Disposizioni in merito alla costituzione delle graduatorie relative al personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011
IL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista
la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia
di personale scolastico e, in particolare, l’art. 4;
Visto
il nuovo regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento
delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 13
giugno 2007, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007, registro
6, foglio 107;
Visto
in particolare, l’art. 9, comma 1, del predetto nuovo regolamento, che
rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e
delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione
nelle graduatorie di circolo e d’istituto e per la formazione delle graduatorie
medesime, secondo i periodi di validità fissati dall’art. 5, comma
5, del citato regolamento;
Visto
il D.M. 8 aprile 2009, recante disposizioni per l’integrazione e l’aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento per il biennio scolastico 2009-2010 e
2010-2011;
Considerata
l’urgenza di impartire disposizioni per la presentazione delle domande
degli aspiranti per la costituzione delle relative graduatorie in tempi
utili per l’inizio dell’anno scolastico 2009/2010;
DECRETA
Art.
1 - Graduatorie di circolo e d’istituto
1.
Per il biennio relativo agli anni scolastici 2009-2010 e 2010-
2.
Le predette graduatorie, suddivise in 3 fasce, vengono utilizzate in ordine
prioritario, secondo le indicazioni dell’art. 5, comma 3, del regolamento,
per l’attribuzione delle supplenze, nei casi previsti dagli artt. 1 e 7
del regolamento stesso.
3.
Le nuove graduatorie di circolo e d’istituto, che sostituiscono integralmente
quelle vigenti nell’anno scolastico 2008/2009 conservano validità
per i periodi stabiliti dall’art. 5, comma 5, del regolamento.
4.
L’assolvimento degli obblighi derivanti dall’applicazione della legge 19
marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve
di posti in favore di particolari categorie, è interamente assolto
in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo determinato, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi
per esami e titoli e delle graduatorie ad esaurimento. Nello scorrimento
delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna
riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette
disposizioni.
5.
Per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto si applicano
le disposizioni di cui al regolamento, che si allega al presente provvedimento,
integrate dalle disposizioni del presente decreto.
Art.
2 - Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto
1.
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del regolamento hanno titolo all’inclusione
nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e d’istituto:
–
prima fascia: gli aspiranti inseriti in graduatoria ad esaurimento
per il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria
di circolo o d’istituto, secondo le modalità di cui all’art. 5,
comma 4, del regolamento;
–
seconda fascia: gli aspiranti non inseriti nella corrispondente
graduatoria ad esaurimento, forniti, relativamente alla graduatoria di
circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica
idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali
o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell’esame finale di Stato
al termine del corso svolto nelle Scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario (Ssis) e nelle accademie di belle arti (Cobaslid), nonché
al termine del primo corso biennale di II livello presso i conservatori
di musica e gli istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione
dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale.
La
laurea in Scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola dell’infanzia
ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria
di scuola per l’infanzia.
La
laurea in Scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria
ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria
di scuola primaria.
Il
diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria
di secondo grado ed al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi
del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che
dell’ordinamento previgente, ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione
nelle graduatorie 31/A e 32/A.
Hanno,
altresì, titolo all’inclusione in II fascia gli aspiranti in possesso
di idoneità o abilitazione all’insegnamento rilasciato da uno degli
Stati dell’Unione europea, che ottengono con formale provvedimento ministeriale
il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE,
recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo aver conseguito,
l’attestato della conoscenza della lingua italiana denominato “Celi 5 Doc”
rilasciato dall'università per stranieri di Perugia, nonché
gli aspiranti col requisito della cittadinanza italiana o comunitaria che
siano in possesso dell’idoneità o abilitazione conseguita in Paesi
extracomunitari e riconosciuta con provvedimento direttoriale ai sensi
dell’art. 49 del D.P.R. 31/8/1999, n. 394;
–
terza fascia: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per
l’accesso all’insegnamento richiesto.
I
titoli di accesso all’insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti
dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo,
sono i seguenti:
a)
Posti di insegnamento di scuola dell’infanzia
Ai
sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio
conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di
scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali
dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. Il titolo conseguito
nei corsi sperimentali dell’istituto magistrale è valido purché
corrisponda a diploma di “Maturità magistrale”, secondo l’indicazione
contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi.
b)
Posti di insegnamento di scuola primaria
Ai
sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio
conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali
dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, purché
il titolo conseguito corrisponda a diploma di “Maturità magistrale”,
secondo l’indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei
corsi medesimi.
c)
Cattedre di scuola secondaria di I grado
Titoli
previsti dal D.M. 30/1/1998, n. 39 e successive integrazioni e modificazioni
e lauree specialistiche equiparate di cui al D.M. n. 22 del 9 febbraio
2005, per l’accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado.
Per
la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media è
titolo d’accesso il diploma specifico di conservatorio rilasciato ai sensi
dell’ordinamento previgente alla legge 21dicembre 1999, n. 508 o lo specifico
diploma di II livello conseguito ai sensi della normativa vigente.
Gli
aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica
che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda, ai fini dell’accesso
alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico
attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico-disciplinari e
relativi crediti (Cfu), devono riportare in regime di autocertificazione
sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le
medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato
dall’università dove hanno conseguito il titolo. Tale certificazione
deve essere, pertanto, in possesso degli interessati al momento di compilazione
delle domande anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai sensi
degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione
amministrativa”.
d)
Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado
Titoli
previsti dal D.M. 30/1/1998, n. 39 e successive integrazioni modificazioni
e lauree specialistiche equiparate di cui al D.M. n. 22 del 9 febbraio
2005, per l’accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II
grado.
Gli
aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica
che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda, ai fini dell’accesso
alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico
attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico-disciplinari e
relativi crediti (Cfu), devono riportare in regime di autocertificazione
sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le
medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato
dall’università dove hanno conseguito il titolo. Tale certificazione
deve essere, pertanto, in possesso degli interessati al momento di compilazione
delle domande anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai sensi
degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione
amministrativa”.
e)
Consentono l’accesso alle classi di concorso per le quali sono prescritti
titoli di studio rilasciati dalle accademie di belle arti e dai conservatori
di musica i relativi diplomi di accademia di belle arti e di conservatorio
di musica rilasciati ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 21
dicembre 1999, n. 508 e i relativi diplomi di II livello conseguiti ai
sensi della normativa vigente.
f)
Consentono l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e
30/A (educazione fisica), il diploma Isef, le lauree specialistiche afferenti
alle classi 53/S, 75/S e 76/S e il diploma di laurea quadriennale in scienze
motorie ad esse equiparata ai sensi del D.M. 5 maggio 2004.
g)
Per le graduatorie di conversazione in lingua estera il titolo di accesso
previsto è: “titolo di studio conseguito nel Paese o in uno dei
Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua ufficiale,
corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché
congiunto all’accertamento dei titoli professionali”.
La
corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, si verifica quando il titolo estero è di livello
tale da consentire, nell’ordinamento scolastico del Paese in cui è
stato conseguito, l’accesso agli studi universitari, secondo l’apposita
dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità consolare italiana
competente per territorio.
Il
predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze
professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo,
culturale.
Per
l’insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale
esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi aspiranti anche non
in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea,
in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 3. I predetti aspiranti
sono, comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata agli
eventuali aspiranti, in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.
h)
Posti di personale educativo
Consentono
l’accesso, la laurea in Scienze della formazione primaria per l’indirizzo
di scuola primaria (legge 19/11/1990, n. 341, art. 3, comma 2) o i titoli
di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali
dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 (D.M. 10/3/1997,
art. 2, commi 1 e 3), purché il titolo conseguito corrisponda a
diploma di “Maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta
nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi.
In
mancanza dei suddetti requisiti è consentito l’inserimento in graduatoria
a coloro che abbiano ottenuto l’accesso nelle graduatorie delle istituzioni
educative per il biennio scolastico 2007-
2.
Ai posti di sostegno si accede con il possesso dei titoli di specializzazione
di cui all’articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, al decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione
e al D.M. 20 febbraio 2002 e con la laurea in Scienze della formazione
primaria con specifico modulo per il sostegno.
3.
I titoli di studio conseguiti all’estero, con eccezione di quello previsto
per l’accesso alla classe di concorso di conversazione in lingua estera
sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati già dichiarati
equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente
titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto
e, ai fini dell’attribuzione del punteggio come “altri titoli”, di cui
alla lett. C, comma 1, della tabella di valutazione annessa al regolamento
emanato con D.M. n. 201/2000, se siano debitamente tradotti e certificati
dalla competente autorità diplomatica italiana.
4.
Tutti i titoli di accesso di cui al presente articolo devono essere posseduti
entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
cui al successivo art. 6.
Art.
3 - Requisiti generali di ammissione
1.
Gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle
domande di cui al successivo art. 6, debbono possedere i seguenti requisiti:
a)
cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
b)
età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 riferita
al 1° settembre 2009, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2,
del regolamento che prevede, inoltre, che qualora il candidato maturi il
limite d’età dei 65 anni nel corso del primo anno di validità
della graduatoria, viene depennato con decorrenza dall’anno scolastico
successivo;
c)
godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla
legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine
presso le regioni e gli enti locali;
d)
idoneità fisica all’impiego - tenuto conto anche delle norme di
tutela contenute nell’art. 22 della legge n. 104/1992 - che l’Amministrazione
ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei
confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento
dei posti;
e)
per i cittadini italiani che siano stati soggetti all’obbligo di leva,
posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).
2.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri
7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
devono:
a)
godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b)
essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c)
avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto
dall’art. 9, comma 3, del regolamento.
3.
Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie
di circolo e di istituto:
a)
coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
b)
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c)
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare
della destituzione;
d)
coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge
18 gennaio 1992, n. 16;
e)
coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il
periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
f)
coloro che siano incorsi nella radiazione dall’albo professionale degli
insegnanti;
g)
i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione
di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h)
gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare
dell’esclusione definitiva o temporanea dall’insegnamento, per tutta la
durata di quest’ultima sanzione.
4.
Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può
disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in
possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della
procedura.
Art.
4 - Composizione delle graduatorie di circolo e di istituto - Moduli di
domanda - Tabelle di valutazione dei titoli
1.
Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di I, II e III fascia per
il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011 sono costituite esclusivamente
dagli aspiranti che presenteranno i relativi modelli di domanda A/1, A/2
e B secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.
2.
L’inclusione nelle graduatorie delle scuole sarà disposta, per tutti
gli aspiranti, solo in relazione alle istituzioni scolastiche indicate
nel relativo Mod. B, di cui al successivo art. 6, comma 6.
3.
Per gli aspiranti all’inclusione in graduatorie di II e III fascia i relativi
punteggi, posizioni ed eventuali precedenze deriveranno esclusivamente
dai dati riportati nei rispettivi modelli A/1 e A/2 previsti dalla presente
procedura.
4.
Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto
vigenti per l’a.s. 2008/2009, purché presentino domanda per la stessa
fascia di graduatoria di istituto, sarà assegnato, tramite apposita
dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati contenuta
nei modelli A/1 e A/2, il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie
di insegnamento sulla base dei titoli presentati, con termine di scadenza
23/7/2007, in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo
e di istituto per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009. Per gli
aspiranti già inclusi nelle graduatorie di strumento musicale nella
scuola media, la dichiarazione riguarderà il punteggio relativo
ai titoli artistico-professionali, nonché quello con il quale gli
interessati sono iscritti negli appositi elenchi relativi alle attività
di sostegno. Tale autocertificazione sarà sottoposta ad obbligatorio
controllo, mediante specifica funzione, da parte dei dirigenti scolastici
della scuola a cui è indirizzata la domanda di supplenza. Tale funzione
sarà utilizzata anche per l’attribuzione d’ufficio del punteggio
nel caso in cui l’aspirante non abbia provveduto ad indicarlo. L’aspirante
dovrà, comunque, dichiarare se il punteggio, risultante a sistema,
sia stato oggetto di provvedimento di variazione da parte della scuola
che ha gestito la domanda nel corso del biennio 2007-2009; in tali casi
il dirigente scolastico della scuola cui è pervenuta la nuova domanda
di supplenza farà gli opportuni accertamenti con la scuola di precedente
gestione della domanda.
Al
punteggio così assegnato si aggiungeranno gli eventuali punteggi
conseguenti all’ulteriore dichiarazione o presentazione, a seconda delle
disposizioni di cui al successivo art. 7, di titoli conseguiti successivamente
alla predetta data del 23/7/2007 e sino al termine di scadenza di presentazione
della domanda previsto dal successivo art. 6.
Potranno
essere dichiarati in apposita sezione del modulo di domanda, mediante autocertificazione
sottoposta a specifico e obbligatorio controllo, anche titoli valutabili
acquisiti prima del predetto termine del 23 luglio 2007, purché
non presentati in precedenza. E’ fatto esplicito divieto, a pena di esclusione
dalla procedura, di riproporre dichiarazioni relative a titoli e servizi
già dichiarati in occasione della procedura relativa al precedente
biennio che siano già stati sottoposti a giudizio di valutazione
da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda.
5.
Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto per
il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, così come l’utilizzo
dei modelli A/1 e A/2 devono corrispondere alle situazioni possedute dall’aspirante,
per ciascuno degli insegnamenti di cui ha titolo, alla data di scadenza
di presentazione delle domande di cui al successivo art. 6.
E’
rispetto a tale termine che, per ciascun insegnamento interessato, l’aspirante
deve considerarsi:
–
incluso in graduatoria ad esaurimento (inclusione in graduatorie di I fascia
d’istituto);
–
abilitato (inclusione in II fascia di graduatoria d’istituto);
–
in possesso del solo titolo di studio (inclusione in III fascia di graduatoria
d’istituto).
Conseguentemente
all’interrelazione e al sovrapporsi dei tempi operativi di definizione
delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di circolo e di istituto,
gli aspiranti che, ai sensi del D.M. n. 42 dell’8/4/2009 abbiano presentato
domanda di nuova inclusione o di scioglimento della riserva nelle graduatorie
ad esaurimento ed abbiano compilato correttamente la sez. B del modello
B - scelta delle istituzioni scolastiche, otterranno, per via automatica,
non appena pubblicate le graduatorie definitive delle predette graduatorie
ad esaurimento, la valorizzazione di tale loro posizione nelle graduatorie
di istituto di I fascia, rendendo a tal fine inefficace, per gli insegnamenti
per cui è stata conseguita l’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento
per il biennio 2009-2010 e 2010-2011, la domanda di inclusione nelle graduatorie
d’istituto in II o III fascia.
Per
il personale, invece, che alla data di scadenza di presentazione della
domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, risulti
inserito nelle graduatorie ad esaurimento, ma abbia omesso di presentare
domanda di aggiornamento o conferma ai sensi e nei termini del D.M. n.
42 dell’8 aprile 2009, poiché la situazione al 1° settembre
2009, risulterà di non inclusione in graduatoria ad esaurimento,
tale personale può, in quanto abilitato, presentare domanda di inclusione
in II fascia nelle graduatorie di circolo e di istituto.
6.
Il modello di domanda A/1 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono
l’inclusione in graduatorie di II fascia per gli insegnamenti per cui sono
in possesso della relativa abilitazione o idoneità, secondo le disposizioni
di cui al precedente art. 2.
Ai
sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento tali aspiranti sono graduati
secondo la tabella di valutazione dei titoli utilizzata per le graduatorie
ad esaurimento di III fascia allegata, quale Tab. 2, al D.M. n. 42 dell’8
aprile 2009 (annessa quale Tab. 2 anche al presente provvedimento). Per
gli aspiranti abilitati per la classe di concorso di “strumento musicale
nella scuola media” è utilizzata la specifica tabella allegata,
quale Tab. 3 al predetto D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 e annessa quale
Tab. 3 anche al presente provvedimento.
Nell’applicazione
delle predette tabelle annesse al D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 sono valide
le relative istruzioni e specificazioni in materia di valutazione dei titoli
impartite a chiarimento dell’attribuzione dei punteggi per le graduatorie
ad esaurimento.
7.
Il modello di domanda A/2 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono
l’inclusione in graduatoria di III fascia per insegnamenti per cui sono
in possesso del titolo di studio di accesso secondo le indicazioni di cui
al precedente art. 2.
Ai
sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento tali aspiranti, ivi inclusi
quelli in possesso del titolo di studio per l’insegnamento di strumento
musicale nella scuola media, sono graduati secondo la tabella di valutazione
dei titoli allegata al regolamento e annessa quale Tab. 1 al presente provvedimento.
8.
Il modello B, di richiesta delle istituzioni scolastiche prescelte per
il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, deve essere presentato secondo
le modalità indicate al successivo art. 6, comma 6, da tutti gli
aspiranti che richiedono l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di
istituto, ivi compresi gli aspiranti inclusi in graduatorie ad esaurimento
che, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento, per i correlati insegnamenti,
per effetto della sola presentazione del predetto modello B, correttamente
compilato, conseguono l’inserimento nelle relative graduatorie di circolo
e di istituto di I fascia, secondo la graduazione derivante dall’automatica
trasposizione dell’ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con
cui figurano nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento valide per
il medesimo biennio 2009-2010 e 2010-2011.
9.
Conseguentemente alle disposizioni di cui ai commi precedenti:
a)
per la richiesta di inclusione solo in graduatoria di I fascia deve essere
presentato, secondo le modalità indicate al successivo art. 6, comma
6, esclusivamente il modello B;
b)
per la richiesta di inclusione in graduatoria di II fascia devono essere
presentati il modello A/1 e il modello B, quest’ultimo secondo le modalità
indicate al successivo art. 6, comma 6;
c)
per la richiesta di inclusione in graduatoria di III fascia devono essere
presentati il modello A/2 e il modello B, quest’ultimo secondo le modalità
indicate al successivo art. 6, comma 6.
L’aspirante
interessato a più di una situazione di cui ai precedenti punti a),
b) e c) deve presentare un solo modello B indicando, nei limiti numerici
precisati nel successivo art. 5 le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie
intende essere incluso complessivamente per tutti gli insegnamenti di I,
II, e III fascia in cui ha titolo a figurare nelle graduatorie medesime.
10.
La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche
avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all’art. 6 del regolamento
e secondo le medesime modalità di acquisizione dei dati previste
nei commi precedenti per gli aspiranti aventi titolo alla I, II e III fascia
delle graduatorie di circolo e di istituto.
11.
Gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento conseguono
per i relativi insegnamenti, previa presentazione del modello B di scelta
delle istituzioni scolastiche, analoga inclusione con riserva nelle graduatorie
di circolo e di istituto di I fascia.
Poiché
tale posizione con riserva è priva di effetti, fino allo scioglimento
della riserva stessa nelle graduatorie ad esaurimento, ai fini del conseguimento
di supplenze da parte dei dirigenti scolastici, i predetti aspiranti possono,
per gli insegnamenti interessati per cui possiedano i titoli di accesso
previsti per
Art.
5 - Scelta della provincia e delle sedi scolastiche
1.
La scelta della provincia in cui richiedere l’inclusione nelle graduatorie
di circolo e di istituto e il numero massimo di scuole richiedibili in
tale provincia è disciplinato dall’art. 5, commi 6, 7 e 8, del regolamento.
In considerazione dell’estensione del numero delle province in cui possono
figurare gli aspiranti inclusi in graduatoria ad esaurimento, attuata dall’art.
1, comma 11, del D.M. n. 42 dell’8/4/2009, per il biennio 2009-2010 e 2010-2011
sono sospesi gli effetti delle disposizioni di cui al comma 7 dell’art.
5 del regolamento e tutti gli aspiranti inclusi in graduatoria ad esaurimento
possono scegliere una qualsiasi provincia in cui chiedere l’inclusione
nelle graduatorie di circolo e di istituto.
Ai
sensi delle predette disposizioni, l’aspirante può richiedere, tramite
la compilazione del modello B secondo le modalità indicate al successivo
art. 6, comma 6, un massimo di 20 istituzioni scolastiche, appartenenti
alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia
e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici.
Ove, in alcune province, non sussistano le condizioni per la realizzabilità
della predetta previsione, per carenza numerica di una o altra tipologia
di istituzione scolastica, si dispone che, per tali province, indicate
nelle note al Mod. B - scelta delle istituzioni scolastiche, gli aspiranti
possano presentare domanda nel numero complessivo di 10 istituzioni scolastiche,
senza tener conto dei limiti prescritti.
Le
indicazioni relative ad istituti comprensivi si valutano per la scuola
dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni
secondo l’ordine con cui l’aspirante le ha elencate nel modello B.
Per
gli aspiranti che intendano produrre domande agli uffici scolastici delle
province di Trento, Bolzano e della regione Valle d’Aosta vigono le specifiche
disposizioni e termini adottati dai predetti uffici secondo autonomi provvedimenti.
La procedura di cui al presente decreto non è utilizzabile e non
si applica per le predette province e regione.
2.
Nell’ambito del numero delle scuole prescelte per l’inclusione nelle graduatorie
di scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti possono richiedere, secondo
le apposite modalità previste nel modello B, un massimo di 7 istituzioni
scolastiche, col limite di 2 circoli didattici, in cui essere chiamati
con priorità, con le particolari e celeri modalità d’interpello
previste al successivo art. 11, nei casi di supplenze brevi sino a 10 giorni,
disciplinate dall’art. 5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7, del regolamento.
In
caso di richiesta di tali tipologie di supplenze è obbligatoria,
a pena di esclusione, l’indicazione nel modello B del numero di telefono
cellulare o di telefono fisso.
3.
Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1, nella scelta delle
istituzioni scolastiche l’indicazione relativa ad istituto comprensivo
vale, per gli aspiranti che siano in possesso dei relativi titoli di accesso,
sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola dell’infanzia
e primaria, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola
secondaria di I grado.
Per
gli insegnamenti impartiti presso istituti onnicomprensivi occorre indicare
gli specifici codici meccanografici delle singole istituzioni incluse nell’istituto
onnicomprensivo medesimo.
Art.
6 - Termini e modalità di presentazione dei moduli di domande per
l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto
A)
Disposizioni comuni
1.
Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto A/1
e A/2 devono essere presentate, utilizzando esclusivamente gli appositi
modelli conformi a quelli allegati al presente decreto, entro
il termine perentorio del 30 giugno 2009,
fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti entro
la medesima data.
2.
Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare il modello o i
modelli di domanda per tutte le graduatorie di personale docente ed educativo,
in cui ha titolo ad essere incluso secondo le indicazioni di cui ai precedenti
articoli 4 e 5, indirizzandoli ad una medesima istituzione scolastica che
gestirà la domanda o le domande dell’aspirante. Tale istituzione
scolastica deve essere indicata per prima nell’elencazione delle scuole
prescelte nel modello B, le cui modalità di invio sono precisate
nel successivo comma 6.
3.
Il modello o i modelli di domanda devono essere spediti, con unico plico,
mediante raccomandata R/R ovvero consegnati a mano all’istituzione scolastica
prescelta per la gestione amministrativa della domanda secondo le istruzioni
di cui al comma precedente.
4.
Nel caso di aspiranti all’insegnamento in più settori scolastici,
ai fini di cui ai commi precedenti, l’istituzione scolastica indicata per
prima, cui è indirizzata la domanda, deve appartenere al tipo di
istituzione scolastica di grado superiore. Gli aspiranti ad insegnamenti
esclusivamente della scuola dell’infanzia o primaria possono considerare
a tal fine, di pari grado, i circoli didattici e gli istituti comprensivi
e, pertanto, possono indicare, per primi, anche circoli didattici.
5.
Gli aspiranti in possesso del titolo per l’insegnamento di sostegno di
cui al precedente articolo 2 e in possesso del titolo di abilitazione o
del titolo di studio valido per le discipline impartite nelle istituzioni
scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti possono chiedere l’inclusione
nelle corrispondenti graduatorie speciali, indicando le predette istituzioni
speciali nel relativo modello B, nel limite complessivo delle sedi richiedibili
ai sensi del precedente art.
B)
Mod. B - Scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche
6.
Per tutti gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di circolo e di
istituto la scelta delle istituzioni scolastiche di cui al Mod. B, viene
effettuata esclusivamente con modalità web, conforme al codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, nel periodo
compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 luglio 2009. Il
Mod. B deve essere indirizzato alla stessa istituzione scolastica alla
quale sono stati indirizzati i Mod. A/1 e A/2.
A
tal fine, si indicano di seguito le modalità per l’utilizzo della
citata funzionalità web, per la cui attuazione sono previste due
fasi, la prima propedeutica alla seconda:
a)
registrazione del personale interessato: tale operazione, che prevede
anche una fase di riconoscimento fisico presso un’istituzione scolastica,
qualora non sia stata già compiuta in precedenza, viene effettuata,
secondo le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, “Istanze
on line - presentazione delle istanze via web - registrazione”, presente
sull’home page del sito internet di questo Ministero (www.pubblica.istruzione.it);
b)
inserimento della dichiarazione sostitutiva via web: detta operazione
viene effettuata nella sezione dedicata, “Istanze on line - presentazione
delle istanze via web - inserimento Mod. B”, che sarà presente sul
sito internet del Ministero.
Art.
7 - Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli
1.
Nei moduli di domanda e nelle relative avvertenze e note - che fanno parte
integrante del presente provvedimento - sono previste tutte le indicazioni
relative ai requisiti e dati influenti ai fini della presente procedura
concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari,
di cui al testo unico in materia di documentazione amministrativa, emanato
con D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
2.
E' ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità
e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza
dei termini di presentazione delle domande di cui al precedente art. 6.
3.
I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione,
fatta eccezione per l’obbligo di documentazione relativamente a:
• titoli
artistici prodotti dai candidati di "strumento musicale nella scuola media",
secondo le disposizioni previste dalle rispettive tabelle di valutazione
di cui al precedente art. 4, tenuto, comunque, conto di quanto stabilito
dal precedente art. 4, comma
• titoli
di studio conseguiti all’estero (v. precedente art. 2, comma 3);
• corrispondenza
del titolo estero a diploma di maturità per gli aspiranti all’insegnamento
di conversazione in lingua estera (v. precedente art. 2, lett. g);
• servizi
di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione europea (nota 2 al punto
D della tabella di valutazione annessa al regolamento);
• servizi
di insegnamento prestati con contratti atipici (nota 19 al punto D della
tabella di valutazione annessa al regolamento).
5.
I predetti controlli sono effettuati, anche se richiesti da altre scuole
interessate, dall’istituzione scolastica che gestisce la domanda dell’aspirante
e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante
medesimo, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato
incluso.
Art.
8 - Esclusioni - Regolarizzazioni
1.
Non è ammessa a valutazione la domanda:
a)
presentata oltre il termine indicato al precedente articolo 6;
b)
priva della firma dell'aspirante;
c)
dell'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente
art. 3.
2.
Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in
possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato al precedente
articolo 2.
3.
E’ escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza,
l’aspirante che abbia presentato domanda in più istituzioni scolastiche,
nella stessa provincia o in province diverse, ivi incluse quelle delle
province di Trento e di Bolzano e della regione Valle d’Aosta di cui al
comma 1 del precedente art. 5.
4.
Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso
dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante
di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda,
dichiarazioni non corrispondenti a verità.
5.
E’ escluso dalle graduatorie l’aspirante che dichiari nuovamente o riproduca
titoli valutabili già presentati in occasione della procedura relativa
al biennio 2007-2008 e 2008-2009, secondo quanto previsto dal comma 4,
ultimo capoverso del precedente art. 4.
6.
E’ escluso dalle graduatorie, a meno che non regolarizzi la domanda ai
sensi del successivo comma 7, l’aspirante che non fornisca le indicazioni
relative alle modalità per ricevere le comunicazioni, espressamente
previste dall’art. 5, comma 2, ultimo capoverso e dal comma 2 del successivo
art. 11.
7.
E’ ammessa la regolarizzazione, previa la fissazione, da parte della scuola,
di un breve periodo per l’adempimento, delle domande presentate in forma
incompleta o parziale.
Art.
9 - Pubblicazione graduatorie - Reclami - Ricorsi
1.
I dirigenti scolastici pubblicano, in via definitiva le graduatorie di
circolo e d’istituto di prima fascia e in via provvisoria, le graduatorie
di circolo e di istituto di seconda e di terza fascia. Avverso le graduatorie
provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo - secondo
le disposizioni e nei termini di cui all’articolo 5, comma 9, del regolamento
- che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in cui l’aspirante
ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della
domanda medesima secondo quanto detto al precedente articolo 6. Preliminarmente
alla pubblicazione delle graduatorie,viene
pubblicato, nel rispettivo sito web di ciascuno ufficio scolastico provinciale,
un elenco complessivo di tutti gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie
di circolo e di istituto con accanto l’elencazione delle sedi scolastiche
prescelte da ciascun aspirante; gli aspiranti, esclusivamente in caso di
riscontro di errori materiali rispetto a quanto da loro richiesto, possono,
entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’elenco medesimo, far pervenire
apposita segnalazione alla scuola cui è stato indirizzato il relativo
modello B chiedendo la correzione delle eventuali errate indicazioni.
2.
La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà
avvenire contestualmente. A tal fine, il competente ufficio territoriale,
previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine
unico per tutte le istituzioni scolastiche.
3.
Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie
assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è
esperibile il ricorso al Tar o il ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni.
4.
Avverso la stipula dell’atto contrattuale di assunzione, i relativi reclami
vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si verifica
la fattispecie contestata. Avverso la decisione del dirigente scolastico
in merito al reclamo è previsto ricorso al giudice ordinario ai
sensi dell’art. 63 e seguenti del decreto legislativo 30/3/2001, n. 165,
previe le procedure di conciliazione e arbitrato previste dall’art. 130
e seguenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art.
10 - Procedura informatica di presa visione della disponibilità
degli aspiranti
1.
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del regolamento, le scuole debbono obbligatoriamente
utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie
che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale
o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente,
di procedere all’interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano
nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
a)
se totalmente inoccupati;
b)
se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento
d’orario di cui all’art. 4 del regolamento;
c)
anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all’art. 8, comma 2,
del regolamento.
2.
Per l’affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione
essenziale e tassativa che ciascuna scuola, nel giorno stesso della stipula
del contratto con il supplente e della sua presa di servizio, comunichi
immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente alla
supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono fornite dalla
guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere
a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate
caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.
3.
L’utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente
ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa,
ai fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei riguardi
di aspiranti non in condizioni di accettare la supplenza stessa per il
periodo necessario.
4.
La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell’attribuzione
della supplenza deve essere oggetto di apposita stampa, effettuata nel
medesimo giorno, che deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel
fascicolo relativo alla supplenza attribuita.
5.
Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 12,
devono essere comunicate al sistema informativo, secondo le specifiche
istruzioni che saranno fornite nella relativa guida operativa, le rinunce,
la mancata presa di servizio e l’abbandono secondo le ipotesi descritte
dal medesimo art. 12.
Art.
11 - Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti
1.
Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al precedente art. 10,
interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità
o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l’utilizzo dei recapiti
indicati dall’aspirante, in ordine preferenziale nel modello B di domanda,
fatte salve le proposte di assunzione per supplenze pari o superiori a
trenta giorni e per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia
e primaria, per le quali, i successivi commi 4 e 7 prevedono specifiche
modalità. Di tali comunicazioni, sotto qualsiasi modalità
effettuate, va predisposta apposita conservazione agli atti della scuola.
2.
Fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 5, comma 2, che prevedono
l’indicazione tassativa del numero del telefono cellulare o del telefono
fisso per gli aspiranti a supplenze brevi sino a 10 giorni nelle scuole
dell’infanzia e primaria, ciascun aspirante a supplenza deve tassativamente
indicare nella domanda, a pena di esclusione almeno 2 tra i seguenti sistemi
di comunicazione: telefono
cellulare; telefono fisso; posta elettronica.
3.
L’uso del mezzo telefonico, sia fisso che mobile deve assumere la forma
del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l’indicazione
del giorno e dell’ora della comunicazione, del nominativo di chi l’effettua
e della persona che abbia dato risposta o l’annotazione della mancata risposta.
4.
Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a trenta
giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata, comunque, per
telegramma o per Sms con avviso di ricezione o tramite e-mail, con avviso
di ricezione, all’indirizzo di posta elettronica.
5.
La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve contenere i
dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè, la data di inizio,
la durata, l’orario di prestazione settimanale e il termine tassativo entro
cui deve avvenire il riscontro. Nel caso la comunicazione sia diretta a
più aspiranti, deve indicare, il giorno e l’ora della convocazione
nonché l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto
agli altri contestualmente convocati.
6.
Nei casi di supplenze pari o superiori a trenta giorni, la proposta di
assunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a più aspiranti,
con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data di convocazione,
può essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza
dell’aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l’accettazione telegrafica
o via fax che pervenga entro i medesimi termini; in quest’ultimo caso l’aspirante,
ove la scuola gli comunichi telefonicamente che risulta destinatario della
supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest’ultima
comunicazione.
7.
Per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria
di cui al precedente art. 5, comma 2, si adottano le seguenti specifiche
modalità:
–
le scuole, previa consultazione della graduatoria secondo quanto previsto
al precedente art. 10, interpellano gli aspiranti durante la fascia oraria
di reperibilità che va dalle ore 7,30 alle ore 9,00, utilizzando
il recapito di telefono cellulare e/o fisso. La mancata risposta, fatta
salva l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 12, comporta
l’immediato ulteriore scorrimento delle graduatorie;
–
in caso di esito negativo, in quanto nel predetto arco orario nessuno abbia
contestualmente accettato la supplenza, dalle ore 9,00 alle ore 10,00,
possono essere prese in considerazione situazioni eventualmente lasciate
in sospeso nella fase precedente (in quanto non è avvenuto un contatto
diretto con l’aspirante), attribuendo la supplenza al primo aspirante disponibile;
–
nella comunicazione in questione la scuola determina, in relazione alle
caratteristiche di urgenza e al fine di garantire la massima celerità
nella copertura del posto, il momento di effettiva presa di servizio dell’aspirante
medesimo.
8.
Per tutte le proposte di supplenza per periodi superiori a 10 giorni, al
fine di esperire ogni possibile migliore soluzione per la razionalizzazione
e semplificazione della problematica relativa alle comunicazioni dalle
scuole agli aspiranti a supplenze e a condizione di un comprovato risparmio
complessivo rispetto ai costi conseguenti alle consuete modalità
di utilizzazione dei mezzi telefonici e postali, è ammessa l’adozione
- tramite apposite convenzioni da stipulare con le società operanti
nel settore - di sistemi di comunicazione singola o plurima tramite Sms,
con avviso di ricezione.
L’adozione
di tali sistemi e le relative convenzioni devono prevedere e rendere possibile,
sia nel contenuto delle comunicazioni che nei tempi e modi di riscontro
degli interessati, l’integrale assolvimento delle disposizioni dettate
nel precedente art. 10 e nel presente articolo.
Art.
12 - Sanzioni
1.
L’art. 8 del regolamento disciplina, in relazione alle varie tipologie
di supplenza, gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro
e della sua risoluzione anticipata, specificandone le conseguenti sanzioni
rispetto alle ipotesi di:
–
rinuncia ad una proposta di assunzione;
–
mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione;
–
abbandono del servizio.
2.
Considerato che la rinuncia ad una proposta di assunzione, nelle sue varie
modalità, può derivare da comportamenti impliciti, si precisa
quanto segue:
a)
ai fini dell’applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una
proposta contrattuale disciplinate dalla lettera b). punto 1, del predetto
art. 8 del regolamento, la mancata risposta, nei termini previsti, ad una
qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla
scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario (telegramma,
messaggio di posta elettronica, telefonata con risposta interlocutoria),
equivale alla rinuncia esplicita;
b)
ai fini dell’applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una
proposta contrattuale per le supplenze brevi sino a 10 giorni nelle scuole
dell’infanzia e primarie di cui alla lettera c), punto 1, del predetto
art. 8 del regolamento, l’impossibilità di reperimento mediante
il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia
oraria di reperibilità (7,30 - 9,00) equivale alla rinuncia esplicita.
3.
Le sanzioni di cui al precedente comma 2 si applicano esclusivamente agli
aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo
della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non
abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.
4.
Non rientrano nella fattispecie dell’abbandono sanzionabile ai sensi del
presente articolo, le ipotesi che consentono di lasciare una supplenza
per accettarne un’altra, previste dai commi 2 e 3 dell’art. 8 del regolamento.
Art.
13 - Disposizioni finali
1.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero
della pubblica istruzione e nella rete intranet.
2.
Della pubblicazione sarà dato apposito avviso nella Gazzetta ufficiale.
Roma,
28 maggio 2009 IL
MINISTRO
Mariastella
Gelmini
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