Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni d'esame. Anno scolastico 2002/2003
Visto il decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo,
a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59";
Vista la legge 10 dicembre
1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato
emanato il regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997 n. 425;
Visto il D.M. n. 2 del 13/1/2003 con il quale sono
state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
Vista la legge 28 dicembre
2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", che all'art.
22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997,
prevedendo:
– la composizione delle commissioni di esame con
gli insegnanti delle classi interessate e con il solo presidente esterno,
relativamente alle scuole statali e paritarie;
– la composizione delle commissioni di esame con
commissari interni designati dal consiglio di classe in numero pari a quello
dei commissari esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali
delle scuole statali e paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente
riconosciute o pareggiate siano state preventivamente abbinate;
– la determinazione del numero dei componenti delle
commissioni di esame, con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'Istruzione, Università e Ricerca;
– la nomina, da parte del dirigente regionale competente,
del presidente delle commissioni, tra il personale docente e dirigente
delle scuole secondarie superiori per ogni sede di esame;
Visto il decreto ministeriale
25 gennaio 2001, n. 104, recante le modalità e i termini
per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari
esterni e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei
componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore, con riguardo alle parti compatibili
con le modifiche previste dal comma 7 dell'art. 22 della citata legge
n. 448;
Ritenuto che la determinazione del numero dei componenti
delle commissioni di esame deve rispondere all'esigenza, in conformità
di quanto previsto dall'art. 1 del citato D.P.R.
n. 323 del 23/7/1998, di assicurare un'ampia verifica della preparazione
dei candidati in relazione ai programmi d'insegnamento;
Art. 1 - Numero dei componenti delle commissioni
esaminatrici e relative designazioni
1. Il numero di commissari, per ciascuno degli indirizzi
di studio, di ordinamento e sperimentali, è quello indicato nell'allegata
tabella, che fa parte integrante del presente decreto.
Nel caso in cui la specifica organizzazione delle
cattedre non consenta la costituzione di commissioni con il numero di commissari
previsto, rimane giustificata, per causa di forza maggiore, la designazione
di docenti nel numero pari immediatamente inferiore a quello indicato dal
decreto medesimo.
2. I commissari sono i docenti delle materie oggetto
di esame della classe del candidato, designati dai competenti consigli
di classe, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie
oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza
delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per
quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.
Art. 2 - Composizione delle commissioni nelle
scuole legalmente riconosciute e pareggiate
1. Le classi terminali delle scuole legalmente riconosciute
e pareggiate sono abbinate, a cura dei dirigenti regionali, agli istituti
statali o paritari, di norma, di corrispondente indirizzo, o, nel caso
non possa assicurarsi corrispondenza di indirizzo, anche ad istituti di
indirizzo diverso. Il dirigente scolastico dell'istituto statale o paritario
provvede all'abbinamento delle suddette classi a classi funzionanti nell'istituto
medesimo.
2. Le commissioni relative alle classi delle scuole
legalmente riconosciute e pareggiate, costituite nel rispetto del numero
fissato nella tabella di cui all'art. 1, sono composte per il 50 per cento
da docenti delle classi medesime, designati dai competenti consigli di
classe e, per il restante 50 per cento, da docenti appartenenti alla classe
della scuola statale o paritaria alla quale la classe legalmente riconosciuta
o pareggiata è stata abbinata.
3. Nel caso di abbinamento tra classi del medesimo
indirizzo, il consiglio della classe legalmente riconosciuta o pareggiata
designa il 50 per cento dei commissari tra i docenti delle materie oggetto
di esame già individuate nella commissione della classe statale
o paritaria di abbinamento. Nella designazione deve comunque essere assicurata
la presenza del docente della materia oggetto della seconda prova scritta,
indicata nella tabella allegata al D.M. n. 2 del 13/1/2003.
4. Nel caso di abbinamento tra classi di indirizzo
diverso, qualora non sia possibile procedere secondo le indicazioni di
cui al comma 3, il consiglio della classe legalmente riconosciuta o pareggiata
designa il 50 per cento dei commissari tra i docenti delle materie oggetto
d'esame, fermo restando l'obbligo di inclusione del docente della materia
oggetto della seconda prova scritta, di cui al precedente comma; il restante
50 per cento è designato dal dirigente della scuola statale o paritaria
di abbinamento, con riferimento alle materie dell'indirizzo della classe
legalmente riconosciuta o pareggiata e con l'obbligo di garantire la presenza
del docente della materia oggetto della prima prova scritta. Tale designazione
tiene conto del seguente ordine di precedenza:
a) docenti della classe statale o paritaria;
b) docenti dell'istituto;
c) docenti inclusi in graduatoria d'istituto;
d) docenti inclusi nelle graduatorie provinciali.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
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