Incremento fino al 20% della quota dei piani di studio
Visti gli articoli 76,
87 e 117 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), e, in particolare l'articolo 8 (Definizione
dei curricoli);
Vista la legge 28 marzo 2003,
n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale", in particolare gli articoli 1,
2, 3 e 7;
Visto il decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera
c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";
Visto il decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative
all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo
2003, n. 53";
Visto il decreto legislativo
del 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali
delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
Considerata la necessità
di definire, a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera c) del predetto
decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, l'incremento, fino al
20%, della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche,
nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni in coerenza con il Profilo
educativo, culturale e professionale in uscita dal percorso di cui all'articolo
2, comma 3 del citato decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226;
Sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Articolo 1
1. La quota oraria nazionale
obbligatoria, riservata alla realizzazione del nucleo fondamentale dei
piani di studio, omogeneo su base nazionale, è pari all'80% del
monte ore annuale delle singole attività e discipline obbligatorie
per tutti gli studenti, così come definito negli allegati C2, C4,
C5, C6 e C7 al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Nei licei articolati
in indirizzi (liceo artistico, liceo economico, liceo tecnologico) la predetta
quota oraria nazionale obbligatoria è pari all'80% del monte ore
annuale delle singole discipline e attività obbligatorie per tutti
gli studenti nonché, a partire dal primo anno del secondo biennio,
delle singole attività e discipline obbligatorie di indirizzo, così
come definito negli allegati C1, C3 e C8 al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226.
2. La quota oraria riservata
alle singole istituzioni scolastiche, e da esse determinata nell'ambito
degli indirizzi definiti dalle regioni, sulla base dell'esercizio della
loro potestà legislativa, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera
c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è costituita
dal restante 20% del monte ore annuale obbligatorio di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo
27, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
la quota oraria di cui al comma 2 è determinata dalle istituzioni
scolastiche nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni in coerenza
con il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di
formazione per il sistema dei licei (allegato B al decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226) e con le Indicazioni nazionali per i Piani
di studio personalizzati dei percorsi liceali (allegati C, C/1, C/2,
C/3, C/4, C/5, C/6, C/7 e C/8 al predetto decreto legislativo).
4. Le istituzioni scolastiche
utilizzano, anche parzialmente, la quota di cui ai commi 2 e 3:
a) per confermare il piano
ordinamentale degli studi;
b) per realizzare compensazioni
tra le attività e le discipline previste nei piani di studio;
c) per introdurre nuove discipline,
avvalendosi per l'insegnamento di esse dei docenti in servizio nell'istituto,
nei limiti delle disponibilità del bilancio dell'istituto medesimo
e secondo le norme dettate dai vigenti Contratti Collettivi di Lavoro.
5. Il decremento orario di
ciascuna disciplina e attività non può essere comunque superiore
al 20% del relativo monte orario annuale.
6. L'adozione, nell'ambito
del Piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti
con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario
obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito
del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.
7. In vista della definizione,
da parte delle regioni, degli indirizzi di cui ai commi 2 e 3, i direttori
degli Uffici scolastici regionali, previa ricognizione delle esigenze delle
istituzioni scolastiche, offriranno, a richiesta delle medesime regioni,
ogni opportuna collaborazione ai fini dell'individuazione dei bisogni formativi
del territorio da correlare anche alle reali potenzialità delle
istituzioni scolastiche.
Roma, 28 dicembre 2005
Home Page |
---|