(Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2000)
Accessi programmati anno accademico 2000/2001. Modalità e contenuti delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
Art. 1
1. Per l'accesso alla Scuola di specializzazione
per l'insegnamento secondario, di cui all'art. 4, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, per l'anno accademico 2000/2001, ciascuna Università
emana il relativo bando di ammissione per esami e titoli in base al numero
di posti definito per ogni classe di abilitazione afferente a ciascun indirizzo.
2. L'esame consiste in una prova scritta predisposta
da ciascuna Università, integrata da una seconda prova.
La prova scritta, per ciascun indirizzo, consiste
nella soluzione di settanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola
risposta esatta, tra le cinque indicate. Dei suddetti settanta quesiti,
quaranta si riferiscono all'indirizzo prescelto dal candidato e trenta
alla classe per la quale viene richiesta l'abilitazione.
Per ogni indirizzo il candidato può richiedere
l'abilitazione per una o più classi di abilitazione.
3. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto
del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n. 357, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 18/11/1998, n. 270, che ogni singola scuola affigge
al proprio albo, nonché su argomenti atti a verificare la predisposizione
dei candidati alle discipline oggetto della Scuola di specializzazione,
discipline il cui elenco viene allegato al bando.
4. Per lo svolgimento delle prova di cui al comma
2 è assegnato un tempo di novanta minuti per la soluzione dei predetti
quaranta quesiti e un tempo di settantacinque minuti per la soluzione dei
trenta quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta l'abilitazione.
5. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie
nei seguenti giorni:
Indirizzo economico giuridico: 18 settembre 2000
Indirizzo arte e disegno: 19 settembre 2000
Indirizzo musica e spettacolo: 20 settembre 2000
Indirizzo scienze motorie: 21 settembre 2000
Indirizzo sanitario e della prevenzione: 22 settembre
2000
Indirizzo lingue straniere: 25 settembre 2000
Indirizzo scienze naturale: 26 settembre 2000
Indirizzo fisico informatico matematico: 27 settembre
2000
Indirizzo tecnologico: 28 settembre 2000
Indirizzo scienze umane: 29 settembre 2000
Indirizzo linguistico letterario: 2 ottobre 2000
6. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, si attiene ai seguenti criteri:
- per ciascuna classe di abilitazione la commissione
ha a disposizione cento punti, settanta dei quali riservati alla prova
di cui al comma 2 e trenta punti per la valutazione dei titoli;
- i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili
sono i seguenti:
a) titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di 10 punti:
dottorato di ricerca 3 punti
seconda laurea 2 punti
diploma di specializzazione 2 punti
altri titoli di studi e di ricerca (corso di perfezionamento,
assegno di ricerca, borsa di studio post dottorato, borsa di studio di
almeno se mesi presso enti di ricerca) fino a 3 punti
b) voto di laurea prescritta per l'ammissione fino ad un massimo di 10 punti:
voto di laurea fino a 90/110 0 punti;
voto di laurea da 91 a 100/110 2 punti;
voto di laurea da 101 a 105/110 4 punti;
voto di laurea da 106 a 107/110 5 punti
voto di laurea di 108/110 6 punti;
voto di laurea di 109/110 7 punti
voto di laurea di 110/110 8 punti;
voto di laurea di 110 e lode/110 10 punti
c) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento della laurea, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:
voto medio tra 18 e 21 0 punti;
voto medio tra 21,1 e 24 1 punto;
voto medio tra 24,1 e 27 2 punti;
voto medio tra 27,1 e 27,5 4 punti
voto medio tra 27,6 e 28 6 punti;
voto medio tra 28,1 e 28,5 7 punti
voto medio tra 28,6 e 29 8 punti;
voto medio tra 29,1 e 29,5 9 punti;
voto medio tra 29,6 e 30 10 punti;
7. La seconda prova è determinata dal bando
e consiste in un colloquio ovvero in un elaborato scritto sui contenuti
di cui al comma 3 ed è valutata dalla commissione in trentesimi.
Per ogni classe di abilitazione è ammesso
alla seconda prova un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti
nel bando sulla base della graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi
riportati dagli stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.
Per l'indirizzo dell'Arte e del Disegno la seconda
prova consiste in un elaborato grafico.
8. Vengono ammessi alla Scuola per ogni classe di
abilitazione i candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale formulata dalla commissione e ottenuta dalla somma dei punteggi
riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei titoli
e nella seconda prova.
9. Qualora alcuni candidati si trovino in posizione
utile in più di una graduatoria e, conseguentemente, il numero degli
ammessi per un indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti
nel bando, per la copertura dei posti residui si procede per ogni indirizzo
della Scuola alla redazione di un'unica graduatoria. Detta graduatoria
è formata dai candidati che nelle singole classi di abilitazione
comprese nell'indirizzo seguono i già ammessi ed è utilizzata
fino a completare il numero dei posti previsti nel bando. Qualora nella
parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una classe di abilitazione,
un candidato già ammesso per altra classe, il candidato stesso viene
ammesso anche per la nuova classe.
Art. 2
1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte
a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano
i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e
del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.
2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità
relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei
candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della
prova, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza
sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8
del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli Atenei.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 7 giugno 2000
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