Decreto ministeriale n. 59 del 23 luglio 2004

Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale docente, educativo ed Ata - Anno scolastico 2004/2005
 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA


Vista la legge 6 ottobre 1988, n. 426;
Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", come modificato dall'art. 22 della legge 23/12/1998 n. 448 e dall'art. 20 della legge 23/12/1999, n. 488;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003;
Visto il decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000, concernente termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti;
Visto il decreto legge n. 240 del 28 agosto 2000, convertito nella legge 27 ottobre 2000, n. 306;
Visto il decreto legge n. 16 del 19 febbraio 2001, convertito nella legge 23 marzo 2001, n. 117;
Visto il decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333;
Visto il decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito nella legge 4 giugno 2004 n. 143;
Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del Sistema informativo in merito alla consistenza delle dotazioni organiche del personale docente, nonché di quelle del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative per l'a.s. 2004/2005;
Visto il D.P.R. 19 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2004, adottato sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2003, su proposta del Ministro per la Funzione Pubblica e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2004/2005, con la quale è assegnato un contingente di personale docente, educativo ed Ata di 15.000 unità;

DECRETA


Art. 1 - Contingente
1.1 Il contingente complessivo di quindicimila assunzioni a tempo indeterminato, autorizzato come nelle premesse, è così ripartito:

– 12.363 unità di personale docente;
– 2.500 unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
– 137 unità di personale educativo.

1.2 Il contingente complessivo di 15.000 unità di posti indicato nel precedente comma sul quale possono essere disposte le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2004/2005 viene ripartito in contingenti provinciali.

Art. 2 - Personale docente ed educativo
2.1 Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1.2, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale docente e per il personale educativo è definito, nelle rispettive allegate tabelle, proporzionalmente alle disponibilità dei posti per ogni grado di istruzione, classe di concorso o posto di ruolo.
2.2 Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
2.3 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie permanenti.
2.4 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione, le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, così come modificata dalle disposizioni contenute nel citato decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge n. 333/2001 e nel decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.
2.5 Nel numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti, le assunzioni avverranno prioritariamente per i docenti inclusi nella graduatoria nazionale di cui all'art. 8/bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426.
2.6 Qualora non possano essere disposte, rispettivamente nel posto di ruolo o nella cattedra le assunzioni per la totalità dei posti assegnati per assenza delle relative graduatorie concorsuali, ovvero per l'avvenuta copertura di tutte le disponibilità, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, il recupero di tali eccedenze con l'assegnazione a favore di altre graduatorie. Nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo per gli insegnamenti per i quali risulti da tempo accertata la disponibilità del posto.
2.7 Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria.
2.8 Il personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento in altra provincia prima di tre anni scolastici.

Art. 3 - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
3.1 Nell'ambito del contingente complessivo di 2.500 unità, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene determinato proporzionalmente alle disponibilità dei posti risultanti a seguito delle procedure di mobilità del personale appartenente ai vari profili professionali in base all'allegata tabella, con eccezione dei profili professionali relativi al collaboratore scolastico, al Direttore dei servizi generali ed amministrativi e all'assistente amministrativo. In tal caso il contingente teoricamente da destinare all'assunzione sul profilo di collaboratore scolastico sulla base del citato criterio proporzionale viene utilizzato per il medesimo profilo al 50%. Il restante 50% viene destinato prevalentemente ai profili di Direttore dei servizi generali ed amministrativi ed assistente amministrativo in ragione dell'aumentato carico di lavoro per tali figure professionali in attesa della definizione della procedura per l'attivazione del nuovo profilo del coordinatore amministrativo e della notevole scopertura nell'organico del profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi.
3.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni verranno effettuate sui posti che risultino disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di assegnazione provvisoria previste dal relativo Contratto Collettivo Integrativo Nazionale.
3.3 Le assunzioni saranno effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. n. 57 del 27 maggio 2002 ed avranno decorrenza giuridica 1° settembre 2004 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio. Le assunzioni nel profilo di Direttore dei servizi generali ed amministrativi saranno effettuate in base alle disposizioni contenute nell'art. 6 , comma 10, della legge 3/5/1999, n. 124, nell'art. 7, comma 7 del D.M. n. 146/2000 e nell'art. 55 del vigente C.C.N.L. ed avranno decorrenza giuridica 1° settembre 2004 ed economica dal 1° settembre successivo al superamento da parte dell'interessato delle prove finali dello specifico corso di formazione.
3.4 Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve, di cui agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
 

****************


Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
Letizia Moratti

ALLEGATO A

ISTRUZIONI OPERATIVE

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO


A.1) La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale è stata fissata direttamente dal Ministero e comunicata, tramite il Sistema informativo, agli Uffici scolastici periferici. Parimenti si è provveduto a distribuire tale consistenza tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso, fornendo agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni effettuabili. Si procederà alle nuove assunzioni solo dopo aver concluso tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dalla normativa vigente.
A.2) Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 e alle graduatorie permanenti, di cui alla legge n. 124/1999. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie.
A.3) Per i posti e per le classi di concorso, per i quali non sono stati banditi concorsi per esami e titoli nel 1999, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 124/1999.
A.4) Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuati i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione, risulti dispari, l'unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine.
A.5) Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, si ritiene opportuno che le operazioni di scelta della provincia e della sede di servizio, sulla base delle disponibilità complessive a livello regionale, si svolgano in apposita conferenza di servizio, indetta dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, che veda la presenza di tutti i rappresentanti degli altri Uffici scolastici interessati.
Per l'assegnazione della sede provvisoria ai docenti dei concorsi ordinari e delle graduatorie permanenti si indica, quale criterio da seguire, quello di dare la precedenza alle graduatorie del concorso e, successivamente, alle graduatorie permanenti di 1ª e 2ª fascia e quindi di 3ª fascia. Tanto, in coerenza con quanto indicato nella nota n. 29 del 3 giugno 2004.
A.6) Le assunzioni per i docenti della classe di concorso di educazione tecnica, inclusi nella graduatoria nazionale, di cui all'art. 8/bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426, saranno effettuate prioritariamente sui posti da destinare alle graduatorie permanenti. Si procede all'eventuale scorrimento della graduatoria permanente, solo dopo esaurimento della suindicata graduatoria.
A.7) Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
A.8) Per quanto concerne l'assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie permanenti, in possesso del titolo di specializzazione, saranno compilati i rispettivi elenchi. Nella scuola secondaria in tali elenchi sono inclusi i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, relative alle classi di concorso rientranti nelle singole aree disciplinari, di cui all'art. 4 del D.M. 26 aprile 1993 n. 132, secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie di origine.
A.9) Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di elenchi in cui confluiscano più classi di concorso, e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito di concorsi precedenti - su base provinciale - e graduatorie di merito di concorsi banditi nel 1999 - su base regionale - considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene di procedere con la formulazione di un unico elenco graduato compilato a cura dei Direttori regionali, in cui siano collocati, nel rispetto del punteggio conseguito nel concorso, tutti i candidati dei concorsi ordinari banditi nell'anno 1990 (e non reiterati nell'anno 1999) e tutti i candidati dei concorsi ordinari indetti nell'anno 1999 che abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro il termine di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi indetti con DD.MM. 31/3/1999 e 1/4/1999.
A.10) I candidati dei concorsi ordinari banditi nell'anno 1990, e non reiterati, e quelli banditi nell'anno 1999, che abbiano conseguito il titolo di specializzazione dopo le date di scadenza sopracitate, saranno graduati in un unico elenco aggiuntivo a quello formulato ai sensi del precedente punto A.9. A tal fine i Direttori scolastici regionali fisseranno un termine per la presentazione dei diplomi di specializzazione, in tempo utile per le assunzioni a tempo indeterminato. Tali graduatorie aggiuntive saranno utilizzate dopo l'assunzione degli aspiranti di cui al precedente punto A.9.
Sulla validità di tali titoli di sostegno si richiamano, in particolare, le disposizioni contenute nel D.M. n. 287 del 30 novembre 1999, concernente i diplomi di specializzazione, conseguiti ai sensi dell'art. 6 del D.I. n. 460 del 24 novembre 1998 (corsi biennali attivati in via transitoria dalle Università).
A.11) Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l'obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.
A.12) Sui posti che si rendono disponibili a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato del personale già di ruolo in altro grado di scuola, o posto o classe di concorso, i competenti Uffici provvederanno ad effettuare le ulteriori corrispondenti assunzioni nel ruolo o posto di provenienza dei nominati, fatta eccezione nel caso in cui nel ruolo di provenienza esista esubero provinciale.
A.13) Per l'assunzione a tempo indeterminato del personale educativo si precisa che tutte le assunzioni, fino alla concorrenza del numero dei posti già attribuiti, dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente le graduatorie del concorso ordinario qualora nella precedente tornata di assunzioni, nelle more della conclusione della procedura concorsuale indetta con D.M. 28 luglio 2000, in assenza delle graduatorie del precedente concorso, tutte le disponibilità siano state assegnate alla graduatoria permanente.
A.14) Per quanto riguarda le assunzioni per la classe 77/A - Strumento musicale nella scuola media, dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità a tutti i docenti presenti in prima fascia, le eventuali residue disponibilità sono proporzionalmente ripartite tra i docenti inseriti in seconda fascia, secondo il criterio generale enunciato all'art. 2, punto 1 del decreto di ripartizione dei posti.

ALLEGATO B
ISTRUZIONI OPERATIVE
PERSONALE ATA


B.1) Nell'ambito delle disponibilità risultanti dopo le operazioni di mobilità del personale di ruolo, dopo aver effettuato le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale avente titolo in base al C.C.N.I. sottoscritto in data 25/6/2004, si dovranno disporre le assunzioni in ruolo per l'anno scolastico 2004/2005 secondo le sottoindicate istruzioni operative e sulla base dell'allegata tabella analitica che evidenzia, per ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale, il numero di assunzioni da effettuare.
B.2) Le nomine a tempo indeterminato, che riguardino personale già assunto a tempo indeterminato per altro profilo professionale nell'ambito della medesima provincia, non incidono sul contingente complessivo di assunzioni autorizzate. I competenti Uffici provvederanno ad effettuare le ulteriori corrispondenti assunzioni nel profilo professionale di provenienza.
B.3) Nel limite delle disponibilità determinate ai sensi dei precedenti commi, i Direttori regionali effettuano assunzioni solo sui posti che restano disponibili per l'intero anno scolastico dopo le operazioni di utilizzazione.
B.4) Al personale assunto con rapporto a tempo indeterminato sarà attribuita la decorrenza giuridica 1/9/2004 ed economica alla data di assunzione in servizio e sarà, comunque, assegnata una sede provvisoria al fine di consentirne la partecipazione alle operazioni di mobilità per l'assegnazione della sede definitiva per l'anno scolastico 2005/2006.
B.5) Le assunzioni nel profilo dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi saranno effettuate in base alle disposizioni contenute nell'art. 6 comma 10 della legge n. 124/1999 e nell'art. 7 comma 7 del D.M. n. 146/2000 ed avranno decorrenza giuridica 1/9/2004 ed economica il 1° settembre dell'anno scolastico successivo al momento del superamento da parte degli interessati delle prove finali dello specifico corso di formazione.
B.6) Le assunzioni degli assistenti tecnici sono effettuate, in base alle rispettive graduatorie, con riferimento alle diverse aree professionali disponibili, nei confronti dei candidati che siano in possesso dei rispettivi titoli di accesso.
B.7) Per quanto concerne le assunzioni obbligatorie a tempo indeterminato (legge n. 68/1999) non deve essere effettuato alcun accantonamento, in quanto esse avvengono per riserva nell'ambito delle graduatorie permanenti dei concorsi per soli titoli. In caso di mancanza di riservisti i relativi posti sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria.
In ogni caso le assunzioni obbligatorie devono rientrare nel contingente di nuove assunzioni come precedentemente precisato.
B.8) Possono essere effettuate compensazioni a livello provinciale fra i vari profili professionali nel caso in cui non possano essere disposte nel profilo professionale tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenute coperture di tutte le disponibilità.
B.9) Si precisa, infine, che le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati inseriti a pieno titolo nelle rispettive graduatorie.

B.10) Assunzioni in base alle graduatorie permanenti dei concorsi riservati
I posti di assistente amministrativo e dei profili equiparati, relativi ai concorsi riservati sono assegnati in base alle graduatorie dell'ultima sessione di concorsi indetta ai sensi dell'O.M. 6/4/1995, n. 117, graduatorie divenute permanenti a seguito del disposto dell'art. 6, comma 10 della legge 3/5/1999, n. 124.
Non è possibile, invece, prendere in considerazione, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, i candidati inseriti nelle graduatorie dei concorsi riservati della precedente tornata concorsuale, anche se ultima, indetta ai sensi dell'O.M. 10/7/1991, n. 195, in quanto queste ultime graduatorie non erano più vigenti al momento della trasformazione in graduatorie permanenti avendo perso di efficacia con la nomina dei vincitori.
Ai concorsi riservati deve essere assegnata l'aliquota del 40% dei posti disponibili per le nomine in relazione ai suddetti profili professionali. Ai concorsi riservati a posti di responsabile amministrativo di cui al citato art. 6 comma 10 va assegnata l'aliquota del 30% dei posti disponibili per le nomine per il profilo di Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

B.11) Assunzioni in base alle graduatorie dei concorsi per soli titoli
Le assunzioni in base alle graduatorie dei concorsi per soli titoli devono essere effettuate nel limite del contingente complessivo di assunzioni stabilito per il personale Ata.
Le assunzioni sono effettuate, dopo aver accolto le domande di assunzione presentate dai modelli viventi (art. 6, comma 11 della legge n. 124/1999), secondo l'ordine della graduatoria permanente aggiornata ai sensi dell'O.M. 27/5/2002 n. 57 e della C.M. 20/2/2004 n. 23.
Le assunzioni per il restante 70% dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi vengono effettuate ai sensi dell'art. 7, comma 7 del D.M. n. 146 del 18 maggio 2000.

B.12) Assegnazione della sede provvisoria
Nell'assegnazione della sede provvisoria va data precedenza ai candidati inclusi nelle graduatorie permanenti dei concorsi riservati.

Distribuzione per provincia e profilo delle 2.500 nomine dopo le operazioni di mobilità relative al personale Ata
Distribuzione per provincia e classe di concorso del contingente di 2.695 nomine - Personale docente della scuola secondaria di II grado
Distribuzione per provincia e ordine di scuola del contingente di 12.363 nomine - Personale docente
Distribuzione per provincia dell contingente di 137 posti del personale educativo
Distribuzione per provincia e classe di concorso del contingente di 2.109 nomine - Personale docente della scuola secondaria di I grado 


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