Decreto Ministeriale 22 febbraio 2001, n. 38

Ripartizione a livello provinciale delle funzioni aggiuntive del personale A.T.A. (articolo 36 CCNL) - A.S. 2000/01

IL MINISTRO

Visto l’articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999;

Visti l’articolo 50 e la tabella "G" del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola, sottoscritto il 31 agosto 1999, concernenti, rispettivamente, la determinazione del numero delle funzioni aggiuntive da distribuire ad ogni provincia, per la valorizzazione della professionalità del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e gli importi che, con decorrenza 1° settembre 1999, sono assegnati, per il triennio finanziario 1999/2001, per il medesimo fine;

visto l’articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 relativo, tra l’altro, al finanziamento per l’importo pari a lire 50 miliardi da destinare alla retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Tenuto Conto che nel contesto del rinnovo contrattuale del biennio economico 2000/2001 per il personale del comparto scuola, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha previsto, con atto di indirizzo, che in sede ARAN debbano essere definiti criteri e modalità per la contrattazione integrativa concernente la ripartizione dei finanziamenti previsti, per il personale già dipendente dagli enti locali, dall’articolo 50 della legge finanziaria, nonché di quelle derivanti, per il medesimo personale, dal recupero dei trasferimenti delle risorse dagli enti locali al Ministero della pubblica istruzione, previste dallo stesso atto di indirizzo.

Considerato che i tempi necessari per l’espletamento di tali ulteriori adempimenti, stante l’attuale fase dell’anno scolastico, si frappongono alla ormai inderogabile esigenza di consentire alle istituzioni scolastiche di avvalersi del contributo di accrescimento qualitativo delle professionalità realizzabile attraverso la valorizzazione del personale;

Ritenuto opportuno, di conseguenza, di procedere all’attribuzione provinciale dei fondi contrattualmente previsti a favore della generalità del personale, ancorché gli stessi fondi, in quanto stanziati antecedentemente alla promulgazione della richiamata legge 124/99, siano stati quantificati in relazione alle esigenze delle istituzioni scolastiche, con esclusione di quelle il cui personale ATA, fino al 31 dicembre 1999, è stato a carico degli enti locali;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201, concernente la rideterminazione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di tutte le istituzioni scolastiche ed educative;

Tenuto Conto che i regolamenti previsti dall’articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativi alla disciplina della riforma delle accademie e dei conservatori di musica, non sono stati emanati e che, di conseguenza, il relativo personale risulta ancora, per l’anno accademico 2000/2001, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1999, n.223 , concernente la ripartizione, a livello provinciale, delle funzioni aggiuntive attribuite per l’anno scolastico 1999/2000;

Preso Atto che alla data odierna non è stato operato alcun adeguamento, nelle forme contrattualmente previste, per l’applicabilità dei criteri e dei parametri previsti nell’allegato "7" del contratto integrativo, al personale trasferito dagli enti locali, al fine dell’inserimento nelle graduatorie di istituto degli aspiranti alle funzioni aggiuntive;

Sentite le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto in data 12 febbraio 2001 tra il Ministero della pubblica istruzione e le stesse organizzazioni sindacali, con il quale sono stati previsti criteri e modalità per l’assegnazione delle funzioni aggiuntive sia a livello provinciale che di istituto;

Decreta

1.1 Per effetto di quanto previsto dal protocollo di intesa sottoscritto il 12 febbraio 2001 l’importo previsto dalla tabella "G" allegata al contratto integrativo di comparto, viene ripartito, per la valorizzazione della professionalità del personale ATA sia tra il personale già appartenente allo Stato che tra quello transitato dagli enti locali ai sensi della richiamata legge 124/99.

1.1. Nelle more della definizione, in sede ARAN, dei criteri inerenti la contrattazione integrativa per la ripartizione dei fondi relativi ai compensi accessori previsti per il personale trasferito dagli enti locali allo Stato, per l’anno scolastico 2000/2001 sono assegnate alle circoscrizioni provinciali, per effetto di quanto previsto al punto "2" del protocollo di intesa citato nelle premesse, funzioni aggiuntive, di cui all’articolo 36 del CCNL, in misura ed importo corrispondenti a quelli già attribuiti, a ciascuna provincia, nell’anno scolastico 1999/2000.

1.2. L’assegnazione di cui al comma 1 è effettuata a titolo di acconto ed è da ripartire, a livello provinciale, tra le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché tra le accademie e i conservatori di musica. Tali funzioni sono, pertanto, da suddividere tra tutto il personale, ivi compreso quello trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, così come contemplato dall’accordo indicato al comma 1.

1.3 In conseguenza di quanto previsto al comma 2 gli ulteriori importi che saranno disponibili, a qualunque titolo, per la valorizzazione della professionalità del personale ATA, saranno ripartiti sia tra il personale già appartenente allo Stato che tra quello transitato dagli enti locali, ai sensi della richiamata legge 124/99.

1.4. Nell’allegato elenco, relativo alla ripartizione dei fondi di cui al comma 1, sono riportate, suddivise analiticamente per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco e collaboratore scolastico, il numero di funzioni aggiuntive e gli importi, al netto degli oneri a carico dello Stato, assegnati ad ogni provincia per l’anno scolastico 2000/2001.

1.5. In sede di contrattazione provinciale con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo integrativo i dirigenti degli uffici scolastici provinciali, nei limiti della consistenza assegnata, stabiliscono il numero delle funzioni da attribuire a ciascuna istituzione scolastica ed educativa.

1.6. L’individuazione dei criteri da adottare in sede di contrattazione decentrata provinciale deve essere effettuata garantendo ad ogni istituzione scolastica l’attribuzione almeno di una funzione aggiuntiva per ogni profilo professionale.

1.7. L’assegnazione di una funzione aggiuntiva in ciascuna istituzione educativa e nei convitti annessi alle istituzioni scolastiche è, inoltre, assicurata in presenza di dotazione organica di collaboratore scolastico tecnico, con profilo di guardarobiere.

1.8. I dirigenti scolastici assegnano le funzioni a tempo determinato secondo le procedure enunciate all’articolo 50, comma 2, ed all’articolo 52, comma 10.1, del contratto integrativo nazionale ed in conformità ai criteri individuati nelle interpretazioni autentiche dello stesso contratto, sottoscritte il 31 gennaio ed il 5 settembre 2000. Fino alla definizione della sequenza contrattuale, concernente l’adeguamento della tabella di valutazione dei titoli per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche dal personale transitato dagli enti locali è equiparato a quello contemplato dall’allegato "7" del vigente contratto integrativo di comparto. Analoga equiparazione deve essere effettuata per la valutazione degli ulteriori titoli previsti dallo stesso allegato, a favore del succitato personale.

1.9. Le funzioni aggiuntive assegnate, ma eventualmente non utilizzate da parte delle istituzioni scolastiche, sono ridistribuite, a cura dei Provveditori, secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6.

1.10. L’Ispettorato per l’istruzione artistica provvede direttamente all’assegnazione alle accademie ed ai conservatori di musica delle funzioni aggiuntive e dei relativi stanziamenti nella misura di una quota per gli assistenti amministrativi e di due quote per i collaboratori scolastici per ciascuna di dette istituzioni. La compensazione delle quote assegnate ed eventualmente non utilizzate viene effettuata, dallo stesso Ispettorato, d’intesa con le organizzazioni sindacali.

1.11. Al fine dell’assegnazione dei fondi da imputare ai pertinenti centri di spesa i Provveditori agli studi comunicano al Ministero, entro il 20 marzo 2001, il numero di funzioni assegnate in riferimento al grado ed ordine di istruzione delle sedi di servizio del personale interessato.

1.12 Per l’anno scolastico 2000/2001, qualora sulla medesima funzione aggiuntiva si avvicendino più soggetti, gli stessi devono essere retribuiti proporzionalmente, secondo modalità da individuare in sede di contrattazione integrativa di istituto.


RIPARTIZIONE FUNZIONI AGGIUNTIVE ANNO SCOLASTICO 2000/2001


 
Provincia
ASS. AMM.
CUOCHI
COLL. SCOL.
ASS. TECN.
TOTALE FUNZIONI AGGIUNTIVE
TOTALE IMPORTO AL NETTO DEGLI ONERI A CARICO DELLO STATO
Agrigento 190 1 202 41
434
706.400.000
Alessandria 124 1 140 32
297
482.000.000
Ancona 149 1 169 58
377
618.800.000
Arezzo 101 3 143 31
278
441.600.000
Ascoli Piceno 126 3 152 40
321
520.400.000
Asti 61 - 59 12
132
216.800.000
Avellino 214 2 235 45
496
804.000.000
Bari 575 3 594 143
1.315
2.154.800.000
Belluno 77 3 115 28
223
354.000.000
Benevento 143 2 155 27
327
530.000.000
Bergamo 300 2 330 61
693
1.122.000.000
Biella 59 - 63 12
134
217.600.000
Bologna 206 1 217 44
468
762.400.000
Brescia 329 1 359 77
766
1.244.800.000
Brindisi 164 - 161 35
360
591.200.000
Cagliari 352 1 428 94
875
1.407.600.000
Caltanissetta 120 1 129 25
275
446.800.000
Campobasso 107 2 128 27
264
425.600.000
Caserta 390 3 398 85
876
1.433.600.000
Catania 439 3 472 83
997
1.616.400.000
Catanzaro 194 4 216 36
450
727.200.000
Chieti 132 4 168 39
343
551.600.000
Como 143 - 146 24
313
509.200.000
Cosenza 366 7 433 100
906
1.465.600.000
Cremona 101 1 111 28
241
393.200.000
Crotone 93 - 101 18
212
343.200.000
Cuneo 200 - 213 42
455
739.600.000
Enna 91 - 93 21
205
335.600.000
Ferrara 86 - 94 33
213
350.800.000
Firenze 231 1 246 56
534
871.200.000
Foggia 288 3 314 64
669
1.086.800.000
Forli' 111 1 127 30
269
436.400.000
Frosinone 220 4 248 69
541
883.600.000
Genova 229 1 254 56
540
876.800.000
Gorizia 42 - 53 20
115
187.600.000
Grosseto 68 1 83 20
172
277.600.000
Imperia 65 1 68 19
153
251.600.000
Isernia 44 - 48 9
101
163.600.000
L' Aquila 120 2 155 36
313
502.000.000
La Spezia 63 - 68 14
145
235.600.000
Latina 187 2 200 55
444
728.000.000
Lecce 300 1 325 66
692
1.124.000.000
Lecco 79 - 80 15
174
284.000.000
Livorno 83 - 92 29
204
334.400.000
Lodi 59 1 63 15
138
225.600.000
Lucca 104 - 120 27
251
406.000.000
Macerata 117 2 134 34
287
466.800.000
Mantova 114 - 120 28
262
428.000.000
Massa Carrara 71 2 95 28
196
316.000.000
Matera 111 1 135 35
282
456.000.000
Messina 291 1 306 51
649
1.053.200.000
Milano 1.015 2 1.030 197
2.244
3.664.000.000
Modena 184 - 193 50
427
699.600.000
Napoli 1.189 1 1.195 253
2.638
4.320.000.000
Novara 109 2 123 26
260
421.600.000
Nuoro 152 3 216 39
410
647.200.000
Oristano 79 1 96 18
194
311.200.000
Padova 234 3 315 70
622
992.000.000
Palermo 461 2 501 105
1.069
1.737.200.000
Parma 111 1 131 30
273
441.200.000
Pavia 128 1 138 27
294
477.600.000
Perugia 224 4 267 65
560
906.400.000
Pesaro E Urbino 119 1 138 32
290
469.600.000
Pescara 99 3 116 26
244
395.200.000
Piacenza 67 - 76 16
159
257.200.000
Pisa 93 - 111 27
231
373.200.000
Pistoia 77 2 88 19
186
301.600.000
Pordenone 80 - 92 23
195
316.400.000
Potenza 230 6 298 63
597
955.600.000
Prato 53 1 65 13
132
212.000.000
Ragusa 124 1 136 35
296
483.200.000
Ravenna 95 - 111 27
233
377.200.000
Reggio Calabria 283 3 308 60
654
1.061.600.000
Reggio Emilia 121 1 139 29
290
468.800.000
Rieti 73 2 91 21
187
301.200.000
Rimini 74 - 76 16
166
271.200.000
Roma 1.180 5 1.267 311
2.763
4.512.400.000
Rovigo 85 1 104 24
214
344.800.000
Salerno 469 1 495 103
1.068
1.740.000.000
Sassari 220 6 282 69
577
928.400.000
Savona 81 - 85 24
190
312.000.000
Siena 71 1 85 21
178
288.000.000
Siracusa 161 - 183 49
393
639.600.000
Sondrio 70 1 82 17
170
274.400.000
Taranto 242 1 261 70
574
939.200.000
Teramo 100 1 115 18
234
376.000.000
Terni 72 - 79 17
168
272.800.000
Torino 634 4 649 135
1.422
2.324.800.000
Trapani 177 3 188 38
406
661.600.000
Treviso 230 3 281 73
587
949.200.000
Trieste 60 - 70 22
152
248.000.000
Udine 158 3 195 44
400
644.000.000
Varese 222 - 246 48
516
835.200.000
Venezia 237 2 268 66
573
931.600.000
Verbano Cusio Ossola 58 - 69 20
147
238.800.000
Vercelli 62 - 64 18
144
236.800.000
Verona 217 1 238 41
497
803.600.000
Vibo Valentia 101 2 119 18
240
384.800.000
Vicenza 239 - 287 56
582
934.400.000
Viterbo 98 - 104 22
224
364.800.000
TOTALE 19.347 148 21.424 4.728
45.647
74.154.800.000
ISTITUTI DI ALTA CULTURA (*) 76   152  
228
334.400.000
TOTALE NAZIONALE COMPLESSIVO 45.875
74.489.200.000

 
 
 
RIPARTIZIONE FUNZIONI AGGIUNTIVE
TOTALE FUNZIONI AGGIUNTIVE
TOTALE IMPORTO AL NETTO DEGLI ONERI A CARICO DELLO STATO
 
ASS. AMM.
CUOCHI
COLL. SCOL.
ASS. TECN.
   
TOTALE ASSEGNAZIONE USP
19347
148 21.424 4.728 45.647
74.154.800.000
ISTITUTI DI ALTA CULTURA (*)
76
  152   228
334.400.000
TOTALE NAZIONALE COMPLESSIVO
19423
148 21.576 4.728 45.875
74.489.200.000

IMPORTO LORDO NAZIONALE                                         99.666.600.000

DI CUI:

* COMPRENDE ACCADEMIE, CONSERVATORI E ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE



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