Decreto Ministeriale 28 febbraio 2002, n. 26

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'art. 8;

Visto il D.M. 26-6-2000, n. 234 recante norme sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

Visti i decreti ministeriali con i quali è stato autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 1996/97 il funzionamento dei quinquenni sperimentali coordinati di liceo Classico Europeo ed i relativi programmi disciplinari, con particolare riferimento alle tipologie di verifica;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;

Visto il D.M. n.20 del 28-2-2002, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato per l'a.s.2001-2002;

Visto il D.M. n. 429 del 20 novembre 2000, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

Visto il D.M. n. 358 del 18 settembre 1998, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;

Visto il D.M. n. 2 del 9 gennaio 2002 relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.M. n.22 del 28-2-2002, concernente le norme per lo svolgimento nell'a.s. 2001/2002 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali;

Visto il D.M. 26 ottobre 2000, n.243, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.M. n. 9 del 25 gennaio 2002, con il quale è stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;

Visto il D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000 concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Vista la legge 28-12-2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;

Vista la nota n.1045 del 6 novembre 1997 con la quale l'Ambasciata di Francia in Roma conferma la disponibilità a rilasciare l'attestazione di acquisita competenza della lingua francese ai candidati agli esami di Stato nelle sezioni di Liceo Classico Europeo;

Premesso che l'esame di Stato anche per le sezioni di Liceo Classico Europeo si conclude con l'assegnazione del voto in centesimi attribuito secondo quanto stabilito dalla Legge 10 dicembre 1997,n° 425 e dal D.P.R. 23 luglio 1998,n.323 ;

Ritenuta la necessità di disciplinare con norme particolari lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo, in relazione alla specificità del corso di studi svolto;

DECRETA

Art.1
Prove di esame

L'esame consta di tre prove scritte e di un colloquio.

1. La prima prova scritta è strutturata secondo le caratteristiche previste dal D.M. n.20 del 28-02-2002;

2. La seconda prova scritta riguarda la disciplina "lingua e letterature classiche".
Sono proposti ai candidati due brevi brani, uno in greco e uno in latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad una sintesi in italiano del loro contenuto e ad un questionario di comprensione e comparazione.
I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a loro scelta, e le risposte al questionario.

3. La terza prova è strutturata secondo le caratteristiche previste dal D.M. n. 429/2000.

4. Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato D.P.R. n.323/98.

5. Gli alunni delle istituzioni scolastiche ove si svolgono esami di Stato nelle sezioni di liceo Classico Europeo, nel caso in cui sia stato loro impartito l'insegnamento di lingua e letteratura francese e sia stata veicolata una disciplina del piano di studi in lingua francese, qualora intendano conseguire l'attestation rilasciata dall'Ambasciata di Francia, debbono superare le seguenti prove il cui esito non incide sulla valutazione finale da attribuire all'esame di Stato:

1. una prova scritta (durata 6 ore) in lingua francese effettuata dal candidato a scelta tra:
- "Etude d'un texte argumentatif" : la prova verte su un testo argomentativo che consta di un massimo di 700 parole; il brano può venire tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria ,ecc.
Comprende due parti:
a) 3 o 4 domande precise e graduali, destinate a guidare lo studente alla comprensione globale del brano.
b) Produzione di un testo destinato a condurre lo studente a discutere, confutare, sostenere, riformulare o riassumere una parte o la totalità dell'argomentazione sviluppata nel brano.
- "Etude d'un texte littéraire" : la prova verte su un brano attinente ai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve,saggistica,romanzo, ecc.).
Comprende due parti:
a) 2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;
b) 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento, destinate a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano;
- "Composition française": questa prova è destinata ad accertare e valutare la personale cultura letteraria.

2. Il colloquio, relativamente alla disciplina veicolata in francese (storia,geografia, storia dell'arte) prevede il commento e l'analisi di documenti di varia natura e la conoscenza della letteratura francese, secondo il programma svolto nell'ultimo anno di corso.

A tal fine il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Nel corso dell'esposizione, il candidato esegue una lettura sistematica del testo al fine di evidenziarne le linee essenziali e risponde alle domande dell'esaminatore riguardanti il testo. La prova verte su due opere complete o due raccolte di testi di una stessa tematica o problematica, che comporti più testi appartenenti a generi o secoli diversi; il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi.

Art.2
Commissioni giudicatrici

1. Qualora il consiglio di classe in sede di designazione dei componenti delle commissioni non abbia designato il docente di lingua francese e quello della disciplina veicolata in tale lingua, il Dirigente scolastico designa i rispettivi docenti in possesso delle necessarie competenze. Essi procedono, sotto la vigilanza ed il coordinamento del Presidente della commissione, all'espletamento dell'esame finalizzato al conseguimento dell'attestation, le cui prove sono comunque svolte in tempi diversi rispetto a quelli degli esami di Stato e, precisamente: la prova scritta il giorno successivo a quello previsto per la terza prova; il colloquio in prosecuzione di quello previsto per l'esame di Stato.
E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Francia, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art.3
Ammissione agli esami

1. I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere esami di Stato presso le sezioni di liceo classico europeo, attesa la peculiarità del corso di studi delle sezioni medesime.

Art.4
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.M.


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