Decreto ministeriale del 28 giugno 1991

Insegnamento lingue straniere nella scuola elementare 


IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148, relativa alla riforma dell'ordinamento della scuola elementare;
Visto il D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104, relativo all'approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola primaria;
Visto l'articolo 10 della legge n. 148 citata;
Visto il D.M. 4/3/1991 con il quale è stato nominato un gruppo di lavoro con l'incarico di approfondire le problematiche connesse all'introduzione generalizzata dell'insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare e di formulare adeguate proposte sui provvedimenti attuativi del citato articolo 10 della legge 5/6/1990, n. 148;
Considerati finalità ed obiettivi del programma di lingua straniera nella scuola elementare;
Considerate le linee di tendenza emerse nell'ambito della politica comunitaria interessanti il settore dell'istruzione per ciò che riguarda la tutela del patrimonio linguistico e culturale dei vari Paesi membri;
Valutate le risultanze emerse dalle iniziative sperimentali di insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare;
Valutate le indicazioni contenute nella relazione conclusiva del gruppo di lavoro di cui al D.M. citato;
Ritenuto di dover procedere entro i tempi stabiliti dall'articolo 10 della legge n. 148 citata alla definizione delle modalità per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera, dei criteri per la scelta di detta lingua e per l'utilizzazione dei docenti e alla definizione delle competenze e dei requisiti di cui i docenti debbono essere forniti;
Ritenuto che l'introduzione generalizzata dell'insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare debba attuarsi con il conseguente aumento d'orario e con la necessaria ed opportuna gradualità, richiamata dall'art. 7, 7° comma, della citata legge n. 148, avuto riguardo alla complessità dell'innovazione ed all'effettiva consistenza e disponibilità di docenti forniti di adeguate competenze;
Ritenuta la fase di avvio come fase di transizione che progressivamente conduca, in presenza di tutte le condizioni che assicurino la qualità dell'insegnamento sull'intero territorio nazionale, all'attuazione a regime dell'insegnamento di cui trattasi;
Sentito il parere espresso dal C.N.P.I. nell'adunanza del 21 giugno 1991;
Acquisiti i pareri della VII Commissione della Camera dei Deputati e della VII Commissione del Senato espressi, rispettivamente, nella seduta del 25 giugno 1991 e nella seduta del 19 giugno 1991;

DECRETA


Art. 1
Nella scuola elementare l'insegnamento della lingua straniera riguarda, di norma, le quattro lingue più diffuse, francese, inglese, spagnolo, tedesco. I criteri di scelta della lingua nelle varie parti del territorio devono tener conto delle reali disponibilità di docenti e tendere a garantire la possibilità di prosecuzione dell'apprendimento della stessa lingua.
Il collegio dei docenti, sentito il consiglio di circolo individua e valuta le esigenze locali in ordine alla scelta della lingua.
Il Provveditore agli Studi effettua la ricognizione delle risorse esistenti sul territorio, avvalendosi della collaborazione del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio scolastico provinciale.

Art. 2
L'insegnamento di una lingua straniera inizia a partire dalla classe seconda.
Nella fase di transizione, in considerazione delle reali disponibilità di competenze professionali presenti sul territorio, l'insegnamento di una lingua straniera è attivato a partire, di norma, dalla classe terza.

Art. 3
L'insegnamento della lingua straniera è impartito per tre ore settimanali per classe in aggiunta all'orario delle attività didattiche stabilito in 27 ore settimanali.
Le ore di insegnamento sono determinate in non meno di tre interventi da realizzarsi in giorni diversi.
Nelle classi funzionanti a tempo pieno devono comunque essere assicurate le tre ore settimanali di insegnamento di lingua straniera.
La collocazione oraria della lingua straniera deve essere tale da garantire l'unitarietà dell'insegnamento e la piena integrazione della disciplina nel curricolo.
 

Art. 4
L'insegnamento della lingua straniera è affidato ad un insegnante elementare specializzato, in possesso delle competenze stabilite dal successivo articolo 5, inserito nel modulo organizzativo e didattico di cui all'art. 5 della legge n. 148/90 citata nelle premesse e pertanto contitolare del modulo stesso.
Al fine di assicurare la più ampia diffusione dell'insegnamento della lingua straniera, nella fase di transizione detto insegnamento è affidato, di norma, ad un insegnante elementare specialista, dichiaratosi disponibile, al quale sono assegnate in via generale sei classi e, comunque, non più di sette classi e che assume la contitolarità delle stesse.

Art. 5
L'insegnamento della lingua straniera rappresenta un'articolazione interna della funzione docente nella scuola elementare. La formazione del docente, oltre alle competenze generali, deve assicurare una preparazione specifica che consenta di:

- padroneggiare la lingua d'uso per le situazioni di comunicazione quotidiana con sufficiente fluenza, con correttezza formale e proprietà lessicale, relativamente alle abilità audio-orali;
- conoscere altresì gli elementi caratterizzanti la cultura - intesa nel senso antropologico - dei Paesi di cui insegna la lingua;
- decodificare la lingua scritta per gli aspetti dei messaggi che più immediatamente si correlano al mondo dell'alunno e alla sua esperienza scolastica;
- essere in grado di scrivere brevi brani, appropriati e formulati correttamente;
- essere informato sui fondamentali approcci e metodi di insegnamento di una lingua straniera con riferimenti alle scienze dell'educazione che didattica e metodologia implicano.

Tale preparazione specifica deve essere particolarmente mirata in relazione alla fascia d'età ed alle conseguenti capacità di apprendimento dei discenti.

Art. 6
Al fine di consentire il raggiungimento e lo sviluppo di un'adeguata competenza linguistica, unita a specifiche competenze glottodidattiche ed educativo-relazionali, nonché il miglioramento delle competenze proprie dell'insegnante elementare, saranno realizzati appositi corsi di formazione in servizio.
Tali corsi, da attivare avvalendosi di tutte le agenzie e le risorse formative disponibili, ivi comprese le Università, i mezzi audiovisivi e le iniziative di soggiorno all'estero, saranno organizzati secondo percorsi formativi differenziati sulla base dei diversi livelli di partenza dei docenti e dovranno mirare al raggiungimento di traguardi comuni.

Art. 7
L'insegnamento generalizzato della lingua straniera sarà avviato a partire dall'anno scolastico 1992/93.
Nell'anno scolastico 1991/92 proseguiranno le esperienze comunque in atto relative all'insegnamento della lingua straniera.
Tali esperienze saranno rilevate in seguito ad apposita indagine conoscitiva e saranno oggetto di opportune verifiche e di valutazione dei risultati, da effettuarsi entro il termine dell'anno scolastico 1991/92 con l'assistenza e la consulenza degli Ispettori tecnici e con il coinvolgimento degli IRRSAE.

Al fine di consentire il graduale avvio di cui al primo comma, a partire dall'anno scolastico 1991/92, saranno attuate le iniziative di formazione in servizio di cui all'art. 6 per i docenti già selezionati e per coloro che saranno successivamente individuati attraverso puntuali ricognizioni delle risorse professionali disponibili.

Art. 8
In relazione anche a quanto previsto dall'art. 15, comma 9, della legge 5 giugno 1990, n. 148, i risultati conseguiti nella progressiva attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare e nella specifica formazione dei docenti saranno sottoposti ad approfondite e sistematiche forme di verifica.
Degli esiti di tali verifiche saranno informate le competenti Commissioni parlamentari ed il C.N.P.I.


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