Integrazione D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 - Lauree specialistiche
Vista la legge 19 novembre
1990, n. 341, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche;
Visto il Testo coordinato
delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di
concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di arte applicata
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, di cui
al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modifiche (S.O.
al B.U., parte I, del 12-19 marzo 1998 n. 11-12);
Visto il decreto ministeriale
n. 509 del 3 novembre 1999, concernente l'autonomia didattica degli atenei
ed, in particolare, l'art. 3 che individua i titoli di studio di I livello
(laurea: L) e di II livello (laurea specialistica: LS) e il successivo
decreto di modifica n. 270 del 22 ottobre 2004;
Visti i decreti ministeriali
28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 con i quali sono state determinate le
classi delle lauree specialistiche;
Visti i decreti ministeriali
7 novembre 2003, art. 1 e 18 maggio 2004, art. 1, comma 6, lettera b, che
prevedono le lauree specialistiche tra i titoli di accesso alle Scuole
di specializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis);
Visto il parere del Consiglio
universitario nazionale espresso nell'adunanza del 6 novembre 2003, relativo
all'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il pregresso ordinamento
alle nuove classi di lauree specialistiche (LS);
Visto il documento redatto
dal gruppo di lavoro, costituito con decreto del Capo dipartimento per
l'Istruzione del 24 giugno 2004, per l'individuazione delle classi di lauree
specialistiche, quali titoli validi sia per la partecipazione alle prove
di accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
(Ssis), ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario,
sia alla iscrizione nelle graduatorie di istituto di III fascia, per il
reclutamento del personale docente a tempo determinato nelle scuole secondarie;
Ritenuto necessario integrare
il citato D.M. n. 39/1998 con i diplomi di laurea (DL) del pregresso ordinamento,
inseriti nel suindicato parere del Cun del 6 novembre 2003, ma non compresi
nella Tabella A allegata al medesimo provvedimento, in quanto i relativi
corsi non erano stati attivati o non era stato completato il percorso formativo;
Ritenuto di dover integrare
il suddetto D.M. n. 39/1998, con norme transitorie, in attesa dell'attuazione
del sopra citato D.M. n. 270/2004, con l'inserimento, tra i titoli di accesso
all'insegnamento nella scuola secondaria, delle classi delle lauree specialistiche
e dei diplomi di laurea di cui sopra;
Ritenuto necessario mantenere
una sostanziale corrispondenza tra i piani di studio riferiti ai diplomi
di laurea e i crediti richiesti per le nuove classi delle lauree specialistiche,
ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria;
Sentito in proposito il parere
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nella seduta
del 10 novembre 2004;
Ritenuto necessario individuare,
per ciascuna classe di concorso, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio
1998, n. 39, le relative lauree specialistiche che consentono la partecipazione
alle prove di accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario (Ssis) e alle graduatorie di istituto di III fascia;
Art. 1
1. E' approvato l'allegato
A, che costituisce parte integrante del presente decreto, nel quale sono
indicate, distintamente per le classi di abilitazione di cui al D.M. n.
39 del 30 gennaio 1998 citato in premessa, le lauree specialistiche (LS),
i requisiti minimi e i titoli aggiuntivi, ai fini dell'ammissione alle
prove di accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
(Ssis) e per il reclutamento del personale docente a tempo determinato
nelle scuole secondarie.
Art. 2
1. I titoli di accesso alle
sotto elencate classi di concorso già previsti nella colonna 2 della
Tabella A, allegata al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, sono integrati con
i seguenti diplomi di laurea (DL) del pregresso ordinamento, a suo tempo
non inseriti nella Tabella A, in quanto i corsi relativi a tali diplomi
non erano stati attivati o non erano stati completati:
Classe 17 - Discipline economico-aziendali: dopo "Scienze statistiche ed economiche" sono aggiunte le lauree in "Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; Economia assicurativa e previdenziale; Economia del turismo; Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; Economia e Finanza; Economia e gestione dei servizi; Economia e legislazione per l'impresa; Scienze economiche, statistiche e sociali".
Classe 19 - Discipline giuridiche ed economiche: dopo "Scienze statistiche ed economiche" sono aggiunte le lauree in "Economia assicurativa e previdenziale; Economia del turismo; Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; Economia e Finanza; Economia e gestione dei servizi; Economia e legislazione per l'impresa".
Classe 39 - Geografia: dopo "Lettere" sono aggiunte le lauree in "Economia assicurativa e previdenziale; Economia del turismo; Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; Economia e finanza; Economia e gestione dei servizi; Economia e legislazione per l'impresa".
Classe 45 - Lingua straniera e Classe 46 - Lingue e civiltà straniere: dopo "Filologia e storia dell'Europa orientale" sono aggiunte le lauree "Lingue, culture ed istituzioni dei Paesi del Mediterraneo; Lingue e culture dell'Europa orientale; Lingue e culture europee; Studi comparatistici".
2 - Ai nuovi titoli di accesso alle suindicate classi di concorso si applicano i vincoli previsti nel D.M. n. 39/1998, rispettivamente, nella nota 2 per la cl. 19/A, nella nota 1 per la cl. 39/A e nella nota 1 per le classi 45/A e 46/A.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Miur.
Roma, lì 9 febbraio 2005
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