Programma nazionale di sperimentazione dell'organizzazione scolastica
Visti gli artt. 276, 277 e 278 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, che approva il Testo Unico delle disposizioni legislative
in materia di istruzione;
Ritenuto di dover approvare in via transitoria un
programma nazionale di sperimentazione che consenta alle istituzioni scolastiche
di sviluppare gradualmente capacità di autorganizzazione tali da
consentire loro di prepararsi al passaggio dal vigente ordinamento a quello
configurato dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la cui attuazione
avverrà con l'emanazione dei regolamenti ivi previsti;
Ritenuto che nell'ordinamento vigente esistono numerose
disposizioni, che hanno già trovato parziale attuazione nei vari
ordini e gradi di scuola e in precedenti sperimentazioni, dalle quali è
possibile trarre princìpi che supportino scientificamente una sperimentazione
nazionale avente ad oggetto l'organizzazione della didattica;
Ritenuto che il programma nazionale di sperimentazione
deve essere prospettato alle istituzioni scolastiche in modo non vincolante
e che ciascuna può aderirvi totalmente o solo parzialmente nel rispetto
della decisione assunta dai competenti organi collegiali;
Considerato che la giurisprudenza amministrativa
(T.A.R. del Lazio, 24 settembre 1991, n. 1169) ha ritenuto che anche in
assenza di una specifica disposizione legislativa è legittima l'introduzione
con decreto ministeriale di norme transitorie dirette a disciplinare il
passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, contenuta in regolamento
ministeriale emanato su espressa previsione legislativa;
Sentito il parere del Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione;
Art. 1
1. Per le finalità di cui in premessa è
autorizzato in via transitoria un programma nazionale di sperimentazione
volto a consentire alle istituzioni scolastiche, nell'anno 1998, l'attivazione
di iniziative sui seguenti aspetti dell'organizzazione scolastica:
a) adattamento del calendario scolastico (normativa
di riferimento: artt. 7, 10 e 74 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; art.
1 legge 8 agosto 1995, n. 352 e O.M. n. 262 del 19 aprile 1997);
b) flessibilità dell'orario e diversa articolazione
della durata della lezione, nel rispetto del monte annuale orario complessivo
previsto per ciascun curricolo e per ciascuna delle discipline ed attività
comprese nei piani di studio, fermi restando la distribuzione dell'attività
didattica in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto dei complessivi
obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi (normativa
di riferimento: artt. 7, 10, 129, 167 D.L.vo n. 297/94; legge 8 agosto
1995, n. 352; C.C.N.L. del 1995 e O.M. n. 266 del 21 aprile 1997);
c) articolazione flessibile del gruppo classe, delle
classi o sezioni, anche nel rispetto del principio dell'integrazione scolastica
degli alunni con handicap (normativa di riferimento: L. 517/77; L. 148/90;
art. 14 legge 104/92; artt. 5, 7, 10, 126, 128, 167, 491 del D.L.vo 297/94;
art. 2 L. 352/95);
d) organizzazione di iniziative di recupero e sostegno
(normativa di riferimento: L. 8 agosto 1995, n. 352; art. 43 del C.C.N.L.
del 1995; C.M. 492 del 7 agosto 1996; O.M. 21 aprile 1997, n. 266; O.M.
n. 330 del 27 maggio 1997 e Direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);
e) attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi
(normativa di riferimento: artt. 126, 130, 167, 192, 278 del D.L.vo
297/94; artt. 41, 43, 71, 72 del C.C.N.L. del 1995; Direttive n. 133 del
3 aprile 1996 e n. 600 del 23 settembre 1996; D.P.R. n. 567 del 10 ottobre
1996);
f) realizzazione di attività organizzate
in collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni per l'integrazione
della scuola con il territorio (normativa di riferimento: L. n. 104/92;
artt. 126, 130, 167, 192, 278 del D.L.vo 297/94; artt. 41, 43, 71, 72 del
C.C.N.L. del 1995; Direttive n. 133 del 3 aprile 1996, n. 600 del 23 settembre
1996 e n. 487 del 6 agosto 1997; D.P.R. n. 567 del 10 novembre 1996; Intesa
con il CONI del 12 marzo 1997);
g) iniziative di orientamento scolastico e professionale
(normativa di riferimento: L. 352 dell'8 agosto 1995; art. 14 L. 104/92;
artt. 4 D.I. n. 178 del 15 marzo 1997; Direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);
h) iniziative di continuità (normativa
di riferimento: art. 119 D.L.vo 297/94; D.M. 16 novembre 1992; C.M. n.
339 del 16 novembre 1992; Direttiva n. 487 del 6 agosto 1997).
2. Le delibere di adesione alla sperimentazione sono predisposte in modo da consentire l'individuazione del problema da affrontare, degli obiettivi da perseguire, degli strumenti, delle condizioni organizzative e delle responsabilità di attuazione, nonché delle metodologie prescelte, che possono essere differenziate in relazione alle proposte di singoli o di gruppi di insegnanti, anche in coerenza con il principio della libertà d'insegnamento. Esse prevedono le modalità di verifica, anche mediante autovalutazione, dei processi attivati e dei risultati ed indicano l'eventuale preventivo di spesa, ove necessario. In aggiunta alla normale pubblicazione, stante la necessità di coinvolgere direttamente nella presente sperimentazione le famiglie degli alunni, sarà opportuno che le delibere siano comunicate alle famiglie stesse.
Art. 2
1. Su proposta dei consigli di classe o di interclasse
o di intersezione ovvero dei collegi dei docenti o dei consigli di circolo
o d'istituto e su delibera dei collegi dei docenti, per gli aspetti didattici,
e dei consigli di circolo o d'istituto, per gli aspetti organizzativi e
finanziari, le istituzioni scolastiche possono attivare iniziative concernenti
gli aspetti dell'organizzazione scolastica di cui all'articolo 1, comma
1, nel rispetto degli obiettivi fondamentali propri del tipo e ordine di
scuola.
2. La sperimentazione di cui all'articolo 1 si realizza
adattando la programmazione educativa, attraverso l'inserimento, in un
disegno complessivo, degli elementi innovativi che consentano di meglio
rispondere alle esigenze formative degli alunni. Le ipotesi di lavoro saranno
formulate ispirandosi ai princìpi desumibili dalla normativa di
riferimento richiamata all'articolo 1, anche con l'ausilio dei nuclei di
supporto di cui all'art. 3.
3. La sperimentazione è promossa dagli organi
menzionati nel precedente comma 1, anche su richiesta dei comitati dei
genitori e degli studenti, ed è attuata ricercando l'adesione e
la collaborazione di tutte le componenti della scuola, nonché degli
enti locali territoriali. Gli organi responsabili ai diversi livelli si
adopereranno affinché venga, altresì, perseguito l'obiettivo
della semplificazione, snellezza e rapidità delle procedure.
4. Le istituzioni scolastiche collocano le loro
iniziative in una prospettiva di cooperazione con le altre unità
scolastiche operanti sul territorio favorendo l'organizzazione di reti
di scuole in senso orizzontale e verticale anche sulla base di accordi,
per la realizzazione di progetti comuni, di iniziative di formazione e
di progetti per l'uso integrato delle risorse e dei servizi. E' comunque
importante che sia assicurata la pubblicità e la circolarità
delle esperienze.
5. L'utilizzazione dei docenti e del personale A.T.A.
avviene nel rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio previsti
dai contratti collettivi, che possono essere assolti, anche sulla base
di un'apposita programmazione plurisettimanale.
6. Le sperimentazioni sono attuate nei limiti delle
disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche.
7. Le sperimentazioni di cui al presente decreto
adottate dalle istituzioni scolastiche non sono soggette ad autorizzazione
e sono inviate per conoscenza al Provveditore agli Studi, al Consiglio
scolastico provinciale e all'I.R.R.S.A.E. competente.
Art. 3
1. Presso ciascun Provveditorato agli Studi sono
costituiti uno o più "Nuclei di supporto tecnico-amministrativo",
con il compito di sostenere, ove richiesto, le sperimentazioni deliberate
dalle istituzioni scolastiche, di monitorare le iniziative realizzate,
di favorire la loro diffusione e fruibilità e di promuovere la messa
in rete delle esperienze.
2. Ciascun nucleo è composto in modo da garantire
la presenza di tutte le competenze amministrative e tecniche - ivi compresi
gli I.R.R.S.A.E. - anche non appartenenti all'Amministrazione scolastica,
necessarie per sostenere adeguatamente le iniziative. Esso deve prioritariamente
comprendere al suo interno docenti, dirigenti scolastici e ispettori tecnici
che abbiano già effettuato esperienze in merito.
3. Il nucleo deve essere composto da un numero ristretto
di persone per operare con la massima rapidità e per prestare, ove
richiesto, la propria consulenza direttamente nelle sedi scolastiche.
4. Nelle province in cui sono costituiti più
nuclei di supporto tecnico-amministrativo, il Provveditore agli Studi assicura
le condizioni per realizzare una pianificazione coordinata e coerente degli
interventi.
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