Regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 96, lettera d), della legge 15 maggio 1997, n. 127, relativo al riordino delle università per stranieri
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, comma 96, lettera d), il quale prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e' rideterminata la disciplina concernente il riordino delle universita' per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali e' consentito l'accesso a studenti italiani;
Visto il regolamento del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204, concernente il riordinamento delle universita' per stranieri di Siena e Perugia;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 17 maggio 2001, con il quale viene rilevata la necessita' di "procedere all'esame dei regolamenti didattici di Ateneo per verificare la coerenza tra le offerte didattiche e le finalita' e i compiti assegnati dal riordino";
Udito il parere del Consiglio di
Stato espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi, nell'adunanza
del 4 giugno 2001 con il quale viene rappresentata l'esigenza
di una generale disciplina per l'integrale riordino
delle universita' per stranieri, e conseguentemente
la necessita' "quando sara' emanato il testo unico delle
leggi sull'istruzione universitaria
(...) di mettere concretamente mano, per quanto
riguarda l'universita' per stranieri,
ad interventi normativi di natura non frammentaria";
Considerato, quanto al citato parere del Consiglio universitario nazionale, che "le finalita' e i compiti assegnati dal riordino" siano comunque realizzabili attraverso la disciplina generale introdotta dai recenti decreti sull'autonomia didattica universitaria;
Considerato, quanto al citato parere del Consiglio di Stato, che possa essere adottato il regolamento sul caso specifico riguardante l'accesso a studenti italiani di cui all'articolo 17, comma 96, punto a), con riserva di intervento normativo in via generale, quando sara' emanato il testo unico sull'universita';
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 3840/1.1.4/31890/4.8.39 del 12 luglio 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Universita' per stranieri
1. L'universita' per stranieri di Perugia, istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359, che assume la denominazione di "universita' per stranieri di Siena" sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 svolgono attivita' di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiana.
3. Nel rispetto delle finalita' istituzionali e dei principi di autonomia fissati per le universita' dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, l'universita' per stranieri di Perugia e l'universita' per stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi.
Art. 2.
Autonomia didattica
1. Le universita' di Perugia e Siena istituiscono corsi destinati a stranieri da realizzare anche con l'ausilio delle nuove tecnologie educative e a distanza. I predetti corsi sono organizzati anche mediante convenzione con altre universita', nonche' da consorzi di cui fanno parte le stesse universita' di Perugia e Siena.
2. Le universita' di cui al comma 1 organizzano, altresi', corsi di studio aperti anche a cittadini italiani, e specificamente finalizzati:
a) alla formazione di personale operante
nelle istituzioni italiane all'estero o in progetti di cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo;
b) alla formazione di operatori
socio-assistenziali per l'integrazione degli stranieri
per fini di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, nonche' per gli altri casi
in cui sia richiesta, ai fini
predetti, una specifica preparazione multilinguistica e multiculturale;
c) alla formazione nel campo delle scienze del linguaggio, della
comunicazione e dell'informazione in contesto
internazionale e interculturale.
3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti in conformita' alle disposizioni previste dal regolamento ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e da decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 luglio 2001
Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri
dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Istruzione,
universita' e ricerca, foglio n. 265.
Home Page |
---|