Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale docente, educativo e Ata - A.s. 2000/2001
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione
approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come
modificato dall'art. 22 della legge 23/12/1998 n. 448 e dall'art. 20 della
legge 23/12/1999, n. 488;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del comparto Scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999;
Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 2000,
n. 123, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme
sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti, previste dagli articoli 1, 2, 6, e 11, comma 9, della legge
3 maggio 1999, n. 124;
Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 2000,
n. 146, concernente termini e modalità per la presentazione delle
domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui al
regolamento adottato con il sopra citato decreto ministeriale del 27 marzo
2000;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, con
il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle modalità
di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 2000,
n. 200 con il quale sono definiti i criteri per la determinazione degli
organici del personale docente per l'anno scolastico 2000/2001;
Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 2000,
n. 201, con il quale sono definiti i criteri e i parametri di determinazione
degli organici di istituto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
delle istituzioni scolastiche ed educative per l'anno scolastico 2000/2001,
anche con riferimento, in particolare, all'attuazione dell'art. 8 della
legge n. 124/1999 che, nell'abrogare le disposizioni che ponevano a carico
degli enti locali il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per
alcune tipologie di istituzioni scolastiche, ha trasferito allo Stato gli
oneri e il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio
negli istituti e scuole statali già titolare di rapporto di lavoro
a tempo indeterminato con enti locali;
Visto il decreto legge n. 240 del 28 agosto 2000,
convertito nella legge 27 ottobre 2000, n. 306;
Visto la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 novembre 2000 su proposta del Ministro per
la Funzione Pubblica e del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per
l'anno scolastico 2000/2001, con la quale è assegnato un contingente
di personale docente, educativo ed Ata non superiore a quarantamila unità,
disponendo che per le assunzioni del personale Ata non può essere
comunque superato il limite complessivo del relativo turn-over;
Art. 1 - Contingente
1.1 Il contingente complessivo di quarantamila assunzioni
a tempo indeterminato, autorizzato come nelle premesse, è così
ripartito:
· 39.550 unità di cui 31.682 per il
personale docente e 7.868, pari alla copertura del relativo turn-over,
per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
· 175 unità per il personale educativo;
· 275 unità per il personale per le
Accademie ed i Conservatori.
1.2 Il contingente complessivo di 39.550 unità di posti indicato nel precedente comma sul quale possono essere disposte le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2000/2001 è ripartito in contingenti provinciali secondo la tabella allegata.
Art. 2 - Personale docente ed educativo
2.1 Nell'ambito del contingente di cui all'articolo
1.2 il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
per il personale docente è definito proporzionalmente - eccetto
che per la classe di concorso 77A - alle disponibilità dei posti
per ogni grado di istruzione e classe di concorso. Per il personale educativo
la ripartizione dei posti a livello provinciale è determinata con
apposita tabella.
2.2 Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti
che risultano a tal fine disponibili per l'intero anno scolastico, dopo
la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione
provvisoria. Qualora il numero delle assunzioni in ruolo autorizzate, da
effettuare in base a graduatorie di merito e/o graduatorie permanenti approvate
entro il 31 agosto 2000, sia superiore alle disponibilità effettive,
residuate dopo le assegnazioni provvisorie interprovinciali, le assunzioni
medesime saranno disposte con effetto immediato seguendo l'ordine delle
rispettive graduatorie sino alla concorrenza dell'effettiva disponibilità
di posti e, per il restante numero, con effetti giuridici al 1° settembre
2000, con raggiungimento della sede all'inizio dell'anno scolastico successivo.
Per le graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e comunque
entro il 31 marzo 2001, le assunzioni sono disposte con decorrenza ai fini
giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1°
settembre 2001. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva,
di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli
e alle graduatorie permanenti.
2.3 Il numero dei posti su cui possono essere disposte
le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le
graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 - ovvero,
in caso di mancata indizione, le graduatorie dei precedenti concorsi -
e le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124. Qualora
la graduatoria di un concorso per titoli ed esami si esaurisca e rimangano
posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati
alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati
in occasione della procedura concorsuale successiva.
2.4 Nel numero dei posti da destinare alle graduatorie
permanenti, le assunzioni avverranno prioritariamente per i docenti di
educazione fisica ed educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi
degli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, e, successivamente,
per quelli inclusi nella graduatoria nazionale di cui all'art. 8/bis della
legge 6 ottobre 1988, n. 426.
2.5 Al personale assunto a tempo indeterminato viene
assegnata una sede provvisoria con eccezione degli assunti nella classe
di concorso 77A - strumento musicale - ai quali è, invece, assegnata
una sede definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge 3 maggio
1999, n. 124.
2.6 Il personale di cui al presente articolo non
può chiedere trasferimento in altra provincia prima di tre anni
scolastici.
Art. 3 - Personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario
3.1 Nell'ambito del contingente di cui all'articolo
1.2 il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
definito in relazione alle disponibilità dei posti, è riportato
nella tabella allegata. Non
si dà luogo, per il corrente anno scolastico, alle assunzioni dei
Direttori dei Servizi generali ed amministrativi, in considerazione del
rilevante numero di soprannumerari a livello nazionale.
3.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto
personale, le assunzioni verranno effettuate sui posti che risultano disponibili
per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione ed assegnazione
provvisoria previste dal relativo Contratto Collettivo Integrativo Nazionale.
Qualora il numero delle assunzioni in ruolo autorizzate sia superiore alle
disponibilità effettive, residuate dopo le assegnazioni provvisorie
interprovinciali, le assunzioni medesime saranno disposte con effetto immediato
seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie sino alla concorrenza dell'effettiva
disponibilità di posti e, per il restante numero, con effetti giuridici
al 1° settembre 2000, con raggiungimento della sede all'inizio dell'anno
scolastico successivo.
3.3 Le assunzioni saranno effettuate sulla base
delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell'espletamento
dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. n. 153 del 30 maggio 2000.
3.4 Considerato che le assunzioni del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario sono esclusivamente limitate al relativo
turn-over e in attesa della stabilizzazione occupazionale dei soggetti
impegnati in lavori socialmente utili, nell'ambito della scuola, con riferimento
a quanto previsto dal decreto legislativo n. 468/1997 e dal decreto legislativo
n. 81/2000, è sospesa, limitatamente all'anno scolastico 2000/2001,
l'applicazione della riserva in favore dei soggetti predetti impegnati
in lavori socialmente utili.
3.5 Nel limite del contingente sopraindicato si
applicano le riserve, di cui agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999,
n. 68.
3.6 Al personale assunto con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato con decorrenza 1° settembre 2000 va assegnata
una sede provvisoria.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
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