Elenchi, graduatorie provinciali
ad esaurimento e conseguente inserimento nelle graduatorie di circolo e
di istituto per il conferimento di supplenze al personale Ata
Vista la legge 3/5/1999, n. 124
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10/5/1999, n. 107;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro del comparto Scuola per il quadriennio 1998/2001, pubblicato
nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 9/6/1999, n. 133;
Visto il D.L.vo 28/2/2000, n. 81,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7/4/2000, n. 82, con particolare riferimento
all'art. 4, comma 1;
Vista la legge 27/10/2000, n. 306,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28/10/2000, n. 253 e il correlato testo
coordinato col D.L. 28/8/2000, con particolare riferimento all'art. 1,
comma 6;
Visto il D.M. 13/12/2000, n. 430 "Regolamento
recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al
personale amministrativo, tecnico ausiliario ai sensi dell'art. 4 della
legge 3/5/1999, n. 124", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24/1/2001
n. 19;
Art. 1 - Domanda di inserimento
e di aggiornamento - Requisiti
1.1 Per essere inseriti negli elenchi
provinciali ad esaurimento per le supplenze rispettivamente di: assistente
amministrativo; assistente tecnico; cuoco; infermiere; guardarobiere occorre
produrre apposita domanda di inserimento, anche se si è già
inseriti nelle soppresse corrispondenti graduatorie provinciali per le
supplenze, con conseguente valutazione dell'insieme dei titoli posseduti.
Hanno titolo a produrre domanda di
inserimento coloro che, alla data della domanda, abbiano svolto almeno
30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo profilo professionale.
Il servizio di aiutante cuoco è
assimilato a quello di cuoco ai fini dell'inserimento nei relativi elenchi
provinciali.
1.2 Per essere inseriti in una graduatoria
provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per la prima volta
o per essere inseriti in una graduatoria ad esaurimento di provincia diversa
da quella di precedente inclusione occorre, avendone titolo, produrre domanda
di inserimento con conseguente valutazione dell'insieme dei titoli posseduti
alla data della domanda.
Hanno titolo a produrre domanda di
inserimento per la prima volta o in provincia diversa da quella di precedente
inserimento coloro che, tra l'1/9/1997 incluso e la data della domanda,
abbiano svolto almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel
profilo professionale di collaboratore scolastico; nonché coloro
che, già inclusi in una graduatoria ad esaurimento di collaboratore
scolastico, abbiano titolo all'inserimento negli elenchi provinciali ad
esaurimento per le supplenze di cui al precedente comma 1.
I collaboratori scolastici che chiedono
l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento di provincia diversa da
quella di precedente inserimento saranno cancellati dalla graduatoria ad
esaurimento di provenienza.
1.3 I collaboratori scolastici che
intendano restare nella graduatoria provinciale ad esaurimento della provincia
in cui sono già inseriti senza aggiornare la propria posizione,
sono mantenuti d'ufficio, in quella medesima graduatoria, con il punteggio
già conseguito detratti gli eventuali punteggi già assegnati
per carichi di famiglia e con la cancellazione delle eventuali preferenze
o riserve già riconosciute. Essi non devono produrre alcuna domanda
e questa è del tutto nulla, se prodotta.
I collaboratori scolastici che intendano
restare nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia
in cui sono già inseriti devono produrre domanda di aggiornamento
(scheda B1) per farsi riconoscere i titoli di preferenza e di riserva cui
abbiano titolo all'atto della domanda (anche se già precedentemente
riconosciuti) e/o titoli per i quali precedentemente non abbiano chiesto
la valutazione o precedentemente non valutabili o valutabili in modo più
favorevole in base alle tabelle di cui al presente decreto o acquisiti
successivamente al 23/4/1994. Le valutazioni così conseguite sono
aggiunte al precedente punteggio detratti i punteggi già assegnati
per i carichi di famiglia.
Tutto il personale di cui al presente
comma, per ottenere l'inserimento nelle graduatorie di istituto (successivo
art. 4 del presente decreto), deve comunque produrre apposita domanda (scheda
B/2).
1.4 Il servizio di cui ai precedenti
commi 1 e 2 deve essere stato prestato in scuole statali con rapporto di
impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o con gli enti locali
tenuti a fornire, fino al 31/12/1999, tale personale alla scuola statale
di servizio. In tale ultimo caso il profilo professionale degli enti locali
in cui è stato svolto il servizio fino al 31/12/1999 deve concernere
personale della scuola statale già a carico degli enti locali ed
attualmente a carico dello Stato, nonché corrispondere al profilo
professionale del personale Ata statale secondo la tabella A annessa all'Accordo
20/7/2000 (art. 8, legge n. 124/1999).
1.5 Il servizio prestato a part-time
è computato per intero ai fini dei 30 giorni richiesti per l'inserimento
(ai fini del punteggio è valutato in proporzione alla quota di prestazione:
nota 4 alle tabelle di valutazione).
1.6 I requisiti ed i titoli valutabili
ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data della domanda
di aggiornamento o di inserimento.
1.7 I candidati per produrre validamente
domanda di inserimento devono, altresì, essere in possesso del titolo
di studio prescritto dal C.C.N.L. del comparto Scuola per il quadriennio
1998/2001, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 9/6/1999,
n. 133:
– Assistente Amministrativo:
1) diploma di qualifica professionale
ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla
contabilità di azienda; operatore della gestione aziendale; operatore
dell'impresa turistica);
2) oppure diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile,
rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della
legge n. 845 del 21/12/1978;
3) oppure diploma di maturità
che consenta l'accesso agli studi universitari.
– Assistente Tecnico:
1) diploma di qualifica di istituto
professionale a indirizzo specifico;
2) oppure diploma di maestro d'arte
a indirizzo specifico;
3) oppure diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di
corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978;
4) oppure qualsiasi diploma di maturità,
corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso
agli studi universitari.
La specificità di cui ai punti 1 - 2 e 4 è quella definita dalla tabella di corrispondenza titoli-laboratori vigente nel termine di presentazione della domanda. Corrispondentemente è definita la specificità degli attestati di qualifica di cui al precedente punto 3.
– Cuoco:
1) diploma di qualifica specifica rilasciato
da un istituto professionale alberghiero;
2) oppure diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di
corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
– Infermiere:
1) diploma di infermiere professionale.
– Guardarobiere:
1) diploma di qualifica specifica rilasciato
da un istituto professionale;
2) oppure diploma di scuola media
integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine di
corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
– Collaboratore scolastico:
1) diploma di scuola media.
1.8 Per coloro che hanno prestato il
servizio richiesto per l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento di
collaboratore scolastico essendo in possesso della licenza elementare,
tale titolo di studio resta valido ai fini dell'inserimento nella graduatoria
medesima.
Per coloro che permangono nella graduatoria
ad esaurimento di collaboratore scolastico e per coloro che all'1/9/1999
erano inseriti nelle soppresse graduatorie provinciali per le supplenze
degli altri profili professionali, restano validi i titoli di studio in
base ai quali avevano conseguito l'inserimento in tali graduatorie.
1.9 Gli attestati di qualifica rilasciati
ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978, devono essere integrati
da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio.
1.10 I candidati devono essere, altresì,
in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza
di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2) età non inferiore ad anni
18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento
a riposo d'ufficio);
3) godimento dei diritti politici,
tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18/1/1992, n. 16, recante
norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
4) idoneità fisica all'impiego,
tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge
n. 104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante
visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino
in posizione utile per il conferimento dei posti;
5) per i cittadini italiani soggetti
all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art.
2 - comma 4 - D.P.R. n. 693/1996).
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7/2/1994, n. 174 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione
della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
Non possono partecipare alla procedura in esame:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato
attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati
decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti
Contratti Collettivi Nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento
senza preavviso);
d) coloro che si trovino in una delle
condizioni ostative di cui alla legge 18/1/1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente
inabilitati o interdetti per il periodo di durata dell'inabilità
o dell'interdizione;
f) i dipendenti dello stato o di enti
pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere
transitorio o speciale.
1.11 Coloro che sono inseriti nelle
graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (in ruolo:
art. 554 del D.L.vo n. 297/1994) non possono produrre domanda di inserimento
o di aggiornamento negli elenchi e nelle graduatorie ad esaurimento del
medesimo profilo professionale. La domanda eventualmente prodotta è
nulla.
1.12 Coloro che conseguono l'inserimento
nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (in
ruolo) sono cancellati dagli elenchi e dalle graduatorie provinciali ad
esaurimento per le supplenze, relative al medesimo profilo professionale,
in cui siano inseriti.
Art. 2 - Termini di presentazione
della domanda di inserimento o di aggiornamento - Autorità scolastica
cui produrre la domanda
2.1 La domanda di inserimento e/o
di aggiornamento è unica per tutti i profili richiesti e deve essere
prodotta in un'unica provincia, a pena di esclusione dalla procedura di
cui al presente decreto per tutti i profili, graduatorie o elenchi di riferimento
e la decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi, se già inseriti.
2.2 La domanda di inserimento o di
aggiornamento deve essere prodotta entro 30 giorni dalla pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2.3 La domanda di aggiornamento dei
titoli deve essere indirizzata all'Ufficio scolastico provinciale della
provincia in cui il candidato è già inserito nella graduatoria
ad esaurimento di collaboratore scolastico. In tal caso la domanda di inserimento
negli elenchi provinciali per le supplenze degli altri profili deve essere
prodotta nella medesima provincia.
2.4 La domanda di inserimento nella
graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico e/o
negli elenchi provinciali ad esaurimento degli altri profili professionali
di cui al presente decreto, deve essere indirizzata, per tutti i profili
professionali, all'Ufficio scolastico provinciale di una sola provincia,
a scelta del candidato.
2.5 Se il candidato ha titolo alla
permanenza o all'aggiornamento nella graduatoria provinciale ad esaurimento
di collaboratore scolastico di una provincia e anche all'inserimento nella
graduatoria provinciale ad esaurimento di diversa provincia e/o all'inserimento
in elenchi provinciali ad esaurimento di altri profili professionali deve
produrre un'unica domanda per tutti i profili in un'unica provincia, a
scelta: può cioè produrre domanda di inserimento negli elenchi
degli altri profili nella medesima provincia nella cui graduatoria ad esaurimento
di collaboratore scolastico permane o aggiorna oppure può chiedere
l'inserimento in un'unica altra provincia anche per il profilo di collaboratore
scolastico.
2.6 Nel caso in cui il collaboratore
scolastico chieda l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento di una
diversa provincia, deve indicare la graduatoria provinciale ad esaurimento
di provenienza, da cui verrà cancellato d'ufficio, a pena dell'esclusione
e della decadenza di cui al precedente comma 1.
Art. 3 - Formulazione della domanda
di inserimento o di aggiornamento e relativa documentazione
3.1 La domanda deve essere redatta
in carta semplice riempiendo l'allegata scheda (All. B1 ed eventualmente
B2), liberamente riproducibile:
• il cognome e il nome;
• la data e il luogo di nascita;
• il codice fiscale;
• la residenza;
• l'Ufficio scolastico provinciale
cui la domanda è rivolta;
• il profilo o i profili professionali
nelle cui graduatorie ad esaurimento/elenchi provinciali per le supplenze
il candidato intende essere inserito e/o aggiornare la propria situazione.
3.2 La domanda deve essere datata e
sottoscritta dal candidato (non occorre alcuna autenticazione).
3.3 Nella domanda il candidato deve,
inoltre, indicare il possesso dei requisiti richiesti per l'aggiornamento
o l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento e/o per l'inserimento
negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al precedente art. 1. Il
collaboratore scolastico che chieda l'inserimento in una graduatoria provinciale
ad esaurimento di provincia diversa, deve indicare la graduatoria provinciale
ad esaurimento da cui proviene a pena di esclusione e di decadenza da tutte
le graduatorie provinciali ed elenchi di tutti i profili professionali.
3.4 Il candidato deve inoltre specificare
nella domanda i titoli di cui chiede la valutazione ai fini del punteggio
(All. A); delle preferenze (All. B1); delle riserve (All. B1) e della corrispondenza
titoli/aree di laboratori, solamente per gli assistenti tecnici (All. C).
3.5 L'idoneità fisica all'impiego
di cui al precedente art. 1 - comma 9 - punto 4 deve essere documentata
mediante certificato medico rilasciato dalla competente Autorità
sanitaria al momento dell'assunzione.
3.6 Fatto salvo quanto disposto al
precedente comma 5, i requisiti per l'inserimento o l'aggiornamento nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento o negli elenchi ad esaurimento,
nonché i titoli di cultura, di servizio, di preferenza, di riserva
e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio possono
essere oggetto di dichiarazione sostitutiva rilasciata dal candidato sotto
la propria responsabilità; di autocertificazione in fotocopia con
la dicitura "copia conforme all'originale in mio possesso" cui segue la
data e la firma del candidato; di certificazione per riferimento a documenti
già in possesso dell'Ufficio scolastico provinciale cui è
rivolta la domanda, purché siano fornite tutte le indicazioni necessarie
per la loro individuazione ed acquisizione alla procedura in esame.
Il candidato può, altresì,
produrre certificazioni rilasciate dalla competente Autorità amministrativa.
In tale ultimo caso i servizi scolastici devono essere certificati dalla
competente Autorità della scuola in cui sono stati prestati.
3.7 Le autodichiarazioni mendaci o
l'autoformazione di certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni
false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto
per tutti i profili, graduatorie o elenchi di riferimento o la decadenza
dalle medesime graduatorie o elenchi se inseriti e comportano, inoltre,
sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.L.vo 28/12/2000,
n. 443 pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/2/2001.
L'Amministrazione procederà
ad un controllo a campione delle autodichiarazioni e delle autocertificazioni.
3.8 Il Provveditore agli Studi assegna
un termine perentorio per la regolarizzazione della domanda priva di taluna
delle dichiarazioni o indicazioni che il candidato deve effettuare.
3.9 L'allegata scheda B1, compiutamente
formulata nelle parti che il candidato è tenuto a compilare, sottoscritta
e datata dal medesimo, è valida a tutti i fini come autodichiarazione
effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato
dal candidato.
Art. 4 - Domanda di inserimento
nelle graduatorie di circolo o d'istituto per le supplenze temporanee da
parte di coloro che permangono o chiedono l'aggiornamento o l'inserimento
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento o negli elenchi provinciali
ad esaurimento
4.1 Coloro che hanno titolo a permanere
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico;
coloro che hanno titolo a richiedere l'aggiornamento nell'ambito delle
predette graduatorie e coloro che hanno titolo ad essere inseriti nelle
predette graduatorie o negli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti
profili professionali di cui al presente decreto, hanno titolo a richiedere
l'inserimento nella seconda fascia delle corrispondenti graduatorie di
circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze.
4.2 Nelle graduatorie di collaboratore
scolastico, nell'ambito della predetta seconda fascia, precedono coloro
che, essendo già precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali
ad esaurimento, abbiano anche effettuato 30 giorni di servizio nelle scuole
statali.
4.3 Contestualmente alla compilazione
della domanda di aggiornamento o di inserimento nella graduatoria provinciale
ad esaurimento o elenchi di cui al presente decreto i candidati che desiderano
essere inseriti anche nelle corrispondenti graduatorie di circolo o di
istituto per le supplenze temporanee della medesima ed unica provincia
debbono compilare l'apposita scheda (All. B2).
4.4 Coloro che intendano permanere
nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico
devono produrre solamente l'allegata scheda (All. B2), entro il termine
di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale,
indirizzandola all'Ufficio scolastico provinciale nella cui graduatoria
provinciale per le supplenze sono già inseriti. In tal caso nel
modello B2 deve essere indicato l'eventuale diritto alla precedenza di
cui al precedente comma 2.
4.5 Possono essere indicate complessivamente
non più di trenta istituzioni scolastiche per l'insieme dei profili
professionali cui si ha titolo.
4.6 L'inserimento nelle graduatorie
per le supplenze temporanee e le relative assunzioni avverranno secondo
quanto stabilito dagli artt. 6 e 7 del regolamento approvato con decreto
13 dicembre 2000, n. 430 nonché dalle relative norme attuative che
saranno emanate.
Art. 5 - Inammissibilità
della domanda - Esclusione della procedura
5.1 Sono inammissibili le domande
prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine
indicato nel precedente art. 2 - comma 2, nonché le domande da cui
non è possibile evincere le generalità del candidato o la
procedura o il profilo professionale cui sono riferite.
5.2 L'Amministrazione dispone l'esclusione
dei candidati che:
a) abbiano prodotto domanda in più
province;
b) risultino privi di alcuno dei requisiti
di cui al precedente art. 1;
c) non abbiano integrato la domanda
nel termine perentorio di cui al precedente art. 3;
d) abbiano effettuato autodichiarazioni
mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
5.3 La produzione di domande in più
province comporta, oltre all'esclusione dalla procedura in esame, anche
l'esclusione da tutte le graduatorie provinciali ad esaurimento e da tutti
gli elenchi provinciali ad esaurimento in cui chieda l'inserimento e la
decadenza dalle graduatorie ad esaurimento in cui il candidato sia inserito.
5.4 Le autodichiarazioni mendaci o
l'autoformazione di certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni
false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto
per tutti i profili, graduatorie o elenchi di riferimento, nonché
la decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi, se inseriti, e comportano,
inoltre, le sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.L.vo
28/12/2000, n. 443, pubblicato nella G.U. n. 42 del 20/2/2001.
Art. 6 - Ricorsi
6.1 Avverso l'esclusione o inammissibilità,
nonché avverso le graduatorie è ammesso ricorso in opposizione
alla medesima Autorità che le ha predisposte.
6.2 Il ricorso in opposizione deve
essere prodotto entro 10 giorni alla medesima Autorità che esplica
la procedura. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di
correzione degli errori materiali.
6.3 Decisi i ricorsi ed effettuate
le correzioni degli errori materiali l'Autorità scolastica competente
approva gli elenchi e la graduatoria ad esaurimento in via definitiva.
6.4 Dopo tale approvazione elenchi
e graduatoria ad esaurimento sono impugnabili unicamente con ricorso giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Capo
dello Stato.
Art. 7 - Formazione degli elenchi
e graduatorie provinciali ad esaurimento
7.1 Gli elenchi e le graduatorie provinciali
ad esaurimento sono formulati a cura degli Uffici scolastici provinciali:
a) conservando la medesima situazione
(detratti le preferenze, le riserve e i punteggi relativi ai carichi di
famiglia) già acquisita nel caso di candidati che permangono nella
medesima graduatoria provinciale per le supplenze di collaboratore scolastico
senza produrre alcuna domanda;
b) aggiungendo alla situazione di
cui alla lettera precedente la valutazione delle preferenze e delle riserve
(anche se già prodotte in precedenza) nonché dei titoli in
base ai quali i collaboratori scolastici hanno richiesto l'aggiornamento
nell'ambito della graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima
provincia in cui sono già inseriti (allegati A e B/1);
c) assegnando i punteggi, le preferenze
e le riserve di cui agli allegati A, B1 per l'insieme dei titoli nel caso
di domande di inserimento.
Art. 8 - Assunzione e rapporto di
lavoro
8.1 Le supplenze annuali e le supplenze
fino al termine dell'attività didattica sono conferite con precedenza
ai candidati inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554
del D.L.vo n. 297/1994 che ne faranno richiesta nel quadro della relativa
procedura concorsuale e, successivamente, ai candidati utilmente collocati
negli elenchi o graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al presente
decreto secondo l'ordine di graduazione, tenendo conto delle preferenze
e delle riserve di cui all'allegata scheda (B1).
8.2 Le supplenze di assistente tecnico
sono conferite, secondo le modalità previste dal precedente comma,
ai candidati che risultino forniti dei titoli specifici richiesti per l'accesso
alle aree di laboratorio disponibili a tal fine (All. C).
8.3 Per l'anno scolastico 2001/2002
non trova applicazione l'art. 3 del regolamento approvato con D.M. 13/12/2000
n. 430, concernente la proposta di assunzione e i relativi criteri di priorità.
8.4 Il trattamento economico del rapporto
di lavoro così instaurato e le relative modalità sono quelli
stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola
per il quadriennio 1994/1997 e successive integrazioni e modificazioni.
8.5 Per quanto non disposto dal presente
decreto si rinvia al regolamento approvato con D.M. 13/12/2000, n. 430
artt. 1, 2, 4, 7 (All. D).
Art. 9 - Pubblicazione
9.1 Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, lì 19 aprile 2001
ALLEGATO A
A) Il servizio militare di leva
e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto
di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge
prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio
prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni statali.
B) Il servizio prestato nelle istituzioni
scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione
degli Affari Esteri secondo le vigenti modalità di conferimento
è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati
nel territorio nazionale.
C) Il servizio effettuato nelle
qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n. 420/1974 e nei
profili professionali di cui al D.P.R. n. 588/1985 è considerato
a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili
professionali.
D) I titoli che sono oggetto di
valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non
possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente
previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende
impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base
ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.
E) Tra i titoli di studio richiesti
per l'accesso, di cui ai rispettivi punti 1) delle tabelle è sempre
incluso il diploma di scuola media che deve essere valutato nei confronti
di tutti i candidati che ne risultino in possesso, secondo le regole ivi
stabilite.
F) Qualora il servizio sia stato
prestato in scuole materne non statali autorizzate in scuole elementari
parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria
o artistica non statali pareggiate o legalmente riconosciute, il punteggio
assegnato al servizio è ridotto alla metà.
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per
l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione:
– si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori:
– sufficiente - 6;
– buono - 7;
– distinto - 8;
– ottimo - 9.
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso si valuta il più favorevole (2).
2) Per i titoli di cui al punto precedente
e non valutati ai sensi di tale punto perché meno favorevoli o per
i diplomi di qualifica non previsti come titoli di accesso, o per la licenza
di scuola tecnica (si valuta un solo titolo) (2) punti 2
3) Diploma di laurea (si valuta un
solo titolo) (2) punti 2
4) Attestato di qualifica professionale
di cui all'art. 14 della legge n. 845/1978, attinente alla trattazione
di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura
o informatici (si valuta un solo attestato) (2) punti 1,50
5) Attestato di addestramento professionale
per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi
meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo
Stato, regioni o altri enti pubblici (si valuta un solo attestato) (2)
(6) punti 1
6) Idoneità in concorso pubblico
per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto
ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici
territoriali. Si valuta una sola idoneità punti 1
B) TITOLI DI SERVIZIO
7) Servizio prestato in qualità
di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in:
a) scuole materne: statali, delle regioni
Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non
statali autorizzate;
b) scuole elementari: statali e non
statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria
o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni
convittuali (1) (3) (4) (5) (7)
– per ogni anno: punti 6
– per ogni mese o frazione superiore
a 15 gg. punti 0,50
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)
8) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi Cracis e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali (1) (3) (4) (5)
– per ogni anno punti 1,20
– per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,10
(fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico)
9) Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, negli enti locali e nei patronati scolastici (1) (4) (5)
– per ogni anno punti 0,60
– per ogni mese o frazione superiore
a 15 gg. punti 0,05
(fino a un massimo di punti 0,60
per ciascun anno scolastico)
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione:
– si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori:
– sufficiente - 6;
– buono - 7;
– distinto - 8;
– ottimo - 9.
Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello più favorevole (2).
2) Per i titoli di cui al punto precedente
e non valutati ai sensi di tale punto perché meno favorevoli (si
valuta un solo titolo) (2) punti 3
3) Diploma di laurea (si valuta un
solo titolo) (2) punti 2
4) Idoneità in precedenti concorsi
pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale
cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale Ata o non
docente, corrispondenti al profilo cui si concorre (si valuta una sola
idoneità) punti 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
5) Servizio prestato in:
a) scuole materne: statali, delle regioni
Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non
statali autorizzate;
b) scuole elementari: statali e non
statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria
o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
d) istituzioni convittuali; istituzioni
scolastiche e culturali italiane all'estero in qualità di assistente
tecnico (limitatamente a tale profilo professionale) (1) (3) (4) (5) (7)
– per ogni anno punti 6
– per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,50
(fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)
6) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di cuoco (limitatamente a tale profilo professionale) (1) (3) (4) (5) (7)
– per ogni anno punti 6
– per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,50
(fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)
7) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di infermiere (limitatamente al profilo professionale di infermiere) (1) (4) (5)
– per ogni anno punti 6
– per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,50
(fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)
8) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di aiutante cuoco (limitatamente al profilo professionale di cuoco) (1) (4) (5)
– per ogni anno punti 3,60
– per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,30
(fino ad un massimo di punti 3,60 per ciascun anno scolastico)
9) Servizio prestato in scuole di cui al punto 5, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi Cracis (1) (4) (5) (7)
– per ogni anno punti 1,20
– per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,10
(fino ad un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico)
10) Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, enti locali e nei patronati scolastici (1) (4)
– per ogni anno punti 0,60
– per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,05
(fino ad un massimo di punti 0,60
per ciascun anno scolastico)
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per
l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione:
– si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori:
– sufficiente - 6;
– buono - 7;
– distinto - 8;
– ottimo - 9.
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta quello più favorevole (2).
2) Diploma di maturità che consenta
l'accesso agli studi universitari (2) punti 3
3) Diploma di qualifica (2) punti
2
4) Idoneità conseguita in precedenti
concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o
aiutante guardarobiere (limitatamente al profilo di guardarobiere).
Il punteggio viene attribuito una
sola volta anche se si è risultati idonei in più concorsi
punti 2
B) TITOLI DI SERVIZIO
5) Servizio prestato in qualità
di guardarobiere o di aiutante guardarobiere, in:
a) scuole materne: statali, delle regioni
Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non
statali autorizzate;
b) scuole elementari: statali e non
statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria
o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni
convittuali (1) (3) (4) (5) (7)
– per ogni anno punti 6
– per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,50
(fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)
6) Servizio prestato nelle scuole di cui al punto 5); nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi il servizio di insegnamento prestato nei corsi Cracis (1) (4) (5) (7)
– per ogni anno punti 1,80
– per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,15
(fino ad un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico)
7) Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (4)
– per ogni anno punti 0,60
– per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,05
(fino ad un massimo di punti 0,60
per ciascun anno scolastico)
A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione (media dei voti rapportata a decimi, escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta):
– media del 6 oppure sufficiente -
2;
– media del 7 oppure buono - 2,5;
– media dell'8 oppure distinto - 3;
– media del 9 oppure ottimo - 3,5
(2).
2) Diploma di qualifica, o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o artistica (2) punti 3
B) TITOLI DI SERVIZIO
3) Servizio prestato in qualità
di collaboratore scolastico in:
a) scuole materne: statali, nelle regioni
Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano non
statali autorizzate;
b) scuole elementari: statali e non
statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria
o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
d) istituzioni convittuali;
e) istituzioni scolastiche e culturali
italiane all'estero (1) (3) (4) (5) (7)
– per ogni anno punti 6
– per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,50
(fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)
4) Servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 3) nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi Cracis (1) (3) (4) (5) (7)
– per ogni anno punti 1,80
– per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,15
(fino ad un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico)
5) Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (3) (4)
– per ogni anno punti 0,60
– per ogni mese di servizio o frazione
superiore a 15 gg. punti 0,05
(fino ad un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico)
NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE
(1) Il servizio valutabile è
quello effettivamente prestato o comunque, quello relativo a periodi, coperti
da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche
ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista
la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione
di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate
(mandato amministrativo, maternità, servizio militare, ecc.), per
le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì
valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti
giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso favorevole.
(2) Sono valutabili anche i titoli
equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano
espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti
con la sufficienza.
(3) Per il personale in servizio
nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato
viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.I. 14/11/1977, il certificato
conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento
organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero
organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da
inviare all'estero.
(4) Il servizio scolastico (con
contratto a tempo indeterminato o determinato) prestato con rapporto di
impiego con gli enti locali viene equiparato, ai fini del punteggio, a
quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo
professionale o in profilo professionale corrispondente.
Per il servizio prestato con rapporto
di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito in proporzione
alla quota della prestazione per tutti i titoli di servizio da valutare
ai sensi delle presenti tabelle di valutazione.
(5) Qualora il servizio sia stato
prestato in scuole materne non statali autorizzate, in scuole elementari
parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria
o artistica non statali pareggiate o legalmente riconosciute, il punteggio
assegnato al servizio è ridotto alla metà.
(6) La valutazione compete anche
quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i
"servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo
rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline,
includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici",
sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato
titolo già oggetto di valutazione.
(7) Ove, ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno
stesso periodo coincida la prestazione di servizi diversi, tale periodo,
ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante
con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico
siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione
dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo
attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere
quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più
favorevole.
Le preferenze e le riserve sono
quelle indicate nel relativo spazio della scheda B1. Le riserve spettano
esclusivamente a coloro che sono inseriti negli appositi elenchi speciali
degli Uffici provinciali del lavoro. Secondo il vigente ordinamento le
riserve sono divise in due gruppi di beneficiari: beneficiari con ridotte
capacità lavorative e beneficiari non disabili. La riserva è
rispettivamente del 7% e dell'1% del personale in servizio. Ovviamente
se tali contingenti sono già coperti non si effettuano ulteriori
assunzioni per riserva.
Tabella annessa all'O.M. n. 59/1994
e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 1 - Disponibilità
di posti e tipologia di supplenze
1. Ai sensi dell'articolo 4, commi
1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge",
nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità
di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario
in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo
indeterminato, si dispone con:
a) supplenze annuali, per la copertura
dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano
presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine
delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti,
di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno
scolastico;
c) supplenze temporanee, per ogni
altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo
quanto specificato all'articolo 6.
2. Non si dà luogo al conferimento
delle supplenze per i Direttori dei Servizi generali e amministrativi che,
in caso di assenza, sono sostituiti, secondo i criteri e le modalità
stabiliti dalle norme contrattuali vigenti. Pertanto, il presente Regolamento
non si applica al personale appartenente a detto profilo professionale.
3. Per l'attribuzione delle supplenze
annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche, si utilizzano le graduatorie di cui all'articolo 2; per l'attribuzione
delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di
istituto di cui all'articolo 5.
4. In caso di esaurimento delle graduatorie
di cui all'articolo 2 di tutti i profili professionali, ad esclusione dei
collaboratori scolastici, o, comunque, in carenza di aspiranti interessati,
le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività
didattiche vengono conferite utilizzando appositi elenchi provinciali,
compilati con l'inserimento di aspiranti che erano inseriti nelle previgenti
graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che abbiano
prestato servizio per almeno 30 giorni nelle scuole statali; negli stessi
elenchi provinciali sono inclusi gli aspiranti non inseriti nelle suddette
graduatorie purché abbiano prestato servizio a tempo determinato
nelle istituzioni scolastiche anche con rapporto di lavoro alle dipendenze
degli enti locali per almeno 30 giorni. Per il conferimento di supplenze
nel profilo professionale di collaboratore scolastico, in caso di esaurimento
delle graduatorie di cui all'articolo 2, ivi comprese le graduatorie provinciali
ad esaurimento di cui all'articolo 587 del decreto legislativo n. 297/1994,
i dirigenti delle scuole ove si verifica la disponibilità procedono
all'assunzione, ai sensi del comma 1, dello stesso articolo 587.
5. L'individuazione del destinatario
della supplenza è operata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica
competente per territorio, nel caso di utilizzazione delle graduatorie
di cui all'articolo 2, comma 1; dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione
delle graduatorie di cui all'articolo 5.
6. Il conferimento delle supplenze
si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato,
sottoscritti dal dirigente scolastico e dall'interessato, che hanno effetti
esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:
a) per le supplenze annuali il 31 agosto;
b) per le supplenze temporanee fino
al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato
dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività
didattiche;
c) per le supplenze temporanee l'ultimo
giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
7. Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di Stato e di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.
Art. 2 - Graduatorie da utilizzare
per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine
delle attività didattiche
1. Per il conferimento delle supplenze
annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche, degli assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici,
dei guardarobieri, dei cuochi e degli infermieri, si utilizzano, ai sensi
dell'articolo 4, comma 11, della legge, le graduatorie dei concorsi provinciali
per titoli di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e in caso di esaurimento, si utilizzano gli elenchi provinciali
di cui all'articolo 1, comma 4; per i collaboratori scolastici, si utilizzano
le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso
di esaurimento, si utilizzano le corrispondenti graduatorie provinciali
ad esaurimento per il conferimento delle supplenze, aggiornate ed integrate
con l'inserimento del personale che negli ultimi tre anni scolastici ha
prestato servizio per almeno 30 giorni nelle scuole statali, anche con
rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali.
2. Il personale incluso nelle graduatorie
di cui al comma 1, può rinunciare in via definitiva o limitatamente
a singoli anni scolastici, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a tempo
indeterminato.
3. Nei confronti del personale che
sia già titolare di contratto a tempo indeterminato, per altra area
o profilo professionale, la supplenza è conferita solo se ha dichiarato
esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente è
finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto
a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.
4. Nello scorrimento delle graduatorie
di cui al comma 1, ai fini dell'attribuzione delle supplenze, non vengono
presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano
utili a norma dei commi 2 e 3.
Art. 4 - Completamento di orario
e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico
1. L'aspirante cui viene conferita
una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti
di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo,
in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza,
a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario
ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.
2. Nel predetto limite orario il completamento
è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato,
nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell'orario può
realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio
della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può
realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con
oneri a carico delle scuole medesime.
3. Nello stesso anno scolastico possono
essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di
istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico
e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.
Art. 7 - Effetti del mancato perfezionamento
del rapporto di lavoro
1. L'esito negativo di una proposta
di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti:
a) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1:
1) la rinuncia ad una proposta di assunzione
o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità
di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie
di cui all'articolo 2, per l'anno scolastico successivo;
2) l'abbandono del servizio comporta
sia l'effetto di cui al punto a) sia la perdita della possibilità
di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle
graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto,
per l'anno scolastico in corso.
b) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
1) la rinuncia ad una proposta contrattuale,
o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto;
2) l'abbandono della supplenza comporta
la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza
conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, che
delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.
2. Il personale che non sia già
in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività
didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto
di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.
3. Per il personale con contratto
a tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento
di supplenze, secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 2, la mancata
accettazione, ripetuta in due anni scolastici, di una proposta di assunzione
per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di cui all'articolo
2, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di
conseguire supplenze.
4. Il personale in servizio per supplenza
conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto ha comunque
facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita
sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e
3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata
del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata
richiesta dell'interessato.
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