Sperimentazione autonomia
scolastica organico funzionale
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il Testo Unico delle leggi in materia d'istruzione
approvato con il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
il quale, al fine dell'attuazione dell'autonomia organizzativa e didattica,
prevede la definizione di criteri per la determinazione degli organici
funzionali d'istituto;
Visto l'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, il quale demanda al Ministro della Pubblica Istruzione l'emanazione
di disposizioni sugli organici funzionali d'istituto;
Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1993,
concernente la formazione delle cattedre degli istituti professionali,
ed in particolare l'art. 4, riguardante l'area di approfondimento;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n.
251, con il quale è stato autorizzato, in via transitoria, un programma
nazionale di sperimentazione per consentire lo sviluppo di capacità
di autorganizzazione delle scuole in vista dell'emanazione del Regolamento
sull'autonomia organizzativa e didattica di cui al citato art. 21 della
legge n. 59 soprachiamata;
Visto il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 recante norme
per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la
determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti;
Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1998,
n. 330;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n.
331;
Vista l'intesa preliminare al Contratto collettivo
decentrato nazionale sulla mobilità del personale della scuola,
firmata in data 7 gennaio 1999, relativa all'attuazione in via sperimentale,
a partire dall'anno scolastico 1999/2000, dell'organico funzionale d'istituto;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, relativa all'elevamento
dell'obbligo scolastico;
Ritenuta pertanto l'opportunità, prima di
dare completa realizzazione al nuovo modello organizzativo di organico
funzionale, di procedere, ad una sperimentazione, in un limitato numero
di istituzioni scolastiche, al fine di verificarne la concreta realizzabilità,
in relazione agli obiettivi previsti dalla normativa e in vista della successiva
estensione a tutte le scuole;
Considerato che la definizione del nuovo modello
organizzativo deve avvenire secondo criteri che favoriscano, in funzione
dell'attuazione dei princìpi di autonomia, il raggiungimento dell'obiettivo
dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse a disposizione di ciascuna
istituzione scolastica al fine di consentire, attraverso una più
ampia flessibilità di gestione e di organizzazione del servizio
scolastico, l'offerta all'utenza, pur con i vincoli imposti dalle norme
di contenimento della spesa pubblica, di iniziative progettuali coerenti
con le finalità e con gli obiettivi curricolari perseguiti dalla
singola istituzione scolastica in riferimento alle esigenze formative del
territorio;
Considerato che i criteri di individuazione delle
scuole nelle quali attuare la sperimentazione sono stati definiti nell'ottica
di costituire un campione in grado di fornire tutti gli elementi utili
a verificare la funzionalità del modello;
Ritenuta pertanto l'opportunità di individuare
istituzioni scolastiche che, garantendo una rappresentatività sul
territorio nazionale, per dimensioni, varietà di indirizzi e tipologie
di corsi siano in grado di configurare le varie situazioni e pertanto di
fornire più ampi elementi ai fini della valutazione dell'impatto
del nuovo modello organizzativo sul Sistema scolastico;
Ritenuta altresì l'opportunità di
inserire nella sperimentazione gli istituti d'istruzione secondaria di
secondo grado che sperimentano il biennio dell'autonomia, in considerazione
della struttura dei curricoli che prevede momenti di flessibilità
organizzativa e utilizzo di strategie didattiche fondate sulla modularità,
nonché, con particolare riferimento alla scuola dell'obbligo, un
campione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media
in considerazione della peculiarità della struttura organizzativa;
Art. 1
1.1 Nell'anno scolastico 1999/2000, presso le scuole
di cui all'elenco allegato (All. A), (si omette nella pubblicazione,
n.d.R.) la dotazione organica è definita dai Provveditori agli
Studi, in via sperimentale, sulla base del nuovo modello di organico funzionale
d'istituto.
1.2 L'organico funzionale è assegnato per
agevolare la sperimentazione dell'autonomia regolata dal decreto ministeriale
29 maggio 1998, n. 251, e pertanto la sua applicazione è subordinata
alla partecipazione dell'istituzione scolastica alla sperimentazione dell'autonomia.
Art. 2
2.1 L'organico funzionale è determinato,
sulla base dei dati comunicati al Sistema Informativo relativi agli alunni
e classi, nonché dei carichi orario afferenti a tutti i corsi, ivi
compresi, per gli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, quelli
di educazione per gli adulti, funzionanti in ciascuna istituzione scolastica
considerata nel suo complesso (sede centrale, succursali, sedi coordinate
e sezioni staccate), in un insieme di risorse assegnate all'istituto, calcolate
con i parametri di cui all'allegata tabella (All. B) (si omette nella
pubblicazione, n.d.R.).
2.2 In ogni caso, nella definizione dell'organico
funzionale da assegnare a ciascuna istituzione scolastica sarà assicurato
almeno un numero di risorse corrispondenti a quelle ottenute considerando
le cattedre interne individuate con gli attuali criteri, comprendenti le
cattedre ordinarie, le cattedre orario interne, le cattedre sperimentali,
quelle miste e i posti determinanti sommando tutte le ore di insegnamento
che non contribuiscono alla formazione delle cattedre interne come sopra
individuate.
Art. 3
3.1 In attuazione della delibera del Collegio dei
docenti che approva il piano dell'offerta formativa, comprendente i corsi
di ordinamento, i corsi sperimentali, nonché tutte le opportunità
formative previste dall'istituzione scolastica, coerenti con le finalità
proprie della stessa, il dirigente scolastico indica le classi di concorso
alle quali attribuire le risorse assegnate.
Art. 4
4.1 L'attribuzione delle risorse alle diverse classi
di concorso deve essere effettuata in modo da assicurare gli insegnamenti
previsti dai quadri orari dei corsi di ordinamento e dei decreti istitutivi
dei corsi sperimentali.
4.2 Le ulteriori risorse disponibili sono assegnate
per lo svolgimento di insegnamenti integrativi, di attività didattiche
in copresenza o che prevedano l'articolazione del gruppo classe, ovvero
per la programmazione, organizzazione e realizzazione di iniziative di
raccordo con le realtà socio-economiche e di esperienze di orientamento,
riorientamento e scuola-lavoro, nonché di tutte le attività
inerenti i progetti che l'istituzione scolastica ha previsto nell'ambito
del piano dell'offerta formativa. In particolare l'organico funzionale
sia nella scuola media che nelle prime classi degli istituti d'istruzione
secondaria di secondo grado è diretto ad agevolare le iniziative
formative, di orientamento e di eventuale passaggio fra diversi ordini
ed indirizzi di studio previsti dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9 per l'adempimento
dell'obbligo scolastico, che ha ora durata novennale.
4.3 Per il raggiungimento degli obiettivi indicati
nel presente comma, sono utilizzate anche le ore di approfondimento di
cui all'art. 4 del D.I. 15 febbraio 1993, che confluiscono nel monte ore
calcolato ai fini dell'attribuzione delle risorse.
4.4 L'attribuzione alle classi di concorso delle
risorse di cui al comma 2 è effettuata con riferimento alle specifiche
competenze richieste dagli insegnamenti integrativi e dalle attività
previste, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede
di deliberazione del piano dell'offerta formativa. Per le iniziative coperte
con risorse assegnate in organico funzionale si farà riferimento
prioritariamente alla presenza di docenti titolari presso l'istituzione
scolastica, purché provvisti delle competenze richieste. Le eventuali
disponibilità residue saranno assegnate dal Provveditore agli Studi,
sulla base delle classi di concorso comunicate dal dirigente scolastico,
nell'ambito delle operazioni di mobilità, utilizzazione e conferimento
di incarichi a tempo indeterminato o determinato.
4.5 Nell'ambito delle disponibilità di organico
assegnate negli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media
- nell'ottica della continuità educativa ed in attuazione di un
progetto educativo unitario - potranno essere sperimentate iniziative che
prevedano l'impiego dei docenti, per una quota dell'orario di lavoro, in
classi di grado di scuola diverso da quello di appartenenza.
Art. 5
5.1 Le risorse assegnate si riferiscono a posti
comportanti un impegno di servizio di 18 ore, che deve essere espletato
in insegnamento curricolare, per lo svolgimento delle altre attività
individuate nel piano dell'offerta formativa ovvero per la sostituzione
dei docenti assenti nei casi previsti dalla normativa vigente, nei limiti
in cui non sia previsto uno specifico impegno in attività programmate
sulla base del piano dell'offerta formativa.
5.2 Nel caso in cui nell'istituzione scolastica
risulti la presenza di titolari a tempo parziale, le corrispondenti ore
di insegnamento non prestate dovranno in ogni caso considerarsi disponibili
per la scuola e potranno essere assegnate in sede di operazioni di utilizzazione
o di conferimento di incarico a tempo determinato.
Art. 6
6.1 Nel caso in cui, ai sensi della normativa vigente,
l'istituzione scolastica usufruisce di esonero o di semiesonero del collaboratore
vicario, la corrispondente quota di risorse è assegnata alla scuola
in sede di utilizzazione o di assunzione a tempo determinato del personale.
Art. 7
7.1 Per gli insegnamenti curricolari la definizione
dei posti è effettuata senza tenere conto dei vincoli, relativi
ai criteri di definizione delle cattedre, eventualmente previsti nei regolamenti
e/o decreti dei corsi di ordinamento, nonché nei decreti autorizzativi
della sperimentazione.
7.2 Fermo restando l'orario d'obbligo previsto dal
C.C.N.L. del comparto scuola, i posti, a norma del medesimo contratto,
potranno essere costituiti con un numero di ore superiore alle 18, nel
caso di disponibilità del docente. In ogni caso la possibilità
di costituire posti con più di 18 ore, non può comportare,
a parità di classi e di tipologia di percorso formativo e/o di indirizzo,
situazioni di soprannumerarietà dei titolari dell'istituzione scolastica.
7.3 Analogamente a quanto previsto dal precedente
art. 5, nel caso in cui la costituzione dei posti secondo i criteri sopra
indicati comporti il permanere di gruppi orari, non assegnabili a risorse
attribuite alla scuola, gli stessi sono coperti dal Provveditore agli Studi
nell'ambito delle operazioni di utilizzazione o di assunzione a tempo determinato.
In sede di assegnazione di tali spezzoni si può procedere al completamento
solo con ore disponibili presso l'istituzione scolastica di riferimento,
ivi comprese le sezioni staccate e le sedi coordinate. Comunque tali gruppi
complessivamente considerati non potranno superare il 5% del monte ore
totale assegnato come risorse alla scuola, comprensivo delle ore utilizzate
per costituire posti con orario superiore alle 18.
Art. 8
8.1 Fermo restando il rispetto delle disposizioni
di cui al Titolo II del D.M. del 24 luglio 1998, n. 331 per la formazione
delle classi, ai fini della determinazione delle risorse da assegnare alla
scuola quale organico funzionale, la singola istituzione, nell'ambito della
sperimentazione dell'autonomia regolamentata dal D.M. 29 maggio 1998, n.
251, e con le procedure dallo stesso previste, può organizzare la
propria attività secondo un'articolazione flessibile del gruppo
classe, dell'orario e della durata delle lezioni, nonché programmando
metodologie, strumenti e tempi dell'insegnamento secondo finalità
di ottimizzazione delle risorse.
Art. 9
9.1 Le risorse afferenti a posti di insegnamento
tecnico-pratico sono determinate sulla base dei quadri orario previsti
nei regolamenti e/o decreti dei corsi di ordinamento, nonché nei
decreti istitutivi della sperimentazione.
9.2 Sulla base della programmazione attuativa del
piano dell'offerta formativa e della programmazione didattica annuale del
Consiglio di classe, le risorse assegnate, come previsto nel precedente
art. 4, sono impiegate per l'espletamento delle attività curriculari
e integrative nonché nelle iniziative scuola-lavoro.
Art. 10
10.1 I posti di insegnamento di arte applicata (Tab.
D), in questa fase sperimentale di organico funzionale, stante la specificità
del settore nonché la revisione in atto che li riguarda, sono determinati
sulla base delle disposizioni di cui alla C.M. 4 marzo 1997, n. 135.
Art. 11
11.1 In considerazione della circostanza che la
determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione scolastica
è effettuata tenendo conto delle esigenze riferite alla scuola nel
suo complesso, ivi comprese quindi quelle delle eventuali sezioni staccate
e sedi coordinate, nonché quelle necessarie al funzionamento di
corsi di educazione per gli adulti, devono essere individuate le risorse
suddivise per classe di concorso afferenti alle singole articolazioni dell'istituto
sul territorio, fermo restando il permanere di distinte titolarità
riferite a ciascuna delle articolazioni medesime, sia per il personale
già in servizio sia per quello in ingresso a seguito di mobilità.
11.2 Tuttavia nella fattispecie in esame, al fine
di evitare situazioni di soprannumero, accertata la compatibilità
e funzionalità in relazione all'organizzazione ed attuazione delle
attività programmate, si può procedere, qualora le classi
di concorso previste dai rispettivi quadri orari lo consentano, al fine
dell'ottimale utilizzo delle risorse, alla costituzione di posti con ore
disponibili nella sede principale, nella sezione staccata o sede coordinata,
ferma restando l'imputazione della relativa titolarità all'una o
all'altra a seconda del maggior apporto orario dato.
11.3 Il medesimo criterio si applica nel caso di
funzionamento di corsi di educazione per gli adulti in relazione alla possibilità
di costituire posti con la concorrenza di ore dei corsi diurni.
11.4 Con riguardo alle scuole d'istruzione secondaria
di 1° grado i Provveditorati agli Studi definiranno i posti di sostegno
secondo la normativa vigente, assegnando, in coerenza con il nuovo impianto
soltanto cattedre intere, tenendo conto delle risorse complessivamente
attribuite alla scuola.
Art. 12
12.1 Con successive comunicazioni verranno fornite
le istruzioni operative per l'applicazione di quanto previsto dal presente
decreto.
Il presente decreto verrà inviato all'Organo di controllo per i riscontri di competenza.
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