Decreto Ministeriale 30 ottobre 2003

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed in particolare gli articoli 2 e 4;

VISTO l'articolo 15 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTI i DD. MM. 18 aprile 1996, n. 152 e 6 settembre 1999, con i quali sono state indicate le somme disponibili per le prime annualità dei relativi trienni di applicazione e stabiliti, per ciascuno dei trienni citati, i criteri e le modalità di calcolo, nonché gli indirizzi diretti ad assicurare il necessario coordinamento degli interventi regionali per un'idonea programmazione scolastica nazionale;

VISTI, altresì, i DD. MM. 8 giugno 1998 e 6 aprile 2000, inerenti alle rispettive annualità successive alla prima, nonché il D.M. 23 aprile 2001 afferente all'ultima annualità del secondo triennio;

VISTA la Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha previsto, nella tabella 2, la somma di 30.987.000 euro come impegno quindicennale, decorrente dall'anno finanziario 2004, per l'attivazione, in tale annualità, di opere di edilizia scolastica ai fini di cui agli articoli 2 e 4 della prefata legge 23/96;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che contempla, nella tabella 1, una somma di 10 milioni di euro come impegno quindicennale, decorrente dall'anno finanziario 2003, per le medesime finalità relativamente all'esercizio di riferimento;

CONSIDERATA, quindi, la concreta possibilità di procedere alla ripartizione, tra le Regioni e Province Autonome di Bolzano e Trento, dei fondi come sopra disponibili, al fine di consentire la puntuale attuazione degli interventi, di cui ai citati articoli 2 e 4, relativi al primo e secondo piano annuale del terzo triennio di programmazione regionale;

RITENUTA l'opportunità, anche per motivazioni di correntezza amministrativa ed economicità dei mezzi giuridici, di sussumere nel presente, unico, decreto i finanziamenti, con relative ripartizioni, afferenti ad entrambe le annualità 2003 e 2004, al fine, altresì, di offrire alle Amministrazioni direttamente interessate un quadro conoscitivo ed operativo più ampio, a beneficio di una migliore attività programmatoria;

RILEVATO che - giusta nota 12 giugno 2003, prot. n. 289/03 della Cassa DD. PP., all'uopo adita, e comunicato al competente Dicastero dell'Economia e delle Finanze con ministeriale 1 luglio 2003, n. 1868 - la somma complessiva concretamente ripartibile per ciascuna delle annualità citate, a fronte del tasso vigente all'atto della predisposizione del presente provvedimento, determinato con le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 5 del decreto 9 gennaio 2003 del Dicastero medesimo, ammonta ad euro 112.600.641,48 per l'anno 2003 e ad euro 348.915.607,75 per quello successivo;

RITENUTO, quindi, di dover contestualmente ripartire entrambe le somme disponibili per la prima e seconda annualità del terzo triennio di programmazione 2003/2005, nonché indicare - per il medesimo periodo - gli indirizzi volti ad assicurare l'opportuno coordinamento degli interventi regionali, al fine di consentire la necessaria programmazione scolastica nazionale;

CONSIDERATO che i finanziamenti su indicati consentono la concreta attivazione delle prime due annualità del terzo triennio citato e che, pertanto, per l'ultima annualità si provvederà con apposito provvedimento adottabile a fronte della relativa copertura finanziaria, ove effettivamente intervenuta;

TENUTO CONTO della necessità che la programmazione degli interventi di edilizia scolastica, attraverso l'attivazione delle relative opere, garantisca il raggiungimento delle finalità contemplate dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1996 n.23, con particolare riguardo all'adeguamento del patrimonio esistente alla vigente normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza nonché alla riqualificazione dello stesso ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con il riequilibrio nella media nazionale degli indici di carenza tra le diverse Regioni, in modo da assicurare un'equa organizzazione territoriale del sistema scolastico anche con riferimento agli andamenti demografici ed al rapporto tra richiesta ed offerta, favorendo, altresì, la disponibilità di palestre ed impianti sportivi, la possibilità di utilizzo delle strutture scolastiche da parte della collettività nonché l'eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose;

RICORDATO il parere già reso dall'Osservatorio Permanente per l'Edilizia scolastica, come formulato nella seduta del 28 maggio 1999, nel quale - preso anche atto del conforme assunto del Coordinamento interregionale per l'edilizia scolastica, come confermato nella relativa nota 31 maggio 1999, n. 90 C.I. - venivano ribaditi sostanzialmente gli indirizzi utilizzati nel triennio precedente e prevista una progressiva rimodulazione riequilibrativa degli importi assegnabili, attraverso la considerazione di un'opportuna commisurazione al reale fabbisogno regionale, anche in proporzione alla consistenza delle strutture scolastiche presenti nelle diverse realtà territoriali interessate ed all'entità numerica della relativa utenza;

RITENUTO, pertanto, di confermare sostanzialmente anche per il presente triennio 2003/2005 i criteri di riparto come sopra rappresentati, continuando nel graduale adeguamento del relativo utilizzo nel citato triennio, in modo che, nell'intero arco dello stesso, la variazione apportata influisca per il 70% nel 2003, per l'80% nel 2004 e per il 90 % nel 2005;

PRESO ATTO di quanto concordato, al riguardo, in sede di Coordinamento Interregionale nel corso dell'apposita riunione del 29 maggio 2003 - come indicato nella nota del Coordinamento medesimo del 6 giugno 2003, n. 127/CI - in ordine, in particolare, alle finalità, ai criteri, alle basi di calcolo e ad ogni altra modalità operativa da adottare per la concreta ripartizione dei finanziamenti nel corso del triennio 2003/2005, a fronte dei più recenti dati utilmente in possesso di questo Ministero;

RITENUTO, dunque, di suddividere ciascuno dei succitati importi complessivamente ripartibili in due quote complementari - ammontanti, nella ripartizione inerente alla prima annualità del terzo triennio, rispettivamente al 70% ed al 30% e, nella seconda, all'80% ed al 20% del relativo totale - nonché, fermo restando l'utilizzo per entrambe dei criteri predetti, di rapportare la prima delle indicate percentuali anche alla consistenza numerica delle strutture scolastiche delle singole realtà territoriali interessate, limitandosi, per le restanti, all'adozione unicamente dei criteri citati, senza alcuna parametrazione alla consistenza medesima;

RITENUTO, altresì, che, nell'ultima annualità, dette percentuali siano rispettivamente elevate al 90% ed al 10%, così da assicurare che nell'intero, presente, terzo triennio di programmazione non venga superata, come sopra determinata, l'incidenza media complessiva dell'80% del prefato criterio relativo alla parametrazione predetta;

RIBADITA, inoltre, l'opportunità, di confermare - anche al fine di un adeguato bilanciamento con tale criterio - il riconoscimento per la capacità di spesa dimostrata delle singole Amministrazioni regionali, già adottato nel precedente triennio, mantenendo, pertanto, la riserva, a tali fini, di una percentuale del 10% dell'importo disponibile, rapportata al livello di utilizzo dei finanziamenti concessi nelle precedenti triennalità ai sensi dell'articolo 4 della legge 23/96;

ACQUISITO, come formulato nella seduta del 2 ottobre 2003 (Rep. Atti 1834 di pari data), il parere favorevole della Conferenza Permanente tra Stato, Regioni e Province autonome di Bolzano e Trento e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato, per l'attivazione delle annualità prima (2003) e seconda (2004) del terzo piano di programmazione triennale (2003/2005) contemplato dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono rispettivamente disponibili le somme complessive di euro 112.600.641,48 e di euro 348.915.607,75, entrambe sotto forma di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato accendibili presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 2

Le ripartizioni dei finanziamenti previsti per le due citate annualità come sopra determinate - e fermo restando quanto indicato in epigrafe per la terza - è predisposta con i criteri, le basi di calcolo, i pesi, il procedimento ed ogni altra modalità rappresentati nell'allegato n. 1 al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 3

Le somme attribuite alle Amministrazioni beneficiarie, per l'attivazione delle opere relative alla prima annualità 2003 del terzo triennio 2003/2005, in applicazione di quanto disposto nei precedenti articoli sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate:
 
               PIEMONTE    € 6.747.058,00
               VALLE D'AOSTA    € 287.079,00
               LOMBARDIA    € 12.114.804,00
               PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO    € 746.318,00
               PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO    € 840.137,00
               VENETO     € 7.529.657,00 
               FRIULI-VENEZIA GIULIA     € 2.602.365,00
               LIGURIA     € 3.014.714,00
               EMILIA-ROMAGNA     € 7.106.972,00
               TOSCANA      € 8.040.946,00
               UMBRIA     € 1.840.968,00
               MARCHE     € 3.352.318,00
               LAZIO     € 8.163.966,00
               ABRUZZO     € 3.613.208,00 
               MOLISE     € 1.307.231,00
               CAMPANIA      € 11.459.394,00
               PUGLIA      € 8.036.621,00
               BASILICATA      € 1.741.899,00
               CALABRIA      € 7.551.365,00
               SICILIA      € 12.020.200,00
               SARDEGNA     € 4.483.421,00

Art. 4

Le somme attribuite alle Amministrazioni beneficiarie, per l'attivazione delle opere relative alla seconda annualità 2004 del terzo triennio 2003/2005, in applicazione di quanto disposto nei precedenti articoli sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate:
 
               PIEMONTE    € 20.822.306,00
               VALLE D'AOSTA    € 826.291,00 
               LOMBARDIA    € 37.953.236,00
               PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO    € 2.399.813,00
               PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO    € 2.706.226,00
               VENETO     € 23.402.837,00
               FRIULI-VENEZIA GIULIA    € 7.521.147,00
               LIGURIA     € 8.781.518,00
               EMILIA-ROMAGNA     € 20.842.228,00
               TOSCANA     € 23.670.702,00
               UMBRIA     € 5.635.141,00
               MARCHE     € 10.101.463,00
               LAZIO     € 26.398.526,00
               ABRUZZO     € 10.864.907,00 
               MOLISE     € 3.748.906,00
               CAMPANIA      € 37.685.968,00
               PUGLIA      € 25.300.455,00
               BASILICATA      € 5.256.324,00
               CALABRIA      € 23.854.702,00
               SICILIA      € 37.301.226,00
               SARDEGNA     € 13.841.685,00

Art. 5 

Al fine di assicurare il necessario coordinamento dei rispettivi interventi nell'ambito della programmazione scolastica nazionale, le Regioni, in sede di predisposizione del terzo piano generale triennale 2003/2005 e dei relativi piani annuali attuativi - attivabili nei termini e con le modalità indicate nelle premesse - si atterranno, nell'ordine, tenuto anche conto dei risultati ottenuti con i precedenti interventi in materia, ai seguenti indirizzi:

 

a) privilegiare gli interventi finalizzati prioritariamente alla messa a norma ed all'adeguamento delle preesistenti strutture alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene ed, altresì, all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché quelli diretti ai completamenti funzionali di opere già iniziate ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, in relazione all'indice di carenza determinato dall'offerta del servizio scolastico a fronte della relativa richiesta da parte dell'utenza - con particolare riguardo alle esigenze derivanti dall'entrata in vigore della legge 28 marzo 2003, n. 53 indicata in premessa - ed alla eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose, al fine di determinare le condizioni strutturali idonee ad assicurare un adeguato standard qualitativo del servizio medesimo, il rinnovamento della didattica ed un'efficace lotta alla dispersione scolastica;

b) favorire il coordinamento ed il più razionale sfruttamento della rete scolastica con la distribuzione degli edifici, tenendo anche conto dell'opportunità di un organico inserimento delle istituzioni scolastiche nelle diverse realtà territoriali e collettività locali;

c) considerare ogni opportunità di adeguamento dei relativi edifici alle nuove esigenze della scuola ed ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi;

d) garantire, anche al fine di migliorare il servizio reso all'utenza, la fornitura di sedi idonee per un dignitoso e corretto funzionamento delle Direzioni scolastiche regionali e dei Centri di servizio amministrativo.

Art. 6 

Nel procedimento programmatorio le Regioni valuteranno opportunamente il fabbisogno di aule in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni e Province, sull'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche tenuto conto delle relative, eventuali, proposte di revoca formulate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dell'intervenuta razionalizzazione della rete scolastica, considerando, altresì, le prevedibili esigenze di utilizzo a medio/lungo termine per effetto anche della recente riforma avviata con la precitata legge 53/2003, con conseguente adozione di criteri ispirati alla necessaria modularità e flessibilità nella progettazione dei relativi interventi.

Art. 7 

Nella scelta degli interventi medesimi, ferme restando le indicazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le Regioni terranno conto anche della celerità d'esecuzione degli stessi, con particolare riguardo alla sussistenza di progettazione esecutiva e disponibilità delle aree nonché all'assenza di vincoli di carattere normativo.

Art. 8 

Restano confermati, in quanto compatibili con il presente provvedimento, ogni altra disposizione, modalità, termine, indirizzo, finalità o criterio contemplati nei precedenti decreti 18 aprile 1996, n. 152 e 6 settembre 1999, nonché 8 giugno 1998, 6 aprile 2000 e 23 aprile 2001 indicati nelle premesse, che integralmente vengono richiamate nel presente dispositivo.

 

IL MINISTRO
Letizia Moratti


Allegato 1
CRITERI E PROCEDIMENTO PER IL RIPARTO

A) A fronte dell'importo complessivamente ripartibile per ciascuna delle annualità 2003 e 2004 del terzo triennio di programmazione regionale - e cioè, rispettivamente, per la prima annualità (2003) di € 112.600.641,48 e per la seconda (2004) di € 348.915.607,75 - alle finalità contemplate dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e c) della legge 11 gennaio 1996, relative al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con riguardo anche alla progressiva eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose, nonché all'adeguamento alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene, è stata riconosciuta la maggiore priorità; 

B) nell'ordine, è stato, poi, assegnato un grado progressivamente decrescente di valenza alle altre finalità previste dal citato articolo 1, comma 2, lettera e): equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, lettera f): disponibilità di palestre ed impianti sportivi di base e lettera b): riqualificazione del patrimonio esistente; 

C) preso atto preliminarmente del numero degli edifici scolastici insistente in ciascuna Regione, come noto sulla base dei più recenti dati in possesso dell'Amministrazione, sono stati, poi, determinati, a fronte di questi ultimi, i seguenti sei indicatori rappresentativi delle situazioni di fatto connesse alle finalità di cui alle precedenti lettere A) e B), relativi agli edifici medesimi: 

1) indicatore sintetico dell'affollamento delle strutture; 

2) indicatore sintetico della precarietà degli edifici e degli impianti; 

3) indicatore sintetico della distribuzione territoriale; 

4) indicatore semplice della carenza di palestre ed impianti sportivi; 

5) indicatore semplice degli edifici soggetti a vincolo storico-monumentale; 

6) indicatore semplice degli edifici in affitto. 

D) le informazioni sono state, quindi, classificate secondo tali indicatori, determinando una situazione comparabile delle diverse Regioni tra di loro e successivamente aggregati in un unico indice sintetico, con i seguenti pesi: 
0,35 per gli indicatori relativi all'affollamento delle strutture ed alla precarietà di edifici ed impianti; 

0,10 per quelli concernenti la distribuzione territoriale e la carenza di palestre o di impianti sportivi; 

0,05, infine, per quelli inerenti agli edifici in affitto ovvero soggetti a vincolo storico o monumentale. 

E) il 90% di ciascuna delle precitate somme di € 112.600.641,48 ed € 348.915.607,75 complessivamente assegnabili nelle relative annualità di riferimento e pari, rispettivamente, ad € 101.340.577,00 ed € 314.024.046,00, è stato suddiviso tra le singole Regioni secondo l'indice relativo sintetico di cui alla suindicata lettera D). Al fine della necessaria rimodulazione riequilibrativa del riparto detto indice è stato, però, parzialmente parametrato anche al numero degli immobili scolastici insistenti nei singoli ambiti territoriali interessati, rapportando - nell'annualità 2003 - il 70% della somma utilizzabile a tali fini all'indicatore medesimo .pesato. col numero degli edifici scolastici come sopra determinato ed il restante 30% al solo indicatore sintetico citato, sommando poi i due parziali così ottenuti.
Nell'annualità 2004, ferma restando ogni altra modalità operativa, tali percentuali sono state rispettivamente elevate all'80% ed al 20%; 

F) il rimanente 10% - pari ad € 11.260.064,00 per l'annualità 2003 e ad € 34.891.561,00 per l'annualità 2004 - è stato, poi, suddiviso tra tutte le Regioni in rapporto ad un indice ponderato rappresentativo della capacità di spesa di ciascuna di esse, valutato sulla base del rispettivo livello di concreto utilizzo, come noto all'atto dell'effettuazione del presente riparto, dei finanziamenti assegnati nelle precedenti annualità ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. L'importo finale assegnato alle singole Regioni e Province Autonome è stato, infine, definito sommando i valori di cui alla presente lettera F con quelli indicati nella precedente lettera E. 


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