Sospensione del D.M. n. 775 del 31 gennaio 2006
Visto il decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e
grado;
Visto l'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto il regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e, in particolare, l'art. 11, che prevede
la possibilità di adottare iniziative finalizzate all'innovazione
degli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione
fra Sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento;
Vista la legge 28 marzo 2003,
n. 53, contenente delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale;
Visto il decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali
relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione;
Visto il decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali ed i livelli essenziali
delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e i
relativi allegati;
Visto il D.M. n. 775 del 31
gennaio 2006 con il quale, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 marzo 1999,
n. 275, è stato promosso un progetto, in ambito nazionale, concernente
l'introduzione di innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali e l'articolazione
dei relativi percorsi di studio, come dal citato decreto legislativo n.
226 del 2005;
Considerato che l'adesione
a tale progetto, riferita all'anno scolastico 2006/2007 limitatamente alle
prime classi liceali previste dalla legge n. 53 del 2003, è stata
rimessa all'autonoma scelta delle istituzioni scolastiche;
Rilevato, altresì,
che le delibere di adesione, da raccogliere a cura delle Direzioni scolastiche
regionali competenti, previa verifica delle condizioni di fattibilità
e da inserire in un piano regionale, sarebbero dovute essere pervenute
a questo Ministero in tempi compatibili con l'espletamento delle operazioni
finalizzate al regolare inizio del prossimo anno scolastico;
Accertato che nei tempi utili
è pervenuto un esiguo numero di adesioni, da parte di istituzioni
scolastiche aventi sede nelle regioni Veneto, Umbria, Piemonte, Friuli-Venezia
Giulia, e oltre i tempi utili da parte di istituzioni scolastiche delle
regioni Emilia-Romagna e Molise;
Ritenuto che i progetti elaborati
e qui trasmessi:
• attengono per la maggior
parte a limitate innovazioni degli ordinamenti vigenti e, comunque, non
appaiono pienamente coerenti con le finalità previste dal D.M. n.
775 del 2006;
• non contengono indicazioni
di percorsi la cui valenza innovativa possa costituire un quadro di riferimento
esaustivo e significativo ai fini dell'attuazione e diffusione in via sperimentale
della riforma del sistema del licei;
• si risolvono, per lo più,
in modifiche delle qualificazioni giuridiche degli impianti ordinamentali
esistenti;
• si collocano in prossimità
dell'apertura del nuovo anno scolastico, vale a dire in margini temporali
troppo ristretti per poter assicurare:
– un esauriente coinvolgimento
delle famiglie;
– una corretta impostazione
delle previste attività di sostegno all'innovazione, nonché
di consulenza e monitoraggio degli interventi;
– una preventiva e idonea
informazione/formazione del personale scolastico coinvolto nelle innovazioni;
• sarebbero realizzati in una situazione di forte incertezza per la parte relativa alla definizione dei titoli di studio da rilasciare agli studenti al termine dei percorsi frequentati;
Considerato che sperimentazioni
di questo tipo potrebbero comunque essere soddisfatte nell'ambito della
quota oraria riservata all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
Tenuto conto del contenzioso
in atto promosso da numerose regioni davanti al Tar del Lazio e dalla regione
Toscana davanti alla Corte Costituzionale per il conflitto di attribuzioni,
nonché delle implicanze che potrebbero derivarne al regolare svolgimento
delle operazioni prodromiche all'avvio dell'anno scolastico;
Ritenuta, pertanto, l'inopportunità
di proseguire nell'attuazione di progetti che non si rivelerebbero efficaci
sotto l'aspetto didattico-metodologico e produttivi per quel che concerne
gli aspetti innovativi della riforma degli ordinamenti;
Per le motivazioni indicate
in premessa il D.M. n. 775 del 31 gennaio 2006 è sospeso.
Le istituzioni scolastiche
continueranno ad adottare i piani di studio, gli orari, gli insegnamenti
e le attività proprie degli ordini di studio vigenti, con l'esercizio
delle facoltà previste dall'autonomia scolastica.
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