Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica
Visto l'art. 405 del Testo Unico
approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, concernente
le norme comuni dei concorsi per il reclutamento del personale docente;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre
1982 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale
n. 285 del 15 ottobre 1982) e successive integrazioni, con il quale sono
state determinate le previgenti classi di concorso a cattedre, a posti
di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata;
Visto il D.M. 24 novembre 1994 n.
334 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio
1995 - Serie Generale) e successive modifiche e integrazioni, di cui ai
DD.MM. 24 febbraio 1995, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile
1995 - Serie Generale), 17 aprile 1996, n. 151 (Gazzetta Ufficiale n. 126
del 31 maggio 1996 - Serie Generale) 14 giugno 1996, n. 230 (Gazzetta Ufficiale
n. 177 del 30 luglio 1996 - Serie Generale; ) 28 marzo 1997, n. 231 ( Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.122 del 28 maggio 1997 Serie Generale),
e 22 dicembre 1997, n.896 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del
12 febbraio 1998 - Serie Generale) concernenti un "Nuovo ordinamento delle
classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso a cattedre e a posti
di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole
ed istituti di istruzione secondaria ed artistica".
Considerata l'esigenza di riunire
in un testo coordinato le disposizioni emanate in materia di ordinamento
delle classi di concorso;
Ritenuto non necessario far riferimento
nel presente decreto alle norme di cui all'art. 1, comma 5, e all'art.
4, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 9 del D.M. n. 334/94, nonché all'art. 1,
comma 2 del D.M. n. 230/96 e all'art. 4, commi 2 e 3 del D.M. n. 231/97
soprarichiamati, in quanto, per il loro carattere di transitorietà,
hanno già prodotto i loro effetti;
Ritenuto opportuno rielaborare il
contenuto dei decreti soprarichiamati, concernenti il nuovo ordinamento
delle classi di concorso nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria
ed artistica al fine di renderne più agevole la lettura e di correggere
alcuni errori materiali;
Art. 1 - Classi di concorso
a cattedre
1. Le classi di concorso a cattedre
sono quelle indicate nella Tabella A,
annessa al presente decreto.
2. Detta Tabella
fissa, inoltre, per ciascuna classe di concorso, nella colonna 2,
i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre, nella
colonna 3, i titoli di studio validi ai medesimi fini se conseguiti
entro un determinato anno accademico e, nella colonna 4, gli insegnamenti
compresi nelle classi di concorso stesse.
3. Il diploma di abilitazione assume
la medesima denominazione della classe di concorso di cui alla colonna
1 della sopracitata Tabella.
4. Le classi di concorso e le classi
di abilitazione del pregresso ordinamento sono dichiarate corrispondenti
alle vigenti classi di concorso, secondo la Tabella
A/1, annessa al presente decreto, con le limitazioni
di cui al successivo articolo 5, comma 3.
5. La corrispondenza tra alcune delle
abilitazioni del vigente ordinamento viene rideterminata con l'allegata
Tabella A/2.
6. Ai fini dell'ammissione ai concorsi
a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, nonché
per il reclutamento del personale docente con contratto a tempo determinato
nelle medesime scuole, in aggiunta ai titoli di accesso alle classi di
concorso enunciati nella Tabella A, sono considerate valide anche
le lauree che hanno cambiato denominazione, secondo le precisazioni di
cui alla Tabella A/3 annessa
al presente decreto.
7. Nella Tabella
A/4 di omogeneità, allegata al presente decreto,
sono individuati gli esami universitari, affini a quelli richiesti nel
piano di studi di specifici titoli accademici, validi per l'accesso alle
relative classi di concorso del vigente ordinamento.
Art. 2 - Classi di
concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico
1. Le classi di concorso a posti di
insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria sono
quelle indicate nella Tabella C,
annessa al presente decreto.
2. Detta Tabella fissa, inoltre,
per ciascuna classe di concorso, nella colonna 2, i titoli di studio
validi per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento tecnico-pratico,
nella colonna 3, i titoli di studio validi ai medesimi fini se conseguiti
entro un determinato anno scolastico e, nella colonna 4, gli insegnamenti
compresi nelle classi di concorso stesse.
3. Le classi di concorso del pregresso
ordinamento sono dichiarate corrispondenti alle vigenti classi di concorso,
secondo la Tabella C/1,
annessa al presente decreto.
4. La tavola di corrispondenza annessa
al D.M. 3 settembre 1982 conserva la sua validità, ai fini della
corrispondenza tra le classi di concorso a posti di insegnamento dei precedenti
ordinamenti.
Art. 3 - Classi di concorso a posti
di insegnamento d'arte applicata
1. Le classi di concorso a posti di
insegnamento d'arte applicata negli istituti d'arte sono quelle indicate
nella Tabella D, annessa
al presente decreto.
2. Detta Tabella fissa, inoltre,
per ciascuna classe di concorso, nella colonna 2, i titoli di studio
validi per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento d'arte applicata,
nella colonna 3, i titoli di studio validi ai medesimi fini se conseguiti
entro un determinato anno accademico ovvero scolastico e, nella colonna
4, gli insegnamenti compresi nelle classi di concorso stesse.
3. Le classi di concorso del pregresso
ordinamento sono dichiarate corrispondenti alle vigenti classi di concorso,
secondo la Tabella D/1, annessa
al presente decreto.
Art. 4 - Disposizioni particolari
in materia di abilitazioni
1. Coloro che sono in possesso
dell'abilitazione di cui alla colonna 2 dell'allegata Tabella
A/2 del presente decreto, possono partecipare ai concorsi, al fine
del conseguimento dell'abilitazione per la corrispondente classe della
colonna 1 della medesima Tabella A/2, sostenendo solo le
prove d'esame scritte, grafiche ed orali per le discipline mancanti, purché
in possesso del prescritto titolo di studio.
2. Coloro che sono in possesso
di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di
concorso 47/A - Matematica e 38/A - Fisica, ovvero per le classi di concorso
LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati,
per la classe 49/A - Matematica e fisica.
3. Coloro che sono in possesso
di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di
concorso 50/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado e 36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione,
ovvero per le classi di concorso LXVI e XLII del pregresso ordinamento,
sono da considerarsi abilitati per la classe 37/A - Filosofia e storia.
Art. 5 - Norme transitorie per le classi di concorso 4/A, 7/A, 13/A, 17/A, 18/A, 20/A, 35/A, 36/A, 38/A, 40/a, 42/A, 57/A, 60/A
1. Relativamente alle classi
di concorso 4/A, 7/A, 13/A, 17/A, 18/A, 20/A, 35/A, 36/A, 38/A,
40/A, 42/A, 57/A, 60/A, coloro che sono inseriti nelle graduatorie
dei concorsi a cattedre e a posti per esami e titoli ovvero per soli titoli,
nonché nelle graduatorie provinciali permanenti del personale docente
abilitato, in quanto in possesso di abilitazione relativa ad una delle
classi di concorso accorpate, aspirante alle supplenze e che risultano
in possesso di un titolo di accesso, non più previsto in virtù
del vigente ordinamento, conservano il diritto alla permanenza in dette
graduatorie in corso di validità, alla condizione di cui
al successivo comma 2.
2. Nell'ambito delle suddette graduatorie,
agli aspiranti non in possesso dei titoli di studio previsti dal
presente decreto ministeriale - Tab. A, colonne 2 e 3 - possono essere
conferite, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato,
le sole cattedre relative ad insegnamenti cui avevano titolo ad accedere
secondo il pregresso ordinamento
E' consentito, peraltro, agli aspiranti
di cui sopra, di accedere a tutti gli insegnamenti compresi in ciascuna
delle suddette classi di concorso, solo dopo il conseguimento dell'abilitazione
specifica, ottenuta a seguito della partecipazione a procedure concorsuali
o abilitanti.
3. La Tabella A/1 di corrispondenza
tra abilitazioni del vecchio e del nuovo ordinamento, di cui all'articolo
1, comma 2 del presente decreto, non trova applicazione per i docenti abilitati
non di ruolo nelle sopracitate classi di concorso, senza il possesso del
prescritto titolo di studio.
4. I docenti non abilitati,
inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di supplenza, di cui
alle classi di concorso citate nel precedente comma 1, in possesso di titoli
di studio non più considerati validi ai sensi dell'ordinamento vigente
- Tab. A, colonne 2 e 3 -, conservano il diritto alla permanenza in dette
graduatorie e ad essi sono attribuibili le sole cattedre e posti relativi
ad insegnamenti cui avevano titolo di accesso secondo l'ordinamento precedente.
5. I docenti non abilitati,
di cui al precedente comma 4, sono ammessi a partecipare, per una volta
soltanto, sia alle prime procedure concorsuali per esami e titoli,
sia alle prime procedure abilitanti, che saranno indette dal Ministero
della pubblica istruzione dopo l'entrata in vigore del presente decreto,
per le classi di concorso di cui alle graduatorie medesime.
Art. 6 - Scuole della provincia
di Bolzano
1. Le disposizioni del presente
decreto trovano applicazione per le scuole in lingua italiana, tedesca
e delle località ladine della provincia di Bolzano, fino a quando
le stesse disposizioni, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 24
luglio 1996, n. 434, non saranno sostituite.
Art. 7 - Scuole in lingua slovena
1. Le disposizioni del presente
decreto trovano applicazione per le scuole in lingua slovena delle province
di Trieste e Gorizia.
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