Graduatorie di terza fascia per il conferimento
di supplenze temporanee al personale amministrativo, tecnico e ausiliario
statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli
istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle
scuole speciali statali
Vista la legge 3/5/1999,
n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10/5/1999, n. 107;
Vista la legge 17/5/1999,
n. 144, art. 45 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Scuola per il quadriennio
normativo 2002/2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 188, del 14 agosto 2003 - Serie generale;
Visto il Regolamento recante
norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, adottato con D.M. 13 dicembre 2000,
n. 430, registrato alla Corte dei Conti il 12 gennaio 2001, registro n.
1, foglio n. 9;
Visto in particolare, l'art.
8, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto
ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la
presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo
e di istituto e per la formazione delle graduatorie medesime;
Visto, altresì, l'art.
5, comma 6 del predetto Regolamento, che stabilisce una validità
triennale delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia;
Visto il D.M. 10/10/2001,
n. 150, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto
di terza fascia relative al triennio 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005;
Considerato che è necessario
impartire nuove disposizioni in materia di graduatorie di circolo e di
istituto di terza fascia, a seguito della scadenza temporale delle citate
graduatorie;
Art. 1 - Graduatorie
di circolo e d'istituto di terza fascia - Triennio di validità
1.1 A decorrere dall'a.s.
2005/2006, con riferimento alle istituzioni scolastiche presso le quali
è istituito l'organico concernente i profili professionali di assistente
amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto
alle aziende agrarie, sono costituite rispettivamente specifiche graduatorie
di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento,
approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, d'ora in poi denominato Regolamento.
1.2 Per il profilo professionale
di collaboratore scolastico non è costituita la terza fascia delle
graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee. Le relative
assunzioni avvengono mediante gli Uffici circoscrizionali del lavoro, cui
i dirigenti scolastici, segnalando il contingente di personale da avviare
al lavoro, dovranno anche precisare il titolo di studio richiesto per l'accesso
(licenza media) e l'applicabilità delle riserve di legge a favore
degli addetti ai lavori socialmente utili e ai lavori di pubblica utilità
(legge 17/5/1999, n. 144, art. 45 e successive integrazioni e modificazioni).
1.3 Le nuove graduatorie di
circolo e di istituto di 3ª fascia sostituiscono integralmente quelle
vigenti nel triennio scolastico 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e conservano
validità per i periodi stabiliti dall'art. 5, comma 6 del Regolamento.
Pertanto, le citate graduatorie, formulate ai sensi del presente decreto,
hanno validità per il triennio scolastico 2005/2006, 2006/2007,
2007/2008.
1.4 Le graduatorie di circolo
e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del dirigente dell'istituzione
scolastica indicata per prima nel modello di domanda. A tale istituzione
è affidato il compito di curare lo svolgimento della procedura di
cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della
regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.
1.5 Tutti i candidati sono
inseriti, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il
punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella
di valutazione dei titoli (All. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze
(All. B), nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti
tecnici (All. C). Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto
a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli enti
locali fino al 31/12/1999, viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello
prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale
o in profilo professionale corrispondente. Nei confronti di tutti i candidati
il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale
con lo Stato o con gli enti locali, per tutti i titoli di servizio da valutare
ai sensi delle allegate tabelle di valutazione, è valutato per intero,
secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei
titoli.
1.6 L'assolvimento degli obblighi
derivanti dall'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dalle altre
leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari
categorie, è interamente soddisfatto in sede di costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante
scorrimento delle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti e dei
corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze. Nello
scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto,
alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle
suddette disposizioni.
1.7 Coloro che conseguono,
per il medesimo profilo professionale, l'inserimento nelle graduatorie
permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, oppure nella prima
fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sono cancellati dalla
corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto
in cui siano già inseriti.
1.8 Le predette graduatorie
vengono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze temporanee, nei casi
previsti dagli artt. 1 e 6 del Regolamento stesso, tenuto conto che gli
aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di terza fascia delle istituzioni
scolastiche delle province di Trieste e Gorizia, per ottenere la nomina
su posti disponibili nelle scuole con insegnamento in lingua slovena, debbono
possedere almeno una conoscenza di base della lingua slovena, comprovata
dal possesso di un titolo di studio conseguito in un'istituzione scolastica
con insegnamento in lingua slovena, oppure accertata con apposito colloquio.
1.9 La gestione delle graduatorie
di circolo e di istituto di terza fascia delle istituzioni scolastiche
avviene secondo le disposizioni di cui al Regolamento, integrate dalle
disposizioni del presente decreto.
Art. 2 - Requisiti specifici
di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia
2.1 Per essere inseriti nella
terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il profilo
di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere,
addetto alle aziende agrarie, occorre produrre domanda utilizzando l'apposito
modello (All. D), secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 3,
4 e 5.
2.2 Non possono produrre domanda
di inserimento e, qualora l'abbiano prodotta, la stessa è da ritenere
nulla, fatto salvo quanto previsto al successivo comma, coloro che, per
il medesimo profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo
nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato,
negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze annuali o fino
al termine delle attività didattiche, nelle graduatorie di istituto
di prima o seconda fascia, della stessa o diversa provincia.
2.3 L'aspirante incluso o
che, avendone titolo, abbia prodotto domanda di aggiornamento o di inserimento
nella graduatoria provinciale permanente di cui all'art. 554 del D.Lvo
n. 297/1994 e/o che sia incluso nell'elenco provinciale ad esaurimento
per uno dei profili professionali di cui al precedente comma 1, nel caso
in cui intenda cambiare la provincia può presentare domanda di depennamento
dalla citata graduatoria e/o elenco e, contestualmente, domanda di inserimento,
per il medesimo profilo professionale oggetto della richiesta di depennamento,
nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3ª fascia di altra provincia
(art. 4, comma 2, lett. a).
Qualora l'aspirante sia incluso,
nella stessa provincia, in più graduatorie provinciali permanenti
e/o in più elenchi provinciali ad esaurimento, per più profili
professionali di cui al precedente comma 1, deve presentare domanda di
depennamento per ogni profilo per il quale risulti inserito nelle citate
graduatorie e/o elenchi, stante l'obbligo di inserimento nelle graduatorie
di una sola provincia (art. 4, comma 2, lett. b e c).
L'aspirante inserito nella
graduatoria provinciale permanente e/o nella graduatoria provinciale ad
esaurimento relativa al profilo professionale di collaboratore scolastico
può presentare domanda di inserimento, fermo restando il possesso
dei requisiti di accesso, nelle graduatorie di circolo e di istituto di
3ª fascia esclusivamente per un diverso profilo professionale, non
essendo prevista la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo
e di istituto di 3ª fascia per il profilo di collaboratore scolastico.
Pertanto, nel caso in cui
l'aspirante risulti già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti
e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento relative sia al profilo
professionale di collaboratore scolastico, sia ad altro profilo professionale
di cui al precedente comma 1, ove intenda cambiare la provincia deve presentare
domanda di depennamento sia per il profilo professionale di collaboratore
scolastico sia per l'eventuale altro profilo professionale per il quale
risulti inserito nelle citate graduatorie permanenti e/o elenchi e, contestualmente,
presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto
di 3ª fascia di altra provincia solo per altro profilo professionale
di cui al precedente comma 1, oggetto della richiesta di depennamento.
Relativamente al profilo professionale
di collaboratore scolastico, la domanda di depennamento dalle graduatorie
provinciali permanenti del concorso per soli titoli o dalle graduatorie
provinciali ad esaurimento per le supplenze comporta l'impossibilità
di inserimento successivo nelle analoghe graduatorie provinciali e/o di
circolo/istituto di diversa provincia (art. 587 D.L.vo n. 297/1994 - art.
1, comma 4, D.M. n. 430/2000).
Ai fini predetti l'aspirante
dovrà esplicitamente dichiarare la propria volontà, compilando
l'apposito modulo di richiesta di depennamento (All. D1), e segnalare,
altresì, nella sezione " M" del modello di domanda di inserimento
nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3ª fascia (All. D),
di aver presentato domanda di depennamento dalle graduatorie provinciali
permanenti e/o ad esaurimento di diversa provincia. L'istanza di depennamento
determinerà la cancellazione, a partire dal 1° settembre dell'anno
scolastico 2005/2006, dalle graduatorie o elenchi provinciali e da quelle
correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili professionali
richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato
richiesto il depennamento.
La domanda di depennamento
(All. D1), sottoscritta dall'aspirante, va inviata al Csa della provincia
nelle cui graduatorie lo stesso è inserito, con le modalità
e termini indicati al successivo art. 4.
La domanda di depennamento
(All. D1), unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere
presentata dall'aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti
o elenchi provinciali ad esaurimento relativi ai profili professionali
di inclusione dai quali, avendone titolo, intende essere depennato.
2.4 Ai sensi dell'art. 5,
comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nella terza fascia
delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo
di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto, escluso
il profilo professionale di collaboratore scolastico.
2.5 I titoli di studio per
l'accesso ai profili professionali di cui all'art. 1, comma 1, sono quelli
stabiliti dal vigente C.C.N.L. del comparto Scuola per il quadriennio normativo
2002/2005, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 188 del 14 agosto 2003 - Serie generale - e di seguito indicati per
ciascun profilo professionale:
A) Assistente amministrativo:
1) diploma di qualifica professionale
ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla
contabilità di azienda; operatore della gestione aziendale; operatore
dell'impresa turistica);
2) oppure, diploma di scuola
media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi di carattere
amministrativo-contabile, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 21/12/1978;
3) oppure, diploma di scuola
media superiore che consenta l'accesso agli studi universitari.
B) Assistente tecnico:
1) diploma di qualifica di
istituto professionale a indirizzo specifico;
2) oppure, diploma di maestro
d'arte a indirizzo specifico;
3) oppure, diploma di scuola
media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine
di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978;
4) oppure, qualsiasi diploma
di scuola media superiore, corrispondente alle specifiche aree professionali,
che consenta l'accesso agli studi universitari.
Le specificità di cui ai punti 1, 2 e 4 sono quelle definite dalla tabella di corrispondenza titoli-laboratori vigenti entro il termine di presentazione della domanda. Corrispondentemente è definita la specificità degli attestati di qualifica di cui al precedente punto 3.
C) Cuoco:
1) diploma di qualifica specifica
rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
2) oppure, diploma di scuola
media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine
di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
D) Infermiere:
1) diploma di infermiere professionale.
E) Guardarobiere:
1) diploma di qualifica specifica
rilasciato da un istituto professionale;
2) oppure, diploma di scuola
media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine
di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
F) Addetto alle aziende
agrarie:
1) diploma di scuola media
unitamente ad attestato di qualifica specifica;
2) diploma di qualifica professionale
specifica.
2.6 Gli attestati di qualifica
di cui all'art. 14 della legge n. 845/1978, validi per l'accesso ai profili
professionali del personale Ata, devono essere rilasciati al termine di
un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici
impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato
dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale
corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione
comprovante le materie comprese nel piano di studi.
2.7 I requisiti ed i titoli
valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione alla
procedura in esame.
Art. 3 - Requisiti generali
di ammissione
3.1 Gli aspiranti, oltre che
dei requisiti specifici di cui al precedente art. 2, devono essere in possesso,
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti
requisiti generali di accesso al pubblico impiego:
a) cittadinanza italiana (sono
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica),
ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) età non inferiore
ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento
a riposo d'ufficio);
c) godimento dei diritti politici,
tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18/1/1992, n. 16, recante
norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) idoneità fisica
all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art.
22 della legge n. 104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà di
accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro
che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani
soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale
obbligo (art. 2 - comma 4 - D.P.R. n. 693/1996).
3.2 Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7/2/1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili
e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta
eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza
della lingua italiana.
La conoscenza della lingua italiana è accertata, nella fase del primo rapporto di lavoro, con apposito colloquio dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica.
3.3 Non possono partecipare alla procedura in esame:
a) coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati
dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per
aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari
previste dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali (licenziamento con
preavviso e licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si trovino in
una delle condizioni ostative di cui alla legge 18/1/1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente
inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità
o dell'interdizione;
f) i dipendenti dello Stato
o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di
carattere transitorio o speciale.
Art. 4 - Termini di presentazione
della domanda di inserimento - Autorità scolastica cui produrre
la domanda
4.1 La domanda di inserimento
(All. D) nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia deve
essere prodotta entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal
primo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'avviso dell'avvenuta emanazione del presente decreto.
L'avviso di pubblicazione
ed il presente decreto saranno tempestivamente affissi all'albo degli Uffici
scolastici regionali, all'albo dei Centri servizi amministrativi di ciascuna
provincia e, contestualmente, all'albo di ciascuna istituzione scolastica
statale per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda.
4.2 La domanda di inserimento
deve essere prodotta per non più di 30 istituzioni scolastiche appartenenti
alla medesima provincia individuata nell'ordine che segue:
a) a scelta del candidato,
nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie provinciali
permanenti o negli elenchi provinciali ad esaurimento e correlate graduatorie
di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia del medesimo o di altro
profilo professionale richiesto, di alcuna provincia;
b) nella provincia nella cui
graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di altro
profilo professionale, sia eventualmente inserito;
c) nella provincia nel cui
elenco provinciale ad esaurimento o nella cui graduatoria provinciale ad
esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali di altro
profilo professionale, sia eventualmente inserito;
d) a scelta del candidato,
nel caso in cui sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti
ed abbia, per il medesimo profilo professionale, presentato domanda di
depennamento;
e) a scelta del candidato,
nel caso in cui sia già inserito negli elenchi provinciali ad esaurimento
ed abbia, per il medesimo profilo professionale, presentato domanda di
depennamento.
4.3 In tutti i casi di cui
al comma precedente, la domanda di inserimento deve essere inoltrata all'istituzione
scolastica indicata per prima nel modello di domanda (All. D) con le modalità
di cui al successivo comma 4.
4.4 Il modello di domanda
(All. D) può essere presentato a mano, direttamente all'istituzione
scolastica prescelta che ne rilascia ricevuta, oppure spedito con raccomandata
con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, del tempestivo inoltro del
modulo di domanda fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
4.5 Il modello di domanda
non può essere inoltrato alle istituzioni scolastiche delle province
di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta in quanto le relative
Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.
Art. 5 - Domanda di inserimento
5.1 Per essere inseriti nella
terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo
di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere,
addetto alle aziende agrarie, occorre produrre domanda utilizzando esclusivamente
l'apposito modello (All. D) conforme a quello allegato al presente decreto.
5.2 La domanda di inserimento
nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze
temporanee è unica per tutti i profili professionali richiesti e
deve essere prodotta per non più di 30 istituzioni scolastiche della
medesima provincia, a pena di esclusione dalla procedura di cui al presente
decreto per tutti i profili di riferimento, oppure a pena di decadenza
dalle medesime graduatorie formulate in base al presente decreto, se già
inseriti.
5.3 La domanda di inserimento
è nulla se rivolta all'istituzione scolastica presso la quale non
sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.
5.4 Gli aspiranti già
inclusi, ai sensi del D.M. 10/10/2001, n. 150, nelle graduatorie di circolo
e di istituto di terza fascia del precedente periodo di validità,
fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame,
per essere inclusi nelle graduatorie di cui al presente decreto dovranno
presentare domanda di inserimento secondo le modalità ivi previste.
L'eventuale aspirante, pertanto, deve compilare - ex novo - in tutte le
sue parti il modulo domanda (All. D), indicando il profilo professionale,
i titoli di accesso al profilo professionale richiesto, eventuali titoli
di cultura e di servizio valutabili ai sensi dell'annessa tabella (All.
A), eventuali titoli di preferenza (All. B), nonché i titoli di
accesso ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico
(All. C).
5.5 La domanda deve essere
datata e sottoscritta dal candidato (non occorre alcuna autenticazione).
5.6 Nella domanda il candidato
deve indicare:
A) di non essere inserito a
pieno titolo, nelle graduatorie provinciali permanenti o negli elenchi
provinciali ad esaurimento per il profilo e/o profili richiesti in alcuna
provincia;
B) oppure, di essere già
inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni
a tempo indeterminato per altro profilo professionale della medesima provincia;
C) oppure, di essere già
inserito a pieno titolo, nell'elenco provinciale ad esaurimento o nella
graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per
le supplenze annuali per altro profilo professionale della medesima provincia;
D) oppure, di essere già
inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni
a tempo indeterminato per il medesimo profilo professionale di diversa
provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tale profilo
professionale;
E) oppure, di essere già
inserito a pieno titolo, nell'elenco provinciale ad esaurimento per le
supplenze annuali per il medesimo profilo professionale di diversa provincia
e di aver presentato domanda di depennamento per tale profilo professionale.
5.7 Nella domanda il candidato
deve indicare il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento nella
graduatoria di circolo o di istituto di 3ª fascia.
5.8 Il candidato deve specificare
nella domanda i titoli di cui chiede la valutazione ai fini dell'attribuzione
del punteggio (All. A), del riconoscimento delle preferenze (All. B) e
dell'individuazione della corrispondenza tra titoli ed aree di laboratori,
limitatamente agli assistenti tecnici (All. C).
5.9 Coloro che aspirano all'inclusione
nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare al laboratorio
"conduzione e manutenzione autoveicoli", devono indicare nel modello di
domanda anche il possesso della patente D, nonché del relativo certificato
di abilitazione professionale.
Coloro che aspirano all'inclusione
nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare quelle relative
ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" e "termotecnica
e macchine a fluido", devono indicare nel modello di domanda anche il possesso
del patentino per la conduzione di caldaie a vapore.
5.10 L'idoneità fisica
all'impiego di cui al precedente art. 3 - comma 1, lett. d) - deve essere
oggetto di dichiarazione del candidato, per quanto a propria conoscenza,
e, successivamente, al momento dell'assunzione, documentata, mediante certificato
medico rilasciato dalla competente Autorità sanitaria.
5.11 Fatto salvo quanto disposto
al precedente comma 10, i requisiti di ammissione, nonché i titoli
di cultura, di servizio, di preferenza e, per gli assistenti tecnici, di
accesso alle aree di laboratorio, possono essere oggetto:
– di dichiarazione sostitutiva
rilasciata dal candidato sotto la propria responsabilità;
– di autocertificazione in
fotocopia con la dicitura "copia conforme all'originale in mio possesso"
cui segue la data e la firma del candidato;
– di certificazione con riferimento
a documenti già in possesso dell'istituzione scolastica cui è
indirizzata la domanda, purché siano fornite tutte le indicazioni
necessarie per la loro individuazione ed acquisizione alla procedura in
esame.
Il candidato può, altresì, produrre certificazioni rilasciate dalla competente Autorità amministrativa. In tale caso i servizi scolastici devono essere certificati dalla competente Autorità della scuola in cui sono stati prestati.
5.12 L'allegata scheda D, compiutamente formulata nelle parti che il candidato è tenuto a compilare, sottoscritta e datata dal medesimo, è valida a tutti i fini come autodichiarazione effettuata sotto la propria responsabilità, per quanto in essa rappresentato.
Art. 6 - Dati contenuti
nel modulo di domanda - Validità - Controlli
6.1 Nel modello di domanda
e nelle relative avvertenze - che fanno parte integrante del presente decreto
- sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati influenti
ai fini della presente procedura; vigono, al riguardo, le disposizioni
legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa, emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445, modificato ed integrato
dall'art. 15 della legge 16/1/2003, n. 3.
6.2 I candidati compilano
il modello di domanda senza produrre alcuna certificazione. E' ammessa
esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di
cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di
presentazione della domanda.
6.3 Nella fase di costituzione
delle graduatorie l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle
singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella
di valutazione dei titoli (All. A) e la conseguente posizione occupata,
l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di
assistente tecnico (All. C), nonché eventuali preferenze (All. B),
derivano esclusivamente dai dati riportati nel modello di domanda.
6.4 Nei casi e con le modalità
previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, modificato
ed integrato dall'art. 15 della legge 16/1/2003, n. 3, sono effettuati
i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.
6.5 Durante il primo rapporto
di lavoro, i predetti controlli sono effettuati dal dirigente scolastico
che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria
di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica
e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante,
per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.
6.6 In caso di mancata convalida
dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica
la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni,
sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art.
76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, modificato ed integrato dall'art. 15
della legge 16/1/2003 n. 3, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo
articolo 7, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, della corrispondenza
titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico
e delle posizioni assegnate al candidato nelle graduatorie di circolo e
di istituto, dandone conseguente comunicazione al candidato e contestualmente
alle istituzioni scolastiche indicate nel modello di domanda, nonché
al Sistema informativo per i necessari e successivi adeguamenti.
6.7 In dipendenza delle determinazioni
di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante
sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio
richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato
nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia predisposte
sia ai sensi del D.M. 10/10/2001, n. 150 che del presente decreto, sarà,
con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico già individuato
al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto,
con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.
6.8 In caso di positiva convalida
dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che
gestisce il primo rapporto di lavoro rilascia all'interessato apposita
certificazione dell'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella
domanda; tale certificazione viene consegnata, in copia, dall'aspirante
a ciascuna scuola con la quale contrae rapporti di lavoro, durante tutto
il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto
in questione.
Art. 7 - Inammissibilità
della domanda - Esclusione della procedura
7.1 Sono inammissibili le
domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate oltre il termine
indicato nel precedente art. 4 - comma 1, nonché le domande da cui
non è possibile evincere le generalità del candidato o la
procedura o il profilo professionale cui si riferiscono.
7.2 L'Amministrazione dispone
l'esclusione dei candidati che:
a) abbiano prodotto domanda
in più province, oppure in più di 30 scuole;
b) risultino privi di qualcuno
dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3;
c) abbiano effettuato autodichiarazioni
mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
7.3 La produzione di domande
in più province comporta, oltre all'esclusione dalla procedura in
esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto
in cui si chieda l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo
o di istituto in cui il candidato sia inserito.
7.4 Le autodichiarazioni mendaci
o l'autoproduzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di
documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al
presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché
la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle
stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni penali, come
prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, pubblicato
nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 42 del 20/2/2001, modificato ed
integrato dall'art. 15 della legge 16/1/2003, n. 3.
7.5 Tutti i candidati sono
inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può
disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in
possesso dei citati requisiti di ammissione.
Art. 8 - Ricorsi
8.1 Avverso l'esclusione o
inammissibilità, nonché avverso le graduatorie, è
ammesso reclamo al dirigente dell'istituzione scolastica che gestisce la
domanda di inserimento.
8.2 Il reclamo deve essere
prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli
errori materiali.
8.3 Decisi i reclami ed effettuate
le correzioni degli errori materiali, l'Autorità scolastica competente
approva la graduatoria in via definitiva.
8.4 Dopo tale approvazione
la graduatoria è impugnabile unicamente con ricorso giurisdizionale
al Tribunale aAmministrativo regionale o con ricorso straordinario al Capo
dello Stato.
8.5 La pubblicazione delle
graduatorie deve avvenire contestualmente nell'ambito della medesima provincia.
A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento
delle operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
8.6 Avverso l'atto contrattuale
di assunzione, ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro,
i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico nella cui istituzione
si verifica la fattispecie contestata.
8.7 I candidati che abbiano
presentato ricorso giurisdizionale al Tar o straordinario al Capo dello
Stato, avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità
della domanda o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso
stesso, sono ammessi sotto condizione alla procedura e iscritti con riserva
nella graduatoria.
8.8 L'iscrizione con riserva
nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la
proposta di contratto a tempo determinato.
8.9 Fermo restando quanto
previsto nei precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano
le disposizioni di cui al Capo XII del C.C.N.L. 2002/2005.
Art. 9 - Norme finali e
di rinvio
9.1 Ai fini del presente decreto,
il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale
Ata (D.P.R. n. 588/1985) o nelle precedenti qualifiche del personale non
docente (D.P.R. n. 420/1974), è considerato come prestato nei vigenti
corrispondenti profili professionali. Il servizio prestato in qualità
di aiutante cuoco è equiparato a quello di cuoco ai fini della valutazione
relativa a quest'ultimo profilo professionale.
9.2 Le supplenze temporanee
sono conferite con precedenza ai candidati inseriti nelle prima fascia
delle graduatorie di circolo o di istituto; esaurita tale fascia, ai candidati
inseriti nella corrispondente seconda fascia e, infine, ai candidati inclusi
in base alle disposizioni di cui al presente decreto, tenendo conto delle
preferenze di cui all'allegata scheda (B).
9.3 Le supplenze di assistente
tecnico sono conferite, secondo le modalità previste dal precedente
comma, ai candidati che risultino forniti dei titoli specifici richiesti
per l'accesso alle aree di laboratorio disponibili a tal fine (All. C).
9.4 Il trattamento economico
del rapporto di lavoro così instaurato e le relative modalità
sono quelli stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
comparto Scuola per il quadriennio 2002/2005 e successive integrazioni
e modificazioni.
9.5 Per quanto non espressamente
previsto dal presente decreto si applicano purché compatibili, le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello
Stato.
9.6 Adeguata pubblicità
sarà data al presente decreto mediante la diffusione attraverso
la rete internet all'indirizzo www.istruzione.it, sezione Ata, nonché
attraverso la rete intranet.
Roma, lì 9/6/2005
AVVERTENZE DI CUI
ALLE TABELLE A/1 - A/2 - A/3 – A/4
A) Il servizio militare di
leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza
di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella
medesima qualifica.
Il servizio militare di leva
e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza
di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze
delle Amministrazioni statali.
B) Il servizio prestato nelle
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina
conferito dall'Amministrazione degli Affari Esteri secondo le vigenti modalità,
è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati
nel territorio nazionale.
C) Il servizio effettuato
nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n. 420/1974
e nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588/1985 è considerato
a tutti gli effetti come servizio prestato nei corrispondenti, vigenti
profili professionali.
D) Ai fini dell'attribuzione
dei punteggi lo stesso titolo può essere preso in considerazione
una sola volta in base alla tabella di valutazione. La valutazione di un
titolo di studio o di un attestato esclude la possibilità di assegnare
punteggi riferiti al corso o alle prove in base ai quali il titolo o l'attestato
è stato conseguito.
E) Tra i titoli di studio
richiesti per l'accesso alle graduatorie, contemplati nel punto 1) delle
rispettive tabelle di valutazione è sempre incluso il diploma di
scuola media, che deve essere valutato nei confronti di tutti i candidati
che ne risultino in possesso, secondo le regole ivi stabilite. Si deve,
cioè, assegnare il punteggio relativo alla migliore media riportata
fra la licenza media, il diploma di qualifica o di maturità e il
punteggio aggiuntivo di punti 2 (una sola volta) per gli
altri titoli suindicati. Gli attestati di qualifica regionali non rientrano
nella valutazione di cui ai punti 1) e 2) delle allegate tabelle.
F) Qualora il servizio sia
stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia
non statali autorizzate, in scuole parificate, sussidiarie o sussidiate,
in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate,
legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto
alla metà.
G) Al fine di ottenere una
valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, l'eventuale
frazione pari o superiore al mezzo centesimo è arrotondata verso
l'alto; la frazione inferiore al mezzo centesimo è arrotondata verso
il basso.
H) Nei confronti di tutti
i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con
rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo
i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
I) La preferenza Q va assegnata
in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato
presso il Ministero dell'Istruzione, indipendentemente dall'attestazione
del lodevole servizio.
L) I figli, anche se naturali
riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati sono considerati fiscalmente
a carico se nell'anno 2004 non hanno posseduto redditi che nel loro insieme
concorressero alla formazione del reddito complessivo per un ammontare
superiore a euro 2.840,51.
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto
per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione.
Si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi),
escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel
titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva
si attribuiscono i seguenti valori:
• sufficiente 6
• buono 7
• distinto 8
• ottimo 9
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole (2).
2) Per i titoli di cui al punto
precedente, non valutati perché meno favorevoli o per i diplomi
di qualifica non previsti come titoli di accesso, o per la licenza di scuola
tecnica (si valuta un solo titolo) (2) punti 2
3) Diploma di laurea (si
valuta un solo titolo) (2) punti 2
4) Attestato di qualifica
professionale di cui all'art. 14 della legge n. 845/1978, attinente alla
trattazione di testi e/o alla gestione dell'Amministrazione mediante strumenti
di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (2)
punti 1,50
5) Attestato di addestramento
professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale
per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali
istituiti da Stato, regioni o altri enti pubblici (si valuta un solo
attestato) (2) (6) punti 1
6) Idoneità in concorso
pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di
concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti
pubblici territoriali (si valuta una sola idoneità) punti
1
B) TITOLI DI SERVIZIO
7) Servizio prestato in qualità
di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in:
a) scuole dell'infanzia statali,
delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento
e Bolzano, non statali autorizzate;
b) scuole primarie statali
e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria
o artistica statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; istituzioni convittuali;
d) scuole non statali paritarie
(1) (3) (4) (5) (7):
– per ogni anno punti 6
– per ogni mese o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,50
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)
8) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi Cracis e il servizio prestato con rapporto di lavoro con enti locali (1) (3) (4) (5):
– per ogni anno punti 1,20
– per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15 gg. punti 0,10
(fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico)
9) Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni statali, negli enti locali e nei patronati scolastici (1) (4) (5):
– per ogni anno punti 0,60
– per ogni mese o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,05
(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico)
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto
per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione.
Si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi),
escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel
titolo di studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva,
si attribuiscono i seguenti valori:
• sufficiente 6
• buono 7
• distinto 8
• ottimo 9
Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello più favorevole (2).
2) Per i titoli di cui al punto
precedente, non valutati perché meno favorevoli (si valuta un
solo titolo) (2) punti 3
3) Diploma di laurea (si
valuta un solo titolo) (2) punti 2
4) Idoneità in precedenti
concorsi pubblici per esami, o prova pratica a posti di ruolo nel profilo
professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del
personale Ata o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre
(si valuta una sola idoneità) punti 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
5) Servizio prestato in:
a) scuole dell'infanzia statali,
delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento
e Bolzano, non statali autorizzate;
b) scuole primarie statali
e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria
o artistica statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
istituzioni convittuali; istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero
in qualità di assistente tecnico (limitatamente a tale profilo
professionale);
d) scuole non statali paritarie
(1) (3) (4) (5) (7):
– per ogni anno punti 6
– per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)
6) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di cuoco (Limitatamente a tale profilo professionale) (1) (3) (4) (5) (7):
– per ogni anno punti 6
– per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)
7) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato, in qualità di infermiere (limitatamente al profilo professionale di infermiere) (1) (4) (5):
– per ogni anno punti 6
– per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)
8) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 5, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi Cracis (1) (4) (5) (7):
– per ogni anno punti 1,20
– per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15 gg. punti 0,10
(fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico)
9) Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni statali, enti locali e nei patronati scolastici (1) (4):
– per ogni anno punti 0,60
– per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05
(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico)
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto
per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione.
Si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi)
escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel
titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva
si attribuiscono i seguenti valori:
• sufficiente 6
• buono 7
• distinto 8
• ottimo 9
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta quello più favorevole (2).
2) Diploma di scuola secondaria
di 2° grado che consenta l'accesso agli studi universitari (2) punti
3
3) Idoneità conseguita
in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere
o aiutante guardarobiere (limitatamente al profilo di guardarobiere).
Il punteggio viene attribuito una sola volta anche in caso di idoneità
in più concorsi punti 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
4) Servizio prestato in qualità
di guardarobiere o di aiutante guardarobiere in:
a) scuole dell'infanzia statali,
delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento
e Bolzano, non statali autorizzate;
b) scuole primarie statali
e non statali parificate , sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria
o artistica statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; istituzioni convittuali;
d) scuole non statali paritarie
(1) (3) (4) (5) (7):
– per ogni anno punti 6
– per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)
5) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 4); nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi Cracis (1) (4) (5) (7):
– per ogni anno punti 1,80
– per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15 gg. punti 0,15
(fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico)
6) Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (4):
– per ogni anno punti 0,60
– per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05
(fino a un massimo di punti
0,60 per ciascun anno scolastico)
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto
per l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione.
Si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi)
escluso il voto di religione di educazione fisica e di condotta. Ove nel
titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva
si attribuiscono i seguenti valori:
• sufficiente 6
• buono 7
• distinto 8
• ottimo 9
Ove siano stati prodotti più
titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta quello più
favorevole (2).
2) Diploma di scuola secondaria
di II° grado che consenta l'accesso agli studi universitari (2) punti
3
3) Idoneità conseguita
in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di addetto
alle aziende agrarie. Il punteggio viene attribuito una sola volta anche
in caso d'idoneità in più concorsi punti 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
4) Servizio prestato in qualità
di addetto alle aziende agrarie in:
a) scuole dell'infanzia statali,
delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento
e Bolzano, non statali autorizzate;
b) scuole primarie statali
e non statali parificate , sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria
o artistica statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; istituzioni convittuali;
d) scuole non statali paritarie
(1) (3) (4) (5) (7):
– per ogni anno punti 6
– per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)
5) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 4); nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi Cracis (1) (4) (5) (7):
– per ogni anno punti 1,80
– per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15 gg. punti 0,15
(fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico)
6) Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (4):
– per ogni anno punti 0,60
– per ogni mese di servizio
o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05
(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico)
(1) Il servizio valutabile
è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a
periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione,
anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista
la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione
di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate
(mandato amministrativo, maternità, servizio militare ecc.), per
le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono, altresì,
valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti
giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva
favorevole.
(2) Sono valutabili anche
i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli
non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano
come conseguiti con la sufficienza.
(3) Per il personale in
servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero
all'attestato di addestramento professionale viene equiparato, ai sensi
dell'art. 6 del D.I. 14/11/1977, il certificato conseguito a seguito della
frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal
Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato
dal Ministero dell'Istruzione per il personale da inviare all'estero.
(4) Il servizio prestato
nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato)
con rapporto di impiego con gli enti locali fino al 31/12/1999 viene equiparato,
ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto
di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo
professionale corrispondente.
Il punteggio per il servizio
prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli enti
locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti
tabelle di valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori
espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
(5) Qualora il servizio
sia stato prestato in scuole materne non statali autorizzate, in scuole
elementari parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione
secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute,
paritarie, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.
(6) Gli attestati concernenti
la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati
come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione,
solo ai fini della valutazione, nel punto 5 della tabella A/1 allegata
al presente decreto per il profilo di assistente amministrativo.
In tale contesto si ritiene
che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla "ECDL"
ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist e IC3.
La valutazione compete
anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati
per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati che,
pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie
discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti
"servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al termine
dei quali sia stato rilasciato un titolo già oggetto di valutazione.
(7) Ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora
in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai
fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno
soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico
siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione
dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo
attribuibile per quell'anno scolastico non può, comunque, eccedere
quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più
favorevole.
Le preferenze sono quelle
indicate nel relativo spazio della scheda D.
Tabella annessa alla O.M.
30/12/2004 n. 91.
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