Decreto Ministeriale 30 giugno 2001

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il D.M. 31 marzo 1999 e il D.M. 1° aprile 1999 con i quali sono stati banditi i concorsi per esami e titoli a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione di primo e secondo grado;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124;

VISTO il decreto legge 28 agosto 2000, n. 240 convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306 ed, in particolare l’art. 1, 2° comma;

VISTO il decreto legge 19 febbraio 2001, n. 16 convertito dalla legge 23 marzo 2001 n. 117, ed in particolare l’art. 1, 5° comma;

ACCERTATO che per alcune delle procedure concorsuali bandite con i Decreti Ministeriali citati, alla data del 30 giugno 2001, non sono state pubblicate le relative graduatorie di merito e degli abilitati;

VERIFICATO che i motivi di tale ritardo sono da rinvenire nell’elevato numero di partecipanti alle prove, nella conseguente necessità di nominare più sottocommissioni, nella difficoltà di reperire i componenti delle stesse anche in relazione all’elevata incidenza delle rinunce e delle dimissioni;

VERIFICATO altresì che, in alcuni casi, per l’intervento della magistratura ordinaria, le procedure concorsuali hanno necessariamente dovuto subire notevoli rallentamenti;

ACCERTATO infine che in tutte le procedure, il contemporaneo assolvimento di inderogabili obblighi di servizio da parte dei componenti delle commissioni che hanno rinunciato all’esonero dal servizio, quali lo svolgimento di esami di stato e scrutini, ha comportato ripetute sospensioni alle procedure;

RITENUTO per i motivi suesposti, in applicazione dell’art. 1, 5° comma, del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 16 citato in premessa di dover disporre una proroga dei termini utili per la pubblicazione delle graduatorie definitive dei concorsi non ancora conclusi alla data del 30 giugno 2001;

DECRETA

Il termine del 30 giugno 2001, fissato con la disposizione di cui all’art. 1, quinto comma del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 16 convertito dalla legge 29 marzo 2001, n. 117 è prorogato al 30 novembre 2001.

Entro dieci giorni dalla data del presente decreto sarà fornita puntuale informazione alle competenti Commissioni parlamentari ai sensi della disposizione citata.


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