Tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione
previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi liceali
Visti gli articoli 76,
87 e 117 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), e, in particolare l'articolo 8 (Definizione
dei curricoli);
Vista la legge 28 marzo 2003,
n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale", in particolare gli articoli 1,
2, 3 e 7;
Visto il decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera
c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";
Visto il decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative
all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo
2003, n. 53";
Visto il decreto legislativo
del 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali
delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
Considerata la necessità
di definire, a norma dell'articolo 27, comma 1, lett. a) e lett. b) del
predetto decreto legislativo, le tabelle di confluenza dei percorsi di
istruzione secondaria superiore e le tabelle di corrispondenza dei titoli
di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado
dell'ordinamento previgente rispettivamente con i percorsi di istruzione
liceale ed i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali previsti dal
già citato D.L.vo n. 226/2005;
Sentita la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Articolo 2
Ai sensi e per gli effetti
di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 27 del D.L.vo 17/10/2005, n. 226
i titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo
grado dell'ordinamento previgente sono dichiarati corrispondenti ai titoli
di studio in uscita dai percorsi liceali del secondo ciclo del sistema
formativo di istruzione e formazione, previsto dal Capo II del medesimo
decreto legislativo n. 226/2005 secondo la tabella B allegata al presente
decreto di cui costituisce parte integrante.
Articolo 3
I titoli di studio che si
conseguono in uscita dai corsi avviati prima dell'anno scolastico 2007/2008
sono quelli del previgente ordinamento, conservando il valore a tutti gli
effetti previsti dalla legge.
Roma, 28 dicembre 2005
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