Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale docente, educativo ed Ata - Anno scolastico 2004/2005
Vista la legge 6 ottobre
1988, n. 426;
Visto il Testo Unico delle
leggi in materia di istruzione approvato con il decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica", come modificato dall'art. 22 della legge 23/12/1998
n. 448 e dall'art. 20 della legge 23/12/1999, n. 488;
Vista la legge 12 marzo 1999,
n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 3 maggio
1999, n. 124;
Visto il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del comparto Scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003;
Visto il decreto ministeriale
n. 146 del 18 maggio 2000, concernente termini e modalità per la
presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie
permanenti;
Visto il decreto legge n.
240 del 28 agosto 2000, convertito nella legge 27 ottobre 2000, n. 306;
Visto il decreto legge n.
16 del 19 febbraio 2001, convertito nella legge 23 marzo 2001, n. 117;
Visto il decreto legge n.
255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333;
Visto il decreto legge 7 aprile
2004, n. 97 convertito nella legge 4 giugno 2004 n. 143;
Tenuto conto dei dati rilevati
a mezzo del Sistema informativo in merito alla consistenza delle dotazioni
organiche del personale docente, nonché di quelle del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed
educative per l'a.s. 2004/2005;
Visto il D.P.R. 19 novembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2004,
adottato sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del 13 novembre
2003, su proposta del Ministro per la Funzione Pubblica e del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, ai fini della stipula dei contratti a tempo
indeterminato per l'anno scolastico 2004/2005, con la quale è assegnato
un contingente di personale docente, educativo ed Ata di 15.000 unità;
Art. 1 - Contingente
1.1 Il contingente complessivo
di quindicimila assunzioni a tempo indeterminato, autorizzato come nelle
premesse, è così ripartito:
– 12.363 unità di personale
docente;
– 2.500 unità di personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario;
– 137 unità di personale
educativo.
1.2 Il contingente complessivo di 15.000 unità di posti indicato nel precedente comma sul quale possono essere disposte le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2004/2005 viene ripartito in contingenti provinciali.
Art. 2 - Personale docente
ed educativo
2.1 Nell'ambito del contingente
di cui all'articolo 1.2, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato per il personale docente e per il personale educativo
è definito, nelle rispettive allegate tabelle, proporzionalmente
alle disponibilità dei posti per ogni grado di istruzione, classe
di concorso o posto di ruolo.
2.2 Le assunzioni in ruolo
si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili per l'intero
anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione
e di assegnazione provvisoria.
2.3 Nelle assunzioni si tiene
conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare
al concorso per esami e titoli e alle graduatorie permanenti.
2.4 Il numero dei posti su
cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito
a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi
nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione, le graduatorie dei
precedenti concorsi - e le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio
1999, n. 124, così come modificata dalle disposizioni contenute
nel citato decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge
n. 333/2001 e nel decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143.
2.5 Nel numero dei posti da
destinare alle graduatorie permanenti, le assunzioni avverranno prioritariamente
per i docenti inclusi nella graduatoria nazionale di cui all'art. 8/bis
della legge 6 ottobre 1988, n. 426.
2.6 Qualora non possano essere
disposte, rispettivamente nel posto di ruolo o nella cattedra le assunzioni
per la totalità dei posti assegnati per assenza delle relative graduatorie
concorsuali, ovvero per l'avvenuta copertura di tutte le disponibilità,
è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale
assegnato, il recupero di tali eccedenze con l'assegnazione a favore di
altre graduatorie. Nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo
grado tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire,
in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo
per gli insegnamenti per i quali risulti da tempo accertata la disponibilità
del posto.
2.7 Al personale assunto a
tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria.
2.8 Il personale di cui al
presente articolo non può chiedere trasferimento in altra provincia
prima di tre anni scolastici.
Art. 3 - Personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario
3.1 Nell'ambito del contingente
complessivo di 2.500 unità, il numero delle assunzioni con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, viene determinato proporzionalmente alle disponibilità
dei posti risultanti a seguito delle procedure di mobilità del personale
appartenente ai vari profili professionali in base all'allegata tabella,
con eccezione dei profili professionali relativi al collaboratore scolastico,
al Direttore dei servizi generali ed amministrativi e all'assistente amministrativo.
In tal caso il contingente teoricamente da destinare all'assunzione sul
profilo di collaboratore scolastico sulla base del citato criterio proporzionale
viene utilizzato per il medesimo profilo al 50%. Il restante 50% viene
destinato prevalentemente ai profili di Direttore dei servizi generali
ed amministrativi ed assistente amministrativo in ragione dell'aumentato
carico di lavoro per tali figure professionali in attesa della definizione
della procedura per l'attivazione del nuovo profilo del coordinatore amministrativo
e della notevole scopertura nell'organico del profilo di Direttore dei
servizi generali e amministrativi.
3.2 Nel limite del contingente
previsto per il suddetto personale, le assunzioni verranno effettuate sui
posti che risultino disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni
di assegnazione provvisoria previste dal relativo Contratto Collettivo
Integrativo Nazionale.
3.3 Le assunzioni saranno
effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate
a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M.
n. 57 del 27 maggio 2002 ed avranno decorrenza giuridica 1° settembre
2004 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Le assunzioni nel profilo di Direttore dei servizi generali ed amministrativi
saranno effettuate in base alle disposizioni contenute nell'art. 6 , comma
10, della legge 3/5/1999, n. 124, nell'art. 7, comma 7 del D.M. n. 146/2000
e nell'art. 55 del vigente C.C.N.L. ed avranno decorrenza giuridica 1°
settembre 2004 ed economica dal 1° settembre successivo al superamento
da parte dell'interessato delle prove finali dello specifico corso di formazione.
3.4 Nel limite del contingente
sopraindicato si applicano le riserve, di cui agli artt. 3 e 18 della legge
12 marzo 1999, n. 68.
Il presente decreto sarà
inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
ALLEGATO A
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
A.1) La consistenza
complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale è
stata fissata direttamente dal Ministero e comunicata, tramite il Sistema
informativo, agli Uffici scolastici periferici. Parimenti si è provveduto
a distribuire tale consistenza tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso,
fornendo agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni
effettuabili. Si procederà alle nuove assunzioni solo dopo aver
concluso tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
previste dalla normativa vigente.
A.2) Le graduatorie
valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative ai
concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 e alle graduatorie permanenti,
di cui alla legge n. 124/1999. I posti disponibili vanno ripartiti al 50%
tra le due diverse graduatorie.
A.3) Per i posti e
per le classi di concorso, per i quali non sono stati banditi concorsi
per esami e titoli nel 1999, conservano validità le graduatorie
dei precedenti corrispondenti concorsi, ai sensi dell'art. 1, comma 4,
della legge n. 124/1999.
A.4) Ove il numero
dei posti disponibili, dopo aver effettuati i previsti recuperi relativi
alle precedenti operazioni di assunzione, risulti dispari, l'unità
eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente
tornata di nomine.
A.5) Per quanto riguarda
le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti
su base regionale, si ritiene opportuno che le operazioni di scelta della
provincia e della sede di servizio, sulla base delle disponibilità
complessive a livello regionale, si svolgano in apposita conferenza di
servizio, indetta dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, che
veda la presenza di tutti i rappresentanti degli altri Uffici scolastici
interessati.
Per l'assegnazione della sede
provvisoria ai docenti dei concorsi ordinari e delle graduatorie permanenti
si indica, quale criterio da seguire, quello di dare la precedenza alle
graduatorie del concorso e, successivamente, alle graduatorie permanenti
di 1ª e 2ª fascia e quindi di 3ª fascia. Tanto, in coerenza
con quanto indicato nella nota n. 29 del 3 giugno 2004.
A.6) Le assunzioni
per i docenti della classe di concorso di educazione tecnica, inclusi nella
graduatoria nazionale, di cui all'art. 8/bis della legge 6 ottobre 1988,
n. 426, saranno effettuate prioritariamente sui posti da destinare alle
graduatorie permanenti. Si procede all'eventuale scorrimento della graduatoria
permanente, solo dopo esaurimento della suindicata graduatoria.
A.7) Per la definizione
delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute nell'art.
3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
A.8) Per quanto concerne
l'assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori
dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie permanenti,
in possesso del titolo di specializzazione, saranno compilati i rispettivi
elenchi. Nella scuola secondaria in tali elenchi sono inclusi i docenti
inseriti nelle graduatorie concorsuali, relative alle classi di concorso
rientranti nelle singole aree disciplinari, di cui all'art. 4 del D.M.
26 aprile 1993 n. 132, secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie
di origine.
A.9) Nel caso di nomine
su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di
elenchi in cui confluiscano più classi di concorso, e per cui debbano
essere utilizzate graduatorie di merito di concorsi precedenti - su base
provinciale - e graduatorie di merito di concorsi banditi nel 1999 - su
base regionale - considerata la disomogeneità delle graduatorie
e la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene di procedere
con la formulazione di un unico elenco graduato compilato a cura dei Direttori
regionali, in cui siano collocati, nel rispetto del punteggio conseguito
nel concorso, tutti i candidati dei concorsi ordinari banditi nell'anno
1990 (e non reiterati nell'anno 1999) e tutti i candidati dei concorsi
ordinari indetti nell'anno 1999 che abbiano conseguito il titolo di specializzazione
entro il termine di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione
ai concorsi indetti con DD.MM. 31/3/1999 e 1/4/1999.
A.10) I candidati dei
concorsi ordinari banditi nell'anno 1990, e non reiterati, e quelli banditi
nell'anno 1999, che abbiano conseguito il titolo di specializzazione dopo
le date di scadenza sopracitate, saranno graduati in un unico elenco aggiuntivo
a quello formulato ai sensi del precedente punto A.9. A tal fine i Direttori
scolastici regionali fisseranno un termine per la presentazione dei diplomi
di specializzazione, in tempo utile per le assunzioni a tempo indeterminato.
Tali graduatorie aggiuntive saranno utilizzate dopo l'assunzione degli
aspiranti di cui al precedente punto A.9.
Sulla validità di tali
titoli di sostegno si richiamano, in particolare, le disposizioni contenute
nel D.M. n. 287 del 30 novembre 1999, concernente i diplomi di specializzazione,
conseguiti ai sensi dell'art. 6 del D.I. n. 460 del 24 novembre 1998 (corsi
biennali attivati in via transitoria dalle Università).
A.11) Per il personale
docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi
ordine e grado di scuola permane l'obbligo di permanenza quinquennale su
tale tipologia di posto.
A.12) Sui posti che
si rendono disponibili a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato
del personale già di ruolo in altro grado di scuola, o posto o classe
di concorso, i competenti Uffici provvederanno ad effettuare le ulteriori
corrispondenti assunzioni nel ruolo o posto di provenienza dei nominati,
fatta eccezione nel caso in cui nel ruolo di provenienza esista esubero
provinciale.
A.13) Per l'assunzione
a tempo indeterminato del personale educativo si precisa che tutte le assunzioni,
fino alla concorrenza del numero dei posti già attribuiti, dovranno
essere effettuate utilizzando esclusivamente le graduatorie del concorso
ordinario qualora nella precedente tornata di assunzioni, nelle more della
conclusione della procedura concorsuale indetta con D.M. 28 luglio 2000,
in assenza delle graduatorie del precedente concorso, tutte le disponibilità
siano state assegnate alla graduatoria permanente.
A.14) Per quanto riguarda
le assunzioni per la classe 77/A - Strumento musicale nella scuola media,
dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità
a tutti i docenti presenti in prima fascia, le eventuali residue disponibilità
sono proporzionalmente ripartite tra i docenti inseriti in seconda fascia,
secondo il criterio generale enunciato all'art. 2, punto 1 del decreto
di ripartizione dei posti.
B.1) Nell'ambito
delle disponibilità risultanti dopo le operazioni di mobilità
del personale di ruolo, dopo aver effettuato le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale avente titolo in base al C.C.N.I. sottoscritto
in data 25/6/2004, si dovranno disporre le assunzioni in ruolo per l'anno
scolastico 2004/2005 secondo le sottoindicate istruzioni operative e sulla
base dell'allegata tabella analitica che evidenzia, per ciascuna provincia
e per ciascun profilo professionale, il numero di assunzioni da effettuare.
B.2) Le nomine a tempo
indeterminato, che riguardino personale già assunto a tempo indeterminato
per altro profilo professionale nell'ambito della medesima provincia, non
incidono sul contingente complessivo di assunzioni autorizzate. I competenti
Uffici provvederanno ad effettuare le ulteriori corrispondenti assunzioni
nel profilo professionale di provenienza.
B.3) Nel limite delle
disponibilità determinate ai sensi dei precedenti commi, i Direttori
regionali effettuano assunzioni solo sui posti che restano disponibili
per l'intero anno scolastico dopo le operazioni di utilizzazione.
B.4) Al personale assunto
con rapporto a tempo indeterminato sarà attribuita la decorrenza
giuridica 1/9/2004 ed economica alla data di assunzione in servizio e sarà,
comunque, assegnata una sede provvisoria al fine di consentirne la partecipazione
alle operazioni di mobilità per l'assegnazione della sede definitiva
per l'anno scolastico 2005/2006.
B.5) Le assunzioni
nel profilo dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi saranno
effettuate in base alle disposizioni contenute nell'art. 6 comma 10 della
legge n. 124/1999 e nell'art. 7 comma 7 del D.M. n. 146/2000 ed avranno
decorrenza giuridica 1/9/2004 ed economica il 1° settembre dell'anno
scolastico successivo al momento del superamento da parte degli interessati
delle prove finali dello specifico corso di formazione.
B.6) Le assunzioni
degli assistenti tecnici sono effettuate, in base alle rispettive graduatorie,
con riferimento alle diverse aree professionali disponibili, nei confronti
dei candidati che siano in possesso dei rispettivi titoli di accesso.
B.7) Per quanto concerne
le assunzioni obbligatorie a tempo indeterminato (legge n. 68/1999) non
deve essere effettuato alcun accantonamento, in quanto esse avvengono per
riserva nell'ambito delle graduatorie permanenti dei concorsi per soli
titoli. In caso di mancanza di riservisti i relativi posti sono assegnati
secondo l'ordine di graduatoria.
In ogni caso le assunzioni
obbligatorie devono rientrare nel contingente di nuove assunzioni come
precedentemente precisato.
B.8) Possono essere
effettuate compensazioni a livello provinciale fra i vari profili professionali
nel caso in cui non possano essere disposte nel profilo professionale tutte
le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per
avvenute coperture di tutte le disponibilità.
B.9) Si precisa, infine,
che le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati
inseriti a pieno titolo nelle rispettive graduatorie.
B.10) Assunzioni
in base alle graduatorie permanenti dei concorsi riservati
I posti di assistente amministrativo
e dei profili equiparati, relativi ai concorsi riservati sono assegnati
in base alle graduatorie dell'ultima sessione di concorsi indetta ai sensi
dell'O.M. 6/4/1995, n. 117, graduatorie divenute permanenti a seguito del
disposto dell'art. 6, comma 10 della legge 3/5/1999, n. 124.
Non è possibile, invece,
prendere in considerazione, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato,
i candidati inseriti nelle graduatorie dei concorsi riservati della precedente
tornata concorsuale, anche se ultima, indetta ai sensi dell'O.M. 10/7/1991,
n. 195, in quanto queste ultime graduatorie non erano più vigenti
al momento della trasformazione in graduatorie permanenti avendo perso
di efficacia con la nomina dei vincitori.
Ai concorsi riservati deve
essere assegnata l'aliquota del 40% dei posti disponibili per le nomine
in relazione ai suddetti profili professionali. Ai concorsi riservati a
posti di responsabile amministrativo di cui al citato art. 6 comma 10 va
assegnata l'aliquota del 30% dei posti disponibili per le nomine per il
profilo di Direttore dei servizi generali ed amministrativi.
B.11) Assunzioni in base
alle graduatorie dei concorsi per soli titoli
Le assunzioni in base alle
graduatorie dei concorsi per soli titoli devono essere effettuate nel limite
del contingente complessivo di assunzioni stabilito per il personale Ata.
Le assunzioni sono effettuate,
dopo aver accolto le domande di assunzione presentate dai modelli viventi
(art. 6, comma 11 della legge n. 124/1999), secondo l'ordine della graduatoria
permanente aggiornata ai sensi dell'O.M. 27/5/2002 n. 57 e della C.M. 20/2/2004
n. 23.
Le assunzioni per il restante
70% dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi vengono effettuate
ai sensi dell'art. 7, comma 7 del D.M. n. 146 del 18 maggio 2000.
B.12) Assegnazione della
sede provvisoria
Nell'assegnazione della sede
provvisoria va data precedenza ai candidati inclusi nelle graduatorie permanenti
dei concorsi riservati.
– Distribuzione
per provincia e profilo delle 2.500 nomine dopo le operazioni di mobilità
relative al personale Ata
– Distribuzione
per provincia e classe di concorso del contingente di 2.695 nomine - Personale
docente della scuola secondaria di II grado
– Distribuzione
per provincia e ordine di scuola del contingente di 12.363 nomine - Personale
docente
– Distribuzione
per provincia dell contingente di 137 posti del personale educativo
– Distribuzione
per provincia e classe di concorso del contingente di 2.109 nomine - Personale
docente della scuola secondaria di I grado
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