Individuazione soggetti «datori di lavoro» negli Uffici dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(Omissis)
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, concernente l'attuazione delle Direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE,
n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE
e n. 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 sopra citato;
Visti in particolare gli artt. 1, 2 e 30 del citato
decreto legislativo n. 242/96;
Rilevato che l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
n. 626/94, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) del
decreto legislativo n. 242/96, stabilisce che «nelle Pubbliche Amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3/2/1993, n. 29, per
datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei
soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale»;
Rilevato, altresì, che l'art. 30, comma 1,
del decreto legislativo n. 242/96 prevede che entro sessanta giorni della
data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, gli organi
di direzione politica o, comunque, di vertice delle Amministrazioni Pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3/2/1993, n. 29, procedano
all'individuazione dei soggetti di cui al citato art. 2, comma 1, lett.
b), tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici
nei quali viene svolta l'attività;
Ritenuto di provvedere all'adempimento relativamente
agli uffici ed alle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica
Istruzione;
Art. 1
Ai fini ed effetti dei decreti legislativi n. 626/94
e n. 242/96 citati in premessa e ferme restando le attribuzioni e le competenze
dei dirigenti degli uffici e dei preposti, ove presenti, nei rispettivi
ambiti di responsabilità, il datore di lavoro per gli uffici e le
istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione
viene individuato, per quanto riguarda gli obblighi di loro competenza,
come segue:
A) Uffici dell'Amministrazione Centrale: il Direttore
Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi;
B) Uffici dell'Amministrazione Periferica: i Sovrintendenti
Scolastici ed i Provveditori agli Studi;
C) Istituzioni scolastiche ed educative statali:
i Capi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali;
D) Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti,
Accademie Nazionali di Arte Drammatica e di Danza: i Presidenti dei Consigli
di Amministrazione.
Art. 2
Negli Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi (ivi compreso il Centro europeo dell'educazione) e nella Biblioteca
di documentazione pedagogica per datore di lavoro si intende rispettivamente
il segretario ed il Direttore, cui spettano poteri di gestione.
Art. 3
Con successivo decreto da emanarsi entro sei mesi
dalla pubblicazione del decreto legislativo n. 242/96, ai sensi dell'art.
1, comma 1, e dell'art. 30, comma 2, di concerto con i Ministri del Lavoro
e della Previdenza Sociale, della Sanità e della Funzione Pubblica,
verranno individuate le particolari esigenze connesse al servizio espletato
negli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado, ai
fini dell'applicazione delle norme dei decreti legislativi n. 626/94 e
n. 242/96 di cui in premessa.
Il presente decreto sarà sottoposto ai successivi controlli di legge.
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