Schema decreto interministeriale - Disposizioni
concernenti la determinazione degli organici del personale amministrativo
tecnico ed ausiliario del comparto Scuola - Consistenza della dotazione
organica per l'anno scolastico 2005/2006
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il Testo Unico delle
disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297;
Vista la legge 27 dicembre
2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato ed in particolare il comma 2 dell'articolo 35,
con il quale è stato previsto che con decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione
delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire,
nel triennio 2003/2005, la riduzione di 9.600 posti rispetto alla dotazione
organica determinata per l'anno scolastico 2002/2003;
Vista la legge 20 agosto 2001,
n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente
disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico;
Vista la legge 22 novembre
2002, n. 268, di conversione del decreto legge 25 settembre 2002 n. 212,
recante misure urgenti per la Scuola, l'Università, la Ricerca scientifica
e tecnologica e l'Alta formazione artistica e musicale;
Visto il decreto interministeriale
25 gennaio 2005, n. 11, relativo alla determinazione degli organici del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2004/2005;
Considerato che ai sensi dell'articolo
40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le istituzioni scolastiche,
anche consorziate fra loro, possono deliberare l'affidamento in appalto
dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a
condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto,
in misura tale da consentire economie di spesa;
Considerato, altresì,
che ai sensi del comma 9 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, la terziarizzazione dei servizi comporta l'indisponibilità,
per l'intera durata del contratto, dei posti della corrispondente qualifica
della dotazione organica dell'istituzione scolastica, per un ammontare
fissato con il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca;
Ritenuto, pertanto, che il
contingente di posti da accantonare per la compensazione dei costi contrattuali
della terziarizzazione dei servizi costituisce parte integrante della dotazione
organica determinata con i criteri ed i parametri di calcolo delle dotazioni
di organico di istituto cui al presente provvedimento;
Preso atto che in applicazione
del decreto ministeriale n. 65 del 20 aprile 2001, relativo alla disciplina
dell'esternalizzazione dei servizi prevista dalla legge 23 dicembre 2000,
n. 388, i soggetti già impegnati presso le istituzioni scolastiche
per l'espletamento di mansioni prescritte dalla tabella "A" di cui all'articolo
32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto in data 26
maggio 1999, sono stati stabilizzati ed assunti, con contratti a tempo
indeterminato, da enti e da consorzi di imprese, con il compito di svolgere
lavori concernenti, in tutto o in parte, le mansioni previste dal succitato
Contratto Collettivo;
Esaminate le competenze e
le attribuzioni del personale amministrativo tecnico ed ausiliario del
comparto Scuola, così come delineate nella tabella "A" del Contratto
Collettivo Nazionale sottoscritto il 24 luglio 2003 ed in particolare quelle
del profilo professionale dei collaboratori scolastici;
Considerato che le funzioni
e le mansioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono
quelle definite negli accordi contrattuali di comparto e che, di conseguenza,
non è configurabile l'espletamento di alcuna prestazione aggiuntiva
rispetto a quelle ordinariamente previste;
Tenuto conto dell'esigenza
di ottimizzare l'utilizzo del personale in servizio per effetto dei contratti
di appalto, anche con riguardo all'entità dei posti accantonati
nell'anno scolastico 2004/2005;
Rilevato, sulla base del monitoraggio
effettuato tramite il Sistema informativo del Ministero, che le consistenze
dei posti istituiti in organico di diritto negli anni scolastici 2003/2004
e 2004/2005 sono contenute nei limiti previsti nei relativi decreti interministeriali;
Tenuto conto dei dati relativi
alla consistenza degli alunni iscritti all'anno scolastico 2005/2006 e
dell'incidenza di tale consistenza sulle dotazioni organiche;
Tenuto conto dell'esigenza
di garantire, a conclusione del triennio di applicazione delle misure di
contenimento, che le dotazioni organiche dei collaboratori scolastici risultino
ripartite tra i comprensori regionali secondo criteri riferiti non solo
all'andamento della popolazione scolastica, ma anche alle peculiarità
e specificità logistico strutturali delle istituzioni scolastiche
nonché a quelle di carattere didattico dei diversi gradi di istruzione;
Informate le organizzazioni
sindacali rappresentative;
a) sulla base dei criteri e
dei parametri di calcolo di cui alla tabella "1" annessa al presente provvedimento;
b) in applicazione degli indicatori
di contesto scolastico, ambientale e socio-economico relativi alle fattispecie
indicate al comma 1.
1.3. Fermo restando il numero
complessivo dei posti portati in riduzione negli anni scolastici 2003/2004
e 2004/2005 per il profilo professionale di collaboratore scolastico, al
fine di stabilizzare in maniera strutturale l'intervento di contenimento
degli organici del citato profilo realizzato a mezzo degli indicatori di
contesto, si dispone la variazione dei parametri di calcolo degli organici
di istituto di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2005, n. 11. Gli
esiti di tali variazioni trovano esatta corrispondenza con le quantità
di riduzione ottenute utilizzando gli indicatori di contesto. Le variazioni
in questione sono riportate nella tabella "1", facente parte integrante
del presente provvedimento.
1.4. Nessuna modifica è
apportata alle tabelle allegate al decreto ministeriale 25 gennaio 2005,
n. 11, con riferimento alla determinazione degli organici degli altri profili.
Art. 2 - Dotazioni provinciali
2.1. I Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione tra gli
ambiti territoriali di rispettiva pertinenza degli organici assegnati.
Inoltre, i medesimi assicurano il rispetto dei contingenti anche in deroga,
se necessario, ai parametri ed ai criteri di determinazione degli organici
di istituto. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati previa
informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.
2.2. Per effetto delle disposizioni
di cui all'articolo 35, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
il numero dei posti del profilo professionale di collaboratore scolastico,
da attivare in ciascun ambito regionale, non deve superare quello indicato
nella tabella "B", costituente parte integrante del presente provvedimento.
I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali garantiscono l'attivazione
dei posti entro i limiti assegnati, anche in deroga al comma 1.
Art. 3 - Terziarizzazione
dei servizi
3.1. Nelle istituzioni scolastiche
in cui il servizio di pulizia degli spazi e dei locali è espletato
da personale estraneo all'Amministrazione, ivi compreso quello beneficiario
delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile
2001, n. 65, alla dotazione organica risultante dall'applicazione delle
disposizioni contenute nel presente decreto deve essere sottratto, dal
medesimo profilo professionale, il venticinque per cento dei posti.
3.2. Nelle istituzioni scolastiche
ove siano in servizio soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale
20 aprile 2001, n. 66, dalla dotazione organica, risultante dall'applicazione
delle disposizioni di cui al presente decreto, deve essere detratto un
numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti.
3.3. Sulle ore residuali derivanti
dalla detrazione dei posti possono essere effettuate, a cura dei dirigenti
scolastici, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali,
con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle
attività didattiche.
Art. 4 - Norma di salvaguardia
4.1. I posti accantonati per
effetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, pur concorrendo a costituire
l'organico di diritto di istituto, non sono resi disponibili per alcuna
delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a
qualsiasi titolo, di personale.
4.2. Ai sensi di quanto previsto
dal comma 5 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la terziarizzazione
dei servizi non deve comportare soprannumerarietà. Di conseguenza,
al fine di evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui all'articolo
3, il numero di posti necessario per garantire la permanenza dei soprannumerari
nella medesima sede di titolarità deve essere compensato, in ambito
provinciale, secondo le modalità indicate all'articolo 5.
Art. 5 - Compensazioni
5.1. I Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali, al fine di assicurare un giusto equilibrio,
nell'istituzione scolastica, tra il numero del personale esterno in servizio
per effetto di contratti di cui all'articolo 3 e il numero dei posti da
rendere indisponibili, possono modificare, previa informativa alle organizzazioni
sindacali rappresentative, la ripartizione dei medesimi posti tra le scuole.
Tale compensazione è realizzata rendendo indisponibile, in ciascuna
provincia, un contingente di posti non inferiore a quello accantonato nell'anno
scolastico 2004/2005, secondo quanto indicato nell'allegata tabella "C",
costituente parte integrante del presente provvedimento.
5.2. Qualora il Direttore
dell'Ufficio scolastico regionale, in sede di compensazione di cui al comma
1, rilevi che il numero di posti da rendere indisponibile è inferiore,
a livello provinciale, a quello indicato nella tabella "C", adotta apposito
decreto per motivare il minor accantonamento.
5.3. La compensazione di cui
al presente articolo può essere effettuata anche in sede di adeguamento
dell'organico di diritto alla situazione di fatto di cui all'articolo 6.
Art. 6 - Situazione di fatto
6.1. L'adeguamento dell'organico
di diritto alla situazione di fatto è disposto dal Direttore dell'Ufficio
scolastico regionale. In tale fase sono apportate le variazioni, in aumento
o in diminuzione, della consistenza degli organici di istituto, sulla base
delle esigenze rappresentate dai dirigenti scolastici.
Art. 7 - Oneri finanziari
7.1. Gli oneri derivanti dalle
dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti
di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
Art. 8 - Norma di rinvio
8.1. Per quanto non espressamente
previsto dal presente decreto si applicano, per le parti non incompatibili,
le vigenti disposizioni in materia.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Tabella
1 - Prospetti annessi al decreto
Tabella
A - Personale Ata - Dotazioni organiche regionali
Tabella
B - Profilo professionale collaboratore scolastico - Dotazioni
organiche regionali -
Tabella
C - Collaboratori scolastici - Posti decurtati per effetto delle
disposizioni di cui all'art. 3 del D.I. - a.s. 2005/2006 - Dati di organico
di diritto 2004/2005
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