Decreto Ministeriale 31 marzo 2000
Modalità di svolgimento delle elezioni
del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM)
provvisorio, di cui all' art. 3, comma 3, della legge n. 508/99
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 concernente
la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati;
VISTO l'art. 3, comma 1, della suddetta legge
n.508/99 con il quale è prevista la costituzione presso il M.U.R.S.T.
del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM);
VISTO in particolare l'art.3, comma 3, della
legge n.508/99 con il quale è prevista la costituzione di un organismo
che, in sede di prima applicazione della legge e fino alla prima elezione
del CNAM, ne eserciti le relative competenze;
CONSIDERATA l'esigenza, ai sensi del comma
4 del citato art.3, di stabilire le modalità di svolgimento delle
elezioni dei componenti del predetto organismo:
D E C R E T A:
Art.1
Elezioni dei rappresentanti
1. Le elezioni per i rappresentanti delle Accademie, degli ISIA, dei
Conservatori, degli Istituti musicali pareggiati e degli studenti delle
predette istituzioni, ai fini della costituzione dell'organismo consultivo
di cui all'art.3. comma 3, della legge n.508/99, sono indette per i giorni
12 e 13 giugno 2000 e si svolgono con le modalità indicate nei successivi
articoli.
Art.2
Individuazione dei rappresentanti
1. Le rappresentanze in seno al predetto organismo sono così
individuate:
-
3 rappresentanti del personale docente ed equiparato delle Accademie;
-
1 rappresentante del personale docente ed equiparato degli ISIA;
-
3 rappresentanti del personale docente ed equiparato dei Conservatori di
musica;
-
1 rappresentante del personale docente ed equiparato degli Istituti musicali
pareggiati;
-
2 rappresentanti degli studenti delle Accademie e degli ISIA;
-
2 rappresentanti degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati;
-
1 rappresentante dei direttori amministrativi delle predette istituzioni.
Art.3
Procedura elettorale
-
Per l'elezione di ciascuna delle rappresentanze di cui all'art.2 è
costituito un unico collegio elettorale per ogni categoria.
-
Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'art.2 lettere a), b), c) e
d) l'elettorato passivo è attribuito ai direttori, al personale
docente, assistente, accompagnatore al pianoforte e pianista accompagnatore,
con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso
al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura
di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico
e per tutta la durata dello stesso.
-
L'elettorato attivo, per l'elezione del rappresentante dei direttori amministrativi,
è attribuito ai direttori amministrativi ed al personale amministrativo
ed ausiliario con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto
a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili
dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. L'elettorato
passivo spetta esclusivamente ai direttori amministrativi in servizio presso
ciascuna istituzione.
-
Ai fini dell'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, il personale
di cui ai commi 2 e 3 deve essere in servizio alla data della pubblicazione,
da parte del Ministero, degli elenchi elettorali provvisori, di cui al
comma 6.
-
Per l'elezione della rappresentanza studentesca, l'elettorato attivo e
passivo è attribuito agli studenti iscritti, nell'anno accademico
1999/2000, ai seguenti corsi:
-
al periodo superiore di studi al termine del quale sia previsto il conseguimento
di un Diploma di Conservatorio, ai corsi di studio per il cui accesso sia
richiesto, quale requisito di ammissione, il possesso di un Diploma di
Conservatorio;
-
ai corsi di studio al termine dei quali sia previsto il conseguimento di
un Diploma di Accademia;
-
a tutti i corsi degli ISIA e dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
-
ai corsi superiori, al corso di avviamento coreutico ed ai corsi di perfezionamento
dell'Accademia nazionale di danza.
-
Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo e passivo il MURST
predispone gli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e passivo
di cui al precedenti commi, distinti per categorie, e li trasmette, per
via telematica, alle singole istituzioni che ne curano l'affissione sessanta
giorni prima delle elezioni, con modalità intese ad assicurarne
la massima pubblicità. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, gli
interessati possono proporre opposizione al Ministro che decide in via
definitiva entro i successivi dieci giorni.
-
Le candidature sono presentate mediante liste tra loro concorrenti a sistema
proporzionale con un numero di candidati non superiore al doppio del numero
degli eligendi per ciascuna categoria. Le liste sono contrassegnate dalla
denominazione ed eventualmente da un simbolo.
-
Le liste dei candidati per i rappresentanti di cui all'art.2 lettere a)
e c) sono sottoscritte da almeno 150 elettori; le liste dei candidati per
l'elezione del rappresentante di cui alla lettera b) sono sottoscritte
da almeno 10 elettori; le liste dei candidati per la rappresentanza di
cui alla lettera d) sono sottoscritte da almeno 60 elettori; le liste dei
candidati per l'elezione della rappresentanza studentesca sono sottoscritte
da almeno 250 elettori; le liste dei candidati per l'elezione del direttore
amministrativo sono sottoscritte da almeno 70 elettori di cui almeno sette
appartenenti alla categoria dei direttori amministrativi. Le firme sono
raccolte, avvalendosi dell'autocertificazione di cui al D.P.R. 20 ottobre
1998, n.403, presso almeno due delle istituzioni interessate ed in numero
massimo non superiore alla metà presso ciascuna istituzione.
Ogni sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo
e data di nascita, istituzione di appartenenza. Non è consentita
la contemporanea sottoscrizione di più liste. Le liste, corredate
dell'autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura
e delle relative sottoscrizioni, sono presentate da un elettore firmatario,
identificato con riferimento anche al luogo e data di nascita, alla commissione
elettorale di cui all'art.7, entro il trentesimo giorno antecedente quello
fissato per le votazioni, per la verifica della regolarità delle
candidature e l'accertamento dell'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità.
Nel caso in cui il candidato non sia in possesso dei requisiti di eleggibilità,
la Commissione elettorale, di cui all'art.7, lo esclude dall'elenco dei
candidati della lista di appartenenza. Il candidato escluso non è
sostituibile. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più
liste.
-
La commissione elettorale, verificata la regolarità delle sottoscrizioni
raccolte, provvede ad effettuare pubblicamente un sorteggio tra le liste
ammesse alla competizione elettorale al fine della definizione di un elenco
in cui le stesse devono comparire in sequenza progressiva. Tali elenchi
sono trasmessi ai Direttori delle singole istituzioni affinché ne
curino la pubblicazione presso ciascuna sede entro il decimo giorno antecedente
quello fissato per le votazioni. Entro due giorni dalla pubblicazione dei
predetti elenchi gli interessati possono proporre opposizione alla Commissione
elettorale che decide in merito nei successivi due giorni. Al termine di
queste operazioni può avere inizio la campagna elettorale che deve
terminare 24 ore prima della data delle votazioni.
-
Entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni è
costituito, con decreto del Direttore di ciascuna istituzione, un seggio
elettorale composto da due docenti designati dal collegio dei docenti,
dei quali quello di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni
di presidente e da un responsabile amministrativo che assume le funzioni
di segretario. I rappresentanti di lista presso il seggio sono designati
dai primi presentatori delle liste.
Art.4
Criteri per la individuazione degli eletti
-
L'attribuzione delle rappresentanze dei docenti, degli studenti e dei direttori
amministrativi avviene con il seguente criterio:
-
per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal
totale dei voti validi ottenuti nel collegio elettorale;
-
per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale
costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun
candidato della lista;
-
la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un
numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da
eleggere;
-
tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi tra
essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti
da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello
cui corrisponde la minore cifra elettorale;
-
le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti
scelti come indicato nella lettera d);
-
risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di preferenze; a parità di preferenze risulta eletto il candidato
che precede nell'ordine di lista.
Art.5
Schede elettorali
-
Le schede elettorali sono predisposte dal Ministero in colori distinti
per ciascuna delle categorie di eleggibili. Ogni scheda deve riportare
sul frontespizio l'indicazione del collegio elettorale e deve recare un
tagliando ove sono apposti il timbro dell'istituzione, l'indicazione della
sede e la firma del presidente del seggio.
-
Le liste dei candidati sono riportate nelle schede elettorali nello stesso
ordine progressivo individuato nel sorteggio, di cui all'art.3, comma 9.
Art.6
Operazioni di voto
-
Nella data e nell'orario stabilito per le votazioni, l'elettore, dopo aver
dimostrato la propria identità con documento di riconoscimento provvisto
di fotografia, nonché dopo aver apposto la propria firma nell'elenco
dei votanti a fianco del proprio nominativo, ritira dal presidente la scheda
ed esprime fino a due voti di preferenza. Chiusa la scheda, il votante
la riconsegna al presidente il quale la introduce nella relativa urna.
E' possibile esercitare il diritto di voto in seggi fuori sede su delega
del Direttore dell'Istituzione di appartenenza. Il Presidente del seggio
riporta nel verbale il numero degli eventuali votanti fuori sede, predisponendo
a tale scopo un elenco integrativo in cui è indicato, oltre al loro
nominativo, anche l'istituzione di appartenenza ed allegandovi le relative
deleghe.
-
Il voto è individuale e segreto. Il voto può essere espresso
contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, eventualmente
indicando la propria preferenza scrivendo il nome e il cognome dei candidati
prescelti, o anche il solo cognome se questo è sufficiente per identificare
il candidato. E' valido il voto espresso per la sola lista. E' nullo il
voto espresso per la sola preferenza quando sia apposto in corrispondenza
di una lista diversa da quella in cui è ricompreso il candidato.
E' nullo il voto, in caso di omonimia, quando non sia espressa chiaramente
l'indicazione della lista. Sono nulle le schede che recano più di
due nominativi o il nominativo di soggetti non candidati, nonché
quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore
e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un
qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che risultino
in qualsiasi modo deteriorate.
-
All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le operazioni
di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nei locali del
seggio, il presidente dichiara chiuse le votazioni e procede ai seguenti
adempimenti:
-
le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in un plico
o contenitore sigillato.
-
viene verificato, in base agli elenchi delle firme, il numero degli elettori
che hanno votato, che deve corrispondere al numero delle schede che risultano
utilizzate per la votazione;
-
si procede allo scrutinio delle schede votate. Nel caso in cui il numero
delle schede da scrutinare impedisce di concludere le operazioni nello
stesso giorno, il seggio può sospendere i propri lavori per riprenderli
il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate
e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come anche i verbali,
i tabulati e tutte le scritturazioni.
-
Al termine dello spoglio, il Presidente del seggio, dopo aver constatato
che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede
utilizzate per le votazioni, proclama il numero dei voti riportati da ciascun
candidato. Vengono poi formati e sigillati plichi distinti: uno relativo
alla elezione dei rappresentanti dei docenti, uno relativo all'elezione
dei rappresentanti degli studenti ed uno relativo alla elezione del direttore
amministrativo. In ciascuno dei tre plichi, viene inserito il rispettivo
materiale elettorale: le schede validamente votate, le schede bianche,
le schede dichiarate nulle e le schede eventualmente non assegnate perché
contestate, nonché il verbale, sottoscritto dai componenti il seggio,
nel quale sono indicati:
-
I nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio
è stato insediato, la data e l'ora di apertura e di chiusura, nonché
eventualmente di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive
operazioni;
-
Il numero degli elettori iscritti e di quelli che hanno esercitato il diritto
di voto;
-
Il numero ed il nominativo degli eventuali elettori che abbiano esercitato
il diritto di voto fuori sede, nonché l'istituzione di appartenenza;
-
Il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di quelle votate
e di quelle non utilizzate;
-
Il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero delle
schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle eventualmente non
assegnate perché contestate;
-
Gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonché le
contestazioni e i rilievi che singoli componenti dell'ufficio di seggio
o singoli elettori chiedono siano verbalizzati.
-
Tutto il suddetto materiale viene riunito in un unico plico che viene consegnato
agli uffici amministrativi della istituzione che ne curano la trasmissione
alla commissione elettorale di cui all'art.7.
Art.7
Commissione elettorale
-
Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, per lo svolgimento delle operazioni
di cui all'art.3 e all'art.8, una commissione elettorale composta da un
dirigente generale, che la presiede, e da cinque funzionari con qualifica
non inferiore alla settima, dei quali uno con funzioni di segretario.
-
La commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali
da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.
-
I rappresentanti di lista presso la Commissione sono designati dai primi
presentatori di lista.
Art.8
Formazione delle graduatorie finali
Proclamazione degli eletti
-
Le operazioni della commissione sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario
del loro successivo svolgimento è data tempestiva comunicazione.
-
La commissione effettua le operazioni di cui all'art.3 e, constatata l'integrità
dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale e verificata
la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi,
formula le graduatorie relative a ciascuna categoria.
-
La commissione delibera a maggioranza semplice sulle questioni insorte
in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte
le schede parzialmente non assegnate perché contestate e decide
definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.
Esaurite le operazioni di formazione delle graduatorie, la commissione
proclama gli eletti.
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