Decreto Ministeriale 29 dicembre 2004

Accesso anticipato alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria

Prot. n. 2532/DIP

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO l'articolo 7, comma 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante norme di disciplina dell'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria secondo criteri di gradualità;

VISTI gli articoli 2 e 12 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 che disciplinano l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione e compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, prevedendo, a tal fine, l'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la modulazione degli anticipi fino al limite temporale del 30 aprile;

VISTI gli articoli 6 e 13 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 che disciplinano l'accesso anticipato alla scuola primaria, consentendo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ulteriori anticipazioni delle iscrizioni, fino al limite temporale del 30 aprile;

VISTO il decreto 4 marzo 2004 con il quale sono state impartite istruzioni per la modulazione degli anticipi per l'anno scolastico 2004-2005;

VALUTATA l'opportunità, per la scuola dell'infanzia, di non procedere ad una ulteriore anticipazione, rispetto alla data del 28 febbraio, in considerazione del ritardato avvio e della parziale attuazione dell'istituto degli anticipi, e della conseguente necessità di rilevarne più attentamente le risultanze complessive in ragione del suo carattere di sperimentalità;

VALUTATA, per contro, l'opportunità di procedere gradualmente all'attuazione dell'istituto degli anticipi nella scuola primaria con un'ulteriore anticipazione, rispetto al termine del 28 febbraio disposto per l'anno in corso;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa:


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