Quota del 20% dei curricoli
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
e successive modificazioni;
Visto il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999,
n. 275, e, in particolare, l'art. 11 che prevede la possibilità
di adottare iniziative finalizzate all'innovazione degli ordinamenti degli
studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione tra sistemi formativi,
i processi di continuità e orientamento;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, contenente
delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, recante le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni
relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione,
ai sensi dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e i relativi allegati;
Visto il D.M. 28 dicembre 2005, con il quale è
stata definita la quota oraria del 20% dei curricoli, rimessa alle istituzioni
scolastiche da utilizzare nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni;
Considerato che il predetto D.M. del 28 dicembre
2005 valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche e la loro capacità
progettuale nella determinazione dell'offerta formativa, consentendo una
più efficace individualizzazione dei percorsi di studio, anche alla
luce delle esigenze e delle opportunità espresse nei vari contesti
territoriali;
Articolo unico
Per le considerazioni svolte nelle premesse, il
D.M. 28 dicembre 2005, relativo alla quota del 20% dei curricoli rimessa
all'autonomia delle istituzioni scolastiche, nelle more delle procedure
di formalizzazione, produce i suoi effetti con riferimento agli ordinamenti
vigenti e ai relativi quadri orari, nei singoli ordini di studio di istruzione
secondaria superiore.
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