Decreto Ministeriale 19 luglio 2001, n. 376
(Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2001, n. 244)

Regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 96, lettera d), della legge 15 maggio 1997, n. 127, relativo al riordino delle università per stranieri

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17,  comma  96,  lettera  d),  il  quale  prevede che con decreto del Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e'   rideterminata   la  disciplina  concernente  il  riordino  delle universita' per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali e' consentito l'accesso a studenti italiani;

Visto il regolamento del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 509;

Vista   la   legge   17  febbraio  1992,  n.  204,  concernente  il riordinamento delle universita' per stranieri di Siena e Perugia;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso nell'adunanza  del  17  maggio  2001,  con il quale viene rilevata la necessita'  di  "procedere  all'esame  dei  regolamenti  didattici di Ateneo  per  verificare  la  coerenza  tra le offerte didattiche e le finalita' e i compiti assegnati dal riordino";

Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione consultiva  degli atti normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2001 con il  quale  viene  rappresentata l'esigenza di una generale disciplina per   l'integrale   riordino   delle  universita'  per  stranieri,  e conseguentemente  la  necessita' "quando sara' emanato il testo unico delle   leggi   sull'istruzione   universitaria   (...)   di  mettere concretamente  mano, per quanto riguarda l'universita' per stranieri,
ad interventi normativi di natura non frammentaria";

Considerato,  quanto  al  citato parere del Consiglio universitario nazionale,  che  "le  finalita'  e  i compiti assegnati dal riordino" siano   comunque   realizzabili  attraverso  la  disciplina  generale introdotta dai recenti decreti sull'autonomia didattica universitaria;

Considerato,  quanto  al  citato parere del Consiglio di Stato, che possa  essere  adottato il regolamento sul caso specifico riguardante l'accesso a studenti italiani di cui all'articolo 17, comma 96, punto a), con riserva di intervento normativo in via generale, quando sara' emanato il testo unico sull'universita';

Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma  dell'articolo  17,  comma  3,  della predetta legge n. 400 del 1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri con nota n. 3840/1.1.4/31890/4.8.39 del 12 luglio 2001;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Universita' per stranieri

1.  L'universita'  per  stranieri  di  Perugia, istituita con regio decreto-legge  29  ottobre  1925,  n. 1965, convertito dalla legge 18 marzo  1926,  n.  562,  e  la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri  di  Siena,  riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359, che  assume  la denominazione di "universita' per stranieri di Siena" sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale.

2.  Le  istituzioni  di  cui  al  comma  1  svolgono  attivita'  di insegnamento  e  di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiana.

3.  Nel  rispetto  delle  finalita' istituzionali e dei principi di autonomia  fissati  per  le universita' dalla legge 9 maggio 1989, n. 168,  l'universita'  per  stranieri  di  Perugia  e l'universita' per stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi.

Art. 2.
Autonomia didattica

1. Le universita' di Perugia e Siena istituiscono corsi destinati a stranieri  da  realizzare  anche con l'ausilio delle nuove tecnologie educative  e  a  distanza.  I  predetti  corsi sono organizzati anche mediante  convenzione  con  altre universita', nonche' da consorzi di cui fanno parte le stesse universita' di Perugia e Siena.

2. Le universita' di cui al comma 1 organizzano, altresi', corsi di studio   aperti   anche   a   cittadini  italiani,  e  specificamente finalizzati:

a) alla   formazione  di  personale  operante  nelle  istituzioni italiane  all'estero o in progetti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;
b) alla   formazione   di   operatori   socio-assistenziali   per l'integrazione  degli  stranieri  per fini di cui all'articolo 42 del decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n. 286, nonche' per gli altri casi   in   cui  sia  richiesta,  ai  fini  predetti,  una  specifica preparazione multilinguistica e multiculturale;
c) alla  formazione nel campo delle scienze del linguaggio, della comunicazione   e  dell'informazione  in  contesto  internazionale  e interculturale.

3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti in conformita' alle disposizioni  previste  dal regolamento ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e da decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma   95,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e  successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 luglio 2001

Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Istruzione, universita' e ricerca, foglio n. 265.


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