Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge n. 59 del 15 marzo 1997
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59, allegato 1, n. 35;
Visti gli articoli 509, comma 1, 510, comma 1, e
580, comma 1 del Testo Unico approvato con D.L.vo
del 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 1, comma 74 della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;
Acquisito il parere della competente Commissione
del Senato della Repubblica;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 20, comma
3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è scaduto il termine per l'emissione
del parere della competente Commissione parlamentare della Camera dei Deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo
1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per la Funzione Pubblica e gli Affari Regionali,
di concerto con i Ministri della Pubblica Istruzione, del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica;
Art. 1 - Cessazione dal servizio
1. I collocamenti a riposo a domanda per compimento
del 40° anno di servizio utile al pensionamento e le dimissioni dall'impiego
del personale del comparto «Scuola» con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico
successivo alla data in cui la domanda è stata presentata.
2. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione
è stabilito il termine entro il quale, annualmente, il personale
di cui al comma 1 può presentare o ritirare la domanda di collocamento
a riposo o di dimissioni.
3. La domanda di collocamento a riposo per compimento
del 40° anno di servizio si intende accolta alla scadenza del termine
di cui al comma 2. Alla stessa data s'intende accolta la domanda di dimissioni
salvo che nei trenta giorni successivi essa non sia rifiutata o ritardata
dall'Amministrazione in quanto è in corso un procedimento disciplinare.
Nel caso in cui l'accoglimento delle dimissioni sia ritardato, le stesse
sono da intendere accolte dalla data di emanazione del relativo provvedimento
di accoglimento da parte dell'Amministrazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano
anche alle domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'articolo
509, commi 2, 3 e 5 del Testo Unico approvato con decreto legislativo del
16 aprile 1994, n. 297, nonché alle domande di cessazione
dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto il predetto trattenimento.
5. L'Amministrazione è tenuta a verificare
entro apposita data che è fissata dal decreto di cui al comma 2
l'avvenuta maturazione del diritto al trattamento di quiescenza. Qualora
il personale dimissionario non abbia maturato tale diritto, l'Amministrazione
glielo comunica entro il predetto termine al fine di consentirgli di chiedere,
entro 5 giorni dalla comunicazione, il ritiro delle dimissioni. Trascorso
tale termine la domanda non può essere ritirata. L'Amministrazione
è esonerata dal predetto adempimento qualora l'interessato abbia
manifestato, nella domanda di dimissioni, la volontà di interrompere
comunque il rapporto di impiego indipendentemente dall'aver maturato o
meno il diritto al trattamento di quiescenza.
Art. 2 - Adozione dei provvedimenti di quiescenza
e previdenza
1. Ai fini dell'emanazione dei provvedimenti concernenti
la quiescenza e la previdenza, nonché la relativa valutazione dei
periodi e servizi di cui all'articolo 145 del D.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092, l'interessato può, sotto la propria responsabilità,
sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 3,
primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificato dall'articolo
3, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. L'Amministrazione entro 60 giorni dalla data
di acquisizione della dichiarazione di cui al comma 1, richiede, ove necessario,
agli Enti o alle gestioni previdenziali competenti tutti gli elementi necessari
ed utili per la definizione della posizione degli interessati. Decorsi
inutilmente 60 giorni dalla data della richiesta, i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati sulla base della dichiarazione sostitutiva di
cui al comma 1.
3. Resta salva la potestà dell'Amministrazione
di procedere alle eventuali modifiche dei provvedimenti emessi con conseguenti
conguagli o recuperi.
4. La domanda di riscatto non può essere
ritirata una volta emesso il relativo provvedimento, il cui contenuto deve
essere preventivamente comunicato all'interessato e da questi non rifiutato
entro il termine di 5 giorni, da indicarsi espressamente, dalla ricezione
della comunicazione.
Art. 3 - Disposizioni transitorie
1. Il personale della scuola che abbia già
presentato la dichiarazione dei servizi e periodi di cui all'articolo 145
del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, qualora non siano stati ancora adottati
i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, può, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, confermare o
integrare la predetta dichiarazione.
Art. 4 - Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4 della legge
15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
si intendono abrogate le seguenti disposizioni: articoli
509, comma 4, 510 e 580 del Testo Unico, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'articolo 1,
comma 74 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 5 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
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