo di esclusione la domanda prodotta fuori termine o priva della firma dell'interessato.
4. Le dichiarazioni contenute nei modelli di domanda sono soggette ai controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Avverso il provvedimento motivato di esclusione disposto dal competente Direttore regionale è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla notifica dell'esclusione, solo per errori materiali od omissioni.
I nominativi dei docenti inseriti nell'elenco definitivo degli ammessi ai corsi sono distribuiti tra le diverse sedi universitarie, in base al numero delle domande e alla sede di servizio dei corsisti.

Art. 9 - Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici, nominate dal competente Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, sono presiedute, rispettivamente, da un docente universitario o dal direttore dell'Accademia di Belle Arti e composte da tutti i docenti universitari e dell'Accademia di Belle Arti, nonché dagli insegnanti delle istituzioni scolastiche, supervisori del tirocinio, che hanno collaborato alle attività del corso speciale.
2. A conclusione dei lavori le commissioni giudicatrici compilano l'elenco, in ordine alfabetico, distinto per posto di ruolo, classe di concorso o ambito disciplinare dei candidati che hanno superato l'esame finale ed hanno conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento o il diploma di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili, con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, del punteggio finale complessivo conseguito.
3. Detto elenco è inviato al competente Direttore regionale per l'approvazione e la pubblicazione all'albo dell'Ufficio scolastico regionale e della sede dell'Università o dell'Accademia di Belle Arti in cui si sono tenuti i corsi. Il Direttore regionale curerà, altresì, la diffusione dell'elenco in parola sul proprio sito internet.

Art. 10 - Ricorsi
1. Avverso l'elenco definitivo degli ammessi ai corsi, pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico regionale, è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tar entro 60 giorni dalla pubblicazione.
2. I candidati che abbiano presentato ricorso avverso l'esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi con riserva alla frequenza del corso e alle prove finali e vengono, eventualmente, iscritti con riserva nell'elenco degli abilitati o degli idonei.
3. Avverso l'elenco degli abilitati o degli idonei approvato con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tar, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

Art. 11 - Contributi di iscrizione e di frequenza
1. I corsi speciali indicati ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle Università, mediante i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 143/2004.
L'esatto ammontare dei contributi e delle tasse è quantificato dalle singole Università e Accademie sulla base del numero delle domande al momento dell'effettiva iscrizione ai corsi.
Il Ministero valuta e pone in essere tutte le iniziative che possano contribuire alla perequazione e al contenimento dei costi.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali
1. L'Amministrazione, con riferimento al "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dal presente decreto.

Art. 13 - Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
1. Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il competente Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto per l'attivazione dei corsi abilitanti speciali di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), c/ter) e comma 1/bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, e la definizione dei tempi e modalità della presentazione delle domande per il personale interessato delle scuole e istituti con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli artt. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.

Art. 14 - Disposizioni finali
1. I criteri generali di organizzazione indicati nel presente D.M. si applicano, in quanto compatibili, ai corsi speciali annuali istituiti in applicazione del D.M. n. 100 dell'8 novembre 2004.

Roma, 9 febbraio 2005

IL MINISTRO
Letizia Moratti
 

ALLEGATO A

Organizzazione dei Corsi speciali di durata annuale per gli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili e privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria
(art. 2, comma 1, lettera a) della legge n. 143/2004)


1. Modalità di attuazione dei corsi
Le Università e le Accademie di Belle Arti istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, i corsi annuali di cui all'art. 1, lettera a) della legge n. 143/2004.
I corsi sono organizzati per classi di abilitazione accorpate in ambiti disciplinari, secondo quanto previsto dalle norme relative al conferimento delle abilitazioni al termine dei corsi impartiti dalle Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti e nei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico istituiti dalle Accademie di Belle Arti.
Al fine di consentire la migliore organizzazione della didattica, i corsi avranno inizio con un test d'accesso non selettivo, inteso a valutare le conoscenze disciplinari relative alle classi per le quali è richiesta l'abilitazione.
I percorsi formativi relativi ai corsi, articolati secondo le diverse tipologie di classi di abilitazione, prevedono le seguenti attività didattiche:

a) approfondimenti disciplinari sulle materie, che sono oggetto dell'abilitazione, per un totale di 300 ore;
b) lezioni ed esercitazioni di didattica disciplinare relativa agli insegnamenti corrispondenti alle diverse classi di abilitazione;
c) laboratori didattici e di valutazione delle attività didattiche svolte dall'abilitando;
d) lezioni, laboratori e seminari, svolti anche da esperti esterni con funzioni tutoriali, in particolare da docenti di scuola secondaria ai quali sono affidati i compiti di "supervisori" del tirocinio nelle Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti.

Per le attività indicate alle lettere b), c) e d) è previsto un totale di 200 ore.
La durata complessiva del corso è di 500 ore.
La frequenza delle attività didattiche previste dal corso è obbligatoria (è consentito un numero massimo di assenze pari a 30% del monte ore relativo a ciascuna delle suindicate tipologie didattiche).
Le strutture didattiche possono deliberare riduzioni del carico didattico rispetto alle 500 ore complessive, in misura non superiore al 20% del totale, in presenza delle seguenti certificate competenze disciplinari acquisite dal corsista:

a) titolo di dottore di ricerca conseguito in una delle discipline oggetto dell'abilitazione;
b) master universitari o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale (per ogni annualità in misura di 1/3 della riduzione massima prevista).

I corsi possono essere erogati dalle Università e dalle Accademie di Belle Arti anche attraverso modalità "blended" di didattica a distanza, integrando le attività d'aula e lo studio individuale di testi con attività on-line.

2. Valutazione
Le attività didattiche relative agli approfondimenti disciplinari, alle didattiche disciplinari e al laboratorio didattico sono oggetto di valutazioni in trentesimi, che concorrono alla definizione del punteggio sia delle prove intermedie che di quella finale.
Per ciascuna valutazione sono previsti due appelli e la relativa prova è ripetibile una sola volta.
Alla prova finale sono attribuiti complessivamente 80 punti così suddivisi:

• un massimo di 40 punti assegnati sulla base dell'esito delle prove intermedie di valutazione previste nel corso;
• un massimo di 40 punti per la prova finale, di cui 20 per la prova scritta e 20 per la discussione sulle attività svolte durante il corso e l'illustrazione della progettazione di un percorso didattico relativo ad argomenti afferenti alle discipline oggetto dell'abilitazione.

Superano la prova i candidati che abbiano riportato non meno di 56/80.
  


ALLEGATO B
Organizzazione e programma dei corsi speciali, di durata annuale, per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria in possesso della specializzazione per il sostegno e privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento


1. Modalità di attuazione dei corsi
I corsi sono articolati con modalità di didattica in presenza (laboratori e attività di tirocinio indiretto) e a distanza (lezioni in videoconferenza dei docenti).
Sono previste le seguenti attività didattiche:

– lezioni teoriche con supporto di materiali visivi e cartacei, per un totale di 300 ore (20 ore per 15 insegnamenti);
– laboratori collegati agli insegnamenti, coordinati da esperti e tutor, e differenziati per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, per un totale di 150 ore;
– tirocinio indiretto, condotto da tutor con particolare riferimento alle figure dei "supervisori", e diario di bordo, per un totale di 100 ore;
project work individuale su tematiche inerenti a una o più aree di insegnamento, da attuarsi nelle classi e relazione finale, per un totale di 90 ore;
– prove di valutazione di ogni insegnamento, costruzione del Portfolio personale delle competenze ed esame finale, per un totale di 60 ore;
– studio individuale dei materiali bibliografici proposti negli insegnamenti teorici.

La durata complessiva del corso è di 700 ore.
La frequenza alle attività sopra indicate è obbligatoria (max 30% di assenze alle lezioni e ai laboratori).
La valutazione complessiva del corso va da 60 a 100 punti, con la seguente composizione:

– insegnamenti da 30 a 50 punti;
– laboratori da 18 a 30 punti;
– tirocinio indiretto da 6 a 10 punti;
project work e discussione della relazione finale da 6 a 10 punti.

Le strutture didattiche possono deliberare riduzioni del carico didattico rispetto alle 700 ore complessive, in misura non superiore al 20% del totale, in presenza delle seguenti certificate competenze acquisite dal corsista:

a) titolo di dottore di ricerca conseguito nelle scienze dell'educazione;
b) diploma di laurea coerente con l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
c) master universitari o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale (per ogni annualità in misura di 1/3 della riduzione massima prevista), coerenti con l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

2. Aree di insegnamento unificate per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria

Discipline di ambito pedagogico e psicologico finalizzate ad approfondire gli aspetti innovativi della ricerca scientifica di settore:

Pedagogia dell'infanzia e della preadolescenza
Pedagogia interculturale
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione

Discipline di ambito metodologico e didattico finalizzate a costruire competenze operative secondo i più recenti sviluppi della ricerca scientifica di settore:

Progettazione e valutazione delle attività educative
Metodologia del gioco e dell'animazione
Metodi e tecniche del lavoro di gruppo

Discipline di ambito linguistico-letterario, matematico-scientifico, storico-geografico e dei linguaggi non verbali finalizzate a costruire competenze didattiche secondo i più recenti sviluppi della ricerca scientifica dei diversi settori:

Fondamenti e didattica della lingua italiana
Letteratura per l'infanzia
Fondamenti e didattica della matematica
Fondamenti e didattica delle scienze
Fondamenti e didattica della storia
Fondamenti e didattica della geografia
Fondamenti e didattica delle attività motorie
Fondamenti e didattica dei linguaggi dell'immagine
Fondamenti e didattica del suono e della musica
Didattica della lingua inglese (per coloro che hanno superato la prova iniziale di idoneità)

L'insegnamento è riservato a coloro che avranno superato la prova sulla conoscenza della lingua secondo il livello B1 ed è necessario per conseguire l'idoneità per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria.
  


ALLEGATO C
Organizzazione dei Corsi speciali di durata annuale per gli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno e di un diploma di accesso alle classi di concorso delle tabelle C, D e A e privi di abilitazione o idoneità (art. 2, comma 1, lettere c) e c/ter) della legge n. 143/2004)

 


1. Modalità di attuazione dei corsi
Le Università istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, i corsi annuali di cui all'art. 1, lettere c) e c/ter) della legge n. 143/2004.
I corsi sono organizzati per classi di concorso, che, in considerazione del numero dei partecipanti, possono essere accorpate in ambiti tenendo conto delle affinità disciplinari.
Al fine di consentire la migliore organizzazione delle attività laboratoriali e delle esercitazioni, i corsi potranno avere inizio con un test d'accesso non selettivo, inteso a valutare le conoscenze e le abilità relative alle classi per le quali è richiesta l'idoneità o l'abilitazione.
I percorsi formativi relativi ai corsi, articolati secondo le diverse tipologie di classi di concorso, prevedono le seguenti attività didattiche:

a) approfondimenti disciplinari sui settori tecnologici ed artistici, che sono oggetto dell'abilitazione o dell'idoneità corrispondente, per un totale di 300 ore;
b) esercitazioni didattiche relative ai medesimi settori, laboratori didattici e di valutazione delle attività svolte dal corsista, lezioni pratiche tenute da esperti esterni, anche con funzione tutoriale, per un totale di 200 ore.

La durata complessiva del corso è di 500 ore.
La frequenza delle attività didattiche previste dal corso è obbligatoria (è consentito un numero massimo di assenze pari al 30% del monte ore relativo a ciascuna delle suindicate tipologie didattiche).
Le strutture didattiche possono deliberare riduzioni del carico didattico rispetto alle 500 ore complessive, in misura non superiore al 20% del totale, in presenza delle seguenti certificate competenze disciplinari acquisite dal corsista:

a) titolo di dottore di ricerca conseguito in una delle discipline rientranti nei settori tecnologici o artistici oggetto dell'abilitazione o dell'idoneità;
b) master universitari o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale (per ogni annualità in misura di 1/3 della riduzione massima prevista);
c) diploma di laurea in discipline afferenti alla classe di abilitazione (?????? in misura di1/2 della riduzione massima prevista);
d) stage in aziende o in realtà produttive, coerenti con la specificità dei settori, di durata non inferiore a tre mesi (per ogni trimestre in misura di 1/3 della riduzione massima prevista).

I corsi possono essere erogati dalle Università anche attraverso modalità "blended" di didattica a distanza, integrando le attività d'aula e lo studio individuale di testi con attività on-line.

2. Valutazione
Le attività didattiche relative agli approfondimenti sui settori tecnologici e artistici, alle esercitazioni e al laboratorio didattico sono oggetto di valutazioni in trentesimi, che concorrono alla definizione del punteggio sia delle prove intermedie che di quella finale.
Per ciascuna valutazione sono previsti due appelli e la relativa prova è ripetibile una sola volta.
Alla prova finale sono attribuiti complessivamente 80 punti così suddivisi:

• un massimo di 40 punti assegnati sulla base dell'esito delle prove intermedie di valutazione previste nel corso;
• un massimo di 40 punti per la prova finale, di cui 20 per la prova scritta e 20 per la discussione sulle attività svolte durante il corso e l'illustrazione della progettazione di un percorso didattico-laboratoriale relativo ad argomenti afferenti alle discipline oggetto dell'abilitazione o dell'idoneità.

Superano la prova i candidati che abbiano riportato non meno di 56/80.
 
  


ALLEGATO D
Organizzazione e programma dei corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria in possesso di abilitazione o idoneità


1. Modalità di attuazione dei corsi
I corsi sono articolati con modalità di didattica in presenza (laboratori e attività di tirocinio indiretto) e a distanza (lezioni in videoconferenza dei docenti).
Sono previste le seguenti attività didattiche:

– lezioni teoriche con supporto di materiali visivi e cartacei, per un totale di 300 ore (20 ore per 15 insegnamenti);
– laboratori collegati agli insegnamenti, coordinati da esperti e tutor, differenziati per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e riferiti a deficit senso-motori o intellettivi, per un totale di 150 ore;
– tirocinio indiretto, condotto da tutor con particolare riferimento alle figure dei "supervisori", e diario di bordo, per un totale di 100 ore;
– project work individuale su tematiche inerenti a una o più aree di insegnamento e riferito a soggetti con deficit senso-motori o intellettivi, da attuarsi nelle classi, e relazione finale, per un totale di 90 ore;
– prove di valutazione di ogni insegnamento, costruzione del Portfolio personale delle competenze ed esame finale, per un totale di 60 ore;
– studio individuale dei materiali bibliografici proposti negli insegnamenti teorici.

La durata complessiva dei corsi speciali è di 700 ore.
La frequenza alle attività sopra indicate è obbligatoria (max 30% di assenze alle lezioni e ai laboratori).
La valutazione complessiva del corso va da 60 a 100 punti, con la seguente composizione: insegnamenti da 30 a 50 punti, laboratori da 18 a 30 punti, tirocinio indiretto da 6 a 10 punti, project work e discussione della relazione finale da 6 a 10 punti.
Le strutture didattiche possono deliberare riduzioni del carico didattico rispetto alle 700 ore complessive, in misura non superiore al 20% del totale, in presenza delle seguenti certificate competenze acquisite dal corsista:

a) titolo di dottore di ricerca conseguito nelle scienze dell'educazione;
b) diploma di laurea coerente con l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
c) master universitari o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale (per ogni annualità in misura di 1/3 della riduzione massima prevista), coerenti con l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

AREE DI INSEGNAMENTO

I - Quadro generale
Contesto legislativo, pedagogico, interculturale e deontologico riferito all'integrazione scolastica dei soggetti in situazione di handicap, con particolare riferimento all'evoluzione storico-sociale, istituzionale, normativa, educativa

Pedagogia dell'infanzia e deontologia professionale
Pedagogia speciale e dell'integrazione
Pedagogia della famiglia e lavoro di rete
Politiche dei servizi e legislazione dell'integrazione

II - Il soggetto
L'allievo considerato nelle sue potenzialità e nelle sue differenze di ordine psicologico e culturale con le relative difficoltà di apprendimento, in modo da conoscerlo tramite diagnosi e profilo dinamico funzionale e da costruire percorsi personalizzati di integrazione e riabilitazione:

Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
Neuropsichiatria infantile
Psicologia dell'handicap e della riabilitazione

III - La metodologia
Organizzazione didattica delle specifiche azioni di insegnamento (progettazione, comunicazione, valutazione) e costruzione di ambienti di apprendimento finalizzati all'integrazione, utilizzando anche tecnologie e elaborando piani educativi personalizzati e progetti di vita differenziati:

Didattica speciale e dell'integrazione
Didattica del lavoro di gruppo e della comunicazione
Metodi e tecniche di osservazione e di valutazione
Tecnologie didattiche per le disabilità

IV - I linguaggi
Studio e uso dei diversi tipi di comunicazione: non verbale (corporea, iconica, sonora), con specifico riferimento alle disabilità percettive e motorie; orale e scritta, con i relativi disturbi e patologie; alternativa; logica e matematica, con le difficoltà di concettualizzazione e di soluzione di problemi:

Psicopatologia e didattica della lettura e della scrittura
Psicopatologia e didattica del calcolo e della soluzione di problemi
Metodologia dell'attività motoria preventiva e adattata
Metodologia delle attività espressive (immagine, suono, musica)

V - La professionalità
Rielaborazione dell'esperienza personale e organizzazione delle competenze professionali, anche in collaborazione con quelle degli operatori sociali, attraverso attività di:

Laboratorio
Tirocinio indiretto
Portfolio personale
Project work
Relazione finale
 
 

1 


ALLEGATO 1
ELENCO DELLE CLASSI DI CONCORSO DI CUI ALLA - TABELLA "A" -
DEL D.M. n. 39/1998, NON COMPRESE IN AMBITI DISCIPLINARI


1/A - Aerotecnica e costruzioni aeronautiche
2/A - Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio di misure oftalmiche
11/A - Arte mineraria
12/A - Chimica agraria
13/A - Chimica e tecnologie chimiche
14/A - Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni
15/A - Costruzioni navali e teoria della nave
16/A - Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico
17/A - Discipline economico-aziendali
18/A - Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica
19/A - Discipline giuridiche ed economiche
20/A - Discipline meccaniche e tecnologia
23/A - Disegno e modellazione odontotecnica
27/A - Disegno tecnico ed artistico
33/A - Educazione tecnica nella scuola media
34/A - Elettronica
35/A - Elettrotecnica ed applicazioni
36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione
37/A - Filosofia e storia
38/A - Fisica
39/A - Geografia
40/A - Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio
42/A - Informatica
44/A - Linguaggio per la cinematografia e la televisione
46/A - Lingua e civiltà straniera (russo)
46/A - Lingua e civiltà straniera (albanese)
46/A - Lingua e civiltà straniera (serbo-croato)
47/A - Matematica
48/A - Matematica applicata
49/A - Matematica e fisica
51/A - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale
52/A - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico
53/A - Meteorologia aeronautica ed esercitazioni
54/A - Mineralogia e geologia
55/A - Navigazione aerea ed esercitazioni
56/A - Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali
57/A - Scienza degli alimenti
58/A - Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia agraria
59/A - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media
60/A - Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia
61/A - Storia dell'arte
62/A - Tecnica della registrazione del suono
63/A - Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva
64/A - Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva
65/A - Tecnica fotografica
66/A - Tecnologia ceramica
67/A - Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva
68/A - Tecnologie dell'abbigliamento
69/A - Tecnologie grafiche ed impianti grafici
70/A - Tecnologie tessili
71/A - Tecnologie e disegno tecnico
72/A - Topografia generale
73/A - Vita di relazione negli istituti professionali di Stato per non vedenti
74/A - Zootecnica e scienza della produzione animale
 

2 


ALLEGATO 2
ELENCO DELLE CLASSI DI CONCORSO A POSTI DI INSEGNANTE TECNICO-PRATICO
NON COMPRESE IN AMBITI DISCIPLINARI


1/C - Addetto all'ufficio tecnico
2/C - Attività pratiche speciali
3/C - Conversazione in lingua straniera (francese, inglese, spagnolo, tedesco, russo, albanese e serbo-croato)
9/C - Esercitazioni di comunicazioni
11/C - Esercitazioni di economia domestica
13/C - Esercitazioni di odontotecnica
15/C - Esercitazioni di portineria e pratica di agenzia
18/C - Esercitazioni nautiche
19/C - Esercitazioni pratiche di centralinisti telefonici
20/C - Esercitazioni pratiche di ottica
21/C - Gabinetto fisioterapico
32/C - Laboratorio meccanico-tecnologico
33/C - Laboratorio di oreficeria
36/C - Laboratorio di tecnologia cartaria ed esercitazioni di cartiera
39/C - Laboratorio e reparti di lavorazione per l'industria mineraria
43/C - Laboratorio per l'edilizia ed esercitazioni di topografia
44/C - Massochinesiterapia
45/C - Metodologie operative nei servizi sociali
46/C - Reparti di lavorazione per il montaggio cinematografico e televisivo
47/C - Reparti di lavorazione per la registrazione del suono
48/C - Reparti di lavorazione per la ripresa cinematografica e televisiva
49/C - Reparti di lavorazione per le arti fotografiche
 

ALLEGATO 3
CLASSI DI CONCORSO COMPRESE NEGLI AMBITI DISCIPLINARI DI CUI AL D.M. N. 354/1998


A.D. 1 - Per aggregazione delle classi 25/A Disegno e storia dell'arte - 28/A Educazione artistica
A.D. 2 - Per aggregazione delle classi 29/A Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado - 30/A Educazione fisica nella scuola media
A.D. 4 - Per aggregazione delle classi 43/A Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media - 50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A.D. 5 - Per aggregazione delle classi 45/A Lingua straniera (francese, inglese, spagnolo, tedesco) - 46/A Lingue e civiltà straniere (francese, inglese, spagnolo, tedesco);
A.D. 6 - Per aggregazione delle classi 75/A Dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati - 76/A Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali
A.D. 10 - Per aggregazione delle classi 4/C Esercitazioni aeronautiche - 8/C Esercitazioni di circolazione aerea
A.D. 11 - Per aggregazione delle classi 5/C Esercitazioni agrarie - 14/C Esercitazioni di officina meccanica agricola e di macchine agricole
A.D. 12 - Per aggregazione delle classi 6/C Esercitazioni ceramiche di decorazione - 12/C Esercitazioni di modellismo, formatura e plastica, foggiatura e rifinitura - 16/C Esercitazioni di tecnologia ceramica - 34/C Laboratorio di progettazione tecnica per la ceramica - 40/C Laboratorio per le industrie ceramiche
A.D. 13 - Per aggregazione delle classi 7/C Esercitazioni di abbigliamento e moda - 10/C Esercitazioni di disegno artistico dei tessuti - 22/C Laboratori di tecnologie tessili e dell'abbigliamento e reparti di lavorazioni tessili e dell'abbigliamento
A.D. 14 - Per aggregazione delle classi 17/C Esercitazioni di teoria della nave e di costruzioni navali - 23/C Laboratorio di aerotecnica, costruzioni e tecnologie aeronautiche
A.D. 15 - Per aggregazione delle classi 24/C Laboratorio di chimica e chimica industriale - 35/C Laboratorio di tecnica microbiologica
A.D. 16 - Per aggregazione delle classi 26/C Laboratorio di elettronica - 27/C Laboratorio di elettrotecnica
A.D. 17 - Per aggregazione delle classi 28/C Laboratorio di fisica atomica e nucleare e strumentazione - 29/C Laboratorio di fisica e fisica applicata
A.D. 18 - Per aggregazione delle classi 30/C Laboratorio di informatica gestionale - 31/C Laboratorio di informatica industriale
A.D. 19 - Per aggregazione delle classi 41/C Laboratorio tecnologico per il marmo - Reparti di architettura, macchine - 42/C Laboratorio tecnologico per il marmo - Reparti scultura, smodellatura, decorazione e ornato
A.D. 20 - Per aggregazione delle classi 50/C Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina - 51/C Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala e di bar - 52/C Tecnica dei servizi e pratica operativa
 

ALLEGATO 4
ELENCO DELLE CLASSI DI CONCORSO DI CUI ALLA TABELLA "D" DEL D.M. n. 39/1998
INTERESSATE AI CORSI SPECIALI DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO

1/D - Arte della lavorazione dei metalli
2/D - Arte dell'oreficeria, della lavorazione delle pietre dure e delle gemme
3/D - Arte del disegno d'animazione
4/D - Arte della ripresa e montaggio per il disegno animato
5/D - Arte della tessitura e della decorazione dei tessuti
6/D - Arte della lavorazione del vetro e della vetrata
7/D - Arte del restauro della ceramica e del vetro
8/D - Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici
9/D - Arte della formatura e foggiatura
10/D - Arte della fotografia e della cinematografia
11/D - Arte della xilografia, calcografia e litografia
12/D - Arte della serigrafia e della fotoincisione
13/D - Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria
14/D - Arte del taglio e confezione
15/D - Arte della decorazione pittorica e scenografica
16/D - Arte della modellistica, dell'arredamento e della scenotecnica
17/D - Arte della legatoria e del restauro del libro
18/D - Arte dell'ebanisteria, dell'intaglio e dell'intarsio
19/D - Arte delle lacche, della doratura e del restauro
20/D - Arte del mosaico e del commesso
21/D - Arte della lavorazione del marmo e della pietra
22/D - Laboratorio tecnologico delle arti della ceramica, del vetro e del cristallo
 

ALLEGATO 5

ALLEGATO 6


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