Insegnamento lingue straniere nella scuola elementare
Vista la legge 5 giugno 1990, n.
148, relativa alla riforma dell'ordinamento della scuola elementare;
Visto il D.P.R. 12 febbraio 1985,
n. 104, relativo all'approvazione dei nuovi programmi didattici per la
scuola primaria;
Visto l'articolo 10 della legge n.
148 citata;
Visto il D.M. 4/3/1991 con il quale
è stato nominato un gruppo di lavoro con l'incarico di approfondire
le problematiche connesse all'introduzione generalizzata dell'insegnamento
di una lingua straniera nella scuola elementare e di formulare adeguate
proposte sui provvedimenti attuativi del citato articolo 10 della legge
5/6/1990, n. 148;
Considerati finalità ed obiettivi
del programma di lingua straniera nella scuola elementare;
Considerate le linee di tendenza emerse
nell'ambito della politica comunitaria interessanti il settore dell'istruzione
per ciò che riguarda la tutela del patrimonio linguistico e culturale
dei vari Paesi membri;
Valutate le risultanze emerse dalle
iniziative sperimentali di insegnamento delle lingue straniere nella scuola
elementare;
Valutate le indicazioni contenute
nella relazione conclusiva del gruppo di lavoro di cui al D.M. citato;
Ritenuto di dover procedere entro
i tempi stabiliti dall'articolo 10 della legge n. 148 citata alla definizione
delle modalità per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento
della lingua straniera, dei criteri per la scelta di detta lingua e per
l'utilizzazione dei docenti e alla definizione delle competenze e dei requisiti
di cui i docenti debbono essere forniti;
Ritenuto che l'introduzione generalizzata
dell'insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare debba
attuarsi con il conseguente aumento d'orario e con la necessaria ed opportuna
gradualità, richiamata dall'art. 7, 7° comma, della citata legge
n. 148, avuto riguardo alla complessità dell'innovazione ed all'effettiva
consistenza e disponibilità di docenti forniti di adeguate competenze;
Ritenuta la fase di avvio come fase
di transizione che progressivamente conduca, in presenza di tutte le condizioni
che assicurino la qualità dell'insegnamento sull'intero territorio
nazionale, all'attuazione a regime dell'insegnamento di cui trattasi;
Sentito il parere espresso dal C.N.P.I.
nell'adunanza del 21 giugno 1991;
Acquisiti i pareri della VII Commissione
della Camera dei Deputati e della VII Commissione del Senato espressi,
rispettivamente, nella seduta del 25 giugno 1991 e nella seduta del 19
giugno 1991;
Art. 1
Nella scuola elementare l'insegnamento
della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue più
diffuse, francese, inglese, spagnolo, tedesco. I criteri di scelta della
lingua nelle varie parti del territorio devono tener conto delle reali
disponibilità di docenti e tendere a garantire la possibilità
di prosecuzione dell'apprendimento della stessa lingua.
Il collegio dei docenti, sentito il
consiglio di circolo individua e valuta le esigenze locali in ordine alla
scelta della lingua.
Il Provveditore agli Studi effettua
la ricognizione delle risorse esistenti sul territorio, avvalendosi della
collaborazione del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio scolastico
provinciale.
Art. 2
L'insegnamento di una lingua straniera
inizia a partire dalla classe seconda.
Nella fase di transizione, in considerazione
delle reali disponibilità di competenze professionali presenti sul
territorio, l'insegnamento di una lingua straniera è attivato a
partire, di norma, dalla classe terza.
Art. 3
L'insegnamento della lingua straniera
è impartito per tre ore settimanali per classe in aggiunta all'orario
delle attività didattiche stabilito in 27 ore settimanali.
Le ore di insegnamento sono determinate
in non meno di tre interventi da realizzarsi in giorni diversi.
Nelle classi funzionanti a tempo pieno
devono comunque essere assicurate le tre ore settimanali di insegnamento
di lingua straniera.
La collocazione oraria della lingua
straniera deve essere tale da garantire l'unitarietà dell'insegnamento
e la piena integrazione della disciplina nel curricolo.
Art. 4
L'insegnamento della lingua straniera
è affidato ad un insegnante elementare specializzato, in possesso
delle competenze stabilite dal successivo articolo 5, inserito nel modulo
organizzativo e didattico di cui all'art. 5 della legge n. 148/90 citata
nelle premesse e pertanto contitolare del modulo stesso.
Al fine di assicurare la più
ampia diffusione dell'insegnamento della lingua straniera, nella fase di
transizione detto insegnamento è affidato, di norma, ad un insegnante
elementare specialista, dichiaratosi disponibile, al quale sono assegnate
in via generale sei classi e, comunque, non più di sette classi
e che assume la contitolarità delle stesse.
Art. 5
L'insegnamento della lingua straniera
rappresenta un'articolazione interna della funzione docente nella scuola
elementare. La formazione del docente, oltre alle competenze generali,
deve assicurare una preparazione specifica che consenta di:
- padroneggiare la lingua d'uso per
le situazioni di comunicazione quotidiana con sufficiente fluenza, con
correttezza formale e proprietà lessicale, relativamente alle abilità
audio-orali;
- conoscere altresì gli elementi
caratterizzanti la cultura - intesa nel senso antropologico - dei Paesi
di cui insegna la lingua;
- decodificare la lingua scritta per
gli aspetti dei messaggi che più immediatamente si correlano al
mondo dell'alunno e alla sua esperienza scolastica;
- essere in grado di scrivere brevi
brani, appropriati e formulati correttamente;
- essere informato sui fondamentali
approcci e metodi di insegnamento di una lingua straniera con riferimenti
alle scienze dell'educazione che didattica e metodologia implicano.
Tale preparazione specifica deve essere particolarmente mirata in relazione alla fascia d'età ed alle conseguenti capacità di apprendimento dei discenti.
Art. 6
Al fine di consentire il raggiungimento
e lo sviluppo di un'adeguata competenza linguistica, unita a specifiche
competenze glottodidattiche ed educativo-relazionali, nonché il
miglioramento delle competenze proprie dell'insegnante elementare, saranno
realizzati appositi corsi di formazione in servizio.
Tali corsi, da attivare avvalendosi
di tutte le agenzie e le risorse formative disponibili, ivi comprese le
Università, i mezzi audiovisivi e le iniziative di soggiorno all'estero,
saranno organizzati secondo percorsi formativi differenziati sulla base
dei diversi livelli di partenza dei docenti e dovranno mirare al raggiungimento
di traguardi comuni.
Art. 7
L'insegnamento generalizzato della
lingua straniera sarà avviato a partire dall'anno scolastico 1992/93.
Nell'anno scolastico 1991/92 proseguiranno
le esperienze comunque in atto relative all'insegnamento della lingua straniera.
Tali esperienze saranno rilevate in
seguito ad apposita indagine conoscitiva e saranno oggetto di opportune
verifiche e di valutazione dei risultati, da effettuarsi entro il termine
dell'anno scolastico 1991/92 con l'assistenza e la consulenza degli Ispettori
tecnici e con il coinvolgimento degli IRRSAE.
Al fine di consentire il graduale avvio di cui al primo comma, a partire dall'anno scolastico 1991/92, saranno attuate le iniziative di formazione in servizio di cui all'art. 6 per i docenti già selezionati e per coloro che saranno successivamente individuati attraverso puntuali ricognizioni delle risorse professionali disponibili.
Art. 8
In relazione anche a quanto previsto
dall'art. 15, comma 9, della legge 5 giugno 1990, n. 148, i risultati conseguiti
nella progressiva attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella
scuola elementare e nella specifica formazione dei docenti saranno sottoposti
ad approfondite e sistematiche forme di verifica.
Degli esiti di tali verifiche saranno
informate le competenti Commissioni parlamentari ed il C.N.P.I.
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