Decreto ministeriale n. 71 del 22 marzo 1999

Sperimentazione autonomia scolastica organico funzionale
 

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il Testo Unico delle leggi in materia d'istruzione approvato con il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale, al fine dell'attuazione dell'autonomia organizzativa e didattica, prevede la definizione di criteri per la determinazione degli organici funzionali d'istituto;
Visto l'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale demanda al Ministro della Pubblica Istruzione l'emanazione di disposizioni sugli organici funzionali d'istituto;
Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1993, concernente la formazione delle cattedre degli istituti professionali, ed in particolare l'art. 4, riguardante l'area di approfondimento;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 251, con il quale è stato autorizzato, in via transitoria, un programma nazionale di sperimentazione per consentire lo sviluppo di capacità di autorganizzazione delle scuole in vista dell'emanazione del Regolamento sull'autonomia organizzativa e didattica di cui al citato art. 21 della legge n. 59 soprachiamata;
Visto il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti;
Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1998, n. 330;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331;
Vista l'intesa preliminare al Contratto collettivo decentrato nazionale sulla mobilità del personale della scuola, firmata in data 7 gennaio 1999, relativa all'attuazione in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 1999/2000, dell'organico funzionale d'istituto;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, relativa all'elevamento dell'obbligo scolastico;
Ritenuta pertanto l'opportunità, prima di dare completa realizzazione al nuovo modello organizzativo di organico funzionale, di procedere, ad una sperimentazione, in un limitato numero di istituzioni scolastiche, al fine di verificarne la concreta realizzabilità, in relazione agli obiettivi previsti dalla normativa e in vista della successiva estensione a tutte le scuole;
Considerato che la definizione del nuovo modello organizzativo deve avvenire secondo criteri che favoriscano, in funzione dell'attuazione dei princìpi di autonomia, il raggiungimento dell'obiettivo dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse a disposizione di ciascuna istituzione scolastica al fine di consentire, attraverso una più ampia flessibilità di gestione e di organizzazione del servizio scolastico, l'offerta all'utenza, pur con i vincoli imposti dalle norme di contenimento della spesa pubblica, di iniziative progettuali coerenti con le finalità e con gli obiettivi curricolari perseguiti dalla singola istituzione scolastica in riferimento alle esigenze formative del territorio;
Considerato che i criteri di individuazione delle scuole nelle quali attuare la sperimentazione sono stati definiti nell'ottica di costituire un campione in grado di fornire tutti gli elementi utili a verificare la funzionalità del modello;
Ritenuta pertanto l'opportunità di individuare istituzioni scolastiche che, garantendo una rappresentatività sul territorio nazionale, per dimensioni, varietà di indirizzi e tipologie di corsi siano in grado di configurare le varie situazioni e pertanto di fornire più ampi elementi ai fini della valutazione dell'impatto del nuovo modello organizzativo sul Sistema scolastico;
Ritenuta altresì l'opportunità di inserire nella sperimentazione gli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado che sperimentano il biennio dell'autonomia, in considerazione della struttura dei curricoli che prevede momenti di flessibilità organizzativa e utilizzo di strategie didattiche fondate sulla modularità, nonché, con particolare riferimento alla scuola dell'obbligo, un campione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media in considerazione della peculiarità della struttura organizzativa;

DECRETA

Art. 1
1.1 Nell'anno scolastico 1999/2000, presso le scuole di cui all'elenco allegato (All. A), (si omette nella pubblicazione, n.d.R.) la dotazione organica è definita dai Provveditori agli Studi, in via sperimentale, sulla base del nuovo modello di organico funzionale d'istituto.
1.2 L'organico funzionale è assegnato per agevolare la sperimentazione dell'autonomia regolata dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 251, e pertanto la sua applicazione è subordinata alla partecipazione dell'istituzione scolastica alla sperimentazione dell'autonomia.

Art. 2
2.1 L'organico funzionale è determinato, sulla base dei dati comunicati al Sistema Informativo relativi agli alunni e classi, nonché dei carichi orario afferenti a tutti i corsi, ivi compresi, per gli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, quelli di educazione per gli adulti, funzionanti in ciascuna istituzione scolastica considerata nel suo complesso (sede centrale, succursali, sedi coordinate e sezioni staccate), in un insieme di risorse assegnate all'istituto, calcolate con i parametri di cui all'allegata tabella (All. B) (si omette nella pubblicazione, n.d.R.).
2.2 In ogni caso, nella definizione dell'organico funzionale da assegnare a ciascuna istituzione scolastica sarà assicurato almeno un numero di risorse corrispondenti a quelle ottenute considerando le cattedre interne individuate con gli attuali criteri, comprendenti le cattedre ordinarie, le cattedre orario interne, le cattedre sperimentali, quelle miste e i posti determinanti sommando tutte le ore di insegnamento che non contribuiscono alla formazione delle cattedre interne come sopra individuate.

Art. 3
3.1 In attuazione della delibera del Collegio dei docenti che approva il piano dell'offerta formativa, comprendente i corsi di ordinamento, i corsi sperimentali, nonché tutte le opportunità formative previste dall'istituzione scolastica, coerenti con le finalità proprie della stessa, il dirigente scolastico indica le classi di concorso alle quali attribuire le risorse assegnate.

Art. 4
4.1 L'attribuzione delle risorse alle diverse classi di concorso deve essere effettuata in modo da assicurare gli insegnamenti previsti dai quadri orari dei corsi di ordinamento e dei decreti istitutivi dei corsi sperimentali.
4.2 Le ulteriori risorse disponibili sono assegnate per lo svolgimento di insegnamenti integrativi, di attività didattiche in copresenza o che prevedano l'articolazione del gruppo classe, ovvero per la programmazione, organizzazione e realizzazione di iniziative di raccordo con le realtà socio-economiche e di esperienze di orientamento, riorientamento e scuola-lavoro, nonché di tutte le attività inerenti i progetti che l'istituzione scolastica ha previsto nell'ambito del piano dell'offerta formativa. In particolare l'organico funzionale sia nella scuola media che nelle prime classi degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado è diretto ad agevolare le iniziative formative, di orientamento e di eventuale passaggio fra diversi ordini ed indirizzi di studio previsti dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9 per l'adempimento dell'obbligo scolastico, che ha ora durata novennale.
4.3 Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente comma, sono utilizzate anche le ore di approfondimento di cui all'art. 4 del D.I. 15 febbraio 1993, che confluiscono nel monte ore calcolato ai fini dell'attribuzione delle risorse.
4.4 L'attribuzione alle classi di concorso delle risorse di cui al comma 2 è effettuata con riferimento alle specifiche competenze richieste dagli insegnamenti integrativi e dalle attività previste, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di deliberazione del piano dell'offerta formativa. Per le iniziative coperte con risorse assegnate in organico funzionale si farà riferimento prioritariamente alla presenza di docenti titolari presso l'istituzione scolastica, purché provvisti delle competenze richieste. Le eventuali disponibilità residue saranno assegnate dal Provveditore agli Studi, sulla base delle classi di concorso comunicate dal dirigente scolastico, nell'ambito delle operazioni di mobilità, utilizzazione e conferimento di incarichi a tempo indeterminato o determinato.
4.5 Nell'ambito delle disponibilità di organico assegnate negli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media - nell'ottica della continuità educativa ed in attuazione di un progetto educativo unitario - potranno essere sperimentate iniziative che prevedano l'impiego dei docenti, per una quota dell'orario di lavoro, in classi di grado di scuola diverso da quello di appartenenza.

Art. 5
5.1 Le risorse assegnate si riferiscono a posti comportanti un impegno di servizio di 18 ore, che deve essere espletato in insegnamento curricolare, per lo svolgimento delle altre attività individuate nel piano dell'offerta formativa ovvero per la sostituzione dei docenti assenti nei casi previsti dalla normativa vigente, nei limiti in cui non sia previsto uno specifico impegno in attività programmate sulla base del piano dell'offerta formativa.
5.2 Nel caso in cui nell'istituzione scolastica risulti la presenza di titolari a tempo parziale, le corrispondenti ore di insegnamento non prestate dovranno in ogni caso considerarsi disponibili per la scuola e potranno essere assegnate in sede di operazioni di utilizzazione o di conferimento di incarico a tempo determinato.

Art. 6
6.1 Nel caso in cui, ai sensi della normativa vigente, l'istituzione scolastica usufruisce di esonero o di semiesonero del collaboratore vicario, la corrispondente quota di risorse è assegnata alla scuola in sede di utilizzazione o di assunzione a tempo determinato del personale.

Art. 7
7.1 Per gli insegnamenti curricolari la definizione dei posti è effettuata senza tenere conto dei vincoli, relativi ai criteri di definizione delle cattedre, eventualmente previsti nei regolamenti e/o decreti dei corsi di ordinamento, nonché nei decreti autorizzativi della sperimentazione.
7.2 Fermo restando l'orario d'obbligo previsto dal C.C.N.L. del comparto scuola, i posti, a norma del medesimo contratto, potranno essere costituiti con un numero di ore superiore alle 18, nel caso di disponibilità del docente. In ogni caso la possibilità di costituire posti con più di 18 ore, non può comportare, a parità di classi e di tipologia di percorso formativo e/o di indirizzo, situazioni di soprannumerarietà dei titolari dell'istituzione scolastica.
7.3 Analogamente a quanto previsto dal precedente art. 5, nel caso in cui la costituzione dei posti secondo i criteri sopra indicati comporti il permanere di gruppi orari, non assegnabili a risorse attribuite alla scuola, gli stessi sono coperti dal Provveditore agli Studi nell'ambito delle operazioni di utilizzazione o di assunzione a tempo determinato. In sede di assegnazione di tali spezzoni si può procedere al completamento solo con ore disponibili presso l'istituzione scolastica di riferimento, ivi comprese le sezioni staccate e le sedi coordinate. Comunque tali gruppi complessivamente considerati non potranno superare il 5% del monte ore totale assegnato come risorse alla scuola, comprensivo delle ore utilizzate per costituire posti con orario superiore alle 18.

Art. 8
8.1 Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II del D.M. del 24 luglio 1998, n. 331 per la formazione delle classi, ai fini della determinazione delle risorse da assegnare alla scuola quale organico funzionale, la singola istituzione, nell'ambito della sperimentazione dell'autonomia regolamentata dal D.M. 29 maggio 1998, n. 251, e con le procedure dallo stesso previste, può organizzare la propria attività secondo un'articolazione flessibile del gruppo classe, dell'orario e della durata delle lezioni, nonché programmando metodologie, strumenti e tempi dell'insegnamento secondo finalità di ottimizzazione delle risorse.

Art. 9
9.1 Le risorse afferenti a posti di insegnamento tecnico-pratico sono determinate sulla base dei quadri orario previsti nei regolamenti e/o decreti dei corsi di ordinamento, nonché nei decreti istitutivi della sperimentazione.
9.2 Sulla base della programmazione attuativa del piano dell'offerta formativa e della programmazione didattica annuale del Consiglio di classe, le risorse assegnate, come previsto nel precedente art. 4, sono impiegate per l'espletamento delle attività curriculari e integrative nonché nelle iniziative scuola-lavoro.

Art. 10
10.1 I posti di insegnamento di arte applicata (Tab. D), in questa fase sperimentale di organico funzionale, stante la specificità del settore nonché la revisione in atto che li riguarda, sono determinati sulla base delle disposizioni di cui alla C.M. 4 marzo 1997, n. 135.

Art. 11
11.1 In considerazione della circostanza che la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione scolastica è effettuata tenendo conto delle esigenze riferite alla scuola nel suo complesso, ivi comprese quindi quelle delle eventuali sezioni staccate e sedi coordinate, nonché quelle necessarie al funzionamento di corsi di educazione per gli adulti, devono essere individuate le risorse suddivise per classe di concorso afferenti alle singole articolazioni dell'istituto sul territorio, fermo restando il permanere di distinte titolarità riferite a ciascuna delle articolazioni medesime, sia per il personale già in servizio sia per quello in ingresso a seguito di mobilità.
11.2 Tuttavia nella fattispecie in esame, al fine di evitare situazioni di soprannumero, accertata la compatibilità e funzionalità in relazione all'organizzazione ed attuazione delle attività programmate, si può procedere, qualora le classi di concorso previste dai rispettivi quadri orari lo consentano, al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse, alla costituzione di posti con ore disponibili nella sede principale, nella sezione staccata o sede coordinata, ferma restando l'imputazione della relativa titolarità all'una o all'altra a seconda del maggior apporto orario dato.
11.3 Il medesimo criterio si applica nel caso di funzionamento di corsi di educazione per gli adulti in relazione alla possibilità di costituire posti con la concorrenza di ore dei corsi diurni.
11.4 Con riguardo alle scuole d'istruzione secondaria di 1° grado i Provveditorati agli Studi definiranno i posti di sostegno secondo la normativa vigente, assegnando, in coerenza con il nuovo impianto soltanto cattedre intere, tenendo conto delle risorse complessivamente attribuite alla scuola.

Art. 12
12.1 Con successive comunicazioni verranno fornite le istruzioni operative per l'applicazione di quanto previsto dal presente decreto.

Il presente decreto verrà inviato all'Organo di controllo per i riscontri di competenza.


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