Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola
Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative
in materia d'istruzione approvato con il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'art. 21 della legge 15 aprile 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
ed in particolare il Titolo IV, Capo III, concernente il conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali,
in attuazione del Capo I della legge sopracitata;
Visto l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
Visto il regolamento approvato con D.P.R. 18 giugno
1998, n. 233, concernente il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche statali e gli organici funzionali d'istituto;
Visto il decreto di pari data emesso di concerto
con il Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica e con il
Ministro per la Funzione Pubblica in attuazione dell'art. 40, comma 1 della
legge n. 449 sopra richiamata;
Visti i propri decreti del 15 marzo 1997, n. 176,
n. 177 e n. 178, emessi di concerto con i Ministri del Tesoro e della Funzione
Pubblica, concernenti, rispettivamente la riorganizzazione della rete scolastica,
la rideterminazione del rapporto medio provinciale alunni-classi, per gli
anni scolastici 1997/98, 1998/99 e 1999/2000 ed i criteri per la costituzione
delle classi nelle scuole ed istituti d'istruzione di ogni ordine e grado,
e la determinazione degli organici del personale;
Rilevata la necessità di impartire, per il
triennio 1998/99 - 2000/2001, ulteriori disposizioni sulle materie sopra
indicate, nonché di disciplinare, ex novo e per lo stesso periodo,
le modalità di determinazione e ripartizione degli organici per
attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap, secondo
quanto stabilito, in particolare, dai commi 1 e 3 dell'art. 40 della richiamata
legge n. 449;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, espressi, rispettivamente,
nelle sedute dell'8 e del 21 luglio 1998;
Ravvisata l'opportunità di aderire alle indicazioni
contenute nei suddetti pareri relativamente all'unificazione degli schemi
di decreti ministeriali in un unico testo, al mantenimento delle cattedre
orario su tre scuole, al collegamento tra le disposizioni in materia di
riorganizzazione della rete scolastica e le norme regolamentari emanate
con il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, all'esigenza di procedere al monitoraggio
dei criteri adottati per la formazione delle classi affinché sia
realizzata la progressiva riduzione del numero massimo di alunni per classe,
all'opportunità di costituire con meno di 20 alunni le classi che
ospitano alunni portatori di handicap in situazione di disagio e difficoltà
d'apprendimento particolarmente gravi, all'assegnazione dei docenti di
sostegno, alle classi degli istituti d'istruzione secondaria superiore
secondo criteri di continuità didattica rispondenti alle esigenze
dei singoli alunni portatori di handicap;
Considerato che la raccomandazione di favorire la
scelta della lingua straniera da parte degli alunni della scuola media
può essere accolta soltanto nella misura compatibile con l'esigenza
di evitare situazioni di sovrannumero dei docenti e di garantire il pluralismo
nell'insegnamento delle lingue straniere, anche a seguito dell'introduzione
graduale della seconda lingua comunitaria prevista dall'art. 1 della legge
18 dicembre 1997, n. 440;
Ritenuto di non poter aderire alla richiesta, formulata
negli stessi pareri in merito alla riduzione immediata a 25 del limite
massimo di alunni nelle sezioni di scuola materna e nelle classi degli
istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, in quanto ciò
non consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi finanziari previsti
dall'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di disciplinare,
con il presente decreto, i criteri per la definizione dei bacini d'utenza
ai fini previsti dal regolamento emanato con il D.P.R. 233/98, in quanto
la materia è già disciplinata dallo stesso regolamento;
Art. 1 - Princìpi generali
1.1 La riorganizzazione della rete scolastica per
l'anno scolastico 1998/99 è finalizzata al conseguimento degli obiettivi
prefissati dal decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 176, nella prospettiva
di attuazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento
anche al regolamento previsto dalla stessa legge sul dimensionamento degli
istituti d'istruzione statali, emanato con il D.P.R. 18 giugno 1998, n.
233.
1.2 Il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 1 deve essere riferito all'adozione dei provvedimenti relativi alle
sedi principali delle istituzioni scolastiche, secondo l'entità
prevista, per ciascuna provincia, nelle tabelle allegate al decreto 176/97,
richiamato nelle premesse.
1.3 Nella prospettiva dell'applicazione del D.P.R.
16 giugno 1998, n. 233, i plessi, le succursali e le sezioni staccate devono
essere soppressi in misura corrispondente alle entità stabilite
dalle stesse tabelle contemplate nel comma 2, ovvero alle previsioni formulate
nei piani provinciali definiti per gli anni scolastici 1997/98 e 1998/99
a norma dell'art. 8, comma 1 del citato decreto 176/97.
Art. 2 - Piani provinciali
2.1 Nella prospettiva delineata dall'art. 1 i piani
provinciali di riorganizzazione della rete scolastica debbono tendere al
riequilibrio delle dimensioni delle istituzioni esistenti e alla definizione
di assetti organizzativi stabili nel tempo, tenendo conto delle specifiche
esigenze dei rispettivi bacini d'utenza.
2.2 Ai fini indicati dal comma 1 debbono essere
valutati comparativamente gli eventuali disagi derivanti dai provvedimenti
di riorganizzazione della rete scolastica e l'incidenza, sull'efficacia
dei processi formativi, delle dimensioni degli istituti interessati, con
particolare riguardo alle scuole funzionanti nei comuni montani, nelle
piccole isole e nelle zone caratterizzate da condizioni economiche e socio
culturali particolarmente critiche.
Art. 3 - Provvedimenti relativi ai plessi e sezioni
staccate
3.1 Nei piani provinciali di cui all'art. 2 i Provveditori
agli Studi comprendono anche le sezioni di scuola materna, i plessi di
scuola elementare, le scuole coordinate, sezioni annesse o aggregate e
sezioni staccate di scuole e istituti d'istruzione secondaria, delle quali
si debba disporre la soppressione, anche in relazione al conseguimento
degli obiettivi di riduzione della consistenza complessiva del personale
in servizio, come previsto dall'art. 40, comma 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
3.2 Ai fini sopra indicati si deve tener conto delle
specifiche caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali
del bacino d'utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza
da scuole viciniori, delle vie di comunicazione e dei tempi di percorrenza,
in relazione all'età degli alunni dei diversi gradi di scuole. A
tal fine deve essere svolta adeguata e preventiva opera di promozione affinché
i comuni, ove necessario, stabiliscano forme di consorzio per il trasporto
degli alunni, per il servizio di mensa, ove previsto, nonché per
eventuali ulteriori supporti ritenuti funzionali al raggiungimento degli
obiettivi didattico-educativi, con particolare riguardo alle esigenze degli
alunni portatori di handicap.
3.3 I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati
tenendo conto dei criteri e delle condizioni sopra indicate, prendendo
in considerazione prioritariamente:
- i plessi di scuola elementare e materna con meno
di dieci alunni per classe o sezione e, nei centri urbani a più
alta densità demografica, i plessi con meno di due corsi di scuola
elementare;
- le sezioni staccate di scuola media con meno di
15 alunni per classe;
- le scuole coordinate, le sezioni staccate, le
sezioni annesse o aggregate, o di specializzazione e gli indirizzi di studio
funzionanti nella medesima sede scolastica, con meno di venti alunni per
anno di corso.
Art. 4 - Nuove istituzioni
4.1 Non si procede all'istituzione di nuove scuole
o istituti di ogni ordine e grado, né di sezioni staccate o scuole
coordinate, a meno che non lo rendano necessario esigenze di decentramento
o ridimensionamento di istituzioni particolarmente pletoriche.
4.2 In deroga al disposto del comma 1 possono essere
istituite sezioni di scuola materna statali nel caso di cessazione dell'attività
di scuole materne non statali preesistenti o di insufficienza delle capacità
ricettive in rapporto alla richiesta dell'utenza.
4.3 L'istituzione di altre sezioni o corsi di studio,
ivi compresi i corsi serali per lavoratori studenti, in istituti d'istruzione
secondaria superiore può essere attuata entro il limite dell'organico
complessivo fissato per ciascuna provincia.
4.4 L'adozione dei provvedimenti indicati ai precedenti
commi resta comunque subordinata alle necessarie preventive intese con
gli enti locali competenti che debbono, altresì, assumere formalmente
gli oneri relativi, in conformità alla normativa vigente. Per le
istituzioni d'istruzione professionale deve essere acquisito, altresì,
il parere delle regioni interessate; detto parere è vincolante per
l'istituzione dei corsi per la formazione di addetti alle attività
sanitarie ausiliare.
Art. 5 - Regioni a statuto speciale e province
autonome
5.1 I provvedimenti di riorganizzazione della rete
scolastica sono adottati dalle regioni a statuto speciale e dalle province
autonome secondo le disposizioni contenute nelle norme di attuazione e
modificazione dei rispettivi statuti.
5.2 Per le preventive intese e i conseguenti adempimenti,
i piani adottati dalla Regione Siciliana sono trasmessi agli Uffici centrali
competenti, per grado e ordine di scuola, del Ministero della Pubblica
Istruzione.
Art. 6 - Zone colpite da eccezionali avversità
atmosferiche ed eventi sismici
6.1 Per i comuni individuati dai decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 26 e del 29 novembre 1994, è garantita,
ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n. 35, la conferma delle attuali
sedi di scuola dell'obbligo, anche in deroga alle disposizioni di cui al
presente decreto.
6.2 Nei comuni individuati ai sensi dell'art. 5,
comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 434, i provvedimenti previsti
dal decreto 176/97, già citato, sono sospesi per l'anno scolastico
1998/99, restando inalterati gli indici previsti per le zone delle regioni
Marche ed Umbria non ricadenti negli ambiti territoriali indicati nell'ordinanza
n. 2694 del 13 ottobre 1997 del Ministro dell'Interno. Per i successivi
due anni tali provvedimenti sono adottati d'intesa con gli enti locali
interessati.
Art. 7 - Disposizioni generali sulla formazione
delle classi
7.1 Per gli anni scolastici 1998/99, 1999/2000 e
2000/2001 nella costituzione delle classi i Provveditori agli Studi assumono
come criterio di riferimento le previsioni degli alunni e delle classi
contenute nelle allegate tabelle (si omettono nella pubblicazione, N.d.R.).
7.2 Le disposizioni sulla formazione delle classi
contenute negli articoli successivi si applicano alle scuole statali di
ogni ordine e grado, ivi comprese quelle annesse ai convitti nazionali
ed educandati statali.
7.3 Nei limiti consentiti dall'organico complessivo
attribuito a ciascuna circoscrizione provinciale il criterio di riferimento
indicato al comma 1 è applicato tenendo conto della distribuzione
della popolazione scolastica tra i diversi tipi di scuole, corsi di studio,
indirizzi di specializzazione e sezioni di qualifica professionale, delle
particolari finalità formative di singole istituzioni scolastiche
e corsi di studio (compresi i corsi serali per lavoratori-studenti), della
loro ubicazione in zone di afflusso caratterizzate da specifiche condizioni
di disagio economico e socio culturale, nelle aree geografiche abitate
da minoranze linguistiche, in comuni montani, in piccole isole o, comunque,
in località dalle quali non siano raggiungibili altre istituzioni
scolastiche dello stesso grado, ordine o tipo. In particolare, sono da
considerare le effettive possibilità di trasporto degli alunni in
scuole viciniori, in relazione alle vie di comunicazione, ai servizi di
trasporto pubblico disponibili e alla gravosità dei tempi di percorrenza,
valutati in rapporto all'età degli alunni.
7.4 Al fine di evitare la costituzione nelle singole
scuole di classi e di sezioni di scuola materna con numero di alunni superiore
ai parametri di norma stabiliti, i dirigenti degli Uffici scolastici provinciali
possono delimitare le zone di afflusso alle stesse scuole sentiti, ove
possibile, gli enti locali competenti per territorio.
7.5 Nella formazione delle classi è, altresì,
assicurata la necessaria coerenza con i piani provinciali di riorganizzazione
della rete scolastica, con riguardo alle fusioni o soppressioni di scuole,
plessi e sezioni staccate sottodimensionate, nonché il rispetto
del limite costituito dall'organico complessivo attribuito a ciascuna circoscrizione
provinciale.
Capo II
Disposizioni comuni
Art. 8 - Disposizioni per assicurare stabilità
alla previsione delle classi
8.1 Le decisioni definitive in ordine alla formazione
delle classi, in relazione al numero degli alunni effettivamente frequentanti
e alle esigenze formative da loro espresse, sono rimesse alla competenza
dei dirigenti scolastici, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte
degli organi collegiali della scuola, nei limiti, peraltro, della dotazione
organica funzionale attribuita a ciascun circolo didattico, ovvero, per
gli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei limiti dell'organico
previsto e dalle ulteriori risorse professionali eventualmente assegnate
dai Provveditori agli Studi.
Art. 9 - Scostamenti
9.1 Al fine di assicurare la massima possibile coincidenza
tra le classi previste ai fini della determinazione dell'organico di diritto
e quelle effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico,
è consentito derogare, in misura non superiore al 10%, al numero
massimo e minimo di alunni per classe previsto, di regola, per ciascun
grado di scuola, dai successivi articoli.
Art. 10 - Classi con alunni in situazione di handicap
10.1 Per garantire la massima possibile efficacia
nel processo d'integrazione scolastica le classi che accolgono alunni in
situazione di handicap (comprese le sezioni di scuola materna) possono
essere costituite con meno di 25 iscritti, tenuto conto sia dell'organizzazione
complessiva della scuola, con riguardo alle attività formative previste
e alle risorse di personale, sia della natura dell'handicap e delle condizioni
soggettive del singolo alunno, nonché degli obiettivi e della metodologia
prevista dal piano educativo individualizzato.
10.2 Le classi che accolgono alunni portatori di
handicap in situazione di disagio e difficoltà di apprendimento
particolarmente gravi possono essere costituite con meno di 20 iscritti,
ove tale esigenza sia adeguatamente motivata nei piani educativi individualizzati,
con riguardo anche alle condizioni organizzative delle singole scuole e
alle risorse professionali disponibili.
Art. 11 - Classi funzionanti presso ospedali e
istituti di cura
11.1 In applicazione delle disposizioni previste
dall'articolo 12, comma 9, della legge 5 dicembre 1992, n. 104, i Provveditori
agli Studi, d'intesa con le aziende sanitarie locali e i centri di recupero
e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri
della sanità e della previdenza sociale, possono autorizzare il
funzionamento di classi di scuola elementare e media, per i minori portatori
di handicap soggetti all'obbligo scolastico, ricoverati presso istituti
di cura, impediti temporaneamente per motivi di salute a frequentare la
scuola per un periodo mediamente non inferiore a 30 giorni di lezione;
a tali classi possono essere ammessi anche minori ricoverati che non versino
in situazione di handicap. Alle suddette classi e a quelle comunque istituite
negli ospedali ed istituti di ricovero e cura possono essere ammessi anche
gli alunni accolti in day hospital. Il presente comma non si applica agli
istituti di cura che accolgono minori handicappati a lunga degenza o a
tempo indeterminato.
11.2 Per il funzionamento delle classi di cui al
precedente comma, i Provveditori individuano le forme organizzative più
idonee, ivi compresa l'attivazione di classi che accolgano alunni iscritti
ad anni di corso diversi, in relazione al numero degli obbligati alla frequenza
prevedibilmente ricoverati nel corso dell'anno scolastico.
11.3 Alle classi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
i limiti previsti dagli articoli 15 e 16.
Art. 12 - Educazione permanente e istruzione per
gli adulti
12.1 I posti relativi alle attività di educazione
degli adulti nelle scuole elementari e medie sono determinati a livello
distrettuale dal Provveditore agli Studi, partendo dalla situazione dell'anno
scolastico precedente a quello cui si riferiscono gli organici; la consistenza
organica dei relativi posti è definita in conformità all'O.M.
n. 455 del 29 luglio 1997.
12.2 Per lo svolgimento delle attività previste
dal comma 1 e per i corsi d'istruzione secondaria superiore rivolti agli
adulti si può derogare ai limiti numerici stabiliti dagli articoli
successivi.
Art. 13 - Monitoraggio sulle dimensioni delle
classi
13.1 L'osservanza dei limiti numerici di cui agli
articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 costituisce oggetto di specifico monitoraggio.
A tal fine gli Uffici scolastici provinciali provvedono alla piena utilizzazione
del Sistema informativo per la trasmissione dei dati concernenti la determinazione
degli organici di diritto e l'adeguamento degli stessi alle situazioni
di fatto.
Art. 15 - Disposizioni relative alla scuola elementare
15.1 Salvo il disposto dell'art. 10, le classi di
scuola elementare sono, di norma, costituite da non più di 25 bambini
e non meno di 10. Le pluriclassi sono costituite con non più di
12 bambini e non meno di 6.
15.2 Nelle scuole nelle quali si svolgano anche
attività di tempo pieno il numero delle classi parallele da costituire
è determinato sulla base del numero complessivo di alunni, rimettendo
ai consigli di circolo l'indicazione dei criteri generali di ammissione,
nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi da formare, tenuto
conto delle limitazioni derivanti dalla consistenza dell'organico provinciale
del personale docente.
Art. 16 - Disposizioni relative all'istruzione
secondaria di primo grado
16.1 Le classi prime delle scuole medie e delle
relative sezioni staccate sono costituite, di regola, da non più
di 25 e non meno di 15 alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza possono
essere ripartite, tra le classi parallele della stessa scuola o sezione
staccata, purché siano di entità non superiore ad uno o,
eccezionalmente, due alunni per classe; si procede, peraltro, alla formazione
di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti sia inferiore
a 30. Per le classi che accolgono alunni in situazione di handicap si applica,
comunque, il disposto dell'art. 10.
16.2 Le classi successive alla prima sono, di regola,
determinate, rispettivamente, in numero pari a quello delle prime e seconde
funzionanti nel corrente anno scolastico, sempreché il numero medio
di alunni per classe sia superiore o pari a 15; in caso contrario si deve
procedere alla ricomposizione delle classi (tenendo distinte le classi
a tempo prolungato dalle classi a tempo normale), secondo i criteri indicati
al comma precedente.
16.3 Possono eventualmente essere costituite classi
uniche, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai
valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, ma non inferiore a 10, nelle scuole
e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole
isole, in zone a rischio di devianza minorile, nelle aree geografiche abitate
da minoranze linguistiche, nonché in relazione alla presenza di
alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione.
16.4 Nei contesti di cui al comma precedente, possono
essere costituite classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi nel
caso in cui il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni
di corso non consente la formazione di classi distinte. In tali ipotesi
gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione
delle classi, che non possono essere costituite con più di 12 alunni,
e programmano gli interventi didattici in modo da assicurare l'efficacia
dell'azione formativa.
Art. 17 - Classi a tempo prolungato nella scuola
media
17.1 Le classi a tempo prolungato sono autorizzate
nei limiti consentiti dalla dotazione organica assegnata a ciascuna provincia
e tenendo conto delle esigenze formative complessivamente accertate, purché
il numero di richieste, avanzate all'atto dell'iscrizione, sia sufficiente
alla formazione di almeno una classe; in ogni caso va assicurata agli alunni
che ne facciano richiesta la possibilità di frequentare classi a
tempo normale.
17.2 La presenza nella scuola o sezione staccata
di classi a tempo prolungato e a tempo normale non può dar luogo
a un numero di classi superiore a quello derivante dall'applicazione dei
criteri di cui al precedente art. 15.
Art. 18 - Disposizioni relative alla formazione
delle classi iniziali negli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore
18.1 Le prime classi degli istituti e scuole d'istruzione
secondaria superiore sono costituite, di regola, con non meno di 25 allievi.
A tal fine la previsione del numero delle classi prime che funzioneranno
nell'anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 25
il numero prevedibile di alunni iscritti, sulla base degli elementi di
valutazione seguenti:
a) dati relativi agli alunni frequentanti nel corrente
anno scolastico la terza classe delle scuole medie statali di ogni provincia;
b) domande di iscrizione presentate ad ogni istituzione
scolastica;
c) eventuale scostamento tra le iscrizioni e il
numero degli studenti effettivamente frequentanti ciascuna scuola nei precedenti
anni scolastici;
d) serie storica dei tassi di ripetenza;
e) ogni altro elemento obiettivamente rilevabile
(nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione,
istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione). Le
eventuali iscrizioni in eccedenza sono distribuite tra le classi dello
stesso istituto, scuola, sede coordinata e sezione staccata o aggregata,
qualora non sia possibile trasferire ad istituti viciniori dello stesso
ordine e tipo le richieste eccedenti, e senza superare, comunque, il numero
di 28 studenti per classe; si costituisce un'unica classe quando le iscrizioni
previste siano meno di 30. Per le classi che accolgono alunni in situazione
di handicap si applica, comunque, il disposto dell'art. 10.
18.2 Negli istituti ai quali siano annesse sezioni
di diverso tipo (come nel caso di licei classici con sezioni di liceo scientifico
o d'istituto magistrale o viceversa, istituti tecnici commerciali con sezioni
per geometri o per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere)
il numero delle classi è determinato separatamente per ogni tipo
di sezione, con lo stesso procedimento indicato al comma 1.
18.3 Negli istituti in cui siano presenti corsi
relativi a più indirizzi, tra quelli previsti dagli ordinamenti
vigenti, il numero delle classi è determinato separatamente per
ogni indirizzo, salvo il disposto del comma successivo; ai fini indicati
dall'art. 7 si può predeterminare il numero di alunni iscrivibile
a ciascun indirizzo di studi.
18.4 Le prime classi di sezioni staccate, scuole
coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti
con un solo corso dovranno essere costituite con un numero di alunni di
norma non inferiore a 20; nel caso di eccesso di domande d'iscrizione ad
alcune sezioni ed insufficienza di richieste di ammissione ad altre, nell'ambito
della stessa scuola, il competente Consiglio d'istituto stabilirà
i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio,
ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione
ad altri istituti in cui funzioni la sezione o indirizzo di specializzazione
richiesto.
18.5 L'esistenza di elementi obiettivi di valutazione
che rendono necessaria la costituzione di classi iniziali con meno di 25
alunni (limitate dimensioni di aule e laboratori, necessità di utilizzazione
di strumenti tecnici particolarmente voluminosi o di macchine e materiali
pericolosi per l'incolumità fisica e la salute degli studenti) dovrà
risultare dalle espresse motivazioni del provvedimento di autorizzazione
al funzionamento delle singole classi, che non potranno, di regola, essere
costituite con meno di 20 alunni.
18.6 Negli istituti d'istruzione tecnica, nei licei
artistici e negli istituti d'arte, nonché nelle scuole in cui siano
in atto progetti di modificazione sperimentale degli ordinamenti didattici,
qualora non sia possibile la formazione di classi omogenee, può
essere consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi
di diverso indirizzo di studi, purché gli insegnamenti comuni siano
prevalenti (per numero complessivo di ore settimanali di lezione) rispetto
agli insegnamenti d'indirizzo, le stesse classi siano formate da un numero
di alunni complessivamente non inferiore a 25, i gruppi d'indirizzo di
minore consistenza siano costituiti da almeno 10 studenti e sia mantenuta
l'unità della classe nelle ore d'insegnamento delle materie comuni
ai diversi indirizzi. Negli istituti professionali non sono ammesse classi
articolate nel primo biennio dei corsi di qualifica; esse sono consentite
per le terze classi appartenenti a più qualifiche dello stesso indirizzo
(agrario, elettrico ed elettronico, meccanico - termico, alberghiero e
della ristorazione, economico aziendale e turistico) nonché nelle
classi dei corsi post-qualifica, sempreché sia rispettato il numero
di alunni sopra indicato.
18.7 Le classi iniziali dei cicli conclusivi dei
corsi di studio (prima classe del liceo classico, seconda classe degli
istituti magistrali, terza classe del liceo artistico, del liceo scientifico
e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei
quali sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica,
prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della
maturità professionale o della maturità d'arte applicata)
sono costituite secondo gli stessi parametri e criteri generali indicati
ai precedenti commi; è peraltro assicurata la prosecuzione dei cicli
formativi di durata superiore al triennio avviati nelle classi costituite
a norma dei precedenti commi 4, 5 e 6, purché ciò non comporti
la formazione di classi con meno di 15 alunni.
18.8 Il funzionamento di corsi d'istruzione negli
istituti di reclusione è consentito previo accertamento delle garanzie
di sicurezza per il personale ivi utilizzato; il numero di allievi detenuti,
che può essere inferiore a quello stabilito nei precedenti commi,
va concordato con la direzione dell'istituto, assicurando, in ogni caso,
la prosecuzione dei corsi già attivati.
Art. 19 - Disposizioni relative alla formazione
delle classi intermedie e terminali negli istituti e scuole d'istruzione
secondaria superiore
19.1 Le classi intermedie sono costituite in numero
pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno
scolastico corrente, purché siano formate con un numero medio di
alunni non inferiore a 20; in caso contrario si procede alla ricomposizione
delle classi secondo i criteri indicati all'art. 13.
19.2 Le classi terminali sono costituite in numero
pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti per il
corrente anno scolastico in ogni istituzione scolastica, al fine di garantire
la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di
studi.
Art. 20 - Disposizioni relative alla formazione
di classi e corsi sperimentali negli istituti e scuole d'istruzione secondaria
superiore
20.1 Le disposizioni di cui al presente decreto
si applicano anche per la costituzione delle classi di scuole e corsi nei
quali si svolgano iniziative di modificazione sperimentale delle strutture
curricolari e/o dei piani di studio previsti dall'ordinamento didattico
vigente, con gli ulteriori criteri indicati ai successivi commi.
20.2 Le classi da costituire in attuazione di progetti
sperimentali elaborati autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche
sono determinate in numero tale da non superare quello delle classi dello
stesso tipo funzionanti nell'anno scolastico in corso e, comunque, qualora
si tratti di progetti di modificazione sperimentale di ordinamenti didattici
e strutture curricolari, il numero delle relative classi non deve superare
il 5% delle classi complessivamente costituite in ogni provincia, salvo
il disposto del comma 3.
20.3 Le limitazioni previste dal comma 2 non si
applicano alla sperimentazione contemplata dal decreto ministeriale 27
novembre 1997, n. 765, relativa all'anticipazione di alcuni aspetti dell'autonomia
prevista dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché a
quella attuata a seguito della soppressione dei corsi di studio ordinari
triennali e quadriennali, rispettivamente, della scuola magistrale e dell'istituto
magistrale, sancita dal decreto 10 marzo 1997.
20.4 Nelle istituzioni nelle quali coesistano corsi
ordinari e sperimentali, o diversi indirizzi sperimentali, il numero totale
delle classi iniziali da costituire è determinato sulla base del
numero complessivo di alunni iscritti a ciascuna delle stesse istituzioni
o delle sezioni di cui all'articolo 18, comma 2. E' peraltro assicurata,
fino al termine del ciclo conclusivo dei corsi di studio, la prosecuzione
delle iniziative avviate, purché le relative classi siano costituite
da non meno di 15 alunni; in caso contrario, si costituiscono, ove possibile,
classi articolate, in conformità ai criteri indicati dall'art. 13,
comma 6, o, infine, gli studenti sono accolti nei corrispondenti corsi
ordinari, salvo l'obbligo, per gli organi collegiali competenti, di programmare
e svolgere le opportune attività di recupero e sostegno.
Art. 21 - Disposizioni relative a scuole in situazioni
disagiate
21.1 Nelle scuole funzionanti nelle piccole isole,
nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle
aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza
di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione,
possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di
studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito,
dagli articoli 17, 18 e 19.
Art. 22 - Disposizioni per gli anni successivi
22.1 Il numero massimo di alunni per classe previsto,
nei casi di eccedenza della domanda, dagli articoli 14 e 18 è gradualmente
ridotto negli anni scolastici successivi, compatibilmente con il numero
complessivo di classi o sezioni previste e con la consistenza complessiva
dell'organico prestabilito dal relativo decreto ministeriale.
Art. 23 - Personale direttivo
23.1 Le dotazioni organiche del personale direttivo,
determinate per gli anni scolastici 1998/99, 1999/2000 e 2000/2001 sono
consequenziali all'attuazione delle misure di riorganizzazione della rete
scolastica previste dal decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 176,
in connessione al dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsto
dall'art. 21, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e disciplinato
dal regolamento emanato con il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233.
23.2 Per effetto degli stessi provvedimenti indicati
al comma 1 sono, altresì, rideterminate le dotazioni organiche dei
responsabili amministrativi.
Art. 24 - Organici provinciali del personale docente
24.1 Con le allegate tabelle C/1, C/2, C/3 e C/4
è stabilita la consistenza degli organici provinciali del personale
docente, rispettivamente, della scuola materna, elementare, secondaria
di primo grado e secondaria superiore, prevista per gli anni scolastici
1998/99, 1999/2000 e 2000/2001, tenuto conto delle prevedibili cessazioni
dal servizio, del numero e delle effettive esigenze di funzionamento delle
sezioni di scuola materna e delle classi da costituire, in conformità
ai criteri e parametri di riferimento, per la riorganizzazione della rete
scolastica e per la costituzione delle classi, di cui ai Titoli I e II
del presente decreto.
24.2 Nei limiti degli organici complessivamente
definiti a livello nazionale si procederà, con decreto ministeriale,
all'eventuale redistribuzione di posti tra circoscrizioni provinciali,
nell'ambito di ciascun grado di scuole, in relazione all'accertamento di
maggiori o minori esigenze rispetto alle previsioni.
24.3 I Provveditori agli Studi, con propri decreti,
nei limiti dell'organico provinciale complessivo, possono incrementare
le dotazioni organiche di uno o più gradi di scuola con la contestuale
riduzione compensativa delle dotazioni previste per altri gradi, in relazione
alle rispettive esigenze accertate nell'ambito della provincia.
Art. 25 - Determinazione degli organici per la
scuola materna
25.1 Entro il limite dell'organico provinciale complessivo
previsto dalla tabella C/1 allegata al presente decreto, i Provveditori
agli Studi determinano le dotazioni organiche del personale docente delle
scuole materne, in relazione alle necessità di personale corrispondenti
alle sezioni di scuola materna previste e all'orario di funzionamento dalle
stesse adottato, ai sensi dell'art. 104 del decreto legislativo n. 297/94.
In proposito, posto che detta disposizione prevede l'assegnazione di due
insegnanti per sezione subordinatamente all'adozione di moduli orario di
almeno otto ore giornaliere, i Provveditori agli Studi, previa attenta
revisione della situazione delle singole istituzioni scolastiche, procederanno
alla soppressione dei posti relativi ai turni pomeridiani non effettivamente
funzionanti per l'intero orario previsto, i quali possono essere utilizzati
per l'istituzione di nuove sezioni e/o di turni pomeridiani di funzionamento
in altre sedi.
25.2 Per l'anno scolastico 1998/99 i Provveditori
agli Studi determinano, entro il limite dell'organico provinciale complessivo,
anche la dotazione organica da utilizzare per le finalità di seguito
indicate:
a) attuazione degli orientamenti educativi per la
scuola materna, definiti con il D.M. 3 giugno 1991;
b) diffusione dei processi di innovazione didattica
e di sperimentazione;
c) realizzazione di programmi di prevenzione della
dispersione scolastica;
d) supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico,
progettazione educativa e valutazione dei processi formativi.
25.3 Entro il limite dell'organico provinciale complessivo
previsto dalla citata tabella C/1 i Provveditori agli Studi determinano,
in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto
accertata per l'anno scolastico 1998/99, l'organico funzionale commisurato
alle esigenze di tutte le sezioni di scuola materna comprese nello stesso
circolo didattico.
25.4 A decorrere dall'anno scolastico 1999/2000
l'organico funzionale di circolo per la scuola materna sarà preventivamente
determinato dai Provveditori agli Studi entro il limite degli organici
provinciali previsti, in conformità alle disposizioni generali contenute
nel successivo art. 26, per quanto applicabili alla scuola materna.
Art. 26 - Organico funzionale di circolo
26.1 Entro il limite dell'organico provinciale previsto
dall'allegata tabella C/2 e della dotazione organica di posti di sostegno
assegnati alla scuola elementare, il Provveditore agli Studi determina
l'organico funzionale di ciascun circolo didattico attribuendo preliminarmente
i posti necessari ad assicurare le condizioni essenziali di funzionamento
di tutti i plessi scolastici compresi nello stesso circolo, in relazione
agli elementi di valutazione sottoindicati:
a) numero degli alunni iscritti;
b) durata ed articolazione dell'orario settimanale
di attività didattica;
c) numero dei plessi;
d) numero delle classi prevedibili;
e) esigenze di sostegno per l'integrazione degli
alunni in situazione di handicap;
f) mantenimento dei livelli di diffusione dell'insegnamento
della lingua straniera.
I posti disponibili nella dotazione organica provinciale dopo le operazioni indicate dal comma 1 sono distribuiti tra i circoli didatti, in relazione alle sottoelencate esigenze:
g) istituzione di un maggior numero di classi, in
particolare per esigenze connesse all'inserimento di alunni portatori di
handicap;
h) estensione dell'insegnamento della lingua straniera;
i) aumento del tempo scolastico, correlato a specifiche
esigenze economico-sociali dell'utenza;
l) particolari e specifiche caratteristiche demografiche,
orografiche e socio-culturali del territorio di pertinenza delle singole
scuole;
m) iniziative di prevenzione e recupero della dispersione
scolastica, degli insuccessi formativi e delle devianze minorili;
n) attività di innovazione e sperimentazione
didattica, in particolare quelle costituite per rispondere all'autonomia
didattica e organizzativa prevista dall'art. 21 della legge n. 59/97, nonché
attività di supporto alla ricerca e progettazione educativa e alla
valutazione dei processi formativi.
26.2 La dotazione organica funzionale di ciascun
circolo è finalizzata all'assolvimento di tutte le esigenze didattiche
e formative correlate agli indicatori di cui ai precedenti commi, per la
piena realizzazione degli obiettivi formativi assegnati alla scuola elementare,
in rapporto alle esigenze specifiche dei singoli contesti operativi. Gli
organi di circolo deliberano sulle modalità d'impiego dei posti
dell'organico funzionale assegnati, in relazione all'ordine di priorità
delle esigenze definito dagli stessi organi.
26.3 Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche agli istituti comprensivi di scuola materna, elementare
e media, per quanto compatibili con gli articoli 25, 27, 28, 29, 30 e 31.
Art. 27 - Organico funzionale d'istituto per l'istruzione
secondaria
27.1 A seguito della revisione dei criteri di determinazione
delle cattedre e dei posti d'insegnamento, sulla base delle norme regolamentari
che saranno emanate in attuazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, il Provveditore agli Studi determinerà l'organico funzionale
di ciascuna scuola media o istituto d'istruzione secondaria superiore,
commisurato alle esigenze di funzionamento di tutte le sedi scolastiche,
le sezioni annesse o aggregate, le sezioni staccate e scuole coordinate
comprese nella stessa istituzione, nonché agli specifici obiettivi
formativi di ciascuna istituzione scolastica.
Art. 28 - Organici provinciali del personale docente
per la scuola secondaria
28.1 Gli organici provinciali previsti per le scuole
ed istituti d'istruzione secondaria di primo e secondo grado dalle tabelle
allegata C/3 e C/4 comprendono, oltre al personale necessario per le esigenze
indicate all'art. 25, comma 1, una dotazione organica, determinata anche
sulla base degli indici di disagio economico, socio-culturale e scolastico,
da utilizzare per le seguenti finalità:
a) estensione di processi d'innovazione didattica
e sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, con particolare
riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma dell'istruzione
secondaria;
b) istituzione di ulteriori classi in relazione
alla presenza di alunni in situazione di handicap;
c) realizzazione di programmi di prevenzione e di
recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;
d) supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico,
progettazione educativa e valutazione dei processi formativi;
e) coordinamento organizzativo didattico di scuole
aggregate a istituti d'istruzione secondaria superiore di diverso ordine
o tipo.
Art. 29 - Determinazione delle cattedre e dei
posti d'insegnamento nella scuola secondaria per l'anno scolastico 1998/99
29.1 Per l'anno scolastico 1998/99 la dotazione
organica è determinata con riferimento a ciascuna sede d'istituto
o sezione staccata, nonché, per le attività di educazione
permanente nella scuola media, a livello distrettuale.
29.2 Acquisita la previsione delle classi i Provveditori
agli Studi determinano le cattedre, distintamente per classi di concorso,
nelle singole scuole e sezioni staccate, secondo le indicazioni contenute
nelle previgenti ordinanze, se compatibili con il presente decreto.
29.3 Solo dopo aver costituito all'interno della
scuola, con precedenza assoluta, tutte le cattedre possibili, si procede
alla formazione delle cattedre-orario esterne, costituite su due scuole,
possibilmente nell'ambito dello stesso comune o dello stesso distretto,
privilegiando in tale ambito la costituzione delle cattedre tra sede centrale
e sezione staccata dalla stessa scuola.
29.4 Le cattedre-orario esterne costituite su tre
scuole sono confermate se occupate da titolari, ovvero se nella scuola
di titolarità sia presente una frazione di cattedra almeno pari
alla metà del relativo orario d'obbligo.
Art. 30 - Cattedre di lingua straniera nelle scuole
medie
30.1 Per ogni due prime classi a tempo normale dovrà
necessariamente essere impartito l'insegnamento della stessa lingua straniera.
30.2 Eventuali richieste di trasformazione delle
cattedre di lingua straniera, adeguatamente motivate, potranno essere accolte
dai Provveditori agli Studi nel caso in cui la cattedra risulti priva di
titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero,
e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.
30.3 Per le cattedre di lingua inglese o di lingua
francese, ferma restando la condizione di cui al precedente comma, le trasformazioni
possono avvenire nel rispetto del necessario pluralismo linguistico culturale.
30.4 Qualora nelle scuole e sezioni staccate si
preveda una riduzione delle prime classi, con la conseguente contrazione
del numero delle ore o delle cattedre di lingua straniera, tale contrazione
deve riguardare, in primo luogo, l'eventuale cattedra orario e, in subordine,
una delle cattedre ordinarie della lingua straniera meno richiesta dagli
alunni iscritti, considerando separatamente le classi a tempo normale da
quelle a tempo prolungato.
Art. 31 - Dotazioni organiche in sezioni di scuola
media particolarmente disagiate
31.1 Nei contesti in cui possono essere costituite
classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi, ove la situazione
ambientale consenta la costituzione di cattedre orario esterne, la dotazione
organica corrisponderà a quella di due classi di scuola media a
tempo normale.
31.2 Nelle situazioni di estremo isolamento, ove
attualmente sono funzionanti i corsi di preparazione agli esami di idoneità
o di licenza media e il numero complessivo degli alunni è molto
esiguo, l'attività didattica è organizzata per moduli flessibili
che possono prevedere raggruppamenti anche variabili di alunni; la dotazione
organica è costituita da 3 cattedre, di cui una appartenente all'area
linguistica, una di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali e
l'altra appartenente all'area artistico-espressiva o motoria; quest'ultima
deve essere assegnata in base a specifico progetto della scuola.
Art. 32 - Educazione fisica nella scuola superiore
32.1 Per quanto concerne l'insegnamento dell'educazione
fisica negli istituti d'istruzione di secondo grado, i singoli consigli
d'istituto possono deliberare la costituzione di cattedre in corrispondenza
delle classi, anziché delle squadre distinte per sesso, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1, comma 76, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. Tali determinazioni sono adottate previa deliberazione del collegio
dei docenti, in relazione alle proposte formulate dai docenti di educazione
fisica, valutate le attitudini e le esigenze degli alunni; le stesse deliberazioni
dovranno pervenire agli Uffici scolastici provinciali entro termini compatibili
con le scadenze previste per la determinazione degli organici d'istituto.
Art. 33 - Personale educativo
33.1 Con separato decreto sono ridefiniti i criteri
di determinazione degli organici del personale educativo, secondo le procedure
previste dall'art. 442, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297.
Art. 34 - Personale amministrativo, tecnico e
ausiliario
34.1 I criteri per la definizione degli organici
provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola,
sono rideterminati a norma dell'art. 40, comma 4, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
34.2 Ai fini della mobilità del personale
per l'anno scolastico 1998/99 si procede alla determinazione dell'organico
di ciascun istituto o scuola con l'ordinanza ministeriale prevista dall'art.
548, comma 1, del Testo Unico già citato.
Art. 35 - Scuole in lingua slovena
35.1 Con propri decreti i Provveditori agli Studi
di Gorizia e Trieste definiscono le dotazioni organiche degli istituti
e scuole di lingua slovena, compresi i circoli didattici funzionanti nelle
province di rispettiva competenza, nei limiti delle corrispondenti dotazioni
organiche provinciali separatamente previste dalle allegate tabelle.
Art. 36 - Istruzioni operative
36.1 Con successive comunicazioni potranno essere
impartite istruzioni di carattere meramente operativo dai dirigenti degli
Uffici centrali competenti, al fine di assicurare omogeneità e tempestività
nell'azione dei Provveditorati agli Studi relativamente alla materia disciplinata
dal presente decreto, previa informazione alle organizzazioni sindacali.
Art. 37 - Dotazione provinciale degli insegnanti
di sostegno
37.1 Le dotazioni provinciali di sostegno per l'integrazione
degli alunni in situazione di handicap sono determinate con le tabelle
allegate, tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti alle
scuole statali, di ogni ordine e grado, in ciascuna provincia e dividendo
lo stesso numero per 138.
37.2 Sulla base del numero di posti calcolato a
norma del comma 1, confrontato ai posti di organico e di fatto complessivamente
costituiti nell'anno scolastico 1997/98, in ogni provincia i posti in organico
sono determinati in misura non inferiore al 66 per cento del numero calcolato
come sopra specificato oppure non superiore all'80 per cento dei posti
complessivamente istituiti nello stesso anno scolastico 1997/98.
37.3 Sulle ulteriori disponibilità di posti
corrispondenti alla differenza tra i posti calcolati a norma del comma
1 e quelli acquisiti negli organici provinciali, ove se ne verifichi la
necessità, possono essere disposte assunzioni o utilizzazioni annuali
di personale con rapporto di lavoro, rispettivamente, a tempo determinato
o indeterminato. Le modalità e le condizioni di utilizzazione del
personale in servizio a tempo indeterminato sono disposte in sede di contrattazione
decentrata nazionale e provinciale.
37.4 Le variazioni in aumento o in diminuzione,
conseguenti al sistema di calcolo dei posti sopra indicato, hanno effetto
gradualmente nel triennio 1998/2000.
Art. 38 - Criteri di ripartizione tra gradi di
scuola
38.1 Stabilita la dotazione provinciale dei posti,
il Provveditore procede contestualmente alla loro ripartizione tra i diversi
gradi di scuole tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) quota percentuale di alunni in situazione di handicap
per ogni grado di scuola in rapporto al totale provinciale degli alunni
nella medesima situazione;
b) quota percentuale di alunni in situazione di
handicap per ogni grado di scuola in rapporto al totale provinciale della
popolazione di alunni del medesimo grado;
c) durata media del tempo scolastico in rapporto
ai diversi gradi di scuola;
d) numerosità degli alunni per classe, plesso
o sede distaccata e istituto nei diversi gradi di scuola;
e) proposta di ripartizione del Gruppo di lavoro
interistituzionale provinciale (GLIP) formulata in base agli elementi sopra
elencati.
Art. 39 - Consolidamento dei posti
39.1 Per distribuire tra i diversi gradi di scuole
i posti acquisiti in organico ai sensi dell'art. 37 il Provveditore agli
Studi tiene conto:
a) dei posti attualmente coperti da docenti di ruolo
per ogni grado di scuola;
b) della ripartizione di posti già calcolata
ai sensi del precedente art. 38;
c) dell'andamento della presenza di alunni in situazione
di handicap nell'ultimo triennio scolastico, relativamente alle scuole
materne, elementari e medie;
d) della tendenza del tasso di presenza di alunni
in situazione di handicap nell'ultimo triennio relativamente agli istituti
d'istruzione secondaria superiore, tenendo conto della distribuzione tra
i diversi ordini e tipi di scuole.
Art. 40 - Continuità educativa
40.1 Al fine di assicurare la continuità
educativa degli insegnanti di sostegno, il Provveditore agli Studi assegna
i posti di cui agli articoli 38 e 39 del presente decreto, alle singole
istituzioni scolastiche tenendo conto:
- della tendenza delle presenze di alunni in situazione
di handicap nell'ultimo triennio;
- delle necessità di dotare ogni circolo
didattico e istituto di un gruppo stabile di insegnanti, allo scopo di
garantire l'efficace utilizzazione delle risorse professionali;
- dell'esistenza di progetti educativi individualizzati
a lungo termine.
Art. 41 - Assegnazione definitiva dei posti per
le attività di sostegno alle scuole
41.1 L'assegnazione definitiva alle singole istituzioni
scolastiche dei posti di sostegno, salvo il disposto dell'art. 42, è
effettuata dal Provveditore agli Studi, sulla base delle proposte dal Gruppo
di lavoro per l'integrazione scolastica (GLH), tenendo conto:
a) del progetto educativo individuale, presentato dalla scuola di riferimento, contenente indicazioni:
- sui bisogni formativi dei singoli alunni in situazione
di handicap;
- sulle strategie che si intendono attivare per
sviluppare le potenzialità presenti o residue, in rapporto alle
risorse complessive della scuola;
- sulle modalità di verifica degli obiettivi
individuati per il progetto di integrazione o di vita, con previsione programmata
della riduzione motivata dell'impiego dell'insegnante di sostegno;
b) della diagnosi funzionale attestante il
livello di gravità dell'alunno in situazione di handicap, in rapporto
alla sua scolarizzazione, e dei cambiamenti avvenuti attraverso il processo
d'integrazione, evitando l'assegnazione automatica, di anno in anno, della
medesima entità del sostegno ritenuto necessario, nel primo anno
di scolarizzazione, dalla diagnosi funzionale iniziale;
c) dell'organizzazione didattica di ciascuna
scuola, con riguardo alla durata del tempo scolastico e alle attività
didattiche programmate per la classe in cui è inserito l'alunno
in situazione di handicap, al fine di consentire la valutazione ponderata
delle risorse professionali necessarie;
d) della corrispondenza, nella maggior misura
possibile, tra le competenze disciplinari ed esperienze professionali dei
docenti da assegnare ad istituzioni secondarie superiori e gli obiettivi
formativi del progetto di vita di ciascun alunno;
e) della necessità d'interventi precoci
o di prevenzione nel grado iniziale della scolarità;
f) della priorità da attribuire, nelle
scuole secondarie superiori, ai progetti caratterizzati dall'interazione
scuola-lavoro, definendo anche le competenze disciplinari utili ad individuare
gli insegnanti di sostegno.
41.2 Con l'assegnazione dei posti così effettuata può essere modificata la ripartizione tra gradi di scuole, attuata ai sensi degli articoli 38, 39 e 40, in relazione alle diverse situazioni specifiche.
Art. 42 - Dotazioni di posti di sostegno per l'istruzione
secondaria superiore
42.1 Limitatamente all'anno scolastico 1998/99 la
dotazione organica per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore
è determinata a livello provinciale, per grandi aree disciplinari;
i posti così determinati sono assegnati alle singole istituzioni
scolastiche, nella fase operativa di adeguamento dell'organico alla situazione
di fatto, secondo i criteri previsti dagli articoli 40 e 41.
Art. 43 - Progetti sperimentali
43.1 Il Provveditore agli Studi vaglia i progetti
di sperimentazione di modelli efficaci d'integrazione nelle classi ordinarie,
predisposti dalle scuole ai sensi dell'art. 40, comma 3 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, al fine di:
- approvare la sperimentazione di tali progetti,
valutandone la ricaduta di esperienza nel territorio;
- disporre l'eventuale assegnazione di personale
elettivamente qualificato, in relazione agli obiettivi specifici da conseguire;
- assegnare mezzi finanziari per l'acquisizione
di strumenti tecnici ed ausili didattici funzionali alla realizzazione
del progetto;
43.2 I progetti di sperimentazione dovranno presentare i seguenti requisiti:
- definizione degli obiettivi, degli strumenti metodologici
e didattici, delle modalità di documentazione dell'attività
svolta e di diffusione dell'esperienza tra le altre scuole;
- eventuale attuazione del progetto attraverso l'integrazione
di risorse e di esperienze con altri enti, sulla base di accordi di programma
e intese con istituzioni, associazioni, organizzazioni no-profit, cooperative
sociali e centri specializzati;
- preventivo di spesa per le risorse umane e strumentali
necessarie, tenendo conto anche degli apporti di soggetti esterni alla
scuola operanti nello stesso ambito territoriale.
43.3 Il Provveditore agli Studi, sulla base delle proposte del Gruppo di lavoro provinciale interistituzionale (GLIP), individuerà i progetti da approvare osservando le seguenti priorità:
a) interventi precoci finalizzati alla prevenzione
dei fenomeni di aggravamento delle situazioni di handicap nei gradi iniziali
del processo formativo;
b) percorsi integrati d'istruzione e formazione
professionale e d'inserimento nel mondo del lavoro, con particolare riferimento
a progetti che prevedono l'uso di risorse provenienti da altri soggetti,
con particolare attenzione alle cooperative sociali, al riconoscimento
di crediti formativi e all'alternanza scuola-lavoro;
c) percorsi d'integrazione che prevedano l'impiego
anche di persone esterne al corpo docente, come tutors reclutati
attraverso "borse amicali", esperti in specifiche attività lavorative
o figure di sistema;
d) interventi formativi in contesti esterni alla
scuola e attività didattiche cooperative, con il coinvolgimento
di tutti gli alunni e gli insegnanti;
e) integrazione scolastica di minorati dell'udito
e della vista, con l'intervento dei diversi soggetti istituzionali competenti,
anche al fine di mettere le strumentazioni e le competenze specializzate
a disposizione di reti di scuole;
f) progetti d'integrazione scolastica dei disabili
fisici e psichici in particolare situazione di gravità, più
direttamente mirati alle potenzialità di apprendimento e al miglioramento
della vita di relazione;
g) progetti che si colleghino all'autonomia didattica
ed organizzativa, prevedendo attività per gruppi, tempi scolastici
flessibili, curricoli individualizzati, che, partendo dalle esigenze degli
alunni in situazione di handicap determinino cambiamenti significati dell'intera
organizzazione della scuola.
43.4 Il Provveditore agli Studi dispone, altresì:
- l'eventuale assegnazione temporanea di insegnanti
di sostegno del grado di scuola precedente, nella fase di passaggio di
un alunno da un grado all'altro di scuola, qualora il progetto educativo
individuale e le esigenze d'inserimento rendano necessarie forme di raccordo
e integrazione tra i due gruppi di docenti;
- l'eventuale finalizzazione di competenze professionali
assegnate, per alunni in particolari situazioni di handicap, anche a reti
di scuole.
43.5 In ogni caso i progetti dovranno evitare la
concentrazione di alunni della stessa tipologia di handicap nella stessa
scuola, favorendo invece i consorzi tra scuole e lo scambio di strumenti
ed esperienze.
43.6 Le scuole a cui verrà affidato il progetto
di sperimentazione dovranno garantire l'informazione e la diffusione delle
esperienze, attraverso la promozione di centri territoriali di servizi
didattici e strumentali, in attuazione dell'autonomia gestionale o organizzativa
delle scuole.
43.7 Le sperimentazioni proposte dai commi precedenti
verranno sottoposte a specifico monitoraggio, al fine di valutare la qualità
dei progetti, il conseguimento degli obiettivi prefissati e l'opportunità
della diffusione delle esperienze realizzate.
Art. 44 - Deroghe al rapporto 1:138
44.1 In presenza di handicap particolarmente gravi,
il Provveditore agli Studi può assumere personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato anche in deroga al rapporto numerico fissato
dall'art. 37, fermo restando, comunque, il vincolo di riduzione della consistenza
complessiva del personale in servizio in ciascuna provincia posto dall'art.
40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 45 - Organizzazione didattica - Competenze
degli organi d'istituto
45.1 E' rimessa alla competenza degli organi collegiali
la progettazione di nuove forme di flessibilità dell'organizzazione
didattico-educativa, che, in rapporto alle risorse di organico assegnate
alla scuola, consentano di rendere meno determinanti i raggruppamenti di
alunni per classe e le loro dimensioni, prendendo in considerazione la
possibilità di programmare attività didattiche per gruppi
ristretti di alunni oppure per gruppi più ampi di alunni iscritti
a classi diverse, allo scopo di assicurare la maggiore efficacia possibile
dell'insegnamento, in rapporto alle potenzialità di apprendimento
individuale.
45.2 E' parimenti affidata alla competenza degli
organi collegiali della scuola la formulazione di progetti per l'ampliamento
dell'offerta formativa, utilizzando la disponibilità di personale
e di mezzi del fondo d'istituto, ovvero anche mediante l'utilizzazione
di ulteriori risorse di personale e mezzi messi a disposizione dai competenti
enti locali oppure da enti ed organismi pubblici o privati, a seguito di
appositi accordi o convenzioni.
Art. 46 - Relazioni sindacali
46.1 I Provveditori agli Studi e i capi d'istituto
informano le organizzazioni sindacali sui criteri generali adottati e sugli
obiettivi perseguiti nell'applicazione del presente decreto, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 6, 7, 8 e 9 del contratto collettivo nazionale
di lavoro vigente.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
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