Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 1999/2000
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 10 dicembre
1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
e, in particolare, l'articolo 3;
Visti gli articoli 4, 5 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale
è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;
Visto l'articolo 15 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica che detta disposizioni transitorie per l'applicazione
graduale della nuova disciplina e, in particolare, per lo svolgimento della
terza prova scritta;
Visto il proprio decreto n.
357 del 18 settembre 1998, recante le caratteristiche formali generali
della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento
della prova medesima nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento;
Ritenuto, sulla base dei riscontri registrati nella
sessione degli esami dell'anno scolastico 1998/99, di modificare parzialmente
le modalità di svolgimento della terza prova per l'anno scolastico
1999/2000;
Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 218/1999
espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi
del 25 ottobre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.
400/1998 (nota n. 7434 del 4/11/1999)
Art. 1 - Conferma
1. Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale
18 settembre 1998, n. 357, citato in premessa, sono confermati per l'anno
scolastico 1999/2000.
Art. 2 - Gradualità e flessibilità
della prova
1. L'art. 4 del decreto ministeriale 18 settembre
1998, n. 357 , citato in premessa, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - Gradualità e flessibilità
della prova
1. Per l'anno scolastico 1999/2000, la prova
concerne una sola delle tipologie di cui all'articolo 2 del citato decreto
ministeriale n. 357/1998, ad eccezione delle tipologie di cui alle lettere
b) e c), che possono essere utilizzate anche cumulativamente. La scelta
della tipologia da parte delle commissioni deve tenere conto della specificità
dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati,
delle esperienze acquisite all'interno della progettazione dell'Istituto
e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del consiglio
di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
2. La prova, che non potrà coinvolgere
più di quattro discipline, può prevedere:
a) non più di 4 argomenti per la trattazione
sintetica;
b) da 8 a 12 quesiti a risposta singola;
c) da 20 a 30 quesiti a risposta multipla;
d) non più di 2 problemi scientifici a
soluzione rapida, tali cioè da non richiedere calcoli complessi;
e) non più di 2 casi pratici e professionali;
f) 1 progetto.
3. Nel caso in cui le tipologie di cui alle lettere
b) e c) siano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti a risposta
singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non può essere
inferiore, rispettivamente, a 6 e 15.
4. Per l'anno scolastico 1999/2000, le commissioni,
in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova
mediante un testo di riferimento (in forma di documento scritto e/o iconica
e/o grafica) che consenta di sollecitare prestazioni di valore pluridisciplinare,
articolate in una o più delle modalità previste dall'articolo
2 del decreto n. 357 del 19 settembre 1998 e contenute nei limiti di cui
al precitato comma 2. A tal fine le commissioni possono avvalersi, ai sensi
dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, dei modelli forniti dall'Osservatorio Nazionale istituito presso
il Cede.".
2. Considerato il carattere pluridisciplinare della terza prova, la correzione viene effettuata collegialmente dalla commissione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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