Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante
disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare,
l'articolo 4;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e,
in particolare, l'articolo 1, commi 72 e 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275 e, in particolare, gli articoli 14 e 15;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio
2000;
Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Art. 1 - Disponibilità di posti e tipologia
di supplenze
1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2,
3 e 11 - della legge 3 maggio 1999, n. 124 - di seguito denominata "legge",
nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità
di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario
in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo
indeterminato, si dispone con:
a) supplenze annuali, per la copertura dei posti
vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente
tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività
didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili
entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;
c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità
di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo
6.
2. Il presente Regolamento non si applica
al personale appartenente al profilo professionale dei Direttori dei Servizi
generali e amministrativi che, in caso di assenza, sono sostituiti, secondo
i criteri e le modalità stabiliti dalle norme contrattuali vigenti.
3. Per l'attribuzione delle supplenze annuali
e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche,
si utilizzano le graduatorie di cui all'articolo 2; per l'attribuzione
delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di
istituto di cui all'articolo 5.
4. In caso di esaurimento delle graduatorie
di cui all'articolo 2 di tutti i profili professionali, ad esclusione dei
collaboratori scolastici, o, comunque, in carenza di aspiranti interessati,
le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività
didattiche vengono conferite utilizzando appositi elenchi provinciali,
compilati con l'inserimento di aspiranti inseriti nelle previgenti graduatorie
provinciali per il conferimento delle supplenze e che abbiano prestato
servizio per almeno 30 giorni nelle scuole statali; negli stessi elenchi
provinciali sono inclusi gli aspiranti non inseriti nelle suddette graduatorie
purché abbiano prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni
scolastiche anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali
per almeno 30 giorni. Per il conferimento di supplenze nel profilo professionale
di collaboratore scolastico, in caso di esaurimento delle graduatorie di
cui all'articolo 2, ivi comprese le graduatorie provinciali ad esaurimento
di cui all'articolo 587 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, i dirigenti
delle scuole ove si verifica la disponibilità procedono all'assunzione,
ai sensi del citato articolo 587, comma 1.
5. L'individuazione del destinatario della
supplenza è operata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica
competente per territorio, nel caso di utilizzazione delle graduatorie
di cui all'articolo 2, comma 1; dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione
delle graduatorie di cui all'articolo 5.
6. Il conferimento delle supplenze si attua
mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti
dal dirigente scolastico e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi
dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:
a) per le supplenze annuali il 31 agosto;
b) per le supplenze temporanee fino al termine delle
attività didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo
calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di
effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
7. Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di Stato e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.
Art. 2 - Graduatorie da utilizzare per il conferimento
delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività
didattiche
1. Per il conferimento delle supplenze annuali
e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche,
degli assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici, dei guardarobieri,
dei cuochi e degli infermieri, si utilizzano, ai sensi dell'articolo 4,
comma 11, della legge, le graduatorie dei concorsi provinciali per
titoli di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e in caso di esaurimento, gli elenchi provinciali di cui all'articolo
1, comma 4; per i collaboratori scolastici, si utilizzano le graduatorie
permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento,
le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento
delle supplenze, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale
che negli ultimi tre anni scolastici ha prestato servizio per almeno 30
giorni nelle scuole statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze
degli enti locali.
2. Il personale incluso nelle graduatorie
di cui al comma 1, può rinunciare in via definitiva o limitatamente
a singoli anni scolastici, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a tempo
indeterminato.
3. Nei confronti del personale che sia già
titolare di contratto a tempo indeterminato, per altra area o profilo professionale,
la supplenza è conferita solo se ha dichiarato esplicitamente che
l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al
conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato
comporta la decadenza dal precedente impiego.
4. Nello scorrimento delle graduatorie di
cui al comma 1, ai fini dell'attribuzione delle supplenze, non vengono
presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano
utili a norma dei commi 2 e 3.
Art. 3 - Conferimento delle supplenze a livello
provinciale
1. Al fine di garantire il regolare inizio
delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze sono annualmente
disposte mediante un piano di individuazione dei destinatari delle proposte
di assunzione che, nel rispetto delle posizioni di graduatoria, tenga conto
dell'ordine di priorità indicato dagli aspiranti complessivamente
per tutte le graduatorie in cui figurano utilmente inclusi relativamente
ai seguenti elementi:
a) rilevanza economica del contratto;
b) sede;
c) graduatorie preferenziali.
2. Gli aspiranti hanno facoltà, ogni
triennio scolastico, di variare l'ordine di priorità di cui al comma
1. Nel primo triennio di applicazione del presente Regolamento tale facoltà
può essere esercitata annualmente. I candidati utilmente inclusi
nelle graduatorie di cui all'articolo 2, in relazione al numero dei posti
disponibili sono destinatari di una proposta di assunzione con contratto
a tempo determinato coerente con la posizione in graduatoria e con l'ordine
di priorità indicato.
3. L'accettazione in forma scritta e priva
di riserve da parte degli aspiranti a supplenze, della rispettiva proposta
di assunzione formulata in base al predetto piano, rende le operazioni
di conferimento di supplenza non soggette a revisione. Le disponibilità
successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia,
sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi
degli aspiranti non originariamente interessati dalle precedenti proposte
di assunzione.
Art. 4 - Completamento di orario e cumulabilità
di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico
1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza
con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro
a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione
alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire
il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario
di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.
2. Nel predetto limite orario il completamento
è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato,
nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell'orario può
realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio
della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può
realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con
oneri a carico delle scuole medesime.
3. Nello stesso anno scolastico possono essere
prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore
ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario
anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.
Art. 5 - Graduatorie di circolo e di istituto
1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento
delle supplenze di cui all'art. 6, costituisce, sulla base delle domande
prodotte ai sensi del comma 7, apposite graduatorie in relazione ad ogni
profilo professionale presente nella scuola, secondo i criteri di cui al
comma 3.
2. I titoli di studio per l'inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente
ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, salvo quanto
stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in ordine alla validità
dei titoli previsti nel precedente ordinamento.
3. Per ciascun profilo professionale presente
nella scuola viene costituita una graduatoria, distinta in tre Fasce da
utilizzare nell'ordine, composte come segue:
A) Prima Fascia: comprende gli aspiranti inseriti
nelle graduatorie di cui all'articolo 2, per il medesimo profilo professionale
cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
B) Seconda Fascia: comprende:
1) per i collaboratori scolastici, gli aspiranti
inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per
coloro che hanno prestato servizio per almeno 30 giorni nelle scuole statali;
2) gli aspiranti non inseriti nelle corrispondenti
graduatorie di cui all'art. 2 che, negli ultimi tre anni scolastici, hanno
prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche anche
con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno 30
giorni;
3) gli aspiranti eccettuati i collaboratori scolastici
di cui al punto 1) che erano inseriti nelle corrispondenti graduatorie
provinciali per il conferimento delle supplenze e che hanno prestato servizio
per almeno 30 giorni.
C) Terza Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso al posto richiesto, esclusi i collaboratori scolastici.
4. Gli aspiranti della prima Fascia sono inclusi
secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine
di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie di cui all'articolo
2.
5. Gli aspiranti inclusi nella seconda e
terza Fascia sono graduati secondo le seguenti tabelle di valutazione dei
titoli annesse al presente Regolamento (All. N. 1):
- A/1 tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione
nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle
supplenze al personale appartenente al profilo professionale di assistente
amministrativo;
- A/2 tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione
nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle
supplenze al personale appartenente ai profili professionali di assistente
tecnico, di cuoco e di infermiere;
- A/3 tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione
nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle
supplenze al personale appartenente al profilo professionale di guardarobiere;
- A/4 tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione
nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle
supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore
scolastico.
6. Le graduatorie della prima Fascia hanno
validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle
corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono
riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie.
Le graduatorie della seconda Fascia sono ad esaurimento; le graduatorie
della terza Fascia hanno validità triennale.
7. L'aspirante a supplenze può, per
tutte le graduatorie di circolo e di istituto in cui ha titolo ad essere
incluso, fare domanda in una sola provincia fino a un massimo di trenta
istituzioni scolastiche. La presentazione delle domande in più province
o a più di trenta istituti comporta l'esclusione da tutte le graduatorie
per il conferimento di supplenze, per il periodo di validità delle
stesse.
8. Per coloro che figurano nelle graduatorie
provinciali di cui all'articolo 2, la provincia di inclusione in graduatorie
di circolo e di istituto coincide con quella di inclusione nelle suddette
graduatorie provinciali.
9. Durante il periodo di validità
delle graduatorie di circolo e di istituto, per ogni anno scolastico successivo
al primo, ciascuna scuola può acquisire ulteriori domande di supplenza
da parte di aspiranti che hanno titolo a essere inseriti in una delle Fasce
di cui al comma 3, salvo il disposto dei commi 10, 11 e 12;
10. Le domande di cui al comma 9 possono
essere presentate, per una sola provincia e sempre nel limite massimo complessivo
di cui al comma 7 da:
a) coloro che già figurano nelle graduatorie
della medesima provincia e che intendano integrare le precedenti domande
fino al massimo di scuole previste;
b) coloro che già figurano nelle graduatorie
della medesima provincia e che intendano sostituire, fino ad un massimo
di tre scuole per ciascun anno scolastico, alcune opzioni precedentemente
espresse;
c) coloro che già figurano in graduatorie
di altra provincia con conseguente cancellazione da tutte le graduatorie
della provincia di provenienza;
d) coloro che non risultino inclusi in graduatorie
di supplenza in alcuna provincia, ad esclusione degli aspiranti a supplenze
di collaboratore scolastico.
11. Il personale di cui al comma 10 si inserisce,
in ciascun anno scolastico, nelle graduatorie di circolo e di istituto
in coda all'ultimo incluso della Fascia cui ha titolo secondo i requisiti
posseduti, ai sensi di quanto previsto al comma 3.
12. Gli aspiranti di cui alle lettere a),
b), c), del comma 10 sono graduati tra loro secondo l'automatica trasposizione
degli elementi già determinanti la loro posizione nelle graduatorie
di precedente inclusione e precedono gli aspiranti di cui alla lettera
d), graduati tra loro secondo il punteggio spettante in base alle tabelle
di valutazione dei titoli di cui al comma 5.
13. Ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avverso le
graduatorie di circolo e d'istituto è ammesso reclamo entro il termine
di quindici giorni dalla loro pubblicazione all'albo della scuola, all'organo
che ha adottato la graduatoria, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso
nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo.
Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione
su reclamo.
Art. 6 - Supplenze conferite utilizzando le graduatorie
di circolo e d'istituto
1. I dirigenti scolastici possono conferire
supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e
di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e
per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo
il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per la sostituzione del personale temporaneamente
assente, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative
supplenze in via subordinata secondo il disposto dell'art. 1, comma 1,
e per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle disposizioni vigenti
alla data di stipulazione del contratto.
3 .Nel caso di esaurimento della graduatoria
di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al conferimento
della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia
secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese
con i competenti dirigenti scolastici.
4 Qualora l'assenza del personale appartenente
ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico
e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle
lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli
esami, determini nella scuola l'impossibilità di assicurare lo svolgimento
delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico
può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza
delle supplenze, per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze
di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l'interruzione
del pubblico servizio.
5. In caso di assenza del guardarobiere,
cuoco e infermiere, o comunque, di dipendente unico nel proprio profilo
professionale, il dirigente scolastico può provvedere alla sostituzione,
in caso di necessità.
Art. 7 - Effetti del mancato perfezionamento del
rapporto di lavoro
1. L'esito negativo di una proposta di assunzione
a tempo determinato comporta i seguenti effetti:
A) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2 comma 1:
1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la
mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità
di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie
di cui all'articolo 2, per l'anno scolastico successivo;
2) l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto
di cui al punto 1) sia la perdita della possibilità di conseguire
qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie
permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico
in corso.
B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e d'istituto:
1) la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla
sua proroga o conferma non comporta alcun effetto;
2) l'abbandono della supplenza comporta la perdita
della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita,
sia sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, che delle graduatorie
di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.
2. Il personale che non sia già in
servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività
didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto
di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.
3. Per il personale con contratto a tempo
indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento
di supplenze, secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 2, la mancata
accettazione, ripetuta in due anni scolastici, di una proposta di assunzione
per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di cui all'articolo
2, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di
conseguire supplenze.
4. Il personale in servizio per supplenza
conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto ha comunque
facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita
sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non
si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata
del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata
richiesta dell'interessato.
Art. 8 - Disposizioni finali e di rinvio
1. I termini e le modalità organizzative
per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo
e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione
dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro
della Pubblica Istruzione recante anche disposizioni per l'attuazione progressiva
delle relative
procedure informatizzate.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate,
anche con riguardo all'onere di documentazione a carico degli aspiranti
a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure.
3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 14 della
legge 3 maggio 1999, n. 124, dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, sono abrogati gli articoli 581, 582, 585, 586 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. Per quanto non specificamente previsto
dal presente Regolamento si applicano, le disposizioni legislative e contrattuali
vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data
di stipulazione del contratto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 dicembre 2000
- sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli
richiesti per l'accesso si valuta il più favorevole (2).
2) Per i titoli di cui al punto precedente e non
valutati ai sensi di tale punto perché meno favorevoli o per i diplomi
di qualifica non previsti come titoli di accesso, o per la licenza di scuola
tecnica (si valuta un solo titolo) (2) punti 2
3) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo)
(2) punti 2
4) Attestato di qualifica professionale di cui all'art.
14 della legge n. 845/1978, attinente alla trattazione di testi e/o alla
gestione dell'Amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici
(si valuta un solo attestato) (2) punti 1,50
5) Attestato di addestramento professionale per
la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi
meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo
Stato, regioni o altri enti pubblici (si valuta un solo attestato)
(2) (5) punti ??????
6) Idoneità in concorso pubblico per esami
o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive,
o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali.
(Si valuta una sola idoneità) punti 1
B) TITOLI DI SERVIZIO
7) Servizio prestato in qualità di responsabile
amministrativo o assistente amministrativo in:
a) scuole materne: statali, delle regioni Sicilia
e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali
autorizzate;
b) scuole elementari: statali e non statali parificate,
sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica:
statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali
(1) (3) (4) (6)
- per ogni anno: punti 6
- per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. punti
0,50
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun
anno scolastico)
8) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi CRACIS, e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali (1) (3) (4) (5) (6):
- per ogni anno punti 1,20
- per ogni mese di servizio o frazione superiore
a 15 gg. punti 0,10
(fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun
anno scolastico)
9) Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, negli enti locali e nei patronati scolastici (1) (4) (5) (6):
- per ogni anno punti 0,60
- per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. punti
0,05
(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun
anno scolastico)
A) TITOLI DI CULTURA
1) Assistente tecnico, cuoco, infermiere:
a) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione:
Si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori:
- sufficiente - 6; buono - 7; distinto - 8; ottimo - 9.
Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello più favorevole (2).
2) Per i titoli di cui al punto precedente e non
valutati ai sensi di tale punto perché meno favorevoli (si valuta
un solo titolo) (2) punti 3
3) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo)
(2) punti 2
4) Idoneità in precedenti concorsi pubblici
per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui
si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale Ata o non docente,
corrispondenti al profilo cui si concorre. (Si valuta una sola idoneità)
punti 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
5) Servizio prestato in:
a) scuole materne: statali, delle regioni Sicilia
e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali
autorizzate;
b) scuole elementari: statali e non statali parificate,
sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica:
statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
d) istituzioni convittuali; istituzioni scolastiche
e culturali italiane all'estero in qualità di assistente tecnico
(limitatamente a tale profilo professionale) (1) (4) (5) (6) (7)
- per ogni anno punti 6
- per ogni mese di servizio o frazione superiore
a 15 gg. punti 0,50
6) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di cuoco (limitatamente a tale profilo professionale) (1) (4) (5) (6) (7)
- per ogni anno punti 6
- per ogni mese di servizio o frazione superiore
a 15 gg. punti 0,50
7) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di infermiere (limitatamente al profilo professionale di infermiere) (1) (4) (5) (6)
- per ogni anno punti 6
- per ogni mese di servizio o frazione superiore
a 15 gg. punti 0,50
8) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di aiutante cuoco (limitatamente al profilo professionale di cuoco) (1) (4) (5) (6)
- per ogni anno punti 3,60
- per ogni mese di servizio o frazione superiore
a 15 gg. punti 0,30
9) Servizio prestato in scuole di cui al punto 5, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi CRACIS (1) (4) (5) (6) (7)
- per ogni anno punti 1,20
- per ogni mese di servizio o frazione superiore
a 15 gg. punti 0,10
10) Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, enti locali e nei patronati scolastici (1) (4) (6)
- per ogni anno punti 0,60
- per ogni mese di servizio o frazione superiore
a 15 gg. punti 0,05
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo
professionale per cui si procede alla valutazione:
Si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori:
- sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta quello più favorevole (2).
2) Diploma di maturità che consenta l'accesso
agli studi universitari (2) punti 3
3) Diploma di qualifica (2) punti 2
4) Idoneità conseguita in precedenti concorsi
pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante
guardarobiere (limitatamente al profilo di guardarobiere). Il punteggio
viene attribuito una sola volta anche se si è risultati idonei in
più concorsi punti 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
5) Servizio prestato in qualità di guardarobiere
o di aiutante guardarobiere, in:
a) scuole materne: statali, delle regioni Sicilia
e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali
autorizzate;
b) scuole elementari: statali e non statali parificate,
sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica:
statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali
(1) (4) (5) (6) (7)
- per ogni anno punti 6
- per ogni mese di servizio o frazione superiore
a 15 gg. punti 0,50
6) Servizio prestato nelle scuole di cui al punto 6); nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi il servizio di insegnamento prestato nei corsi CRACIS (1) (4) (5) (6) (7)
- per ogni anno punti 1,80
- per ogni mese di servizio o frazione superiore
a 15 gg. punti 0,15
7) Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (4)
- per ogni anno punti 0,60
- per ogni mese di servizio o frazione superiore
a 15 gg. punti 0,05
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo
professionale per cui si procede alla valutazione (media dei voti rapportata
a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta)
- Media del 6 oppure sufficiente - 2; media del 7 oppure buono - 2,5; media dell'8 oppure distinto - 3; media del 9 oppure ottimo - 3,5 (2).
2) Diploma di qualifica, o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o artistica (2) punti 3
B) TITOLI DI SERVIZIO
3) Servizio prestato in qualità di collaboratore
scolastico in:
a) scuole materne: statali, nelle regioni Sicilia
e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano non statali
autorizzate;
b) scuole elementari: statali e non statali parificate,
sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica:
statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
d) istituzioni convittuali;
e) istituzioni scolastiche e culturali italiane
all'estero (1) (3) (4) (5) (7)
- per ogni anno punti 6
- per ogni mese di servizio o frazione superiore
a 15 gg. punti 0,50
4) Servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 3) nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi CRACIS (1) (3) (4) (5) (7)
- per ogni anno punti 1,80
- per ogni mese di servizio o frazione superiore
a 15 gg. punti 0,15
5) Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (3) (4) (6)
- per ogni anno punti 0,60
- per ogni mese di servizio o frazione superiore
a 15 gg. punti 0,05
NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE
(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente
prestato o comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da
contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi,
invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del
posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni,
legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo,
maternità, servizio militare, ecc.), per le quali il periodo di
conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità
di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere
da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al
docente a seguito di contenzioso favorevole.
(2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti
conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né
in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.
(3) Per il personale in servizio nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato,
ai sensi dell'art. 6 del D.I. 14/11/1977, il certificato conseguito a seguito
della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato
dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato
dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.
(4) Il servizio scolastico (con contratto a tempo
indeterminato o determinato) prestato con rapporto di impiego con gli enti
locali viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto
di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo
professionale corrispondente.
Per il servizio prestato con rapporto di lavoro
a tempo parziale il punteggio è attribuito in proporzione alla quota
della prestazione.
(5) Qualora il servizio sia stato prestato in
scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari
parificate il punteggio è ridotto alla metà.
(6) La valutazione compete anche quando, in luogo
di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici"
siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine
di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più
discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali
corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già
oggetto di valutazione.
(7) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti
in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo
coincida la prestazione di servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione
del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto dei servizi
coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati
servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno
luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile
per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo
previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.
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