Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2004/2006
Modello
di domanda - Allegato A
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 3 maggio 1999,
n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico
e, in particolare, l'art. 4;
Visto il Regolamento, recante
norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, registrato
alla Corte dei Conti il 14 luglio 2000;
Visto in particolare, l'art.
9, comma 1, del predetto
Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto
ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la
presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo
e d'istituto e per la formazione delle graduatorie medesime;
Art. 1 - Graduatorie di
circolo e d'istituto
1. A decorrere dall'a.s. 2004/2005,
in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, in ciascuna istituzione
scolastica sono costituite specifiche graduatorie di circolo e d'istituto
per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale
educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato con D.M.
25 maggio 2000, n. 201, d'ora in poi denominato Regolamento.
2. Le predette graduatorie,
suddivise in 3 fasce, vengono utilizzate in ordine prioritario, secondo
le indicazioni dell'art. 5, comma 3, del Regolamento, per l'attribuzione
delle supplenze, nei casi previsti dagli artt. 1 e 7 del Regolamento stesso.
3. Le nuove graduatorie di
circolo e d'istituto, che sostituiscono integralmente quelle vigenti nell'anno
scolastico 2003/2004, conservano validità per i periodi stabiliti
dall'art. 5, comma 5, del Regolamento. Resta ferma la possibilità
da parte di ciascuna scuola di acquisire, per gli anni scolastici successivi
al 2004/2005, ulteriori domande di supplenze da parte degli aspiranti,
che abbiano titolo ad essere inseriti in una delle tre fasce di cui al
comma 2, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 9, 10, 11 e 12,
del Regolamento.
4. L'assolvimento degli obblighi
derivanti dall'applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre
leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari
categorie, è interamente assolto in sede di costituzione di rapporti
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento
delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie permanenti.
Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera,
pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie
delle suddette disposizioni.
5. Per la costituzione e gestione
delle graduatorie di circolo e di istituto si applicano le disposizioni
di cui al Regolamento, che si allega al presente provvedimento, integrate
dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 2 - Titoli di accesso
alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto
1. Ai sensi dell'art. 5 comma
3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nelle seguenti fasce delle
graduatorie di circolo e d'istituto:
– prima fascia: gli
aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto o classe
di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o d'istituto,
secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 4, del Regolamento;
– seconda fascia: gli
aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente, forniti,
relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di
specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito
di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito
di superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle
Scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990
n. 341. Sono, altresì, inseriti in tale fascia, coloro che hanno
ottenuto il riconoscimento professionale, ai sensi delle direttive comunitarie
89/48 e 92/51.
La laurea in Scienze della
formazione primaria per l'indirizzo di scuola materna ha valore abilitante
e dà titolo all'inclusione nella graduatoria di scuola per l'infanzia.
La laurea in Scienze della
formazione primaria per l'indirizzo di scuola elementare ha valore abilitante
e dà titolo all'inclusione nella graduatoria di scuola elementare
e nella graduatoria di personale educativo.
Il diploma di Didattica della
musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al
diploma di Conservatorio ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione
nelle graduatorie 31/A e 32/A;
– terza fascia: gli
aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento
richiesto.
I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:
a) Posti di insegnamento di scuola dell'infanzia (già scuola materna):
– diploma di scuola magistrale;
– diploma di istituto magistrale.
b) Posti di insegnamento di scuola primaria (già scuola elementare):
– diploma di istituto magistrale.
c) Cattedre di scuola secondaria di I grado:
– titoli previsti dal D.M. 30/1/1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, e lauree equiparate, per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado. Per la classe di concorso di Strumento musicale nella scuola media si rinvia alle disposizioni di cui al successivo art. 10.
d) Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:
– titoli previsti dal D.M.
30/1/1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, e lauree equiparate,
per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado;
– la laurea in Scienze delle
attività motorie e sportive è titolo di accesso alle graduatorie
29/A e 30/A, per effetto dell'equiparazione, disposta dalla legge 18 giugno
2002, n. 136 con il diploma di Istituto superiore di educazione fisica
(Isef).
e) Posti di personale educativo:
– diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso a facoltà universitaria.
f) Posti di sostegno:
– si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 12.
2. I titoli di studio conseguiti
all'estero sono validi, sia ai fini dell'accesso, sia ai fini dell'attribuzione
dei punteggi previsti dalla tabella di valutazione dei titoli annessa al
Regolamento, solo se siano stati già dichiarati equipollenti al
corrispondente titolo italiano, ai sensi degli artt. 170 e 332 del T.U.
della legge sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933,
n. 1592.
3. Tutti i titoli di accesso
di cui al presente articolo devono essere posseduti entro la data del 31
agosto 2004.
Art. 3 - Requisiti generali
di ammissione
1. Gli aspiranti debbono possedere
alla data del 31 agosto 2004, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica),
ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) età non inferiore
ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento
a riposo d'ufficio);
c) godimento dei diritti politici,
tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16,
recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti
locali;
d) idoneità fisica
all'impiego - tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art.
22 della legge n. 104/1992 - che l'Amministrazione ha facoltà di
accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro
che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani
soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale
obbligo (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
693/1996).
2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono:
a) godere dei diritti civili
e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta
eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza
della lingua italiana.
3. Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto:
a) coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile,
o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in
una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che si trovino temporaneamente
inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità
o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi
nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato
o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni
di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo,
che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva
o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
4. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.
Art. 4 - Personale incluso
in graduatoria permanente
1. L'inclusione nella prima
fascia delle graduatorie di circolo e di istituto è già assicurata
dall'espletamento della relativa procedura prevista dall'art. 9 del D.D.G.
del 21 aprile 2004.
2. Il personale incluso in
graduatoria permanente può presentare domanda secondo le modalità
di cui al successivo art. 5 esclusivamente per gli eventuali altri insegnamenti
per i quali ha titolo di accesso in seconda o terza fascia delle graduatorie
di circolo e di istituto.
3. Il personale di cui ai
due precedenti commi non ha titolo a presentare il modulo per l'indicazione
delle sedi scolastiche per l'a.s. 2004/2005 in quanto tale opzione è
stata già espressa, complessivamente per tutte le graduatorie di
prima, seconda e terza fascia, con la compilazione del Modello 3 in sede
di espletamento della procedura prevista dal richiamato art. 9 del D.D.G.
21 aprile 2004.
Art. 5 - Presentazione moduli di domande per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto
A) Disposizioni comuni
1. La domanda di inclusione
nelle graduatorie di circolo e di istituto deve essere presentata, utilizzando
esclusivamente l'apposito modello conforme a quello allegato al presente
decreto, entro il termine perentorio del 10 settembre 2004,
fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti alla
data del 31 agosto 2004.
2. Ciascun aspirante a supplenza
temporanea deve presentare un solo modulo di domanda complessivamente per
tutte le graduatorie di personale docente ed educativo, in cui ha titolo
ad essere incluso; in tale modulo-domanda possono essere indicate fino
ad un massimo di trenta istituzioni scolastiche, appartenenti ad una sola
provincia, col limite di dieci circoli didattici.
3. L'aspirante a posti di
insegnamento di scuola materna e/o di scuola elementare può indicare
fino a un massimo di dieci circoli didattici e fino a un massimo di venti
istituti comprensivi.
4. Le indicazioni relative
a codici di istituti comprensivi valgono, per gli aspiranti che siano in
possesso dei relativi titoli di accesso, sia per le graduatorie costituite
per gli insegnamenti di scuola materna ed elementare, sia per le graduatorie
costituite per gli insegnamenti di scuola secondaria di I grado; per gli
insegnamenti di scuola secondaria di II grado, impartiti presso istituti
onnicomprensivi, occorre indicare lo specifico codice meccanografico.
5. Il modulo di domanda deve
essere spedito, con raccomandata R/R ovvero consegnato a mano, all'istituzione
scolastica indicata per prima nel modulo medesimo, cui è affidata
la gestione della domanda stessa.
6. Nel caso di aspiranti all'insegnamento
in più settori scolastici, l'istituzione scolastica indicata per
prima, ai fini di cui al comma precedente, deve appartenere al tipo di
istituzione scolastica di grado superiore.
7. Ove l'aspirante, fornito
del titolo valido ai sensi del comma 1 del successivo art. 12, includa
tra le scuole prescelte, le sedi di istituzioni scolastiche ed educative
speciali per non vedenti e sordomuti, dovrà inviare o consegnare
copia del modulo di domanda alle medesime scuole speciali che, con procedura
manuale, provvederanno, d'intesa con la scuola che gestisce la domanda
dell'aspirante, alla costituzione della relativa graduatoria speciale d'istituto.
B) Insegnamenti per i
quali l'aspirante è già incluso in graduatorie di seconda
e/o terza fascia
1. L'aspirante già
incluso in graduatorie di seconda e/o terza fascia per l'a.s. 2003/2004,
ove intenda permanere nella medesima provincia, presenta domanda di mantenimento
o aggiornamento del punteggio nelle graduatorie medesime compilando l'apposito
Modello A con l'indicazione dei soli titoli valutabili che non siano già
stati prodotti all'atto della precedente domanda di inclusione relativa
ad uno degli anni scolastici 2001/2002-2002/2003-2003/2004 del precedente
triennio di vigenza delle graduatorie in questione. Ove l'aspirante abbia
titolo a permanere nella medesima fascia di precedente inclusione in graduatoria,
l'indicazione del titolo di accesso alla graduatoria deve essere omessa.
2. Al fine di consentire un
più rapido e puntuale esame delle domande, nel caso in cui tra le
sedi scolastiche prescelte dall'aspirante per l'a.s. 2004/2005 figuri la
scuola che ha gestito la precedente domanda d'inclusione, si segnala l'opportunità
che il modello di domanda venga inviato a tale scuola.
3. Gli aspiranti già
inclusi in graduatorie di seconda e/o terza fascia per l'a.s. 2003/2004,
che cambino la provincia di precedente inclusione sono considerati aspiranti
di nuova inclusione e per essi valgono le disposizioni di cui alla successiva
lettera C).
C) Insegnamenti di nuova
inclusione
1. Le domande di nuova inclusione
in graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia si effettuano
compilando l'apposito Modello A e provvedendo all'integrale indicazione
sia del titolo che dà accesso alla graduatoria sia di tutti i titoli
valutabili ai fini del relativo punteggio assegnabile.
Art. 6 - Dati contenuti
nel modulo di domanda - Validità - Controlli
1. Nel modulo di domanda e
nelle relative avvertenze - che fanno parte integrante del presente provvedimento
- sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati influenti
ai fini della presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni
legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa, emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
2. E' ammessa, esclusivamente,
la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante
sia in possesso entro la data del 31 agosto 2004. Coloro che sono inseriti
con riserva nelle graduatorie permanenti possono presentare domanda di
inserimento nella seconda o terza fascia delle graduatorie di circolo e
di istituto in base al titolo posseduto non gravato da riserva.
3. I candidati compilano il
modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione, fatta eccezione
per la documentazione dei titoli artistici prodotti dai candidati di "Strumento
musicale nella scuola media", di cui al successivo articolo 10.
4. Nella fase di costituzione
delle graduatorie in questione l'ammissibilità della domanda, l'inclusione
nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla
tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento e la conseguente
posizione occupata, derivano esclusivamente dai dati riportati nel modulo
di domanda.
5. Nei casi e con le modalità
previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sono effettuati
i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.
6. I predetti controlli sono
effettuati, anche se richiesti da altre scuole interessate, dall'istituzione
scolastica che gestisce la domanda dell'aspirante e devono riguardare il
complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante medesimo, per tutte
le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.
7. In caso di effettuazione
dei predetti controlli il dirigente scolastico che gestisce la domanda
dell'aspirante rilascia all'interessato apposita certificazione dell'avvenuta
verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione
viene consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con la quale
contrae rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità
delle graduatorie di circolo e di istituto in questione.
8. In caso di mancata convalida
dei dati il dirigente scolastico provvede alle conseguenti determinazioni,
sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art.
76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al
successivo articolo 7, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi
e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto,
dandone conseguente comunicazione al Sistema Informativo per i necessari
adeguamenti.
Art. 7 - Esclusioni
1. Non è ammessa a
valutazione la domanda:
a) presentata oltre il termine
indicato al precedente articolo 5;
b) priva della firma dell'aspirante;
c) dell'aspirante privo dei
requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 3.
2. Il candidato è escluso
dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo
di accesso, secondo quanto indicato al precedente articolo 2.
3. E' escluso dalle graduatorie,
per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante che abbia presentato
domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o
in province diverse.
4. Fatte salve le responsabilità
di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo
della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione
del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Art. 8 - Pubblicazione graduatorie
- Reclami - Ricorsi
1. I dirigenti scolastici
pubblicano, in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto
di prima, seconda e di terza fascia. Avverso le graduatorie di seconda
e terza fascia è ammesso reclamo - secondo le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 13, del Regolamento - che deve essere rivolto, per
tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha presentato domanda, esclusivamente
al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto detto
al precedente articolo 5. Avverso le graduatorie di prima fascia è
ammesso reclamo solo per errori materiali.
2. La pubblicazione delle
graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente.
A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento
delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni
scolastiche.
3. Scaduti i termini per la
presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere
definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile il ricorso
al Tar o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 giorni o 120 giorni.
4. Avverso l'atto contrattuale
di assunzione, ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro,
i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione
si verifica la fattispecie contestata.
Art. 9 - Disposizioni particolari
per la valutazione dei servizi ai sensi della Tabella "A", annessa al Regolamento
e relative note in calce
1. I servizi prestati in qualità
di "assistente di lingua", sia da personale italiano in scuole straniere
sia da cittadini stranieri in scuole italiane, sono valutati come servizi
di terza fascia.
2. Il servizio militare, valutabile
ai sensi della nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli
annessa al Regolamento, è interamente computato con ascrizione dei
relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.
3. Il servizio d'insegnamento
prestato presso scuole non statali è valutabile esclusivamente se
sia stato assolto l'obbligo di versamento dei relativi contributi previsti,
secondo le disposizioni normative che disciplinano la tipologia di rapporto
di lavoro attivata.
4. Ai fini della valutazione
del servizio di insegnamento nelle scuole italiane all'estero, di cui alla
nota n. 2, in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento,
è valutato come servizio di prima o di seconda fascia - a seconda
se specifico o meno rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione
- l'insegnamento su posti di contingente statale italiano, reso sia in
scuole italiane statali, sia in scuole italiane legalmente riconosciute
o con presa d'atto, sia in scuole straniere. Analoga valutazione si applica
al servizio prestato in scuole italiane legalmente riconosciute anche se
per il relativo rapporto di lavoro non è previsto atto di nomina
dell'Amministrazione degli Affari Esteri.
5. Il servizio prestato con
contratto di prestazione d'opera è valutato per i soli giorni di
effettivo servizio e non per l'intero periodo indicato nel contratto.
Art. 10 - Graduatorie di
Strumento musicale nella scuola media
1. Le graduatorie di Strumento
musicale nella scuola media, per l'a.s. 2004/2005, sono così costituite:
– la prima fascia comprende
i docenti inseriti nella corrispondente graduatoria permanente;
– la seconda fascia comprende
il personale abilitato;
– la terza fascia, in attesa
dei provvedimenti di definizione dei titoli di accesso e di adozione della
tabella di valutazione dei titoli relativamente alla nuova classe di concorso
77/A, comprende gli aspiranti in possesso del diploma specifico di Conservatorio.
2. Gli aspiranti inclusi nella
seconda e terza fascia sono graduati con il punteggio loro spettante in
base alla tabella di valutazione annessa al decreto ministeriale 13 febbraio
1996, riportata come All. B al Regolamento.
3. Alla valutazione dei titoli
artistici, posseduti alla data del 31 agosto 2004, provvedono, secondo
autonome modalità disposte da ciascun Ufficio territoriale competente,
le medesime commissioni costituite presso gli Uffici scolastici provinciali
per la compilazione delle graduatorie permanenti.
Art. 11 - Graduatorie di
conversazione in lingua estera
1. Per le graduatorie di conversazione
in lingua estera il titolo di accesso previsto è: "titolo di studio
conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della
conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, purché congiunto all'accertamento dei
titoli professionali".
2. La corrispondenza del titolo
estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si verifica
quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento
scolastico del Paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi
universitari.
3. Il predetto titolo di studio
deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile
una valenza in campo didattico, educativo, culturale.
4. Per l'insegnamento di conversazione
in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non
comunitari, sono ammessi aspiranti anche non in possesso della cittadinanza
di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in deroga a quanto previsto
dal precedente articolo 3. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati
in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali aspiranti, in possesso
del requisito della cittadinanza comunitaria.
Art. 12 - Insegnamento di
sostegno e nelle scuole speciali
1. Gli aspiranti forniti dello
specifico titolo di specializzazione, di cui all'articolo n. 325 del D.L.vo
16 aprile 1994, n. 297, di cui al decreto del Ministro dell'Università
e della Ricerca scientifica e tecnologica del 26 maggio 1998, emanato di
concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, e di cui al D.M. 20
febbraio 2002 possono chiedere i correlati insegnamenti di sostegno ad
alunni portatori di handicap psicofisici, della vista, dell'udito, per
tutti gli ordini e gradi di scuole, per i quali siano in possesso di titolo
valido per l'insegnamento di materie comuni. I medesimi aspiranti, se forniti
del titolo di abilitazione o di studio valido per l'insegnamento delle
discipline impartite nelle istituzioni scolastiche ed educative per non
vedenti e sordomuti, possono chiedere l'inclusione nelle corrispondenti
graduatorie speciali.
Le domande per l'insegnamento
di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado possono essere presentate,
con riferimento all'area disciplinare per cui si ha titolo, secondo le
disposizioni di cui al successivo comma 4, anche in scuole in cui non si
è inclusi in normali graduatorie di insegnamento.
2. Per gli insegnamenti di
scuola materna e di scuola elementare, in ciascun circolo didattico o istituto
comprensivo, sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati
in fasce, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento.
3. Per tutti gli insegnamenti
della scuola media, in ciascuna istituzione è predisposto un unico
elenco di sostegno, articolato in fasce secondo le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 3, del Regolamento; in detto elenco ciascun aspirante
è incluso in base alla migliore collocazione di fascia in cui figura
in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio correlato
a tale graduatoria.
In relazione alla specificità
di valutazione dei titoli del personale aspirante a supplenze per la classe
di concorso 77/A - Strumento musicale nella scuola media, di cui al precedente
art. 9, ed al fine di renderne il punteggio omogeneo a quello degli altri
aspiranti, il predetto personale, che figuri in graduatorie di istituto
di prima, seconda e terza fascia, viene incluso negli elenchi del sostegno,
previa apposita valutazione dei rispettivi titoli posseduti in base a quanto
previsto dalla tabella annessa, come allegato A, al Regolamento.
4. Per gli insegnamenti di
scuola secondaria di secondo grado, in ciascuna istituzione sono predisposti
elenchi di sostegno, articolati in fasce secondo le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, relativamente a ciascuna area
disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995,
n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore
collocazione di fascia in cui figurano in una qualsiasi graduatoria di
scuola secondaria di secondo grado riferita al medesimo elenco e col punteggio
correlato a tale graduatoria.
5. Gli aspiranti forniti di
titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi di sostegno
con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a
posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
6. Gli insegnamenti di sostegno
sono attribuiti, in ciascuna scuola, ad aspiranti in possesso del titolo
di accesso per l'ordine scolastico cui appartiene la scuola medesima; in
caso di esaurimento dell'elenco di sostegno relativo alla scuola materna
viene utilizzato l'elenco di sostegno relativo alla scuola elementare.
7. Nella scuola secondaria
di secondo grado, in caso di esaurimento dello specifico elenco da utilizzare
relativamente all'area disciplinare interessata, la scuola può utilizzare,
in modo combinato, gli altri elenchi di sostegno relativi alle altre aree
disciplinari, prima di ricorrere all'utilizzazione di elenchi di altre
scuole viciniori.
Art. 13 - Criteri e modalità
di interpello e convocazione degli aspiranti
1. Le scuole interpellano
gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno
ad accettare la proposta di assunzione mediante fonogramma o telegramma.
2. L'uso del mezzo telefonico
deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola,
con l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo
di chi l'effettua e della persona che abbia dato risposta o l'annotazione
della mancata risposta.
3. Per le supplenze che si
preannunciano di durata non inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione
deve essere effettuata, comunque, per telegramma.
4. La comunicazione concernente
la proposta di assunzione deve contenere i dati essenziali relativi alla
supplenza e, cioè, la data di inizio, la durata, l'orario di prestazione
settimanale e nel caso sia diretta a più aspiranti, deve indicare,
il giorno e l'ora della convocazione nonché l'ordine di graduatoria
in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati.
5. Nei casi di supplenze superiori
a trenta giorni, la proposta di assunzione condizionata, trasmessa dalla
scuola a più aspiranti, con un preavviso di almeno tre giorni rispetto
alla data di convocazione, può essere positivamente riscontrata,
oltre che con la presenza dell'aspirante nel giorno e ora indicati, anche
con l'accettazione telegrafica che pervenga entro i medesimi termini; in
quest'ultimo caso l'aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente
che risulta destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere
servizio entro 24 ore da quest'ultima comunicazione.
6. Per le assenze non superiori
a 15 giorni nelle scuole ubicate in zone di montagna e piccole isole, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 del Regolamento. Limitatamente
alle scuole ubicate nelle piccole isole, le medesime disposizioni si applicano,
in subordine, agli aspiranti effettivamente residenti in eventuali altri
comuni situati nella medesima piccola isola.
Art. 14 - Disposizioni particolari
1. In relazione all'art. 1,
comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124 gli aspiranti che risultino
tuttora inclusi:
a) nelle graduatorie nazionali
di cui all'art. 8/bis della legge 6 ottobre 1988 n. 426;
b) nelle graduatorie provinciali
di cui agli artt. 43 (docenti di Educazione fisica) e 44 (docenti di Educazione
musicale) della legge 20 maggio 1982, n. 270;
hanno precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze relative ai corrispondenti insegnamenti rispetto al personale incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto.
2. Il diritto alla precedenza
assoluta si esercita, comunque, nell'ambito delle disposizioni di cui al
precedente art. 5, comma 2, per una sola provincia che, per gli aspiranti
di cui al comma 1 punto b), coincide con quella in cui figurano nella relativa
graduatoria provinciale e per un massimo di trenta istituzioni scolastiche.
3. Il presente decreto sarà
pubblicato sul sito internet del Miur e nella rete intranet. Della pubblicazione
sarà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 28 luglio 2004
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